Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Documenti costitutivi

1. Il Regolamento Urbanistico del comune di Vinci è costituito dai seguenti documenti:

Elaborati di Progetto

  • Relazione illustrativa
  • Norme Tecniche di Attuazione (con allegati Abaco degli interventi sulle strade)
  • Tavole: "Usi del suolo e modalità di intervento" (43 tavole, scala 1:2000)
  • Tavole: "Zone territoriali omogenee" (4 tavole, scala 1:10.000), con i perimetri dei centri abitati.
  • Tavole: "Beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi" (4 tavole, scala 1:10.000)

Elaborati della Fattibilità

Cartografie tematiche di dettaglio (scala 1:2.000):

  • Carta geomorfologica "Toiano"
  • Carta geomorfologica "Ansano"
  • Carta geomorfologica "Vinci"
  • Carta della pericolosità geologica "Toiano"
  • Carta della pericolosità geologica "Sant'Ansano"
  • Carta della pericolosità geologica "Vinci"
  • Carta della pericolosità sismica "Sant’Ansano"
  • Carta della pericolosità sismica "Vinci"
  • Carta delle velocità di scorrimento (scala 1:10.000)

Studio di fattibilità geologica, idraulica e sismica:

  • Carta della fattibilità geologica, idraulica e sismica (4 tavole, scala 1:5.000)
  • Relazione tecnica, con allegate Schede di fattibilità geologica, idraulica e sismica per i Progetti Norma, i Piani Attuativi, gli Interventi diretti convenzionati, le Aree di trasformazione, completamento e saturazione

Elaborati della Valutazione Ambientale Strategica

  • Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica
  • Dichiarazione di sintesi

Elaborati del Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche con il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano:

  • Relazione, Schede rilievo.

Art. 2 Contenuti e campo di applicazione

1. L'insieme dei documenti elencati all'Art.1 costituisce il Regolamento Urbanistico del Comune di Vinci elaborato ai sensi della LR n.1 del 03/01/2005.

2. Il Regolamento Urbanistico individua le azioni per la tutela e la riqualificazione del territorio comunale, disciplina le trasformazioni edilizie e infrastrutturali con esse compatibili, nelle modalità, forme e limiti contenuti nel Piano Strutturale. Con riferimento alle disposizioni dell'art.55 della LR n.1 del 03/01/2005, esso contiene la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, in particolare:

  • le aree da sottoporre a recupero e riqualificazione urbanistica;
  • le infrastrutture da realizzare all'esterno dei centri abitati;
  • le aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e secondaria (viabilità, parcheggi, servizi e spazi pubblici);
  • il patrimonio storico e culturale ed i luoghi per i quali devono essere garantite tutele particolari;
  • i luoghi sottoposti a previsioni particolareggiate, i progetti specifici che li riguardano.

3. Il Regolamento Urbanistico dettaglia le prescrizioni relative a Sistemi, Sottosistemi, Ambiti e Schemi Direttori individuati nel Piano Strutturale, fino alla scala del lotto e del singolo edificio, per i quali detta norme d'uso e modalità d'attuazione, definendo le categorie e i tipi di intervento cui ciascun edificio deve e può essere sottoposto, i parametri edilizi, urbanistici e ambientali.

4. Il Regolamento Urbanistico, con riferimento al Piano Strutturale, Parte seconda "Statuto del territorio", Titolo III "Invarianti strutturali e salvaguardie" e Titolo IV "Invarianti strutturali di paesaggio e tutele", individua sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" le invarianti strutturali: gli elementi costituitivi dello Statuto del territorio che presentano rilevanti peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche, storiche ed artistiche.

5. Il Regolamento Urbanistico identifica "materiali" e "trattamenti" per il progetto di suolo e ne fornisce le caratteristiche; precisa le destinazioni d'uso e l'assetto morfologico delle aree sottoposte a previsioni particolareggiate comprese entro i perimetri dei "progetti norma", per i quali individua e specifica modalità e strumenti di attuazione; vincola i progetti edilizi e i piani attuativi di aree, complessi e singoli edifici di rilevante valore storico-ambientale aventi caratteristiche per essere considerati beni culturali.

6. Il Regolamento Urbanistico definisce la fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi ammessi nelle diverse parti del territorio sulla base delle indagini condotte ai sensi del DPGR. n. 53/R/11.

7. Il Regolamento Urbanistico, con riferimento all'art.98 della LR 65/2014, disciplina la distribuzione e la localizzazione delle funzioni definendo per ogni sottosistema o ambito le percentuali massime e minime degli usi principali e di quelli ammessi o previsti, stabilendo per alcuni singoli complessi immobiliari destinazioni d'uso esclusive.

Art. 3 Valore prescrittivo dei documenti costitutivi

1. I documenti costitutivi del Regolamento Urbanistico hanno valore prescrittivo con le precisazioni che seguono.

Ogni progetto di intervento pubblico e privato dovrà dimostrare di aver valutato correttamente gli aspetti rilevanti contenuti in ognuno di questi, con particolare riferimento agli elaborati di progetto e della fattibilità.

2. La Relazione illustrativa rimanda ad un insieme di argomenti in parte già descritti ed esposti nella Relazione del Piano Strutturale, alla quale occorrerà riferirsi per una corretta interpretazione del Piano stesso.

3. Le Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico contengono indicazioni costituite da un insieme di enunciati espressi in forma di obbligo, di divieto e di indirizzo.

4. Le Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento", con le prescrizioni espresse attraverso sigle e indici numerici riferiti ai perimetri delle diverse aree (edificate e non, esistenti o di progetto), debbono essere utilizzate tenendo conto delle seguenti precisazioni:

  1. a) sono vincolanti :
    • le indicazioni riferite a Sistemi, Sottosistemi e Ambiti;
    • le destinazioni d'uso;
    • le indicazioni riferite alle categorie di intervento: conservazione co, cs, cv; mantenimento mc, ma, mr; adeguamento ad, ar (sigla seguita da un numero che identifica l'area di adeguamento con il suo perimetro); trasformazione tr (sigla seguita da un numero che identifica l'area di trasformazione edilizia con il suo perimetro);
    • le indicazioni riferite alla realizzazione degli interventi attraverso un Piano Attuativo: PA, sigla seguita da un numero che identifica l'area compresa entro un apposito perimetro; quando la sigla è seguita da un asterisco (PA*) viene ammessa un’opzione che permette di attuare gli interventi anche attraverso un intervento diretto convenzionato;
    • parametri e indici: altezza massima, indice di fabbricabilità fondiaria, rapporto di copertura (non sempre presenti contemporaneamente);
    • gli "indirizzi progettuali": ingombro massimo (rappresenta il limite della superficie edificabile all'interno dei lotti), allineamento (rappresenta il riferimento per la linea di proiezione in pianta della facciata di un edificio), localizzazione parcheggi privati;
    • materiali e trattamenti del progetto di suolo (le indicazioni relative al disegno e alle sistemazioni del suolo scoperto, disposizione, sequenza e rapporti dimensionali, che sono rivolte principalmente all'amministrazione pubblica e ai soggetti privati che realizzano opere di urbanizzazione primaria e secondaria), con le specifiche contenute nella Parte seconda delle presenti norme.
  2. b) nelle aree con edifici ricadenti nelle categorie d'intervento conservazione (siglati co, cs) e mantenimento (siglati mc, ma, mr) non sono presenti parametri e indici; nelle aree con edifici ricadenti nelle categorie d'intervento adeguamento (siglati ad), gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia non possono superare parametri e indici quando indicati o indicati da specifica normativa: nel caso non siano presenti, è inteso che gli stessi interventi devono fare riferimento all'utilizzo delle sole volumetrie esistenti.
  3. c) nel caso in cui la categoria di intervento e/o l'indice si riferiscano ad un isolato o comunque ad un insieme di più aree comprese entro un medesimo perimetro, è inteso che ogni singola area è soggetta a quella categoria di intervento e a quell'indice. In tali casi comunque, gli elaborati che verranno presentati in sede di presentazione dei singoli progetti dovranno dimostrare di non pregiudicare la fattibilità di quelli successivi.
  4. d) i tracciati dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili sono indicativi, mentre sono prescrittivi i loro recapiti; in fase esecutiva, in presenza di più dettagliati rilievi o specifiche prescrizioni (disposte da enti o amministrazioni competenti), sono ammessi aggiustamenti del tracciato con parziali movimenti della giacitura.
  5. e) per le sistemazioni stradali, il numero che accompagna il simbolo delle sezioni stradali si riferisce al corrispondente Abaco degli interventi sulle strade, parte integrante delle presenti NTA; in fase esecutiva, in presenza di più dettagliati rilievi o specifiche prescrizioni (disposte da enti o amministrazioni competenti), sono ammessi aggiustamenti del tracciato e della sezione

5. Le aree che assumono nel piano un ruolo strategico vengono sottoposte a previsioni particolareggiate e sono interessate da "progetti norma". Sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" i progetti norma sono contrassegnati dalla sigla PN e da un numero che li identifica. I disegni e i testi illustrativi contenuti negli articoli corrispondenti ad ogni progetto norma forniscono criteri irrinunciabili per la redazione dei corrispondenti piani attuativi; essi debbono essere utilizzati tenendo conto di quanto già precisato al precedente comma 4 e delle seguenti indicazioni:

  1. a) sono vincolanti: i tracciati delle strade, le quantità espresse in superficie (mq);
  2. b) gli "schemi plano-volumetrici" sono indicativi, ma suggeriscono temi e indirizzi progettuali da sviluppare con coerenza e senza modificare il principio insediativo;
  3. c) il numero e i perimetri delle unità minime di intervento possono essere modificati dal piano attuativo quando si dimostri che ciò facilita le ripartizioni interne al "comparto" e/o migliora la funzionalità delle opere di urbanizzazione in relazione agli interventi previsti;
  4. d) un progetto norma può essere realizzato anche attraverso la redazione di più piani attuativi, corrispondenti a una o più unità minime di intervento, a condizione che il progetto, oltre a rispettare le quantità, le indicazioni e le prescrizioni generali:
    • dimostri di non pregiudicare l'insieme delle operazioni previste dal PN;
    • possieda i requisiti necessari a garantire la completa autonomia funzionale (in particolare per la viabilità, gli accessi e i parcheggi);
    • possieda i requisiti necessari a garantire la sistemazione definitiva e la fruibilità degli spazi pubblici previsti nell'intervento.

In tali casi comunque, gli elaborati e lo "schema di convenzione" che verranno presentati in sede di adozione del piano attuativo dovranno contenere quanto necessario a garantire le condizioni di cui al presente punto, con particolare riferimento alla fattibilità delle opere previste nelle altre unità minime di intervento e alla disciplina della perequazione urbanistica applicata al "comparto" individuato dal PN.

6. In sede di elaborazione di piani attuativi e interventi diretti convenzionati, qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro e/o le suddivisioni interne alle aree non coincidessero con importanti elementi di suddivisione rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio (fossi, filari, salti di quota), sono ammessi modesti aggiustamenti e variazioni in presenza di più dettagliati rilievi e in relazione ad una migliore definizione dei confini catastali, al fine di facilitare la formazione e le ripartizioni interne al “comparto”. In tali casi, dovranno essere evidenziate le modifiche proposte (rettifiche) nei corrispondenti elaborati di progetto, senza che ciò richieda una variante al Regolamento Urbanistico.

7. Le parti del territorio interessate da un insieme coordinato di interventi strategici previsti negli Schemi Direttori del Piano Strutturale, contrassegnate sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" dalla sigla PX, seguita da un numero che identifica l'area compresa entro un apposito perimetro, dovranno essere sottoposte all'elaborazione di un Progetto Norma (da inserire nel RU con apposita variante) in relazione agli obiettivi e ai contenuti degli Schemi Direttori che le comprendono.

In assenza di un progetto norma che permetta l'elaborazione di un piano attuativo (di iniziativa pubblica o privata), in queste aree è consentito mantenere gli usi e le attività esistenti, se ammessi nel sistema, sottosistema o ambito di appartenenza, qualora risultino già presenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico.

8. Nelle tavole "Zone territoriali omogenee" vengono individuate le zone territoriali omogenee A, B, C, D, E, F, come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nello stesso. Sulle stesse tavole vengono individuati inoltre i perimetri dei centri abitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8, del Nuovo Codice della Strada.

9. La delimitazione dei centri abitati, come previsto nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, all’art. 5, comma 6, dovrà essere aggiornata periodicamente "in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse". Inoltre, in presenza di cartografie o rilievi in una scala di maggiore dettaglio, qualora le indicazioni grafiche riguardanti i suddetti perimetri non coincidessero con importanti elementi rilevabili sul posto (in riferimento alla posizione degli edifici e/o all’area di loro pertinenza), sono ammessi modesti aggiustamenti degli stessi. In questi casi, la modifica dei perimetri potrà essere deliberata dal Consiglio Comunale, senza che l’adeguamento delle corrispondenti tavole costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

Art. 4 Invarianti strutturali

1. Con riferimento al Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico individua le invarianti strutturali sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" e identifica, attraverso una schedatura di maggiore dettaglio (rilievo del patrimonio rurale), i beni di valore storico testimoniale, gli edifici e gli spazi aperti d'impianto storico (siglati co, cs, cv e/o individuati attraverso appositi "simboli") inseriti nell'elenco delle invarianti strutturali.

Il "rilievo del patrimonio rurale" descrive la consistenza e lo stato di conservazione di nuclei, complessi, manufatti, singoli edifici esistenti e loro pertinenze: esso contiene un'approfondita indagine su questi beni, che integra e implementa il quadro conoscitivo del piano.

Costituiscono invarianti strutturali per il territorio di Vinci i beni, le strutture, le aree e i paesaggi descritti nei successivi comma.

2. Beni d'interesse storico architettonico: centri, nuclei, complessi, edifici (civili e rurali), ville, chiese, oratori, cappelle e cimiteri di impianto e valore storico; mulini, tabernacoli, fonti, vasche e cisterne; muri dei terrazzamenti; il muro e le porte del Barco Reale Mediceo. Sono altresì compresi:

  • edifici vincolati in base al DLgs n.42 del 22/01/2004 (ex . L n.1089/39);
  • edifici vincolati ai sensi della LR n.59 del 28/01/1980;
  • edifici segnalati dal PTC e PIT, non compresi nei precedenti punti.

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essi la tutela, la valorizzazione ed il mantenimento della qualità urbanistica, architettonica e documentaria, anche attraverso il riequilibrio delle funzioni e l'indicazione di possibili forme di riuso.

Questi beni sono soggette alla categoria d'intervento "conservazione", secondo quanto previsto nei corrispondenti articoli del Capo II "Categorie di intervento" delle presenti norme.

3. Beni d'interesse storico culturale: i luoghi dell'arte contemporanea.

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essi la tutela, la valorizzazione ed il mantenimento.

Questi beni sono soggetti alla categoria d'intervento "conservazione", secondo quanto previsto nei corrispondenti articoli del Capo II "Categorie di intervento" delle presenti norme.

4. Beni d'interesse storico ambientale e paesaggistico: le aree boscate; le emergenze arboree; i parchi, i giardini e le pertinenze delle ville; sorgenti, filari, rotonde di pregio ed altri impianti vegetazionali.

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essi la tutela, il ripristino e la valorizzazione, oltre al divieto di nuova edificazione.

Questi beni sono soggetti alla categoria d'intervento "conservazione", secondo quanto previsto nei corrispondenti articoli del Capo II "Categorie di intervento" delle presenti norme.

L'individuazione e la gestione delle aree boscate è comunque assoggettata alle disposizioni della Legge Forestale della Toscana (LR 39/2000). Per i territori coperti da foreste e da boschi si rimanda inoltre alle prescrizioni contenute nel PIT, in particolare: all’art 12 dell’Allegato 8B.

5. Beni d'interesse storico archeologico: la zona comprendente l’abitato etrusco d’altura di Pietramarina e la zona comprendente un giacimento di interesse paleontologico (pliocene) in località Le Fornaci-Spicchio, altri siti d'interesse archeologico.

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essi la tutela assoluta e dispone interventi volti alla loro valorizzazione e conservazione. Per le zone di Pietramarina e di Spicchio si rimanda inoltre alle prescrizioni conternute nel PIT, in particolare: all’art 15 dell’Allegato 8B e alle corrispondenti schede (codici PO03, FI04) dell’Allegato H.

  • Per i siti d'interesse archeologico segnalati il RU prevede un'area di salvaguardia, con raggio di 75 metri, all'interno della quale è necessario acquisire un parere da parte della Soprintendenza competente per eseguire interventi edilizi e di sistemazione agraria.
  • Per le zone dove siano presenti i resti di pavimentazioni lastricate (basolati) o di affioramenti rocciosi sezionati per creare una sede stradale, appartenenti a tratti di viabilità storica, il RU prevede una fascia di rispetto, con larghezza di 6 metri dall'asse stradale (su entrambe i lati), all'interno della quale è necessario acquisire un parere da parte della Amministrazione Comunale per eseguire interventi edilizi e di sistemazione agraria.

6. Viabilità fondativa (il cui reticolo è costituito principalmente dalla "permanenza" dei tracciati principali presenti nel catasto Leopodino e dalle strade vicinali).

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essa la tutela e il mantenimento del tracciato, l'obbligo di garantire la percorribilità pubblica e la sua continuità (anche nei casi in cui questa non sia più presente o risulti privatizzata).

Il Regolamento Urbanistico disciplina inoltre, attraverso la definizione di materiali e trattamenti del progetto di suolo, specifiche norme per favorire l'uso di queste strade nella componente pedonale e/o ciclabile; incentivare e favorire interventi di riqualificazione, ripristino e miglioramento (anche con modesti adeguamenti del tracciato e della sezione), prevedendo se necessario la realizzazione di nuovi tratti, di limitata estensione, quando finalizzati alla connessione tra gli itinerari principali, indicati dalla trama dei collegamenti del sistema ambientale.

7. Emergenze geomorfologiche (con riferimento ai "Biotopi e geotopi" del PTCdella Provincia di Firenze).

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essi la tutela assoluta e dispone interventi volti alla loro valorizzazione e conservazione.

8. Reticolo idrografico delle acque pubbliche (al quale si applicano le vigenti normative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e paesaggistiche).

