Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 119.3.1 Caratteristiche dei manufatti di cui all'art.118.3 comma 1 lettera a) delle presenti norme (manufatti per l'attività agricola amatoriale)

1. Per proprietà fondiarie con superficie minima di mq. 1.000 e massima di mq. 10.000, coltivati effettivamente in massima parte a vigneto – oliveto o coltivazioni specializzate di pregio le dimensioni massime dei manufatti sono stabilite in 15 mq di SE e potranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche di cui al successivo comma 6

2. Per proprietà fondiarie, con le stesse caratteristiche e pratiche colturali di cui sopra, di superficie superiore a mq. 10.000, gli annessi potranno raggiungere dimensione massima di 20 mq di SE

3. E' ammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo o unità poderale, a qualunque titolo condotti. Gli interventi del presento articolo non sono realizzabili, qualora per eventuali annessi o altri fabbricati esistenti nell'unità poderale, siano stati effettuati gli interventi di cui all'art.84.5

4. Per proprietà fondiarie, con le stesse caratteristiche e pratiche colturali di cui sopra, di superficie superiore a mq. 10.000 è ammessa inoltre la realizzazione di una tettoia per ciascun fondo agricolo o unità poderale, a qualunque titolo condotti. Tale tettoia, aperta su tre lati, non potrà superare la superficie coperta di 25 mq. e altezza in gronda di 2,70 ml.. La copertura deve essere con tipologia a capanna o unica falda, con inclinazione massima delle falde del 30%.

5. Per i manufatti del presente articolo, non sono ammesse dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorchè saltuario o temporaneo;

6.Tali manufatti se realizzati tramite presentazione di SCIA allo sportello unico del Comune, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali del contesto
  • - siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie;

7.Tali manufatti potranno anche essere eseguiti con le seguenti caratteristiche, e in tal caso la loro realizzazione è soggetta a permesso di costruire:

  • - i paramenti esterni in muratura ed intonacati.
  • - la tinteggiatura esterna in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio), con l'uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello
  • - La copertura con tipologia a capanna, con inclinazione massima delle falde del 30%, mentre il manto in coppi e tegoli in cotto alla toscana. Sono ammesse coperture piane esclusivamente con tipologia "tetto verde". Nel caso di realizzazione di manufatti completamente in legno la copertura potrà essere effettuata in lastre di lamiera verniciata con colori che si possono integrare con l'ambiente circostante. I comignoli in copertura avranno disegno tradizionale con esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio. Non sono ammesse in ogni caso coperture piane
  • - gli infissi di naturale o verniciato
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali valutata in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone.
  • - E' consentita la realizzazione di manufatti parzialmente interrati, purché inseriti nell'andamento morfologico del terreno e per una parte interrata non superiore a 50 cm.,
  • - La localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell'area di interesse siano già presenti fabbricati, dovrà essere contigua agli stessi e deve rispettare la preminenza dell'edificio o degli edifici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;

8. Gli interventi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono subordinati alla stipula di un atto d'obbligo, che preveda l'impegno al mantenimento della destinazione d'uso a rimessa agricola con valenza ventennale.

9. In entrambi i casi di cui ai precedenti commi 6 e 7, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • - altezza massima del fronte (HF) mt. 2.40

10. distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da tutte le abitazioni;
  • - metri 5 dal confine;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.

11. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti ambiti: - Ambito V2.1: Aree collinari terrazzate In tale ambito gli interventi sono da realizzare con le seguenti modalità: i nuovi manufatti per l'agricoltura amatoriale potranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche di cui al precedente comma 6 e preferibilmente a ridosso o incassati nei terrazzamenti. - Ambito V2.2: Aree collinari terrazzate parcellizzate In tale ambito gli interventi sono da realizzare con le seguenti modalità: i nuovi manufatti per l'agricoltura amatoriale potranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche di cui al precedente comma 6 e preferibilmente a ridosso o incassati nei terrazzamenti. - Ambito V2.3: Aree pedecollinari composite - Ambito V2.4: Aree di crinale - Ambito V2.6: Aree di pendio e di fondovalle - Sottosistema V3: Aree periurbane di transizione - Ambito V4.1: Corridoio torrente Vincio - Ambito V4.2: Corridoio torrente Streda - Ambito V4.3: Corridoio rio di S. Ansano - Ambito V4.4: Corridoio rio dei Morticini

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59