Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 47 Ristrutturazione edilizia

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Essi si distinguono in:

  • - interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui al successivo comma 2,
  • - interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui al successivo comma 3.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo conservativo, definiti - Ristrutturazione edilizia - Ri1, non comportano la demolizione dell'organismo edilizio. Essi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; comprendono inoltre gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 5/2010 e delle eventuali condizioni indicate nel Regolamento Edilizio.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa si distinguono in:

2.1 Ristrutturazione edilizia Ri1.1, sono gli interventi circoscritti di demolizione e ricostruzione che si rendono indispensabili per motivi di sicurezza, per miglioramenti ed adeguamenti sismici e quando risultino oggettivamente inapplicabili gli interventi di tipo Rc2 senza pregiudicare l'efficacia conservazione dell'edificio. Tali interventi dovranno in caso essere mirati alla salvaguardia delle emergenze architettoniche del fabbricato.

2.2 Ristrutturazione edilizia Ri1.2, sono gli interventi di ristrutturazione edilizia suscettibili di comportare la complessiva riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari. Nel caso di intervento esteso all'intero edificio, o ad una sua parte significativa, sono ammessi l'aumento e la riduzione della superficie e del numero delle unità immobiliari se tali interventi sono compatibili con la conservazione dei valori storico architettonici dell'edificio. Non sono ammessi interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione né alterazione dei caratteri architettonici e decorativi di valore dell'edificio e degli elementi costituenti arredo urbano. Sono ammesse modifiche delle facciate solo se coerenti con l'impaginato originario e con i caratteri architettonici dell'edificio. Nel caso i prospetti siano stati alterati in modo incongruo gli interventi di ristrutturazione devono prevedere il ripristino dei caratteri originari. Negli interventi di rifacimento delle strutture di copertura è consentito il rialzamento del tetto per l'altezza strettamente necessaria all'adeguamento alle normative antisismiche (in ogni caso non superiore a 30 cm), purchè sia esteso all'intero fabbricato ed a condizione che la struttura di gronda non presenti caratteristiche di particolare pregio; in ogni caso il rifacimento della struttura di gronda dovrà essere effettuato nel rispetto delle dimensioni, dei materiali e delle caratteristiche della gronda originaria. La maggiore altezza conseguente al rifacimento delle strutture di copertura e di gronda non può determinare incremento di SE ed a tale condizione non è valutata ai fini del calcolo delle distanze dei fabbricati.

Sono compresi nella ristrutturazione edilizia di tipo Ri1.2 anche gli interventi di ripristino di porzioni crollate o demolite dell'edificio, purché di modesta entità e purchè si tratti di crolli e demolizioni parziali.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo ricostruttivo si distinguono in:

3.1 – Ristrutturazione edilizia Ri2

Sono gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione degli edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dalle presenti norme o dal Regolamento Edilizio nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Sono ammesse inoltre gli interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, anche con diversa sagoma, di edifici esistenti che non comporti incremento di volume, calcolato nel rispetto delle presenti norme e del Regolamento Edilizio..

3.2 – Ristrutturazione edilizia Ri3

3.2.1 Ricostruzione di ruderi – Ri3

Gli interventi sugli edifici che risultano presenti nel Catasto d'impianto, il cui stato di conservazione sia assimilabile a quello di "rudere", come di seguito definito, consistono nella demolizione con "fedele" ricostruzione (com'era e dov'era). Le ricostruzioni dovranno essere indirizzate al recupero dell'impianto tipologico e al rispetto dei caratteri paesistico-ambientali, utilizzando tecniche costruttive tradizionali e/o di edilizia bio-eco sostenibile.

Per "rudere" si intende una costruzione esistente non "abitata" o "abitabile", nella quale pur essendo chiaramente riconoscibili dimensioni, caratteri costruttivi e destinazione d'uso, risultano inesistenti e irrecuperabili gli orizzontamenti, le strutture di copertura e una parte anche consistente delle murature portanti.

Gli interventi di ricostruzione devono essere preceduti da un rilievo dello stato di fatto (piante, sezioni, prospetti) e accompagnati da una documentazione fotografica dell'edificio e del contesto; è necessario inoltre fornire una documentazione storica, fotografica e grafica volta a provare la consistenza originaria dell'edificio e i suoi caratteri architettonici (vedi punto g1).

Valgono in ogni caso le seguenti disposizioni:

  • g1- affinché sia ammesso l'intervento di ricostruzione, deve essere prodotta una documentazione atta a dimostrare la consistenza originaria del fabbricato e a fornire indicazioni circa le caratteristiche costruttive e architettoniche del fabbricato medesimo;
  • g2- la ricostruzione deve avvenire sul perimetro (sedime) del rudere, con la stessa volumetria

La ricostruzione di ruderi con tecniche costruttive tradizionali dovrà avvalersi delle indicazioni e fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel Capo IV "Guida agli interventi sugli edifici in muratura" delle presenti norme.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59