Il Regolamento Urbanistico prescrive per esso la tutela assoluta e istituisce una fascia di rispetto, per un'ampiezza di 10 metri, su entrambe le sponde dei corsi d'acqua.

  • La fascia di rispetto, misurata a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati, oltre a garantire la conservazione, il potenziamento ed il ripristino dell'ecosistema dell'ambito ripariale, servirà ad assicurare la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.
  • Sono ammessi interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo e valorizzazione delle risorse idriche naturali; gli interventi per la riqualificazione ambientale realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico; sono altresì consentiti gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca (anche sportiva) e la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto.
  • Sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente compreso all'interno delle suddette fasce di rispetto ammessi dalle norme di cui al RD n.523, del 25/07/1904 (e successive modifiche e integrazioni), è ammesso il trasferimento di volumetrie "in uscita" in aree limitrofe, ad eccezione di quelle di edifici storici (siglati co, cs) e delle relative pertinenze (manufatti e opere idrauliche) sottoposti a tutela.
  • Il Regolamento Urbanistico prevede la realizzazione e individua il tracciato di un nuovo tratto del rio di S. Ansano (in sostituzione di quello compreso all'interno dell'area industriale di S. Ansano).

9. Aree strategiche per interventi di prevenzione del rischio idraulico: il Regolamento Urbanistico individua le aree destinate a interventi di regimazione idraulica (casse di espansione) per la prevenzione del rischio idraulico e prescrive per esse una tutela con vincolo assoluto di inedificabilità.

La perimetrazione di queste aree potrà essere modificata sulla base dei successivi progetti delle opere, che potranno individuare le porzioni effettivamente destinate agli interventi, deperimetrando le parti restanti e adeguando in tal senso le tavole senza necessità di variante al RU.

10. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua: ambiti sottoposti a salvaguardia ai sensi dell'art. 142 del DLgs n.42 del 22/01/2004 "Aree di interesse paesaggistico".

Il Regolamento Urbanistico prescrive per esse la tutela, individua e prevede una fascia di rispetto, per un'ampiezza di 150 metri, su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, per i tratti di alveo esterni alle aree urbanizzate.

Per questi ambiti si rimanda inoltre alle prescrizioni conternute nel PIT, in particolare: all’art 8 dell’Allegato 8B.

11. Aree di preminente valore naturalistico, Paesaggi terrazzati, Paesaggi di crinale di valore percettivo, Paesaggi periurbani di transizione, Paesaggi agricoli specializzati, Paesaggi di fondovalle fluviale: nel rispetto degli indirizzi finalizzati alla salvaguardia dei paesaggi di Vinci e alla tutela di parti del territorio connotate da peculiarità naturalistiche, condizioni di fragilità e/o criticità ambientale, valgono per queste aree le indicazioni e le prescrizioni di Sistemi, Sottosistemi e Ambiti in cui ricadono.

Il Regolamento Urbanistico individua inoltre l'area da destinare all'istituzione dell'ANPIL del Montalbano (come previsto dal Piano Strutturale e come già inserito nelle proposte formulate dalla Provincia di Firenze nel V° Programma quadro regionale): eventuali variazioni al perimetro dell'ANPIL, introdotte in fase di definitiva approvazione, saranno recepite senza necessità di variante.

Titolo II Linguaggio

Art. 5 Definizioni

1. Nel Regolamento Urbanistico ricorrono alcune definizioni che assumono un significato specifico nell'ambito degli strumenti della pianificazione del territorio di Vinci. Esse sono: Statuto del territorio, Invarianti strutturali, Sistemi, Sottosistemi e Ambiti, Schema Direttore, Unità territoriali organiche elementari (UTOE), Destinazioni d'uso. Il significato loro attribuito è contenuto nel Titolo II "Linguaggio" delle NTA del Piano Strutturale.

2. Le disposizioni contenute nel presente Titolo sono suddivise in due sezioni:

  • Sezione A - Termini specifici
  • Sezione B - Parametri urbanistici ed edilizi

3. Per le "Destinazioni d'uso" si riporta di seguito il contenuto dell'art.11 delle NTA del Piano Strutturale, adeguato e integrato con alcune specifiche relative alle articolazione delle destinazioni d'uso principali, con evidenziate le sigle che nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" individuano usi esclusivi.

Sezione A Termini specifici

Art. 6 Destinazioni d'uso

1. Per destinazione d'uso si intende il complesso delle funzioni previste e ammesse in zone edificate e non.

2. Si individuano di seguito le destinazioni d'uso principali e le loro articolazioni cui si farà riferimento negli articoli successivi. Quando è prevista o ammessa la destinazione d'uso principale, senza ulteriori precisazioni, tutte le sue articolazioni sono da intendersi previste e ammesse.

L’introduzione e/o la precisazione di ulteriori funzioni che si rendessero necessarie per integrare i riferimenti contenuti nelle diverse articolazioni sono effettuate dall’Amministrazione Comunale senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento Urbanistico.

3. Sono destinazioni d'uso principali: le "Attività agricole" e funzioni connesse, le "Attività industriali e artigianali", le "Attività terziarie" (Attività commerciali, Attività commerciali all'ingrosso e depositi, Attività turistico-ricettive, Attività direzionali, Attività di servizio), le infrastrutture e attrezzature della "Mobilità", la "Residenza", i "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico", gli "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico", gli "Spazi scoperti di uso privato".

4. Le destinazioni d'uso principali si articolano nel modo seguente:

  • - Attività agricole e funzioni connesse (A)
    • Campi coltivati, colture floro-vivaistiche, boschi e arbusteti (Ab), terrazzamenti (At).
    • Abitazioni, agriturismo.
    • Annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi (depositi per attrezzi e macchine, silos, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ricoveri degli animali) e di servizio all'abitazione.
    • Serre.
  • - Attività industriali e artigianali (I)
    • Fabbriche e officine (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici e amministrativi, centri di servizio). Sono ammessi spazi abitativi se strettamente connessi.
    • Magazzini, depositi coperti e scoperti funzionali all'attività.
    • Costruzioni per attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
    • Impianti per il trattamento dei rifiuti.
    • Impianti per la rottamazione.
  • - Attività terziarie (T)
    • - Attività commerciali (Tc)
      • Centri commerciali ed esercizi commerciali al dettaglio, pubblici esercizi
      • Mercati, esposizioni merceologiche.
      • Sono ammessi spazi abitativi se strettamente connessi.
    • - Attività commerciali all'ingrosso e depositi (Tg)
      • Centri commerciali ed esercizi commerciali all'ingrosso.
      • Magazzini, depositi coperti e scoperti.
      • Stazioni dei trasporti.
      • Impianti di distribuzione delle merci (depositi, mercati generali).
      • Sono ammessi spazi abitativi se strettamente connessi.
    • - Attività turistico-ricettive (Tr)
      • Attrezzature ricettive e pubblici esercizi: alberghi, ristoranti, bar; motel, residences, pensioni, foresterie e attività connesse, ostelli, campeggi.
    • - Attività direzionali (Tu)
      • Complessi direzionali: uffici, banche, centri di ricerca, parchi scientifici e tecnologici.
    • - Attività di servizio (Ts)
      • Stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburanti (Td).
      • Artigianato di servizio (parrucchiere, barbiere, estetista, odontotecnico, ecc.).
  • - Mobilità (M)
    • Infrastrutture principali e tracciati stradali compresi nel Sistema della Mobilità.
    • Marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi lungostrada, bande polivalenti.
    • Strade compresa all'interno dei Sistemi (Ms), escluse quelle appartenenti al Sistema della Mobilità.
  • - Residenze (R)
    • Residenze urbane permanenti (Re), residenze urbane temporanee, collegi, convitti, studentati, pensionati.
  • - Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico (S)
    • Servizi di assistenza sociale e sanitaria (Sa): centri di assistenza, case di riposo, residenze protette (compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi).
    • Servizi per l'istruzione di base (Sb): asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo.
    • Servizi cimiteriali (Sc).
    • Servizi per la cultura, il culto e lo spettacolo (Sd): musei, teatri, auditori, chiese, conventi, oratori, cinema, sale di spettacolo, sale convegni e mostre, biblioteche e archivi.
    • Servizi ospedalieri e sanitari (Sh): ospedali, cliniche, centri medici poli-specialistici, ambulatori, poliambulatori.
    • Servizi per l'istruzione superiore (Si): scuole non dell'obbligo, scuole speciali.
    • Servizi per l'istruzione universitaria (Su).
    • Servizi sociali e ricreativi (Sr): centri sociali, centri culturali e ricreativi, centri polivalenti, mense.
    • Servizi sportivi coperti (Ss): palestre, piscine, palazzi dello sport.
    • Servizi tecnici e amministrativi (St): impianti tecnici per la distribuzione di acqua, gas, energia elettrica e campi fotovoltaici; impianti telefonici; impianti di depurazione e gestione rifiuti; servizi comunali, attrezzature della finanza, della pubblica sicurezza, militari, della protezione civile.
  • - Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico verdi (V) e pavimentati (P)
    • Giardini (Vg), parchi (Vp), sosta attrezzata (Vs); Piazze e spazi pavimentati (Pz), parcheggi (Pp), ecostazioni (Pe), impianti sportivi scoperti (Ps).
  • - Spazi scoperti di uso privato
    • Bande verdi naturali (Vn), verde privato (Vx).

5. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento", le aree destinate a "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" (Sb) e (Sc) risultano prive di indici e possono essere utilizzate secondo quanto previsto dalle norme di settore e dalle necessità dell'Amministrazione Comunale.

Gli indici presenti nelle aree destinate ad altri servizi e attrezzature, possono essere modificati in presenza di particolari e comprovate esigenze tecnico-funzionali: in questi casi, deve essere acquisito un preventivo parere di assenso da parte dell'Amministrazione Comunale, che si riserva la possibilità di richiedere l'elaborazione di un piano attuativo.

6. Servizi e spazi scoperti (verdi e pavimentati) pubblici e di uso pubblico possono essere realizzati anche da privati: in tali casi l'uso di queste aree è subordinato alla firma di una convenzione (da sottoscrivere tra Amministrazione Comunale e proprietari e/o gestori) che ne garantisca e regolamenti l'uso pubblico.

7. Le sigle (Ab) boschi e arbusteti e (At) terrazzamenti possono essere utilizzate anche per definire aree che non hanno come destinazione d'uso principale "Attività agricole" e funzioni connesse, ma presentano caratteristiche e configurazioni equivalenti.

Art. 7 Progetto di suolo

Per "progetto di suolo" si intende l'insieme degli interventi e delle opere che modificano lo stato e i caratteri del suolo calpestabile pubblico, d'uso pubblico e privato, ridefinendone il disegno e gli usi. Gli interventi previsti dal progetto di suolo consistono nella sistemazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione e trattamento del terreno.

Art. 8 Materiali e trattamenti

Per "materiale" si intende tutto ciò che può essere combinato e composto. I "materiali del territorio" e i "materiali della città", vegetali e artificiali, vengono utilizzati con tecniche e modalità compositive differenti per definire gli spazi aperti d'uso pubblico e non, esistenti e di nuovo impianto. La sistemazione di questi spazi avviene attraverso diversi tipi di "trattamento" del terreno e delle superfici.

Art. 9 Elementi costitutivi degli edifici

1. Per "elementi costitutivi degli edifici" debbono intendersi tutte le parti che li costituiscono e che, per geometria, soluzioni tecniche e architettoniche, tipo di materiali e rapporti reciproci, concorrono in modo determinante a definirne la forma e i caratteri.

2. Sono elementi costitutivi degli edifici gli "elementi strutturali" e gli "elementi di finitura".

Art. 10 Principio insediativo

Per "principio insediativo" si intende il modo nel quale edifici, manufatti e spazi aperti si dispongono e compongono nel territorio secondo determinati orientamenti, rapporti con l'orografia e con la geometria delle divisioni parcellari e dei tracciati.

Art. 11 Progetto norma

Per "Progetto norma" si intende un insieme di criteri e prescrizioni, corredato da rappresentazioni grafiche, che sintetizza scopi e caratteri dei singoli interventi di modificazione e trasformazione previsti dal piano nei luoghi sottoposti a progettazioni particolareggiate. Il Progetto norma definisce il principio insediativo da osservare, il disegno e il trattamento degli spazi aperti, le quantità, le diverse destinazioni d'uso.

Art. 12 Allineamento

1. Per "allineamento" si intende il riferimento che individua la linea di proiezione in pianta della facciata di un edificio. L'allineamento è finalizzato al controllo della distanza dallo spazio pubblico e alla riconfigurazione del fronte costruito. Esso è rappresentato graficamente nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento". In fase attuativa, sono ammessi modesti aggiustamenti in presenza di più dettagliati rilievi, con parziali movimenti, avanzamenti e/o arretramenti, rotazioni dell'edificio.

2. La rappresentazione grafica dell'allineamento, quando si sovrappone alla sagoma di edifici esistenti, definisce la linea di riferimento della "nuova facciata" nel caso vengano realizzati interventi di sostituzione edilizia o di ricostruzione nell'ambito di un piano attuativo.

Negli altri casi, in questi edifici sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione di quella ricostruttiva.

Art. 13 Elementi strutturali

Per "elementi strutturali" costitutivi degli edifici si intendono: le strutture di fondazione, le strutture verticali continue e puntiformi, le strutture orizzontali piane (solai e balconi), le strutture orizzontali voltate (archi e volte), le strutture di copertura a falde inclinate, le strutture di coperture piane, le strutture di collegamento verticale (scale, ascensori e montacarichi), i porticati e le logge.

Art. 14 Elementi di finitura

Per "elementi di finitura" costitutivi degli edifici si intendono: gli elementi dell'edificio accessori agli impianti tecnologici, i sistemi di protezione, le pareti non portanti (tramezzi), le controsoffittature, le pavimentazioni e i rivestimenti, gli intonaci e le coloriture, le superfici murarie faccia a vista, gli elementi decorativi (basamenti, cornici, marcapiani), le aperture, gli infissi e i serramenti, le ringhiere e le inferriate, i sistemi di oscuramento, gli elementi non strutturali della copertura (manto di copertura, gronda, cornicione, canale di gronda, pluviale, comignolo), gli elementi di arredo esterno. In particolare si indicano come elementi accessori agli impianti tecnologici (elettrico, idrico, fognario, di riscaldamento, di approvvigionamento del gas, di ventilazione) le tubazioni a vista, i camini, le unità esterne, le griglie di aerazione, antenne e ripetitori; si indicano come sistemi di protezione le opere di drenaggio, gli scannafossi, i vespai, i gattaiolati, i sistemi di isolamento termico e acustico, i sistemi di impermeabilizzazione.

Sezione B - Parametri urbanistici ed edilizi

Il presente Regolamento Urbanistico è conformato al DPGR 24 luglio 2018, 39/R, sono quindi da intendersi applicabili tutti i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche riportate in detto DPGR anche se non ricompresi negli articoli seguenti della presente Sezione B.

Sezione B Parametri urbanistici ed edilizi

Art. 15 Superficie territoriale (St)

1. Si definisce "superficie territoriale" (ST) la superficie complessiva effettiva di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica subordinato alla previa approvazione di un piano attuativo o di un progetto convenzionato comunque denominato.

2. La Superficie territoriale comprende la superficie fondiaria (SF) e le aree per dotazioni territoriali (DT), ivi comprese quelle esistenti. La misura e l'ubicazione delle superfici fondiarie (SF), destinate agli interventi privati, e delle aree per dotazioni territoriali (DT) che compongono la superficie territoriale (ST) è definita di norma dal presente RU, oppure prevista in sede di formazione e approvazione del piano attuativo, o del progetto unitario convenzionato o della convenzione riferita agli interventi di cui all'articolo 28-bis del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 16 Superficie fondiaria (Sf)

1.Si definisce "superficie fondiaria" (SF) la superficie complessiva effettiva di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio privato. È costituita dalla superficie territoriale (ST) al netto delle aree per dotazioni territoriali (DT), ivi comprese quelle esistenti.

2. La superficie fondiaria (SF) comprende l'area di sedime degli edifici e gli spazi di pertinenza degli stessi, nonché eventuali lotti ad uso privato ancorché privi di capacità edificatoria.

Art. 17 Dotazioni territoriali

1.Si definiscono "dotazioni territoriali" (DT) le infrastrutture, i servizi, le attrezzature,gli spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale,paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal presente RU.

2. Le aree destinate alle dotazioni territoriali corrispondono alla superficie territoriale (ST) al netto della superficie fondiaria (SF). Esse rappresentano la porzione della superficie territoriale (ST) destinata dal RU alla viabilità, all'urbanizzazione primaria e secondaria ed alle dotazioni territoriali pubbliche, comprendente le aree di proprietà pubblica, o comunque a destinazione pubblica, nonché le parti eventualmente assoggettate o da assoggettarsi ad uso pubblico, ancorché private.

Art. 18 Indice di edificabilità fondiaria (IF)

1.Si definisce "indice di edificabilità fondiaria" (IF) la quantità massima di superficie edificabile (o edificata) (SE) o di volume edificabile (o edificato) (VE) su una determinata superficie fondiaria (SF), comprensiva dell'edificato esistente.

2. L'indice di edificabilità fondiaria (IF) si esprime in metri quadri di superficie edificabile (o edificata) (SE) o in metri cubi di volume edificabile (o edificato) (VE) per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (SF).

Art. 19 Superficie edificabile (o edificata) (SE)

1.Si definisce "superficie edificabile (o edificata)" (SE) la porzione della superficie totale (STot) rilevante ai fini del dimensionamento delle previsioni edificatorie del RU.

2. La superficie edificabile comprende:

  • a) la somma delle superfici utili (SU) di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre, ivi comprese quelle dei sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
  • b) la somma delle superfici accessorie (SA) di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre, con esclusivo riferimento alle porzioni nel seguito specificate:
    • b.1) le scale interne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali scale è computata una sola volta con esclusivo riferimento al piano agibile più basso da esse collegato e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione sul piano orizzontale delle rampe e dei pianerottoli intermedi;
    • b.2) i vani ascensore ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie edificabile (o edificata) (SE) ditali vani è computata con esclusivo riferimento al piano agibile più basso tra quelli serviti;
    • b.3) le logge o loggiati e i portici o porticati ad uso esclusivo di singole unità immobiliari con il lato minore superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna dell'edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) si considera la sola parte eccedente la misura indicata;
    • b.4) i locali o spazi accessori, per le sole porzioni aventi altezza utile (HU) effettiva pari o superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri, che non presentino i requisiti richiesti per i locali agibili costituenti superficie utile (SU), ivi comprese le porzioni di piani o locali sottotetto con le stesse caratteristiche; sono comunque esclusi gli spazi sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti, o di altri sistemi stabili di accesso, e non dotati di aperture esterne o a filo tetto, con la sola eccezione dell'abbaino o altra apertura avente esclusiva funzione di accesso alla copertura;
    • b.5) i locali o spazi accessori chiusi comunque denominati ricavati delimitando in tutto o in parte con superfici vetrate o con elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori aperti ad uso privato quali una loggia, una terrazza, un balcone, un portico, una tettoia direttamente accessibile da un'unità immobiliare, fatta eccezione per le serre solari;
    • b.6) i locali o spazi accessori ricavati tamponando in tutto o in parte una tettoia libera su tutti i lati o comunque non direttamente accessibile da un'unità immobiliare;
    • b.7) all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dagli strumenti comunali di pianificazione: le autorimesse private, singole o collettive, di qualsiasi consistenza, comprensive dei relativi spazi di manovra, fatta eccezione per le sole autorimesse interrate o prevalentemente interrate e relativi spazi di manovra purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento ed aventi altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40. Un'altezza utile (HU) superiore a ml 2,40 può essere ammessa, ai fini dell'esclusione dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali autorimesse, solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza.
    • b.8) all'interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal piano strutturale, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di campagna:
      • b.8.1) le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla disciplina comunale, ancorché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento ed aventi altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40. Nel computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali porzioni sono compresi i relativi spazi di manovra;
      • b.8.2) le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, aventi altezza utile (HU) superiore a ml 2,40, ancorché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento e non eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla disciplina comunale. Nel computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali porzioni sono compresi i relativi spazi di manovra. Un'altezza utile (HU) superiore a ml 2,40 può essere ammessa, ai fini dell'esclusione dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali autorimesse, solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza;
      • b.8.3) le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, di qualsiasi consistenza, aventi i requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone;
    • b.9) le cantine, nonché in generale i locali interrati o prevalentemente interrati, con altezza utile (HU) superiore a ml 2,40, ancorché privi di requisiti igienicosanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone;
    • b.10) all'esterno degli ambiti dichiarati a pericolosità geologica o idraulica elevata: i ripostigli pertinenziali collocati in tutto o in prevalenza al di sopra della quota del piano di campagna, e i relativi corridoi di servizio, ancorché con altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40 e privi di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone.
    • b.11) le scale esterne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, ove provviste di copertura o delimitate da tamponamenti perimetrali, fatta eccezione per quelle destinate al superamento di un solo piano di dislivello.

3. Sono comunque escluse dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE):

  • a) tutte le superfici accessorie (SA) diverse da quelle sopra elencate, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre;
  • b) tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni statali e regionali volte all'eliminazione delle barriere architettoniche;
  • c) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
    Sono in ogni caso esclusi, quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile:
    • c.1) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm;
    • c.2) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile;
    • c.3) le serre solari;
  • d) tutte le superfici escluse dal computo sia della superficie utile (SU) sia della superficie accessoria (SA).

4. La superficie edificabile (o edificata) (SE) costituisce parametro di riferimento per l'indice di edificabilità territoriale (IT), per l'indice di edificabilità fondiaria (IF), nonché per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, in applicazione dell'indice insediativo residenziale (IR). Concorrendo alla determinazione del volume edificabile (o edificato) (VE), la superficie edificabile (o edificata) (SE) incide altresì sul calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 184 della l.r. 65/2014.

Art. 20 Superficie utile (Su)

1. Si definisce "superficie utile" (SU), nel rispetto della definizione di "superficie utile abitabile" (Su) di cui all'articolo 3 del d.m.ll.pp. 10/05/1977, n. 801, la superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto delle superfici accessorie (SA) e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

2. La superficie utile (SU) costituisce porzione della superficie calpestabile (SCal) di pavimento dell'edificio, comprendente i locali agibili di abitazione o di lavoro, con relativi servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli.

3. Sono comunque escluse dal computo della superficie utile (SU) le superfici di pavimento riferite a:

  • a) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza utile (HU) effettiva inferiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;
  • b) intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate, ivi compresi gli spazi delimitati da pareti ventilate e sistemi bioclimatici;
  • c) palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti;
  • d) volumi tecnici;
  • e) opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, di cui all'articolo 137 della l.r.65/2014.

4. La superficie utile (SU) concorre alla determinazione della superficie complessiva (SCom), costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all'articolo 185 della l.r. 65/2014.

Art. 21 Superficie calpestabile (SCal)

1. Si definisce "superficie calpestabile" (SCal) la superficie netta di pavimento di un'unità immobiliare, oppure di un edificio o complesso edilizio, risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) (SCal = SU + SA).

Art. 22 Superficie Accessoria (SA)

1. Si definisce "superficie accessoria" (SA), nel rispetto della definizione di "superficie non residenziale destinata a servizi e accessori" (Snr) di cui all'articolo 2 del d.m.ll.pp. 10 maggio 1977, n. 801, la superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso delleunità immobiliari in esso presenti, misurata al nettodi murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

2. La superficie accessoria (SA) corrisponde alla parte residua della superficie calpestabile (SCal) di pavimento,una volta detratta la superficie utile (SU) (SA = SCal -SU).

3. Nel computo della superficie accessoria (SA) di una unità immobiliare sono compresi:

  • a) spazi aperti di uso esclusivo quali logge, portici, balconi, terrazze;
  • b) verande prive dei requisiti richiesti per i localiagibili che costituiscono superficie utile (SU);
  • c) vani o locali sottotetto accessibili e praticabili, per la sola porzione con altezza utile (HU) effettiva pari o superiore a ml 1,80, ad esclusione di quelli che presentino i requisiti richiesti per i locali agibili che costituiscono superficie utile (SU);
  • d) cantine, soffitte, ripostigli pertinenziali, ed altri locali accessori consimili;
  • e) vani scala interni, computati una sola volta con riferimento al piano agibile più basso. La superficie accessoria (SA) di tali vani corrisponde alla proiezione sul piano orizzontale delle rampe e dei pianerottoli intermedi;
  • f) vani ascensore interni, computati una sola volta in proiezione orizzontale sul piano agibile più basso tra quelli serviti;
  • g) autorimesse singole pertinenziali;
  • h) tettoie pertinenziali;
  • i) serre solari.

4. Nel computo della superficie accessoria (SA) di un edificio o complesso edilizio sono altresì compresi spazi condominiali, di uso comune, o asserviti ad uso pubblico, quali:

  • a) autorimesse collettive e altri spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli, ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
  • b) androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi o corridoi interni di distribuzione, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune;
  • c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche condominiali, ed altri vani tecnici consimili;
  • d) portici o porticati, gallerie pedonali e altri spazi coperti consimili ad uso comune o asserviti ad uso pubblico.

5. Sono comunque esclusi dal computo della superficie accessoria (SA):

  • a) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza utile (HU) effettiva inferiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;
  • b) intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate, ivi compresi gli spazi delimitati da pareti ventilate e sistemi bioclimatici;
  • c) palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti;
  • d) volumi tecnici diversi da quelli di cui al comma 4, lettera c);
  • e) opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, di cui all'articolo 137 della l.r. 65/2014.

6. La superficie accessoria (SA) concorre alla determinazione della superficie complessiva (SCom), costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all'articolo 185 della l.r. 65/2014.

Art. 23 Superficie coperta (Sc)

1. Si definisce "superficie coperta" (SC) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a ml 1,50.

2. Sono compresi nel computo della superficie coperta (SC) le logge o loggiati, i portici o porticati, nonché tutti gli elementi edilizi, quali balconi, ballatoi, tettoie, sporti di gronda, pensiline e simili, aventi aggetto superiore a ml 1,50 rispetto al filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio.

3. Sono esclusi dal computo della superficie coperta (SC):

  • a) i balconi, i ballatoi, gli sporti di gronda, le pensiline a sbalzo e gli elementi edilizi consimili aventi aggetto dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio non superiore a ml 1,50;
  • b) le scale esterne all'involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da tamponamenti perimetrali;
  • c) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all'esterno dell'involucro edilizio, purché adibite esclusivamente a tale funzione;
  • d) le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui all'articolo 137 della l.r. 65/2014.

4. Sono altresì esclusi dal computo della superficie coperta (SC), quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile, i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile.

5. Non determina incremento di superficie coperta (SC) l'eventuale installazione sui balconi di superfici vetrate o elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, per la realizzazione di verande o di serre solari.

6. Gli ingombri planimetrici sul terreno delle scale di cui al comma 3, lettere b) e c), rilevano comunque ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui alle norme regionali.

Art. 24 Indice di copertura (IC)

1. Si definisce "indice di copertura" (IC) il rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie coperta (SC) massima ammissibile e la superficie fondiaria (SF).

Art. 25 Altezza del fronte (HF)

1. Si definisce "altezza del fronte" (HF) l'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio delimitata:

  • - all'estremità inferiore, dalla linea di base corrispondente alla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio previsti dal progetto;
  • - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro o delimitazione perimetrale dell'edificio e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

2. All'estremità superiore, in caso di copertura inclinata a struttura composta, la linea di intradosso da prendere a riferimento per il calcolo dell'altezza del fronte (HF) è rappresentata dalla quota di imposta dell'orditura secondaria o, in mancanza, dalla quota di imposta della struttura continua.

3. In caso di pendenza del terreno tale da determinare una differenza di quota tra monte e valle superiore a 1,5 ml., l'altezza del fronte (HF) consentito è costituito dalla media delle altezze dei fronti a valle e quelli a monte. Le altezze degli scavi e dei riporti non possono essere superiori a 1 ml. Sono ammesse altezze maggiori solo in caso di Piano Attuativo

4. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (I3 e I4), la linea di riferimento in basso per il computo dell'altezza del fronte può essere posta ad una quota sopraelevata di 1,30 ml rispetto a quella indicata al comma 1, comunque non superiore alla quota del battente idraulico di riferimento calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale, aumentato di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm. (come previsto all'art. 156 delle presenti norme).

5. All'estremità superiore sono considerate anche le eventuali porzioni di edificio arretrate rispetto al profilo perimetrale esterno del fronte principale, laddove emergenti dal profilo della copertura.

6. Fatte salve diverse specifiche disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, non si considerano ai fini del computo dell'altezza del fronte (HF):

  • a) le porzioni di prospetti la cui linea di base sia posta ad una quota inferiore a quella del piano di campagnanaturale o originario, per la parte sottostante il piano di campagna stesso;
  • b) i parapetti continui non strutturali posti a delimitare coperture piane praticabili;
  • c) i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici.

7. Fatta eccezione per gli edifici posti ad una quota altimetrica superiore a 1000 metri s.l.m., nel caso di coperture inclinate con pendenza superiore al 30 per cento deve essere aggiunta, ai fini del computo dell'altezza del fronte (HF), la maggiore altezza raggiunta al colmo dalla falda inclinata rispetto all'altezza raggiungibile con la pendenza del 30 per cento.

8. Sono esclusi dal computo dell'altezza del fronte (HF) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, ai sensi delle norme in materia, è permesso derogare, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

9.Per "altezza dell'edificio" (Hmax) si intende l'altezza massima tra i vari fronti.

Art. 26 Altezza utile (HU)

1.Si definisce "altezza utile" (HU) l'altezza effettiva del vano misurata dal piano finito di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli eventuali elementi strutturali emergenti appartenenti all'orditura principale. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

2. Ai fini della determinazione dell'altezza utile (HU) non si considerano i controsoffitti di qualsivoglia tipologia, ancorché realizzati in corrispondenza della struttura di copertura al fine di renderla conforme alle norme in materia di risparmio energetico. Tali elementi rilevano invece ai fini della verifica delle altezze minime prescritte dalle norme igienico-sanitarie per i locali e ambienti di abitazione e di lavoro.

3. Non rileva ai fini del computo dell'altezza utile (HU) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, purché realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile.

4. Nei locali delimitati superiormente da strutture inclinate, voltate o comunque irregolari, la media ponderata delle altezze rilevate, o previste dal progetto, è determinata prendendo a riferimento per il calcolo il filo interno delle pareti che delimitano il piano, o il singolo locale, oggetto di misurazione.

Art. 27 Volume edificabile (o edificato) (VE)

1.Si definisce "volume edificabile (o edificato)" (VE) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie edificabile (o edificata) (SE) complessiva dei singoli piani dell'edificio per l'altezza utile (HU) di ciascun piano o locale.

2. Nei locali delimitati superiormente da strutture inclinate, voltate o comunque irregolari, ai fini del calcolo del volume edificabile (o edificato) (VE) si considera solo la media ponderale delle altezze pari o superiori a ml 1,80, al netto di eventuali abbaini, corrispondenti alle porzioni costituenti superficie edificabile (o edificata) (SE) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b.4).

3. Nel computo del volume edificabile (o edificato) (VE) realizzabile in applicazione delle previsioni del RU vanno detratti i volumi già legittimamente esistenti sul lotto urbanistico di riferimento interessato dall'intervento, con esclusione delle consistenze che dovessero essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo abilitativo.

Art. 28 Distanza (D)

1. Distanze minime tra i fabbricati:

per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con gli altri edifici, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta di 10 ml. Sono escluse le strutture accessorie destinate esclusivamente a facilitare le operazioni di carico e scarico negli edifici compresi nei sottosistemi della produzione, a condizione che si configurino come elementi estensibili e retrattili, come previsto al comma 8 dell'art.130 delle presenti norme.

  • E’ ammessa la distanza di 6 ml. tra edifici antistanti entrambi con parete non finestrate
  • Per le distanze minime tra i fabbricati si applicano integralmente le disposizioni dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968.
  • Sono ammesse distanze minime inferiori tra edifici o gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo.
  • Non sono considerate "pareti finestrate" le pareti con sole "luci", come definite dal Codice Civile.
  • E' sempre consentita l'edificazione in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti.
  • Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le distanze tra edifici legittimi esistenti.

2. Distanza minima dei fabbricati dai confini:

per distanza dai confini di proprietà si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di proprietà, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Sono escluse le strutture accessorie destinate esclusivamente a facilitare le operazioni di carico e scarico negli edifici compresi nei sottosistemi della produzione, a condizione che si configurino come elementi estensibili e retrattili, come previsto al comma 8 dell'art.130 delle presenti norme.

  • Per le addizioni volumetriche di cui al comma 1, punto g) dell’art. 134, e gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui al comma 1, punto h) 2), le opere pertinenziali di cui all’art.135 comma 2) lettera e) e 136 comma 2) lettera a ter) della L.R. 65/2014 e per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ad esclusione degli interventi di ampliamenti in altezza (soprelevazioni), è prescritto, a tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti, il rispetto di una distanza ≥ 5 m. dai confini di proprietà, fatto salvo quanto previsto al comma 1.Deve essere comunque garantita la distanza dal confine di zona (sistema o sottosistema di zona) pari a 5 ml.

Sono comunque consentiti:

  • la costruzione sul confine di proprietà in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti;
  • l'edificazione sul confine di proprietà a condizione che venga stipulata una convenzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in base alla quale vengano assicurate l'unione o l'aderenza ovvero il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici nel caso il confinante realizzi successivamente un intervento edilizio.
  • Sono comunque fatti salvi eventuali allineamenti obbligatori prescritti dai PN e/o individuati nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" riconosciuti come elemento caratterizzante il tessuto esistente.

3. Distanze minime dei fabbricati dalle strade

Le distanze minime dalla strada, che le costruzioni dovranno rispettare - con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti - sono le seguenti:

  • su strade di larghezza inferiore a 7,00 ml., distanza pari a 5,00 ml.
  • su strade di larghezza compresa tra 7,00 e 15,00 ml., distanza pari a 7,50 ml.
  • su strade di larghezza superiore a 15 ml., distanza pari a 10,00 ml.

Le costruzioni dovranno inoltre rispettare una distanza minima di 5,00 ml. dai parcheggi di urbanizzazione primaria.

Sono comunque fatti salvi eventuali allineamenti esistenti e/o obbligatori prescritti dai PN e/o individuati nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" riconosciuti come elemento caratterizzante il tessuto esistente.

Sono ammesse distanze minime inferiori tra edifici o gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo.

Devono essere comunque rispettate le fasce di rispetto stradale dettate dalle vigenti norme statali.

4. Distanze minime dalle recinzioni dai confini di proprietà o dal confine del lotto

All'interno dei centri abitati come individuato dalle Tavole "Zone territoriali omogenee" o ai sensi delle vigenti norme statali è ammessa la realizzazione di recinzioni sul confine del lotto di pertinenza (lotto edificabile) e comunque non oltre il limite del sistema.

Devono essere comunque rispettate le fasce di rispetto stradale dettate dalle vigenti norme statali.

5.All'interno dei centri abitati come individuati dalle Tavole "Zone territoriali omogenee" ed all'esterno del centro abitato del vigente codice della strada trova applicazione l'art.26 comma 3 del codice della strada.

6.Le distanze minime delle piscine dalle strade è determinata in modo analogo a quello delle costruzioni.

Titolo III Attuazione

Capo I Modi di intervento

Art. 29 Strumenti di attuazione

1. Il Regolamento Urbanistico si attua attraverso Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata (lottizzazioni, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi, piani particolareggiati, piani di recupero del patrimonio edilizio e programmi complessi di riqualificazione insediativa), Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale e attraverso interventi edilizi diretti, eventualmente subordinati a convenzione.

2. Sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" la presenza della sigla (PA) al'interno di un'area appositamente perimetrata vincola l'attuazione dei relativi progetti all'approvazione di un Piano Attuativo (art. n.65 del 10/11/2014).

3. Il Regolamento Urbanistico individua come proprio specifico strumento il Progetto Norma (PN). I disegni e le indicazioni contenute nei progetti norma, come specificato all'art.3 delle presenti NTA, forniscono criteri irrinunciabili per la redazione dei piani attuativi nelle aree interessate dalle previsioni del Piano Strutturale e degli Schemi Direttori.

4. Le altre previsioni nelle aree soggette alle categorie di intervento: conservazione, mantenimento, adeguamento, trasformazione sono realizzate attraverso piani attuativi o intervento edilizio diretto, eventualmente convenzionato o soggetto ad atto d'obbligo in ragione delle opere di urbanizzazione già esistenti o da completare.

L’intervento diretto convenzionato comporta comunque, oltre alla stipula di apposita convenzione, la redazione di un progetto unitario esteso all’intera area.

Art. 30 Perequazione urbanistica

1. Il Regolamento Urbanistico assoggetta alla disciplina della perequazione urbanistica, secondo i disposti dell'art.100 della LR n.65 del 10/11/2014, le parti di territorio comprese nei perimetri delle aree vincolate alla redazione dei piani attuativi: la disciplina per queste aree persegue un'equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà in esse ricomprese, con riferimento all'edificabilità ammessa dal Regolamento Urbanistico per ciascuna area.

2. Nelle aree soggette alla perequazione urbanistica dovranno essere ripartiti secondo criteri proporzionali tra i soggetti attuatori anche gli oneri economici e gli obblighi convenzionali comunque connessi alla realizzazione dell'intervento.

3. Nelle aree soggette alla redazione dei piani attuativi (PA, PN), anche quando ammessa l’opzione dell’intervento diretto convenzionato (PA*), sono espressamente identificate oltre alle aree soggette alla disciplina della perequazione urbanistica;

  • le parti destinate alla realizzazione di viabilità pubblica o di uso pubblico;
  • le parti destinate a servizi e attrezzature pubblici o di uso pubblico;
  • le parti destinate a spazi scoperti pubblici o di uso pubblico, verdi e pavimentati.

Art. 31 Convenzioni

1. L'Amministrazione Comunale può proporre a soggetti privati e interessati specifiche convenzioni per sollecitare, indirizzare e facilitare la realizzazione di interventi di particolare rilevanza. Le convenzioni possono essere ricondotte a tre principali tipologie, in relazione a progetti di recupero e/o trasformazione di:

  • edifici, spazi e tessuti della "città storica";
  • edifici e spazi del territorio agricolo;
  • edifici, spazi e tessuti di altre parti del territorio comunale.

Per ogni tipo di convenzione, il Regolamento Urbanistico individua i temi e gli obiettivi principali che possono interessare in particolare gli interventi previsti nelle aree di trasformazione e in quelle soggette a piano attuativo, i criteri che ne garantiscano coerenza e trasparenza.

Per i progetti norma, gli obiettivi principali della convenzione sono individuati nei corrispondenti articoli delle presenti norme.

2. Edifici, spazi e tessuti della "città storica" (zone A): l'obiettivo principale delle convenzioni è mantenere nella città storica determinate attività e una buona quantità di residenti, soprattutto giovani, anziani e famiglie di recente formazione. La convenzione potrà riguardare, ad esempio, la riqualificazione degli spazi d'uso pubblico, gli interventi di recupero della residenza, la quantità di alloggi destinati dal concessionario alla cessione o locazione a prezzi convenzionati, la durata degli obblighi.

3. Parti, edifici e spazi del territorio agricolo (zone E): l'obiettivo principale delle convenzioni è mantenere l'uso agricolo del suolo, la conservazione dei suoi caratteri morfologici, la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e architettonico. La convenzione potrà riguardare, ad esempio, percorsi e spazi d'uso pubblico, attrezzature, il recupero del patrimonio culturale, l'introduzione e/o il mantenimento di determinate colture, opere di mitigazione e compensazione ambientale.

4. Altre parti del territorio comunale (zone B, C, D, F):

l'obiettivo principale delle convenzioni è l'innalzamento della qualità spaziale e architettonica delle nuove realizzazioni, la riqualificazione e il recupero di aree destinate a residenza, produzione e servizi, con caratteristiche tali da rispondere alle esigenze espresse dalla collettività e dai suoi diversi soggetti. La convenzione potrà riguardare per la residenza, ad esempio, la riqualificazione degli spazi d'uso pubblico, interventi per l'edilizia convenzionata (unità immobiliari destinata alla locazione e/o cessione a prezzi concordati), il ricorso a tecniche di bioarchitettura e risparmio energetico, progetti di social housing, cohousing, residenze protette; la riqualificazione e la realizzazione di insediamenti per la produzione secondo elevati standard di sostenibilità ambientale ed energetica, che applichino la disciplina toscana sulle APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate).

5. L'Amministrazione Comunale può inoltre disporre incentivi per accrescere la sostenibilità ambientale e sociale degli interventi nelle aree di trasformazione e favorire "buone pratiche" che permettano il miglioramento della qualità urbana e del paesaggio: può, ad esempio, "premiare" e incentivare gli interventi dove siano previsti alloggi in locazione a canone controllato, gli interventi di edilizia sostenibile finalizzati al risparmio energetico e idrico, l'uso di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili, l'autocostruzione, gli interventi di riqualificazione di aree degradate del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica.

6. In tutte le zone, per le aree destinate a servizi sportivi o altre attrezzature d'uso pubblico, in luogo dell'esproprio potrà essere stipulata fra l'Amministrazione Comunale e i proprietari un'apposita convenzione che fissi le modalità di realizzazione, la durata, le modalità di gestione dei servizi e delle attrezzature.

7. Le aree interessate dai percorsi di uso pubblico non saranno espropriate qualora il proprietario accetti la servitù di pubblico passo pedonale e/o ciclabile.

8. La monetizzazione delle aree a standard è ammessa esclusivamente nei casi in cui le stesse siano considerate non necessarie (in termini di quantità e qualità) e quelle esistenti risultino già sufficienti e verificate: la proposta di monetizzazione deve comunque essere approvata dall'Amministrazione Comunale.

Nell'attuazione delle previsioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria si dovranno escludere monetizzazioni quando le aree a standard siano identificate e perimetrate nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento".

Art. 32 Procedure per gli interventi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente per ciascun tipo di intervento, ogni progetto dovrà comprendere la sistemazione degli spazi aperti e sarà valutato solo se riferito contemporaneamente agli edifici e alle loro aree di pertinenza.

2. Il Regolamento Edilizio stabilisce la documentazione e l'elenco degli elaborati richiesti per la presentazione di piani e progetti necessari all'attuazione degli interventi previsti.

3. I diversi tipi di intervento sono soggetti a permesso di costruire, SCIA, ovvero configurano attività edilizia libera secondo quanto previsto nelle vigenti leggi nazionali e regionali.

4. Nei Titoli IV, V, VI, VII, VIII della Parte III delle presenti norme sono stabiliti per ciascun Sistema, Sottosistema e Ambito gli usi caratterizzanti, previsti ed esclusi.

5. Il mutamento della destinazione d'uso può riferirsi al cambiamento di un uso principale con un altro (con riferimento all'art.6 delle presente NTA) e al passaggio da un'articolazione di uno stesso uso principale all'altra.

6. Il mutamento della destinazione d'uso è soggetto a CILA SCIA o a permesso di costruire secondo quanto previsto della LR n.65 del 10/11/2014. I mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree, in assenza di opere edilizie, sono sempre sottoposti a SCIA.

Art. 33 Standard urbanistici

1. La dotazione minima di spazi pubblici (standard urbanistici richiesti) da garantire per gli interventi da realizzare attraverso piani attuativi viene prevista come segue:

  • per i progetti norma valgono le quantità minime prescritte nei corrispondenti articoli contenuti nella Parte IV delle presenti NTA;
  • per gli insediamenti residenziali sono richiesti: minimo 18 mq. per abitante (si potrà assumere per il calcolo il parametro 18 mq. per ogni 100mc, dei quali almeno 2,5 mq. per parcheggi pubblici;
  • per gli insediamenti a destinazione commerciale, turistico-ricettiva, direzionale sono richiesti: minimo 80 mq. ogni 100 mq. di Sul, dei quali almeno 40 mq. per parcheggi pubblici;
  • per gli insediamenti a destinazione industriale ed artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi sono richiesti: minimo 10 mq. ogni 100 mq. di St (escluse le sedi viarie), dei quali almeno 5 mq. per parcheggi pubblici;
  • per gli insediamenti con differenti destinazioni d'uso, la dotazione minima richiesta dovrà essere calcolata applicando i parametri minimi di riferimento previsti nei precedenti punti per ciascuna delle funzioni presenti.

Le dotazioni minime richieste, ad esclusione di quelle previste nei PN e/o di quelle identificate e perimetrate nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento", potranno essere monetizzate nei casi ammessi dal comma 8 dell'art. 31 delle presenti NTA.

La dotazione minima di standard urbanistici non è richiesta nel caso di interventi sugli edifici ricadenti: nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968, nella categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs) e nel caso di piani attuativi e programmi aziendali compresi nel Sistema Ambientale.

2. Nei parcheggi realizzati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

  • devono essere previsti posti auto riservati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge: tali posti, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze degli accessi alle diverse strutture edilizie.
  • devono essere previsti appositi spazi per la sosta delle biciclette, in particolare nei parcheggi di pertinenza di strutture commerciali e attrezzature di servizio.

Art. 34 Parcheggio per la sosta stanziale

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • nuova edificazione;
  • ristrutturazione urbanistica;
  • sostituzione edilizia;
  • ristrutturazione edilizia con incremento di carico urbanistico;
  • mutamento di destinazione d'uso, con le precisazioni che seguono;
  • incremento del numero delle unità immobiliari;
  • addizioni volumetriche con incremento della SE.

2. La dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale richiesta in relazione alle diverse destinazioni d'uso è di:

  • 1 mq. ogni 10 mc. di volume.

Per gli immobili destinati ad attività industriali, artigianali e terziarie il calcolo sarà riferito al volume risultante dal prodotto della superficie edificabile (SE) per l'altezza convenzionale pari a ml.3,50 se inferiore a quella effettiva.

3. Per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, la dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell' area di pertinenza degli stessi, richiesta dalla normativa regionale vigente in materia di programmazione urbanistica commerciale per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della L n.122/1989, è di:

  • 1 mq. ogni 10 mc. di volume, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci.

Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti, in accordo con l'Amministrazione Comunale, anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

4. Le dotazioni minime per gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso saranno calcolate in funzione del volume per il quale si ha mutamento delle destinazioni d'uso.

5. Le dotazioni minime per gli interventi che comportano incremento delle unità immobiliari saranno calcolate in funzione del volume della o delle unità derivate.

6. Le dotazioni minime per gli interventi derivanti da addizioni volumetriche saranno riferite al solo aumento di volume.

7. Le dotazioni di parcheggio da garantire in caso di trasformazione del patrimonio edilizio esistente (con esclusione degli interventi di sostituzione, ristrutturazione urbanistica e addizione volumetrica), possono essere realizzate anche in aree attigue non facenti parte del lotto, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale, purché siano asservite con vincolo permanente di destinazione.

8. La dotazione minima non è richiesta nel caso di mutamento di destinazione d'uso sugli edifici ricadenti nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e/o soggetti alla categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs).

9. La dotazione minima non è richiesta inoltre qualora il mutamento di destinazione d'uso non si accompagni all'incremento del numero di unità immobiliari e la destinazione finale sia residenziale.

10. Qualora nell'ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (con esclusione degli interventi di sostituzione, ristrutturazione urbanistica e addizione volumetrica) non siano reperite le quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo dovrà essere corrisposto al Comune una somma pari al costo stimato necessario per l'acquisizione e la sistemazione a parcheggio, determinate tramite deliberazione del competente organo comunale.

11. In caso di trasformazioni di garage o di altri spazi destinati a parcheggi esistenti, verso altri usi o funzioni, dovrà essere reperita all'interno del lotto una superficie a parcheggio sostitutiva almeno pari a quella oggetto di trasformazione.

Art. 35 Parcheggio per la sosta di relazione

1. Per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, la dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione richiesta in rapporto alle diverse superfici di vendita è di:

  • 1 mq. per ogni 1 mq. di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato;
  • 1,5 mq. per ogni 1 mq. di superficie di vendita per le medie strutture di vendita e 1 mq. per ogni 1 mq. di altre superfici coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali;
  • 2 mq. per ogni 1 mq. di superficie di vendita per grandi strutture di vendita o strutture di vendita in forma aggregata quando assimilabili e 1,5 mq. per ogni 1 mq. di altre superfici coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.

I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.

I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private e sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.

Una quota del 10% di tali parcheggi deve essere riservata al personale dipendente.

In caso di ampliamento di strutture di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.

I parcheggi per la sosta di relazione dovranno essere realizzati senza scomputo dagli oneri e a cura della struttura commerciale richiedente, che mantiene la proprietà e l'onere della manutenzione, comunque garantendo l'uso pubblico durante gli orari di apertura, impegno da sottoscrivere in un atto d'obbligo unilaterale (o una convenzione) in sede di approvazione del progetto.

2. Per gli esercizi di vicinato:

  • i parcheggi per la sosta di relazione possono essere reperiti, in accordo con l'Amministrazione Comunale, anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali;
  • i parcheggi richiesti per la sosta di relazione sono annullati nel caso di interventi di nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e/o soggetti alla categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), (ubicazione degli esercizi in aree già edificate);
  • i parcheggi richiesti per la sosta di relazione sono annullati nel caso di mutamento di destinazione d'uso, ampliamento di superficie di vendita di strutture commerciali esistenti nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e/o soggetti alla categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), nelle frazioni di Toiano, Apparita, La Stella e S. Ansano, nel Sistema ambientale (V), nel Sottosistema R4 "Nuclei rurali", nel Sottosistema L3 "Attrezzature turistiche" (ubicazione degli esercizi in aree già edificate).

3. Per le medie strutture di vendita:

  • i parcheggi richiesti per la sosta di relazione sono annullati nel caso di mutamento di destinazione d'uso, ampliamento di superficie di vendita di strutture commerciali esistenti (con superficie di vendita inferiore a mq. 400) nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e/o soggetti alla categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), nelle frazioni di Toiano, Apparita, La Stella e S. Ansano, nel Sistema ambientale (V), nel Sottosistema R4 "Nuclei rurali", nel Sottosistema L3 "Attrezzature turistiche" (ubicazione degli esercizi in aree già edificate);
  • i parcheggi per la sosta di relazione, se localizzati in superficie, devono essere dotati di alberature di alto fusto con caratteristiche e quantità prescritte dalla normativa regionale vigente in materia; dovranno inoltre essere realizzati con le caratteristiche funzionali prescritte dalla normativa regionale vigente in materia;
  • le medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 500 devono realizzare raccordi viari con i criteri costruttivi prescritti dalla normativa regionale vigente in materia.

4. Per le grandi strutture di vendita:

  • i parcheggi per la sosta di relazione, se localizzati in superficie, devono essere dotati di alberature di alto fusto con caratteristiche e quantità prescritte dalla normativa regionale vigente in materia; dovranno inoltre essere realizzati con le caratteristiche funzionali prescritte dalla normativa regionale vigente in materia;
  • le grandi strutture di vendita devono realizzare raccordi viari con i criteri costruttivi prescritti dalla normativa regionale vigente in materia.

5. Per le attività direzionali e turistico-ricettive, la dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione è di:

  • 1 mq. per ogni 1 mq. di superficie utile lorda (Sul) per la destinazione turistico-ricettiva;
  • - 40 mq. per ogni 100 mq. di superficie utile lorda (Sul) per la destinazione direzionale.

I parcheggi per la sosta di relazione possono essere reperiti, in accordo con l'Amministrazione Comunale, anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

Le dotazioni di parcheggio da garantire in caso di trasformazione del patrimonio edilizio esistente (con esclusione degli interventi di sostituzione, ristrutturazione urbanistica e addizione volumetrica), possono essere realizzate anche in aree attigue non facenti parte del lotto, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale, purché siano asservite con vincolo permanente di destinazione.

La dotazione minima non è richiesta nel caso di mutamento di destinazione d'uso sugli edifici ricadenti nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e/o soggetti alla categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs).

In caso di ampliamento di attività direzionali e turisticoricettive, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie in ampliamento.

Qualora nell'ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (con esclusione degli interventi di sostituzione, ristrutturazione urbanistica e addizione volumetrica) non siano reperite le quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo dovrà essere corrisposto al Comune una somma pari al costo stimato necessario per l'acquisizione e la sistemazione a parcheggio, determinate tramite deliberazione del competente organo comunale.

Capo II Categorie di intervento

Art. 36 Interventi sugli spazi aperti

1. Le categorie di intervento sugli spazi aperti si riferiscono a specifiche parti del territorio comunale e ai materiali costitutivi che le caratterizzano: manufatti, impianti e vegetazione in esse compresi.

2. Per ognuna di queste, in relazione agli interventi di conservazione, mantenimento, adeguamento e trasformazione previsti, valgono le prescrizioni, i criteri e le indicazioni contenute negli articoli di questo Capo.

3. Gli spazi aperti inclusi entro l'area perimetrata di un edificio sono soggetti alle categorie di intervento previste per l'edificio stesso, con riferimento allo Schema-guida del presente articolo.

Per gli spazi aperti perimetrati ed evidenziati con la sola sigla del sottosistema di appartenenza, valgono i criteri e le indicazioni previsti in relazione al trattamento utilizzato per la sistemazione del suolo.

4. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" gli spazi aperti di valore storico e di notevole qualità ambientale e paesaggistica da tutelare, considerati invarianti strutturali, vengono perimetrati ed evidenziati con la sigla cv (quando non inclusi entro l'area perimetrata di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs) e/o individuati attraverso appositi "simboli".

Schema-guida

categoria di interventosigla
conservazioneco/cs/cv(quando perimetrati)
mantenimentomc/ma/mr
adeguamentoad/ar
trasformazionetr

5. Le prescrizioni, i criteri e le indicazioni degli articoli di questo Capo relativi alle categorie di intervento sugli spazi aperti sono da intendersi a "cascata" (a partire dagli interventi di conservazione).

6. I terrazzamenti, indipendentemente dalla categoria di intervento e/o dalla collocazione all'interno di aree appositamente siglate per la loro tutela, dovranno essere comunque conservati e mantenuti in quanto considerati elementi costitutivi del paesaggio di Vinci.

Art. 37 Conservazione degli spazi aperti

1. Gli interventi di conservazione riferiti agli spazi aperti consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato a conservare l'esistente nei suoi caratteri naturali, tipologici e formali, consentendo destinazioni d'uso con essi compatibili, anche attraverso l'inserimento di elementi che non alterino l'assetto storico e paesistico-ambientale, nel rispetto dei beni, delle strutture e delle aree che costituiscono invarianti strutturali per il territorio di Vinci.

Sono previste in prevalenza operazioni di: conservazione, riparazione e ripristino degli spazi aperti che presentano specifiche peculiarità naturalistiche, boschi e arbusteti, aree agricole di pregio; recupero delle aree terrazzate; restauro e recupero di parchi, giardini e aree destinate a verde pubblico, con sostituzione e integrazione degli impianti tecnici esistenti, dei manufatti, degli impianti vegetazionali.

In queste aree è vietato collocare serbatoi e contenitori in acciaio inox per vino, olio o altri alimenti.

2. Parchi e giardini di interesse storico

Per i parchi, i giardini, le pertinenze di ville e complessi di interesse storico inseriti nell'elenco delle invarianti strutturali, con particolare riguardo a quelli presenti nel "rilievo del patrimonio rurale" e nel "repertorio dei beni storici, culturali, architettonici, ambientali" (allegato al Quadro conoscitivo del Piano Strutturale), valgono le seguenti prescrizioni:

  1. a. l'eventuale utilizzazione pubblica dovrà limitarsi ad attività compatibili, come la sosta o il passaggio, che non richiedono attrezzature particolari. Devono essere comunque esclusi da una frequentazione intensa gli ambienti particolarmente fragili;
  2. b. per le modalità di intervento valgono le indicazioni della Carta del restauro dei giardini storici o Carta di Firenze, redatta dall'ICOMOS-IFLA nel 1981;
  3. c. qualora una o più architetture vegetali presenti nella proprietà privata vengano riconosciute quali beni culturali e ambientali, il proprietario è tenuto a seguire le disposizioni di legge in ordine alla loro manutenzione, conservazione e sostituzione.

3. Spazi aperti, manufatti, impianti tecnici e vegetazionali

Per gli spazi aperti, i manufatti, gli impianti tecnici e vegetazionali i principali interventi previsti, nel rispetto delle presenze arboree, dei caratteri architettonici, funzionali e spaziali del contesto esistente, sono:

  • riparazione, sostituzione e realizzazione di impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico, illuminazione, fognario), con soluzioni finalizzate al risparmio energetico, senza che ciò comporti creazione di nuovi volumi e superfici o che modifichi elementi e parti significative dello spazio aperto, , fatto salvo quanto previsto al comma 14, dell’art. 140, delle presenti norme;
  • riparazione e ripristino di manufatti (pozzi, cisterne, vasche, fontane, chioschi, panche, ecc.); rimozione e sostituzione di elementi incongrui;
  • riparazione e ripristino di recinzioni, parapetti, muretti, scale, rampe, senza modifica di materiali, posizione, forma, dimensioni; rimozione e sostituzione di elementi incongrui; sono ammesse modeste integrazioni, aggiustamenti e variazioni;
  • eliminazione, rimozione ed eventuale sostituzione di elementi incongrui (pensiline, tettoie, verande, baracche, costruzioni precarie, ecc.);
  • riparazione e ripristino delle pavimentazioni esistenti, senza modifica di materiali, posizione, forma, dimensioni; rimozione e sostituzione di elementi incongrui; sono ammesse modeste integrazioni, aggiustamenti e variazioni;
  • riparazione e ripristino della rete di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie (canali, cunette, canalette, tombini, drenaggi superficiali), nonché delle opere di consolidamento dei terreni in pendio e delle scarpate (ciglionature, terrazzamenti) senza modificare materiali, posizione, forma, dimensioni; rimozione e sostituzione di elementi incongrui; sono ammesse modeste integrazioni, aggiustamenti e variazioni;
  • ricarica del terreno e sistemazione dei tappeti erbosi, reintegrazioni di specie erbacee, tappezzanti e arbustive perenni;
  • rimozione previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale, di alberi di alto fusto nei casi di morte della pianta o di dimostrato pericolo e/o danneggiamento degli edifici adiacenti, con reimpianto delle alberature in pari numero;
  • realizzazione di impianti vegetazionali e di recinzioni con siepi naturali, con specie arboree, arbustive, tappezzanti ed erbacee autoctone, comunque nel rispetto delle caratteristiche paesistiche del contesto;
  • realizzazione di piscine e campi da tennis nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 121 delle presenti norme;
  • realizzazione di fontanelle e piccole vasche decorative;
  • realizzazione di parcheggi a raso (con superficie permeabile o semi-permeabile);
  • realizzazione di spazi per il gioco e la sosta (con superficie permeabile o semi-permeabile).

4. Siti d'interesse archeologico

Per i siti d'interesse archeologico valgono le prescrizioni di cui al comma 5 dell'art. 4 delle presenti norme.

5. Terrazzamenti (At)

Per la tutela dei terrazzamenti esistenti in queste aree valgono le prescrizioni di cui all’art.120 delle presenti norme (conservazione e recupero dei muri e degli elementi caratterizzanti).

6. Boschi e Arbusteti (Ab)

I territori coperti da foreste e da boschi individuati dal PIT, i boschi e gli arbusteti di elevato valore ambientale e paesistico inseriti nell'elenco delle invarianti strutturali, con particolare riguardo a quelli presenti nel "repertorio dei beni storici, culturali, architettonici, ambientali" (allegato al Quadro conoscitivo del Piano Strutturale), in relazione alle loro caratteristiche di qualità vegetazionali, collocazione morfologica, funzione di stabilizzazione dei versanti, sono soggetti ad interventi orientati alla conservazione e al mantenimento dell'ecosistema.

Gli interventi sono comunque regolamentati dalla Legge Forestale della Toscana (LR 39/2000).

Per i territori coperti da foreste e da boschi si rimanda inoltre alle prescrizioni conternute nel PIT, in particolare: all’art 12 dell’Allegato 8B.

Art. 38 Mantenimento degli spazi aperti

1. Gli interventi di mantenimento riferiti agli spazi aperti consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato alla loro riconfigurazione formale e funzionale, nel rispetto dell'impianto e dei caratteri originari. Sono previste in prevalenza operazioni di: riparazione, sostituzione, modifica e realizzazione dei manufatti, degli impianti tecnici, degli impianti vegetazionali.

2. Spazi aperti, manufatti, impianti tecnici e vegetazionali

Per gli spazi aperti, i manufatti, gli impianti tecnici e vegetazionali i principali interventi previsti nel rispetto delle presenze arboree, dei caratteri architettonici, funzionali e spaziali del contesto esistente, sono:

  • riparazione, sostituzione, e realizzazione di impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico, illuminazione, fognario), con soluzioni finalizzate al risparmio energetico, senza che ciò comporti creazione di nuovi volumi e superfici, fatto salvo quanto previsto al comma 14, dell’art. 140, delle presenti norme;
  • riparazione, sostituzione, modifica e realizzazione di manufatti (vasche, fontane, recinzioni, scale, parapetti e muretti);
  • eliminazione, rimozione ed eventuale sostituzione di elementi incongrui (pensiline, tettoie, verande, baracche, costruzioni precarie, ecc.);
  • riparazione, sostituzione, modifica e realizzazione di pavimentazioni;
  • riparazione, sostituzione, modifica e realizzazione della rete di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie (canali, cunette, canalette, tombini, drenaggi superficiali) con soluzioni finalizzate all'ottimizzazione della risorsa idrica (cicli chiusi, sistemi di autodepurazione), nonché delle opere di consolidamento dei terreni in pendio e delle scarpate (ciglionature, terrazzamenti);
  • riparazione, sostiuzione, modifica e realizzazione di impianti vegetazionali.
  • realizzazione di parcheggi a raso (con superficie permeabile o semi-permeabile);
  • realizzazione di spazi per il gioco e la sosta (con superficie permeabile o semi-permeabile);

Art. 39 Adeguamento degli spazi aperti

1. Gli interventi di adeguamento riferiti agli spazi aperti consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato alla riqualificazione ed al miglioramento delle loro condizioni d'uso. Sono previste in prevalenza operazioni di: sostituzione e trasformazione degli impianti tecnici e dei manufatti, realizzazione e riqualificazione degli impianti vegetazionali.

2. Spazi aperti, manufatti, impianti tecnici e vegetazionali

Per gli spazi aperti, i manufatti, gli impianti tecnici e vegetazionali i principali interventi previsti valutate le presenze arboree esistenti sono:

  • realizzazione, sostituzione di impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico, illuminazione, fognario) e dei sistemi di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie, con soluzioni finalizzate al risparmio energetico e all'ottimizzazione della risorsa idrica (cicli chiusi, sistemi di autodepurazione);
  • realizzazione, sostituzione di manufatti (vasche, fontane, recinzioni, scale, parapetti e muretti) e spazi pavimentati;
  • sostituzione e realizzazione di impianti vegetazionali;
  • realizzazione di parcheggi a raso (con superficie permeabile o semi-permeabile);
  • realizzazione di spazi per il gioco e la sosta (con superficie permeabile o semi-permeabile);

Art. 40 Trasformazione degli spazi aperti

1. Gli interventi di trasformazione riferiti agli spazi aperti consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato alla modifica della loro struttura, con la realizzazione di nuove sistemazioni e destinazioni d'uso. La sistemazione degli spazi aperti dovrà essere prevista entro un disegno complessivo che comprenda l'articolazione di tutte le superfici pavimentate e non, gli impianti vegetazionali, quelli tecnici e di illuminazione, i sistemi di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie, gli eventuali manufatti e attrezzature di arredo, i parcheggi.

2. Spazi aperti, manufatti, impianti tecnici e vegetazionali

Per gli spazi aperti, i manufatti, gli impianti tecnici e vegetazionali i principali interventi previsti, valutate le presenze arboree esistenti sono:

  • realizzazione di manufatti (vasche, fontane, recinzioni, scale, parapetti e muretti), spazi pavimentati ed elementi di arredo;
  • realizzazione di impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico, illuminazione, fognario) e dei sistemi di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie, con soluzioni finalizzate al risparmio energetico e all'ottimizzazione della risorsa idrica (cicli chiusi, sistemi di autodepurazione);
  • realizzazione di nuovi impianti vegetazionali con specie arboree, arbustive, tappezzanti ed erbacee autoctone, comunque nel rispetto delle presenze vegetazionali e delle caratteristiche paesistiche del contesto.
  • realizzazione di parcheggi a raso (con superficie permeabile o semi-permeabile);
  • realizzazione di spazi per il gioco e la sosta (con superficie permeabile o semi-permeabile).

Art. 41 Intervento sugli edifici

1. Le categorie di intervento sugli edifici, individuate nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento", si riferiscono alle parti edificate o da edificare del territorio comunale e ai manufatti che le caratterizzano.

2. Per ognuna di queste, in relazione agli interventi di conservazione, mantenimento, adeguamento e trasformazione previsti, valgono le prescrizioni contenute negli articoli dei successivi Capi e Sezioni, con riferimento al "pacchetto" di tipi di intervento compatibili indicati nello Schema-guida alla consultazione.

3. Lo Schema-guida del presente articolo contiene i riferimenti normativi da applicare con le seguenti indicazioni:

  • i tipi di intervento Manutenzione ordinaria (Mo) e Manutenzione straordinaria (Ms) sono sempre ammessi;
  • il tipo di intervento Restauro e risanamento conservativo (suddiviso in Rc1/Rc2) è previsto in particolare per gli edifici ricadenti nella categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), che identifica i beni di valore storico testimoniale considerati invarianti strutturali;
  • il tipo di intervento Ristrutturazione edilizia (suddiviso in Ri1.1/Ri1.2/Ri2) è previsto in particolare per gli edifici ricadenti nelle categorie d'intervento "mantenimento" (siglati mc, ma) e "adeguamento" (siglati ad); per gli edifici di valore storico testimoniale che presentano condizioni assimilabili a quelle di "rudere", ricadenti nella categoria d'intervento "mantenimento" (siglati mr), si applica la specifica articolazione del tipo di intervento Ristrutturazione edilizia (Ri3).

4. Gli spazi aperti inclusi entro l'area perimetrata di un edificio sono soggetti alle categorie di intervento previste per l'edificio stesso.

5. I tipi di intervento definiti nel successivo Capo III sono: Manutenzione ordinaria (Mo), Manutenzione straordinaria (Ms), Restauro e risanamento conservativo (Rc1/Rc2), Ristrutturazione edilizia (Ri1.1/Ri1.2/Ri2/Ri3), Ampliamento (Am), Sostituzione edilizia (Se), Demolizione senza ricostruzione (D), Nuova edificazione (Ne), Ristrutturazione Urbanistica (Ru).

Schema-guida

categoria di intervento
riferimenti normativi
siglatipi di intervento ammessi
prevalenti / consentiti
conservazione
Capo III, Capo IV

co

(Mo), (Ms), (Rc1).
conservazione
Capo III, Capo IV

cs

(Mo), (Ms), (Rc1), (Rc2), (Ri1.1)
mantenimento
Capo III, Capo IV

mc

(Mo), (Ms),) (Ri1.1), (Ri1.2) / (Rc1), (Rc2).
mantenimento
Capo III, Capo IV

ma

(Mo), (Ms), (Ri1.1) (Ri1.2), (Ri2) / (Rc1), (Rc2), (Am).
mantenimento
Capo III, Capo IV

mr

Mo), (Ms), (Ri3) / (Rc1), (Rc2) (Rì1.1).
adeguamento
Capo III, Capo IV

ad

(Mo), (Ms), (Ri1.1), (Ri1.2), (Ri2), (Am), (Se) / (Rc1), (Rc2), (D).
adeguamento
Capo III

ar

(Mo),(Ms), (Ri1.1), (Ri1.2), (Ri2), (Se), (D), (Ne).
trasformazione
Capo III

tr

(Mo), (Ms), (Se), (D), (Ne), (Ru).

6. Negli interventi di recupero degli edifici ricadenti nella categoria d'intervento "conservazione" (siglati co e cs) è ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, quando il rispetto puntuale di tali disposizioni contrasti con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela del patrimoniuo edilizio esistente. In tali interventi è consentito dunque il mantenimento di valori inferiori a quelli previsti a condizione che non si determini un peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico-sanitario.

Il Regolamento Edilizio detta specifiche disposizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente comma.

7. Negli edifici siglati (co, cs) soggetti ad interventi di Restauro e risanamento conservativo (Rc1, Rc2) è ammessa la realizzazione di elementi di collegamento verticale interni alla sagoma dell’edificio (scale), impiegando tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue.

L’eventuale inserimento di vani ascensori o montacarichi può essere realizzato prevedendo un’attenta valutazione dell’impatto sugli elementi strutturali esistenti e senza compromettere il funzionamento statico del fabbricato Per l’intervento deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art.135, comma 4, lettera c) della LR n.65 del 10/11/2014.

8. Negli edifici siglati (cs) soggetti ad interventi di Restauro e risanamento conservativo (Rc1, Rc2) o Ri1.1, in quelli siglati (mc) soggetti ad interventi di Restauro e risanamento conservativo (Rc1, Rc2) e di Ristrutturazione edilizia (Ri1.1,Ri1.2), in quelli siglati (ma) soggetti ad interventi di Restauro e risanamento conservativo (Rc1, Rc2) e di Ristrutturazione edilizia (Ri1.1, Ri1.2 e Ri2) e in quelli siglati (mr) soggetti ad interventi di Ricostruzione di ruderi è altresì ammesso:

  • l'abbassamento della quota di calpestio del piano terra fino ad un massimo di 30 cm., nei casi in cui si dimostri che ciò permette di raggiungere o l'altezza necessaria ad ottenere l'abitabilità dello stesso, o l’altezza minima interna prevista dal Regolamento Edilizio limitatamente ai vani principali già abitabili, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie;
  • la realizzazione di strutture orizzontali piane praticabili (soppalchi) interne alla sagoma dell’edificio;
  • il tamponamento di logge e loggiati chiusi su tre lati e compresi nella sagoma dell’edificio con superfici vetrate (con infissi in legno o in ferro verniciato);
  • il tamponamento del sottoscala di scale esterne all’involucro edilizio (ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello).
  • gli aumenti di spessore delle murature esterne fino ad un massimo di 5 cm nei casi in cui sia necessario il consolidamento con incamiciatura (betoncino);dovranno in ogni modo essere rispettate le distanze minime dai confini di proprietà, dai fabbricati e dalle strade;
  • - la demolizione dei corpi scale aggiunti successivamente alla realizzazione del fabbricato.

Negli interventi di recupero degli edifici ricadenti nella categoria d’intervento "conservazione" (siglati co e cs) e "mantenimento" (siglati ma, mc, mr) è ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda la sopraelevazione del solaio di calpestio dal piano di campagna, quando il rispetto puntuale di tali disposizioni contrasti con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela del patrimonio edilizio esistente. Il Regolamento Edilizio detta specifiche disposizioni per l’applicazione di quanto previsto al presente comma.

9. Le aree interessate dalla categoria d’intervento "adeguamento" siglate (ar) sono aree di completamento e saturzaione riconfermate dal presente RU: esse comprendono anche quelle identificate negli elaborati del Quadro conoscitivo del Piano Strutturale classificate come già concessionate, convenzionate o convenzionate per le sole opere di urbanizzazione. ("Stato di attuazione: zone del PRG vigente", alla data del Dicembre 2006).

10. Per le prescrizioni minime di efficienza energetica richieste per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, per quelle relative alle prestazioni energetiche nell’edilizia, si rimanda al decreto 26/06/2015. Il Regolamento Urbanistico rimanda inoltre alle indicazioni, ai criteri e agli indirizzi contenuti nella Direttiva 2010/31/UE che stabilisce, tra l’altro, l’obiettivo di un consumo energetico "quasi zero" per i nuovi edifici entro il 2020 (il 2018 per gli edifici pubblici).

11. Per gli edifici siglati (cs), qualora la relazione storico-critica prevista dal successivo art.46 comma 5, dimostri almeno uno dei seguenti casi:

  • - che porzioni della costruzione siano frutto di ampliamenti non storicizzati e privi delle qualità e delle caratteristiche proprie degli edifici;
  • - che la muratura originaria sia ammalorata e non fornisca le necessarie garanzie sotto il profilo statico;
  • - la presenza di un quadro fessurativo significativo con eventuali dissesti e l'evidenza di carenze costruttive per le quali possono rendersi necessari specifici interventi di risanamento; sono ammessi gli interventi Ri1.1 di cui al successivo art. 47 comma 2.1 . In questi casi l'intervento è sempre subordinato al preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 135, comma 4, lettera c) della LR n. 65 del 10/11/2014

12. Per gli edifici siglati (ma), sono ammessi ampliamenti una tantum (Am) secondo i disposti dei successivi artt. 124 e 125.

13. per gli edifici siglati (mr) che presentano ancor porzioni sane della muratura sono ammessi l'interventi previsti all'art.47 comma 2.2 (Ri1.2) salvo quello che prevede la maggiore altezza per l'inserimento del cordolo perimetrale.

14.In tutti i fabbricati esistenti , in caso di eliminazione di scale interne o di vani ascensori interni all'involucro edilizio, l'aumento di superficie edificata (SE) e di volume edificato (VE) corrispondente sono da considerarsi in deroga rispetto a quanto previsto al precedente articolo 19 comma 2 lettere b.1 e b.2.

15. In tutti i fabbricati esistenti , in caso di realizzazione di scale di collegamento tra i locali sottotetto ed i piani sottostanti, senza contestuale aumento dell'altezza utile (HU), l'eventuale aumento di superficie edificata (SE) e di volume edificato (VE) corrispondente sono da considerarsi in deroga rispetto a quanto previsto al precedente articolo 19 comma 2 lettera b.4.

16. In tutti i fabbricati esistenti, ad esclusione degli edifici siglati (co) e (cs), anche in deroga ai limiti di volume edificabile (o edificato) (VE), sono consentiti adeguamenti dell'altezza utile (HU) di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria a raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie di riferimento, e comunque non oltre i 50 cm. di spostamento.

17. In tutti i fabbricati esistenti , ad esclusione degli edifici siglati (co) e (cs), anche in deroga ai limiti di volume edificabile (o edificato) (VE) e di superficie edificabile (o edificata) (SE), è consentita la realizzazione di locali interrati nei limiti del 20% della SE esistente. Tali locali possono essere realizzati anche fuori dalla sagoma del fabbricato, purchè siano collocati all’interno dell’area di pertinenza. Per i fabbricati in zona agricola non è ammessa la realizzazione di rampe di accesso ai locali interrati

18.I fabbricati oggetto di demolizione a seguito di specifica ordinanza dell'Amministrazione Comunale in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, possono essere ricostruiti con interventi di "fedele ricostruzione" seguendo i disposti del successivo art.47 comma 3.2.1 "Ricostruzione di ruderi – Ri3"

19.Sono sempre ammessi gli interventi previsti su fabbricati ai sensi della L.R.3/2017.

Capo III Tipi di intervento

Art. 42 Generalità

1. Sono previsti i seguenti tipi di intervento: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ampliamento, Sostituzione edilizia, Demolizione senza ricostruzione, Nuova edificazione, Ristrutturazione urbanistica.

2. Le norme contenute negli articoli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria (artt. 44, 45), riferite agli interventi sugli elementi di finitura degli edifici esistenti, si applicano e valgono anche nell'ambito degli interventi di Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia di tipo conservativo e di tipo ricostruttivo (artt. 46, 47).

3. Gli interventi si articolano in un elenco di opere specifiche allo scopo di consentire una regolamentazione più precisa dei differenti casi. Gli interventi sugli edifici in muratura possono avvalersi delle indicazioni e fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel successivo Capo IV "Guida agli interventi sugli edifici in muratura"

4. Le norme dei piani attuativi che costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio del Regolamento Urbanistico dovranno riferirsi alle definizioni dei tipi di intervento contenute nel presente Capo.

Art. 43 Glossario

Nel presente articolo vengono elencate e definite alcune delle "voci" maggiormente utilizzate in questo Capo e nel successivo:

  • Consolidamento: insieme di operazioni finalizzate al recupero della resistenza e della efficienza statica, anche con miglioramento delle caratteristiche meccaniche originarie.
  • Modifica: insieme di operazioni che comporta l'introduzione di nuovi elementi e l'eliminazione di elementi esistenti o di parti di essi.
  • Protezione: insieme di operazioni finalizzate alla tutela e alla conservazione delle condizioni esistenti (di elementi architettonici o di parti di essi).
  • Pulitura: insieme di operazioni finalizzate alla rimozione della patina superficiale di detriti, in genere riferito alle superfici lapidee (faccia a vista o di elementi decorativi), agli intonaci, alle superfici degli elementi metallici e lignei.
  • Rifacimento: operazione di sostituzione che impiega gli stessi materiali e stesse tecnologie dell'elemento sostituito.
  • Riparazione: insieme di operazioni finalizzate al recupero dell'efficienza funzionale, senza alterazioni delle caratteristiche esistenti.
  • Sostituzione: insieme di operazioni finalizzate alla messa in opera di nuovi elementi (o parti di essi) in sostituzione di quelli esistenti, anche con l'uso di materiali e tecnologie differenti.

Art. 44 Manutenzione ordinaria

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria (Mo) sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, mantenendone inalterata la tipologia, e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria non possono comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi di valore degli edifici.

Art. 45 Manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e non comportino mutamento della destinazione d'uso.

2. Rientrano nella manutenzione straordinaria gli interventi che consistono nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purchè non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria non devono comportare alterazione del valore architettonico e decorativo dell'edificio e non debbono configurarsi come un insieme sistematico di opere finalizzato alla trasformazione dell'intero organismo edilizio.

Art. 46 Restauro e risanamento conservativo

1. Sono interventi di restauro e di risanamento conservativo quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, suddivisi in Rc1 e Rc2, devono comunque essere finalizzati al consolidamento, al ripristino e al rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, sempre nel rispetto delle tecniche costruttive e dei materiali esistenti. Devono dunque garantire il mantenimento dei caratteri architettonici originali e non introdurre modifiche sostanziali all'aspetto esteriore dell'edificio, salvo ripristinare uno stato originario documentato e fermo restando la valutazione di dettaglio.

3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono riguardare anche alcuni edifici realizzati con tecniche prevalentemente moderne, qualora siano stati vincolati o riconosciuti di notevole qualità architettonica.

4. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere preceduti da un rilievo dello stato di fatto (piante, sezioni, prospetti) e accompagnati da una documentazione fotografica dell'edificio e del contesto.

5. I progetti devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli immobili stessi e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi, come previsto al comma 1 dell'art. 138 della L.R. 65/2014.

I progetti devono essere accompagnati da una relazione storico-critica che metta in evidenza:

  • le caratteristiche d'interesse storico, morfologico e paesaggistico dell'edificio;
  • la presenza di elementi decorativi e/o storicizzati;
  • la presenza di eventuali dissesti, di carenze costruttive e tecnologiche per le quali possano rendersi necessari determinati interventi di progetto;
  • la scelta dei materiali e le modalità d'intervento proposte per garantire il rispetto dei caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio.

La relazione deve inoltre contenere esplicite indicazioni sulle scelte effettuate per intervenire sugli elementi strutturali e di finitura dell'edificio, una dichiarazione sotto forma di elenco che descriva in forma sintetica le opere che interessano ogni elemento costitutivo dell'edificio: fondazioni, murature portanti, orizzontamenti, coperture, scale, aperture, intonaci, infissi, elementi accessori agli impianti, ecc.

Per gli edifici in muratura, la dichiarazione di cui sopra, per quanto concerne gli elementi di finitura dovrà avvalersi delle indicazioni e fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel Capo IV "Interventi sugli elementi di finitura degli edifici in muratura" delle presenti norme.

6. Gli interventi sono suddivisi in:

Restauro e risanamento conservativo - Rc1, per gli edifici notificati ai sensi della parte II del Dlgs 42/2004, a dichiarata connotazione monumentale o per i quali è prioritaria l'istanza conservativa;

Restauro e risanamento conservativo - Rc2, per gli edifici nei quali l'istanza conservativa resta importante, ma sono ammesse alterazioni di alcuni elementi ai fini del risanamento e del recupero.

7. Restauro e risanamento conservativo - Rc1

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo Rc1 sugli elementi strutturali possono comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, sono cioè interventi che riguardano porzioni limitate del fabbricato e che mantengono le caratteristiche strutturali esistenti. Tali interventi comportano l'uso di materiali e tecnologie tradizionali e non possono apportare modifiche ai prospetti esterni principali dell'edificio. Il ricorso a materiali e tecnologie innovativi può essere ammesso solo nel caso in cui esso sia scientificamente avallato nell'ambito della teoria del restauro e previa esplicita motivazione da parte del progettista, che ne assevera la appropriatezza e l'efficacia. Gli interventi consistono in:

  1. c1- consolidamento delle strutture di fondazione;
  2. c2- consolidamento e sostituzione delle strutture verticali (continue e puntiformi), delle strutture orizzontali (piane e voltate) e delle strutture di copertura (a falde inclinate e piane);
  3. c3- realizzazione di sistemi di protezione volti alla impermeabilizzazione e all’isolamento termico e acustico (con un incremento complessivo dell’altezza del colmo non superiore a 15 cm);
  4. c4- installazione di impianti tecnologici;
  5. c5- modifiche distributive interne, anche con la riorganizzazione delle unità abitative, che non comportino variazioni nelle quote degli orizzontamenti esistenti;
  6. c6- riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione;
  7. c7- consolidamento e sostituzione degli elementi costituenti porticati e logge;
  8. c8- eliminazione di elementi e parti che alterino l'edificio, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità (superfetazioni, soprelevazioni).

8. Restauro e risanamento conservativo - Rc2

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo Rc2 sugli elementi strutturali possono comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, sono cioè interventi che riguardano porzioni limitate del fabbricato e che in generale mantengono le caratteristiche strutturali esistenti. Tali interventi possono comportare anche il ricorso a materiali e tecnologie non tradizionali, nel rispetto della salvaguardia statica del fabbricato, e non possono apportare modifiche sostanziali ai prospetti esterni principali dell'edificio. Gli interventi consistono in:

  1. d1- consolidamento delle strutture di fondazione;
  2. d2- consolidamento e sostituzione delle strutture verticali (continue e puntiformi), delle strutture orizzontali (piane e voltate), delle strutture di copertura (a falde inclinate e piane);
  3. d3- realizzazione di sistemi di protezione volti alla impermeabilizzazione e all’isolamento termico e acustico (con un incremento complessivo dell’altezza del colmo non superiore a 15 cm);
  4. d4- realizzazione di tetto ventilato (con un incremento complessivo dell’altezza del colmo non superiore a 15 cm e con accorgimenti volti a ridurre l’impatto visivo delle griglie di aerazione in gronda e al colmo);
  5. d5- installazione di impianti tecnologici;
  6. d6- modifiche distributive interne, anche con frazionamento riorganizzazione delle unità abitative;
  7. d7- riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione;
  8. d8- realizzazione di nuove aperture, eccetto che sui prospetti principali dell'edificio, per esigenze igienico-sanitarie legate a variazioni di destinazione d'uso o a variazioni distributive interne, nel rispetto di posizione, forma e proporzioni delle aperture esistenti e nel rispetto delle regole dell'impaginato architettonico del prospetto;
  9. d9- modifica delle aperture esistenti, eccetto che sui prospetti principali dell'edificio, nel rispetto di posizione, forma e proporzioni delle stesse e nel rispetto delle regole dell'impaginato architettonico del prospetto;
  10. d10- modifica delle aperture limitatamente ai piani terreni per adeguamento all'inserimento di attività diverse (commerciali, di deposito, di rimessa auto) nel rispetto dei caratteri architettonici della facciata e della riconoscibilità tipologica dell'edificio. In riferimento ai punti d8,d9, d10, d15, d16, d17, d18 e d19:
    per il consolidamento delle murature, per la demolizione di corpi scala, per la modifica della sagoma di volumi in aderenza, per l'inserimento del cappotto esterno, per la realizzazione di nuove aperture e/o la modifica di quelle esistenti, interventi per i quali, quando ammesse, deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art.135, comma 4, lettera c) della LR n.65 del 10/11/2014 (non necessario nel caso di riapertura di finestre tamponate).
  11. d11- realizzazione di lucernari nelle falde della copertura;
  12. d12- consolidamento e sostituzione degli elementi costituenti porticati e logge;
  13. d14- eliminazione di elementi e parti che alterino l'edificio, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità (superfetazioni, soprelevazioni).
  14. d15- consolidamento delle murature con incamiciatura (betoncino armato);
  15. d16- demolizione corpi scala;
  16. d17- modifica della sagoma di volumi in aderenza con l’edificio siglato (cs) finalizzati ad eliminare elementi incongrui, nel rispetto di elementi decorativi, delle proporzioni e dei caratteri dell’impaginato architettonico.
  17. d18- formazione dell’isolamento termico esterno di edifici siglati (cs);
  18. d19- modifica delle aperture esistenti (con una variazione non superiore a 5 cm), limitatamente agli interventi per adeguamento sismico e/o efficientamento energetico, nel rispetto delle regole dell’impaginato architettonico del prospetto;

Art. 47 Ristrutturazione edilizia

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Essi si distinguono in:

  • - interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui al successivo comma 2,
  • - interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui al successivo comma 3.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo conservativo, definiti - Ristrutturazione edilizia - Ri1, non comportano la demolizione dell'organismo edilizio. Essi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; comprendono inoltre gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 5/2010 e delle eventuali condizioni indicate nel Regolamento Edilizio.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa si distinguono in:

2.1 Ristrutturazione edilizia Ri1.1, sono gli interventi circoscritti di demolizione e ricostruzione che si rendono indispensabili per motivi di sicurezza, per miglioramenti ed adeguamenti sismici e quando risultino oggettivamente inapplicabili gli interventi di tipo Rc2 senza pregiudicare l'efficacia conservazione dell'edificio. Tali interventi dovranno in caso essere mirati alla salvaguardia delle emergenze architettoniche del fabbricato.

2.2 Ristrutturazione edilizia Ri1.2, sono gli interventi di ristrutturazione edilizia suscettibili di comportare la complessiva riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari. Nel caso di intervento esteso all'intero edificio, o ad una sua parte significativa, sono ammessi l'aumento e la riduzione della superficie e del numero delle unità immobiliari se tali interventi sono compatibili con la conservazione dei valori storico architettonici dell'edificio. Non sono ammessi interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione né alterazione dei caratteri architettonici e decorativi di valore dell'edificio e degli elementi costituenti arredo urbano. Sono ammesse modifiche delle facciate solo se coerenti con l'impaginato originario e con i caratteri architettonici dell'edificio. Nel caso i prospetti siano stati alterati in modo incongruo gli interventi di ristrutturazione devono prevedere il ripristino dei caratteri originari. Negli interventi di rifacimento delle strutture di copertura è consentito il rialzamento del tetto per l'altezza strettamente necessaria all'adeguamento alle normative antisismiche (in ogni caso non superiore a 30 cm), purchè sia esteso all'intero fabbricato ed a condizione che la struttura di gronda non presenti caratteristiche di particolare pregio; in ogni caso il rifacimento della struttura di gronda dovrà essere effettuato nel rispetto delle dimensioni, dei materiali e delle caratteristiche della gronda originaria. La maggiore altezza conseguente al rifacimento delle strutture di copertura e di gronda non può determinare incremento di SE ed a tale condizione non è valutata ai fini del calcolo delle distanze dei fabbricati.

Sono compresi nella ristrutturazione edilizia di tipo Ri1.2 anche gli interventi di ripristino di porzioni crollate o demolite dell'edificio, purché di modesta entità e purchè si tratti di crolli e demolizioni parziali.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo ricostruttivo si distinguono in:

3.1 – Ristrutturazione edilizia Ri2

Sono gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione degli edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dalle presenti norme o dal Regolamento Edilizio nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Sono ammesse inoltre gli interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, anche con diversa sagoma, di edifici esistenti che non comporti incremento di volume, calcolato nel rispetto delle presenti norme e del Regolamento Edilizio..

3.2 – Ristrutturazione edilizia Ri3

3.2.1 Ricostruzione di ruderi – Ri3

Gli interventi sugli edifici che risultano presenti nel Catasto d'impianto, il cui stato di conservazione sia assimilabile a quello di "rudere", come di seguito definito, consistono nella demolizione con "fedele" ricostruzione (com'era e dov'era). Le ricostruzioni dovranno essere indirizzate al recupero dell'impianto tipologico e al rispetto dei caratteri paesistico-ambientali, utilizzando tecniche costruttive tradizionali e/o di edilizia bio-eco sostenibile.

Per "rudere" si intende una costruzione esistente non "abitata" o "abitabile", nella quale pur essendo chiaramente riconoscibili dimensioni, caratteri costruttivi e destinazione d'uso, risultano inesistenti e irrecuperabili gli orizzontamenti, le strutture di copertura e una parte anche consistente delle murature portanti.

Gli interventi di ricostruzione devono essere preceduti da un rilievo dello stato di fatto (piante, sezioni, prospetti) e accompagnati da una documentazione fotografica dell'edificio e del contesto; è necessario inoltre fornire una documentazione storica, fotografica e grafica volta a provare la consistenza originaria dell'edificio e i suoi caratteri architettonici (vedi punto g1).

Valgono in ogni caso le seguenti disposizioni:

  • g1- affinché sia ammesso l'intervento di ricostruzione, deve essere prodotta una documentazione atta a dimostrare la consistenza originaria del fabbricato e a fornire indicazioni circa le caratteristiche costruttive e architettoniche del fabbricato medesimo;
  • g2- la ricostruzione deve avvenire sul perimetro (sedime) del rudere, con la stessa volumetria

La ricostruzione di ruderi con tecniche costruttive tradizionali dovrà avvalersi delle indicazioni e fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel Capo IV "Guida agli interventi sugli edifici in muratura" delle presenti norme.

Art. 48 Ampliamento

1. Gli interventi di ampliamento (Am) consistono nell'aggiunta di volumi nuovi a quelli esistenti e comportano un aumento della superficie edificabile, dell'edificio.

2. L'ampliamento può comportare:

  1. h1- ampliamenti in altezza (soprelevazioni o sottoelevazioni);
  2. h2- ampliamenti in aderenza;
  3. h3- realizzazione di manufatti edilizi isolati strettamente complementari a quello principale.

3. Gli interventi di ampliamento devono configurarsi come sistemazione definitiva dell'edificio e del lotto.

4. Gli ampliamenti dovranno rispettare, con riferimento all'intero lotto, l'indice di edificabilità fondiaria e/o specifiche prescrizioni riferite a superficie coperta e altezza massima del fronte.

5. Sono ammessi ampliamenti una tantum, fino ad un max. del 5% della volumetria esistente alla data di adozione del presente RU, per la realizzazione di servizi igienici e vani accessori negli edifici con destinazione d'uso esclusiva "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" (S).

Art. 49 Sostituzione edilizia

1. Sono interventi di sostituzione edilizia quelli che comportano demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume calcolato nel rispetto e nei limiti delle presenti norme e del Regolamento Edilizio, con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione.

2. Nei Sottosistemi e Ambiti del Sistema ambientale (V), gli interventi di sostituzione edilizia, quando ammessi, dovranno prevedere la ricostruzione delle volumetrie all'interno delle aree di pertinenza come definite al successivo art.84.1. Sono ammessi inoltre specifici interventi di riqualificazione ambientale, nel rispetto dei criteri generali e delle prescrizioni di cui al comma 5, dell'art.118 delle presenti NTA.

Art. 50 Demolizione senza ricostruzione

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione (D) interessano in particolare le aree che il RU intende recuperare come spazi aperti.

Art. 51 Nuova edificazione

1. Gli interventi di nuova edificazione (Ne) interessano aree non edificate nelle quali la realizzazione degli edifici dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nelle NTA e nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" del RU.

2. Gli interventi di nuova edificazione possono essere realizzati sia all'interno di aree dotate di opere di urbanizzazione sia in aree di nuovo impianto da urbanizzare.

Art. 52 Ristrutturazione urbanistica

1. Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono comportare la:

  1. i1- modifica o trasformazione del tessuto urbanistico-edilizio;
  2. i2- modifica o trasformazione della suddivisione dei lotti;
  3. i3- modifica o trasformazione dei tracciati stradali;
  4. i4- modifica o trasformazione complessiva del rapporto tra spazi edificati e non;
  5. i5- modifica o trasformazione del rapporto tra spazio pubblico e privato.

Capo IV Interventi sugli elementi di finitura degli edifici in muratura

Art. 53 Generalità

1. Gli interventi sugli elementi di finitura degli edifici nella categoria d’intervento “conservazione” (siglati co e cs) e per quelli in mantenimento (siglati mr) del territorio comunale realizzati prevalentemente o completamente con tecnologie tradizionali, ossia con murature portanti e orizzontamenti voltati o lignei o con murature portanti e orizzontamenti in acciaio e laterizio, nonché gli edifici sempre in muratura portante che hanno subito alterazioni dei caratteri costruttivi con l’introduzione di elementi (orizzontamenti e coperture) realizzati con tecnologie moderne estranee al lessico tradizionale, possono utilizzare come orientamento progettuale i criteri e gli indirizzi del presente Capo.

2. La conservazione degli edifici in muratura costituisce un obiettivo fondamentale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico di Vinci. Gli articoli che seguono, intendono fornire criteri di indirizzo non vincolanti per gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione sugli elementi di finitura degli edifici in muratura.

3. Le disposizioni contenute nel presente Capo, in riferimento alle definizioni dei tipi di intervento di cui al precedente Capo III, sono suddivise in due sezioni:

  • - Sezione A – Restauro e risanamento conservativo (Rc1, Rc2), Ricostruzione di ruderi (Ri3);
  • - Sezione B – Ristrutturazione edilizia (Ri1.1, Ri1.2 e Ri2).

Sezione A Restauro e risanamento conservativo (Rc1, Rc2) (Ri.1.1), Ricostruzione di ruderi (Ri3)

Art. 55 Elementi di finitura (Rc1) (Rc2) (Ri1.1) (Ri3)

1. Disposizioni generali (validi per Rc1, Rc2, Ri1.1, Ri3)

Tutte le indicazioni fornite per gli elementi di finitura mirano alla conservazione dei caratteri storici e architettonici che connotano il patrimonio edilizio del Comune di Vinci.

Negli edifici da sottoporre a restauro e risanamento conservativo e nella ricostruzione dei ruderi gli interventi sugli elementi di finitura saranno orientati verso i seguenti criteri generali:

  • I prospetti che presentano le murature faccia a vista saranno prevalentemente conservate come tali in tutti i casi in cui presentino carattere omogeneo e non si riscontrino tracce preesistenti di intonaco, riscontrabili anche da documentazione storica; altrimenti le murature devono essere preferibilmente intonacate e negli edifici intonacati o che rechino tracce evidenti di una precedente intonacatura non è consentito ridurre le superfici parietali faccia a vista;
  • devono essere utilizzati intonaci traspiranti;
  • nel caso di ricostruzione di ruderi, con tecniche costruttive tradizionali, i paramenti esterni devono essere per quanto possibile simili a quelli dell'edificio preesistente: nel caso di ricostruzione di muratura faccia a vista, la muratura deve essere ben apparecchiata e prevalentemente in pietrame, altrimenti i paramenti devono essere intonacati;
  • gli elementi di finitura originari delle facciate (intonaco, coloriture, elementi decorativi...) devono essere conservati e, se necessario, ripristinati con materiali e tecniche in uso nella tradizione locale e la presenza di decorazioni o tracce di decorazioni pittoriche, anche su edifici non vincolati ai sensi della parte II del Dlgs 42/2004, deve essere segnalata alla competente Soprintendenza;
  • i mandorlati esistenti devono essere conservati e, dove crollati, ricostruiti con disegno analogo a quello preesistente;
  • nella realizzazione di recinzioni e pavimentazioni nelle aree scoperte devono essere utilizzati materiali e forme compatibili con i caratteri costruttivi e architettonici tradizionali e gli elementi di recinzione devono essere preferibilmente in pietra e/o ferro verniciato;
  • deve essere usato il manto di copertura in coppi e tegole, i comignoli e le canne fumarie devono essere realizzati in muratura, le gronde devono avere disegno tradizionale, "alla romana" (con file di pianelle aggettanti e intonacate) o con buttafuori in legno e comunque con aggetto limitato entro 60 cm; sulle facciate di timpano l'aggetto delle gronde deve essere limitato e deve essere evitato l'uso di travi in aggetto;
  • per gli infissi è opportuno privilegiare materiali, spessori e tipologie tradizionali: gli infissi certificati, spesso caratterizzati da spessori consistenti, possono essere adottati valutando in tal senso le loro caratteristiche;
  • l'isolamento delle murature negli edifici di valore storico (siglati co, cs) considerati invarianti strutturali, deve essere conseguito apponendo i materiali isolanti sul lato interno;
  • la realizzazione di tetti isolati che comporta il rialzamento del manto di copertura rispetto alla linea di gronda originaria e, nel caso dei tetti ventilati, la creazione di fasce di aerazione, in gronda e al colmo, che possono essere visibili, deve essere eseguita contenendo la sopraelevazione delle quote entro i 15 cm. e utilizzando per le griglie di aerazione materiali compatibili con i caratteri dell'edificio;
  • devono essere impiegati canali di gronda e pluviali in rame, di sezione circolare, con eventuale uso di finali in ghisa per protezione del tratto a livello strada.

Inoltre, per quanto attiene gli elementi accessori agli impianti (caldaie, bruciatori, condizionatori, pompe di calore, reti di distribuzione e collegamento, griglie, sfiati, antenne e parabole), valgono i seguenti criteri generali:

  • gli elementi tecnologici (tipo antenne e parabole) devono essere collocati in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo;
  • i locali tecnici devono essere realizzati con caratteristiche architettoniche adeguate al contesto e posti in modo che non arrechino disturbo e venga limitato l'impatto visivo;
  • le unità esterne dei condizionatori devono essere collocate su prospetti tergali, possibilmente raggruppando i motori in area dedicata e possibilmente realizzando sistemi di schermatura visiva compatibili con il contesto;
  • le tubazioni devono essere poste in traccia, ove possibile, oppure in cassette esterne in muratura, su prospetti tergali, raggruppando le colonne di scarico, in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo;
  • i pannelli solari e i relativi contenitori di accumulo devono essere posti in luoghi non visibili;
  • i pannelli di produzione di energia elettrica devono essere posti in luoghi non visibili, la dimensione dei pannelli deve essere commisurata alle esigenze della singola unità immobiliare.

2. Intonaci e coloriture

Deve essere accertata la natura di intonaci e coloriture esistenti, prima di procedere alla loro rimozione, sostituzione o integrazione. Gli interventi previsti sono:

per Rc1, Rc2, Ri1.1, Ri3:

  • puliture non aggressive con uso di acqua nebulizzata o con acqua spray a bassa pressione (max 2-3 atmosfere.);
  • rifacimento parziale degli intonaci, previa demolizione delle parti degradate e successiva spazzolatura, ripasso dei giunti e imbibitura del supporto con acqua. La riformazione del corpo dell'intonaco dovrà essere eseguita con materiali, granulometrie e tecniche analoghe a quelle tradizionali;
  • rifacimento parziale della coloritura, con preferenza di tinte a base di calce (e minerali) e comunque con caratteristiche compatibili con quelle esistenti;
  • consolidamento, in caso di scarsa adesione al supporto murario, con consolidanti compatibili dal punto di vista chimico e fisico con i materiali esistenti;
  • rifacimento completo dell'intonaco, previa demolizione delle parti degradate e successiva spazzolatura, ripasso dei giunti e imbibizione del supporto con acqua. I materiali, le granulometrie e le tecniche devono essere analoghe a quelle tradizionali; si devono evitare spessori troppo elevati che aumentano il ritiro con formazione di screpolature. Per il piano terra è ammesso l'uso di intonaci aeranti di malta idraulica naturale nel caso di presenza di umidità di risalita, solo se l'originario partito architettonico della facciata consenta una suddivisione orizzontale della stessa;
  • realizzazione di nuovi intonaci, eseguiti con malta composta da leganti tradizionali (calce idraulica tradizionale o grassello di calce) e sabbia;
  • realizzazione di nuovi intonaci con caratteristiche fisiche e chimiche compatibili con quelle del supporto murario e comunque con caratteri di traspirabilità e permeabilità;
  • realizzazione di nuove coloriture con uso di tinte a base di calce e/o minerali (le cui tinte dovranno essere scelte tra quelle presenti in una tabella dei campioni predisposta dal Comune).

solo per Rc2, Ri1.1 e Ri3:

  • finitura a intonaco di murature faccia a vista, in modo particolare quando le murature si presentano disomogenee a causa di interventi diacronici nel tempo o per rifacimento di intere pareti.

3. Superfici murarie faccia a vista

La scelta di mantenere le superfici murarie faccia a vista può essere effettuata nel caso in cui si abbia una muratura costruita con materiali e con apparecchiatura di buona qualità.

Infatti nell'edilizia tradizionale, le superfici murarie erano per lo più protette dall'intonaco che ne garantiva la durata: ciò generava una scarsa attenzione alla qualità estetica dell'apparecchiatura e l'uso di materiali diversi a seconda delle esigenze costruttive.

Nel caso in cui si abbiano murature faccia a vista, i giunti di malta devono essere di buona qualità e cromaticamente adeguati alla muratura. Gli interventi previsti sono:

per Rc1, Rc2, Ri1.1, Ri3:

  • puliture non aggressive con uso di acqua nebulizzata da non utilizzare su superfici eccessivamente porose;
  • stilatura dei giunti con malta di calce tradizionale, cromaticamente analoga a quella esistente e comunque adattata al colore delle pietre;
  • sostituzione di singoli elementi lapidei fortemente degradati con altri analoghi.

solo per Rc2, Ri1.1 e Ri3:

  • rivestimento di elementi strutturali esistenti in c.a. da eseguirsi nel rispetto dei caratteri della muratura esistente (pezzatura, forma, dimensioni e apparecchiatura).

4. Elementi decorativi

Nel caso in cui sia accertata la presenza di elementi decorativi, questi devono essere rilevati e ne deve essere redatta apposita scheda, eventualmente segnalandone la presenza agli Enti competenti.

L'intervento sugli elementi decorativi deve comunque essere tale da valorizzarli. Gli interventi previsti sono:

per Rc1, Rc2, Ri1.1, Ri3:

  • puliture non aggressive con acqua nebulizzata, o puliture parziali con acqua spray a bassa pressione (max 2-3 atmosfere.), sia sulle parti in pietra che sulle parti a intonaco;
  • consolidamento con iniezioni di sostanze consolidanti o adesive, compatibili dal punto di vista chimico e fisico con i materiali esistenti. Sono sconsigliate le resine epossidiche; sono preferibili i silicati di etile o di litio;
  • rifacimento parziale, previa demolizione delle parti degradate e spazzolatura, ripasso dei giunti e imbibitura del supporto con acqua, con uso di materiali e tecniche analoghi a quelli originali. Per le parti decorative in pietra è ammessa la tassellatura e la sostituzione per parti dei singoli elementi, con materiali simili per dimensioni, forma e colore a quelli originali; è ammessa anche l'integrazione di piccole parti con prodotti specifici per la riparazione delle pietre;
  • rifacimento totale degli elementi decorativi, qualora essi risultino irrecuperabili, con materiali e tecniche analoghi a quelli originali, previa schedatura e documentazione fotografica dell'esistente.

5. Aperture

Le aperture costituiscono un elemento essenziale nella configurazione del patrimonio edilizio.

Gli interventi sulle aperture devono rispettare i seguenti criteri generali:

  • le aperture esistenti, appartenenti alla configurazione originaria del fabbricato, devono essere mantenute;
  • la realizzazione di nuove aperture e/o la modifica di quelle esistenti, quando ammesse, devono rispettare la forma e l'ordine dell'impaginato di quelle esistenti;
  • per rispettare le regole dell'impaginato architettonico del prospetto, posizione, forma e proporzioni delle aperture esistenti, potrà essere consentita dal Regolamento Edilizio una riduzione del coefficiente aeroilluminante stabilito dalle disposizioni vigenti;
  • per la realizzazione di nuove aperture e/o la modifica di quelle esistenti, quando ammesse, deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale

Gli interventi previsti sono:

per Rc1, Rc2, Ri1.1, Ri3:

  • puliture non aggressive a base di acqua nebulizzata o di acqua spray (max 2-3 atmosfere) sulle parti delimitanti le aperture (soglie, davanzali, stipiti e architravi);
  • riparazione degli elementi delimitanti le aperture (soglie, davanzali, stipiti e architravi) senza modifica di tipologia, dimensioni e materiali e senza alterazioni nelle dimensioni delle aperture stesse;
  • consolidamento con iniezioni di sostanze consolidanti o adesive, compatibili dal punto di vista chimico e fisico con i materiali originari. Sono sconsigliate le resine epossidiche; sono preferibili i silicati di etile o di litio; è comunque raccomandato il ricorso alla consulenza tecnica dei rivenditori dei prodotti consolidanti, per la scelta più opportuna in base al supporto lapideo esistente e alle condizioni ambientali;
  • rifacimento di elementi delimitanti le aperture (soglie, davanzali, stipiti e architravi) senza modifica di tipologia, dimensioni e materiali e senza alterazioni nelle dimensioni delle aperture stesse;
  • omogeneizzazione degli elementi di finitura delle aperture (soglie, davanzali, stipiti e architravi), in modo da ripristinare i caratteri architettonici tradizionali dell'edificio preesistente.

6. Infissi e serramenti

Gli interventi su infissi e serramenti devono tenere conto dei materiali e delle forme esistenti, dei quali devono garantire, sin dove possibile, la tutela. Gli standard attuali per il rispetto delle indicazioni sul contenimento energetico hanno prodotto tipologie di infissi che presentano caratteristiche diverse da quelle degli infissi tradizionali, specie per quanto riguarda la dimensione degli elementi opachi: nella scelta degli infissi si dovrebbe cercare di minimizzare tale discrepanza, pur nel rispetto dei requisiti suddetti. Gli interventi previsti sono:

per Rc1, Rc2, Ri1.1, Ri3:

  • pulitura e riparazione dei singoli elementi nel rispetto della forma, dei materiali e del colore tradizionali;
  • consolidamento dei singoli elementi con prodotti compatibili, nel rispetto della forma, dei materiali e del colore tradizionali;
  • rifacimento delle parti degradate, nel rispetto dei tipi, dei materiali e dei colori esistenti;
  • verniciatura con vernici opache, conservando i colori naturali o nei colori tradizionali;
  • recupero di portoni antichi in legno o di ante metalliche caratteristiche;
  • sostituzione di serramenti metallici con serramenti in legno tradizionali;
  • omogeneizzazione degli infissi e dei serramenti, in modo da ripristinare i caratteri architettonici tradizionali dell'edificio preesistente;
  • realizzazione di nuovi serramenti in legno, nel rispetto della tipologia e delle dimensioni tradizionali e dell'omogeneità della facciata - per Rc1, l'intervento deve essere valutato in sede di progetto.

solo per Rc2 Ri1.1 e Ri3:

  • rifacimento di serramenti di porte e finestre, nel rispetto della tipologia, delle dimensioni e dei materiali esistenti e dell'omogeneità della facciata;
  • realizzazione di vetrine, anche con telaio metallico verniciato, mantenendo, ove possibile, i serramenti esistenti;
  • realizzazione di nuovi serramenti, nel rispetto della tipologia e delle dimensioni esistenti e dell'omogeneità della facciata.

7. Sistemi di oscuramento

Gli interventi sui sistemi di oscuramento devono tenere conto dei materiali e delle forme esistenti, dei quali devono garantire, sin dove possibile, la tutela. Gli interventi previsti sono:

per Rc1, Rc2, Ri1.1, Ri3:

  • pulitura e riparazione dei singoli elementi nel rispetto della forma, dei materiali e del colore tradizionali;
  • consolidamento dei singoli elementi con prodotti compatibili, nel rispetto della forma, dei materiali e del colore tradizionali;
  • rifacimento delle parti degradate, nel rispetto dei tipi, dei materiali e dei colori esistenti;
  • verniciatura con vernici opache, conservando i colori naturali o nei colori tradizionali;
  • rifacimento dei sistemi di oscuramento, nel rispetto della tipologia, delle dimensioni e dei materiali esistenti e dell'omogeneità della facciata;
  • omogeneizzazione dei sistemi di oscuramento, in modo da ripristinare i caratteri architettonici tradizionali dell'edificio preesistente;
  • sostituzione dei sistemi di oscuramento esistenti con scuri interni o persiane in legno, nel rispetto dei caratteri tradizionali - per Rc1, l'intervento deve essere valutato in sede di progetto;
  • realizzazione di nuovi sistemi di oscuramento, scuri interni o persiane, in legno secondo i caratteri tradizionali - per Rc1, l'intervento deve essere valutato in sede di progetto.

solo per Rc2 Ri1.1 e Ri3:

  • realizzazione di portelloni in legno nelle zone alto-collinari.

8. Elementi non strutturali della copertura: manto di copertura, sottogronda, cornicioni, pluviali e canali di gronda, comignoli

Deve essere valutata la consistenza e l'efficacia degli elementi perché essi contribuiscono alla funzionalità della copertura e di alcuni parti impiantistiche degli edifici. In caso di accertate carenze, è necessario procedere alla riparazione o sostituzione degli elementi stessi. Il disegno dei comignoli deve tenere conto delle tipologie tradizionali esistenti sul territorio anziché produrre forme bizzarre e variate. Gli interventi previsti sono:

per Rc1, Rc2, Ri1.1, Ri3:

  • riparazione delle parti degradate del manto di copertura, utilizzando gli elementi esistenti o sostituendoli con elementi nuovi, di forma e colore analoghi a quelli esistenti (tradizionali);
  • riparazione e consolidamento degli elementi del sottogronda o rifacimento (se indispensabile), utilizzando tecniche e materiali simili e compatibili con quelli esistenti (tradizionali);
  • riparazione e consolidamento dei cornicioni o rifacimento (se indispensabile), nel rispetto dei caratteri degli elementi tradizionali, utilizzando tecniche e materiali simili e compatibili con quelli esistenti (tradizionali);
  • riparazione dei pluviali e dei canali di gronda con elementi in lamiera zincata o in rame a sezione circolare;
  • realizzazione dei pluviali e dei canali di gronda con elementi in lamiera zincata o in rame a sezione circolare, con sezione analoga a quella dell'edilizia tradizionale;
  • riparazione e consolidamento dei comignoli utilizzando tecniche e materiali simili e compatibili con quelli esistenti (tradizionali);
  • realizzazione di nuovi comignoli utilizzando tecniche e materiali simili a quelli esistenti (tradizionali);
  • rifacimento del manto di copertura utilizzando elementi nuovi di forma e colore analoghi a quelli originali - per Rc1, l'intervento deve essere valutato in sede di progetto.

9. Elementi degli spazi esterni: recinzioni e pavimenti

La conservazione del patrimonio edilizio richiede attenzione agli elementi accessori, quali le recinzioni e i pavimenti delle aree esterne. Il ricorso a materiali e forme incompatibili con materiali e forme tradizionali determinano una perdita della qualità del contesto.

Gli interventi previsti sono:

per Rc1, Rc2, Ri1.1, Ri3:

  • ripresa o sostituzione parziale di pavimentazioni esistenti tradizionali con materiali, dimensioni e disposizioni uguali a quelli esistenti;
  • pavimentazioni in pietra locale o altra con caratteristiche cromatiche analoghe a quella locale;
  • pavimentazioni in laterizio del tipo fatto a mano, con vari formati e disposizioni;
  • pavimentazioni in battuto di cemento o stabilizzato, cls architettonico, con granulometrie e colori degli inerti adeguati al contesto;
  • pavimentazioni in terra battuta, con adeguati sistemi di regimentazione delle acque superficiali;
  • ripresa o sostituzione parziale di recinzioni esistenti tradizionali con materiali e forme uguali a quelli esistenti.

solo per Rc2 Ri1.1 e Ri3:

  • realizzazione di recinzioni con materiali e forme tradizionali, limitatamente alle aree di resede delle unità abitative;
  • demolizione di pavimentazioni o recinzioni esistenti, per il recupero di caratteri costruttivi e architettonici tradizionali;
  • pavimentazioni in materiale ceramico cromaticamente adeguato al contesto;
  • demolizione e o sostituzione di pavimenti e recinzioni esistenti.

Sezione B Ristrutturazione edilizia (Ri.1.2, Ri2)

Art. 57 Elementi di finitura (R1.2) (Ri2)

1. Disposizioni generali (validi per Ri1.2 e Ri2)

Negli edifici da sottoporre a ristrutturazione edilizia, gli interventi sugli elementi di finitura saranno orientati ai seguenti criteri generali:

  • devono essere utilizzati intonaci traspiranti, preferibilmente a calce;
  • nella realizzazione di recinzioni e pavimentazioni nelle aree scoperte devono essere utilizzati materiali e forme compatibili con i caratteri costruttivi e architettonici tradizionali;
  • deve essere usato il manto di copertura in coppi e tegole, i comignoli e le canne fumarie devono essere realizzati in muratura, le gronde devono avere disegno tradizionale;
  • per gli infissi è opportuno privilegiare materiali, spessori e tipologie tradizionali: gli infissi certificati, spesso caratterizzati da spessori consistenti, possono essere adottati valutando in tal senso le loro caratteristiche;
  • l'isolamento delle murature deve essere conseguito preferibilmente apponendo i materiali sul lato interno;
  • la realizzazione di tetti isolati che comporta il rialzamento del manto di copertura rispetto alla linea di gronda originaria e, nel caso dei tetti ventilati, la creazione di fasce di aerazione, in gronda e al colmo, che possono essere visibili, deve essere eseguita contenendo la sopraelevazione delle quote entro i dieci centimetri.

Inoltre, per quanto attiene gli elementi accessori agli impianti (caldaie, bruciatori, condizionatori, pompe di calore, reti di distribuzione e collegamento, griglie, sfiati, antenne e parabole), valgono i seguenti criteri generali:

  • gli elementi tecnologici di tipo aggregato (antenne e parabole, sistemi di smaltimento delle acque usate) devono essere riuniti per quanto possibile;
  • i locali tecnici devono essere realizzati con caratteristiche architettoniche adeguate al contesto e in luoghi che non arrechino disturbo e limitino l'impatto visivo;
  • le unità esterne dei condizionatori devono essere collocate su prospetti tergali, possibilmente raggruppando i motori in area dedicata e possibilmente realizzando sistemi di schermatura visiva compatibili con il contesto;
  • le tubazioni devono essere poste in traccia, ove possibile, oppure in cassette esterne in muratura, su prospetti tergali, raggruppando le colonne di scarico, in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo;
  • i pannelli solari e i relativi contenitori di accumulo devono essere posti in luoghi non visibili;
  • i pannelli di produzione di energia elettrica devono essere posti in luoghi non visibili, la dimensione dei pannelli deve essere commisurata alle esigenze della singola unità immobiliare.

2. Pareti non portanti

Deve essere accertato che la parete oggetto di intervento non sia portante e si deve valutare il ruolo strutturale che essa può svolgere in occasione di sisma (controventamento, irrigidimento). Si deve anche accertare se la parete giaccia in falso e la consistenza delle strutture orizzontali che ne sostengono il peso, prevedendone, se necessario, il consolidamento.

Deve essere rilevata la presenza di eventuali quadri fessurativi e deformativi, anche mediante rimozione di parti dell'intonaco. Nel caso in cui si realizzino nuove pareti non portanti, deve essere accertata la consistenza delle strutture orizzontali su cui gravano e deve essere garantito il collegamento con le pareti di ambito. Gli interventi previsti sono:

  • ripresa della muratura in corrispondenza di vuoti tecnici (condotti, canne fumarie, impiantistica...) o di aperture;
  • rifacimento di porzioni della muratura in presenza di segni di dissesto o di degrado, con adozione di tecnologie leggere;
  • demolizione, anche parziale, di elementi esistenti;
  • realizzazione di nuove pareti non portanti con adozione di tecnologie leggere, previa verifica statica degli orizzontamenti.

3. Controsoffittature

Deve essere accertato che gli orizzontamenti siano controsoffitti e non abbiano funzione portante. Si deve stabilire se sopra le controsoffittature vi siano dissesti a carico dei solai soprastanti, mediante saggi conoscitivi nelle controsoffittature per esaminare visivamente i solai (o le volte) soprastanti. Gli interventi previsti sono:

  • consolidamento, locale o globale;
  • rifacimento degli elementi portanti delle controsoffittature, senza incremento sostanziale del peso proprio;
  • eliminazione di controsoffittature esistenti, qualora esse siano prive di valore decorativo;
  • realizzazione di nuove controsoffittature con adozione di tecnologie leggere.

4. Intonaci e coloriture

Deve essere accertata la natura di intonaci e coloriture esistenti, prima di procedere alla loro rimozione, sostituzione o integrazione. Gli interventi previsti sono:

  • rifacimento parziale degli intonaci, previa demolizione delle parti degradate e successiva spazzolatura, ripasso dei giunti e imbibitura del supporto con acqua;
  • rifacimento parziale della coloritura, con preferenza di tinte a base di calce (e minerali) e comunque con caratteristiche compatibili con quelle esistenti;
  • realizzazione di intonaci aeranti di malta idraulica naturale nel caso di presenza di umidità di risalita;
  • realizzazione di nuovi intonaci con caratteristiche fisiche e chimiche compatibili con quelle del supporto murario e comunque con caratteri di traspirabilità e permeabilità;
  • realizzazione di nuove coloriture con uso di tinte a base di calce e/o minerali.

Per Ri1.1 e Ri1.2, gli interventi raccomandati per il ripristino dei caratteri costruttivi tradizionali sono:

  • sostituzione di intonaci o coloriture non traspiranti con intonaci o coloriture traspiranti;
  • rifacimento delle coloriture con scelta di colori adeguati al contesto.

5. Superfici murarie faccia a vista

La scelta di mantenere le superfici murarie faccia a vista può essere effettuata nel caso in cui si abbia una muratura costruita con materiali e con apparecchiatura di buona qualità.

Nel caso in cui si abbiano murature faccia a vista, i giunti di malta devono essere di buona qualità e cromaticamente adeguati alla muratura. Gli interventi previsti sono:

  • puliture non aggressive con uso di acqua nebulizzata da non utilizzare su superfici eccessivamente porose;
  • stilatura dei giunti con malta di calce tradizionale, cromaticamente analoga a quella esistente e comunque adattata al colore delle pietre;
  • rivestimento di elementi strutturali in c.a. da eseguirsi nel rispetto dei caratteri della muratura esistente (pezzatura, forma, dimensioni e apparecchiatura).

6. Elementi decorativi

Nel caso in cui sia accertata la presenza di elementi decorativi, questi devono essere rilevati e ne deve essere redatta apposita scheda, eventualmente segnalandone la presenza agli Enti competenti.

L'intervento sugli elementi decorativi deve comunque essere tale da valorizzarli. Gli interventi previsti sono:

  • puliture non aggressive con acqua nebulizzata, o puliture parziali con acqua spray a bassa pressione (max 2-3 atm.), sia sulle parti in pietra che sulle parti a intonaco;
  • consolidamento con iniezioni di sostanze consolidanti o adesive, compatibili dal punto di vista chimico e fisico con i materiali esistenti. Sono sconsigliate le resine epossidiche; sono preferibili i silicati di etile o di litio;
  • rifacimento parziale, previa demolizione delle parti degradate e spazzolatura, ripasso dei giunti e imbibitura del supporto con acqua, con uso di materiali e tecniche analoghi a quelli originali;
  • rifacimento totale degli elementi decorativi, qualora essi risultino irrecuperabili, con materiali e tecniche analoghi a quelli originali.

7. Aperture

Le aperture costituiscono un elemento essenziale nella configurazione del patrimonio edilizio.

Gli interventi sulle aperture devono rispettare i seguenti criteri generali:

  • la realizzazione di nuove aperture deve rispettare i criteri e l'ordine dell'impaginato di quelle esistenti;
  • le nuove aperture non possono essere realizzate in punti strutturalmente essenziali, ossia: sotto elementi portanti dei solai o delle coperture, in prossimità di incroci, martelli o cantonali murari, in prossimità di aperture esistenti. In ogni caso, la realizzazione di nuove aperture deve rispettare le disposizioni vigenti;
  • la distanza tra l'apertura e le connessioni tra muri distinti deve essere superiore alla metà della larghezza dell'apertura stessa;
  • la distanza tra le aperture deve essere superiore alla larghezza dell'apertura più grande;
  • le aperture devono essere fornite di architravi sufficientemente inseriti nella muratura di spalla.

Gli interventi previsti sono:

  • puliture e riparazione degli elementi delimitanti le aperture (soglie, davanzali, stipiti e architravi);
  • rifacimento di elementi delimitanti le aperture (soglie, davanzali, stipiti e architravi);

8. Infissi e serramenti

Gli standard attuali per il rispetto delle indicazioni sul contenimento energetico hanno prodotto tipologie di infissi che presentano caratteristiche diverse da quelle degli infissi tradizionali, specie per quanto riguarda la dimensione degli elementi opachi: nella scelta degli infissi si dovrebbe cercare di minimizzare tale discrepanza, pur nel rispetto dei requisiti suddetti. Gli interventi previsti sono:

  • pulitura e riparazione dei singoli elementi;
  • rifacimento delle parti degradate, nel rispetto dei tipi, dei materiali e dei colori esistenti;
  • verniciatura con vernici opache, conservando i colori naturali o nei colori tradizionali;
  • rifacimento di serramenti di porte e finestre;
  • realizzazione di vetrine, anche con telaio metallico verniciato.
  • realizzazione di doppi serramenti interni rispetto al filo della facciata;
  • realizzazione di nuovi serramenti, nel rispetto della tipologia e delle dimensioni esistenti e dell'omogeneità della facciata.

Per Ri1.1 e Ri1.2, gli interventi raccomandati per il ripristino dei caratteri costruttivi tradizionali sono:

  • sostituzione di infissi in alluminio anodizzato con altri in legno o in metallo verniciato.

9. Sistemi di oscuramento

Gli interventi sui sistemi di oscuramento devono tenere conto dei materiali e delle forme esistenti, dei quali devono garantire, sin dove possibile, la tutela. Gli interventi previsti sono:

  • pulitura, riparazione e consolidamento dei singoli elementi;
  • rifacimento delle parti degradate, nel rispetto dei tipi, dei materiali e dei colori esistenti;
  • verniciatura con vernici opache, conservando i colori naturali o nei colori tradizionali;
  • rifacimento dei sistemi di oscuramento, nel rispetto della tipologia, delle dimensioni e dei materiali esistenti e dell'omogeneità della facciata;
  • realizzazione di nuovi sistemi di oscuramento, scuri interni o persiane;
  • realizzazione di portelloni in legno nelle zone alto-collinari e montane.

10. Elementi non strutturali della copertura: manto di copertura, sottogronda, cornicioni, pluviali e canali di gronda, comignoli

Deve essere valutata la consistenza e l'efficacia degli elementi perché essi contribuiscono alla funzionalità della copertura e di alcune parti impiantistiche degli edifici. In caso di accertate carenze, è necessario procedere alla riparazione o sostituzione degli elementi stessi. Gli interventi previsti sono:

  • riparazione delle parti degradate del manto di copertura, utilizzando gli elementi esistenti o sostituendoli con elementi nuovi;
  • riparazione dei pluviali e dei canali di gronda anche con rifacimento parziale, utilizzando elementi in lamiera zincata o in rame a sezione circolare;
  • rifacimento totale dei pluviali e dei canali di gronda, utilizzando elementi in lamiera zincata o in rame a sezione circolare;
  • riparazione e consolidamento dei comignoli;
  • rifacimento del manto di copertura;
  • rifacimento totale del sottogronda utilizzando elementi in laterizio o elementi in laterizio e travetti in legno (buttafuori) o, nelle zone montane, elementi lapidei, sempre nel rispetto delle dimensioni dell'aggetto di gronda;
  • realizzazione di nuovi comignoli.

Per Ri1.1 e Ri1.2, gli interventi raccomandati per il ripristino dei caratteri costruttivi tradizionali sono:

  • rifacimento delle gronde con buttafuori in cemento con altre con buttafuori in legno;
  • sostituzione del manto di copertura in marsigliesi, lamiere o fibrocemento con manto di copertura in coppi e tegole.

11. Elementi degli spazi esterni: recinzioni e pavimenti

Gli interventi previsti sono:

  • ripresa o sostituzione parziale di pavimentazioni esistenti tradizionali con materiali e dimensioni uguali a quelli esistenti;
  • pavimentazioni in pietra locale o altra con caratteristiche cromatiche analoghe a quella locale;
  • pavimentazioni in laterizio del tipo fatto a mano, con vari formati e disposizioni;
  • pavimentazioni in battuto di cemento o stabilizzato, cls architettonico, con granulometrie e colori degli inerti adeguati al contesto;
  • pavimentazioni in terra battuta, con adeguati sistemi di regimentazione delle acque superficiali;
  • pavimentazioni in materiale ceramico cromaticamente adeguato al contesto;
  • ripresa o sostituzione parziale di recinzioni esistenti tradizionali con materiali e forme uguali a quelli esistenti;
  • realizzazione di recinzioni con materiali e forme tradizionali, limitatamente alle aree di resede delle unità abitative;
  • demolizione di pavimentazioni o recinzioni esistenti, per il recupero di caratteri costruttivi e architettonici tradizionali;

Per Ri1.1 e Ri1.2, gli interventi raccomandati per il ripristino dei caratteri costruttivi tradizionali sono:

  • rifacimento di pavimentazioni esterne realizzate con materiali non consoni al contesto con altre in materiali tradizionali (pietra, laterizio o battuti);
  • rifacimento di recinzioni esterne realizzate con materiali non consoni al contesto con altre in materiali tradizionali (ferro verniciato, pietra o muratura intonacata con cimasa in pietra o a bauletto).

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59