Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 46 Restauro e risanamento conservativo

1. Sono interventi di restauro e di risanamento conservativo quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, suddivisi in Rc1 e Rc2, devono comunque essere finalizzati al consolidamento, al ripristino e al rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, sempre nel rispetto delle tecniche costruttive e dei materiali esistenti. Devono dunque garantire il mantenimento dei caratteri architettonici originali e non introdurre modifiche sostanziali all'aspetto esteriore dell'edificio, salvo ripristinare uno stato originario documentato e fermo restando la valutazione di dettaglio.

3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono riguardare anche alcuni edifici realizzati con tecniche prevalentemente moderne, qualora siano stati vincolati o riconosciuti di notevole qualità architettonica.

4. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere preceduti da un rilievo dello stato di fatto (piante, sezioni, prospetti) e accompagnati da una documentazione fotografica dell'edificio e del contesto.

5. I progetti devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli immobili stessi e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi, come previsto al comma 1 dell'art. 138 della L.R. 65/2014.

I progetti devono essere accompagnati da una relazione storico-critica che metta in evidenza:

  • le caratteristiche d'interesse storico, morfologico e paesaggistico dell'edificio;
  • la presenza di elementi decorativi e/o storicizzati;
  • la presenza di eventuali dissesti, di carenze costruttive e tecnologiche per le quali possano rendersi necessari determinati interventi di progetto;
  • la scelta dei materiali e le modalità d'intervento proposte per garantire il rispetto dei caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio.

La relazione deve inoltre contenere esplicite indicazioni sulle scelte effettuate per intervenire sugli elementi strutturali e di finitura dell'edificio, una dichiarazione sotto forma di elenco che descriva in forma sintetica le opere che interessano ogni elemento costitutivo dell'edificio: fondazioni, murature portanti, orizzontamenti, coperture, scale, aperture, intonaci, infissi, elementi accessori agli impianti, ecc.

Per gli edifici in muratura, la dichiarazione di cui sopra, per quanto concerne gli elementi di finitura dovrà avvalersi delle indicazioni e fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel Capo IV "Interventi sugli elementi di finitura degli edifici in muratura" delle presenti norme.

6. Gli interventi sono suddivisi in:

Restauro e risanamento conservativo - Rc1, per gli edifici notificati ai sensi della parte II del Dlgs 42/2004, a dichiarata connotazione monumentale o per i quali è prioritaria l'istanza conservativa;

Restauro e risanamento conservativo - Rc2, per gli edifici nei quali l'istanza conservativa resta importante, ma sono ammesse alterazioni di alcuni elementi ai fini del risanamento e del recupero.

7. Restauro e risanamento conservativo - Rc1

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo Rc1 sugli elementi strutturali possono comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, sono cioè interventi che riguardano porzioni limitate del fabbricato e che mantengono le caratteristiche strutturali esistenti. Tali interventi comportano l'uso di materiali e tecnologie tradizionali e non possono apportare modifiche ai prospetti esterni principali dell'edificio. Il ricorso a materiali e tecnologie innovativi può essere ammesso solo nel caso in cui esso sia scientificamente avallato nell'ambito della teoria del restauro e previa esplicita motivazione da parte del progettista, che ne assevera la appropriatezza e l'efficacia. Gli interventi consistono in:

  1. c1- consolidamento delle strutture di fondazione;
  2. c2- consolidamento e sostituzione delle strutture verticali (continue e puntiformi), delle strutture orizzontali (piane e voltate) e delle strutture di copertura (a falde inclinate e piane);
  3. c3- realizzazione di sistemi di protezione volti alla impermeabilizzazione e all’isolamento termico e acustico (con un incremento complessivo dell’altezza del colmo non superiore a 15 cm);
  4. c4- installazione di impianti tecnologici;
  5. c5- modifiche distributive interne, anche con la riorganizzazione delle unità abitative, che non comportino variazioni nelle quote degli orizzontamenti esistenti;
  6. c6- riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione;
  7. c7- consolidamento e sostituzione degli elementi costituenti porticati e logge;
  8. c8- eliminazione di elementi e parti che alterino l'edificio, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità (superfetazioni, soprelevazioni).

8. Restauro e risanamento conservativo - Rc2

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo Rc2 sugli elementi strutturali possono comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, sono cioè interventi che riguardano porzioni limitate del fabbricato e che in generale mantengono le caratteristiche strutturali esistenti. Tali interventi possono comportare anche il ricorso a materiali e tecnologie non tradizionali, nel rispetto della salvaguardia statica del fabbricato, e non possono apportare modifiche sostanziali ai prospetti esterni principali dell'edificio. Gli interventi consistono in:

  1. d1- consolidamento delle strutture di fondazione;
  2. d2- consolidamento e sostituzione delle strutture verticali (continue e puntiformi), delle strutture orizzontali (piane e voltate), delle strutture di copertura (a falde inclinate e piane);
  3. d3- realizzazione di sistemi di protezione volti alla impermeabilizzazione e all’isolamento termico e acustico (con un incremento complessivo dell’altezza del colmo non superiore a 15 cm);
  4. d4- realizzazione di tetto ventilato (con un incremento complessivo dell’altezza del colmo non superiore a 15 cm e con accorgimenti volti a ridurre l’impatto visivo delle griglie di aerazione in gronda e al colmo);
  5. d5- installazione di impianti tecnologici;
  6. d6- modifiche distributive interne, anche con frazionamento riorganizzazione delle unità abitative;
  7. d7- riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione;
  8. d8- realizzazione di nuove aperture, eccetto che sui prospetti principali dell'edificio, per esigenze igienico-sanitarie legate a variazioni di destinazione d'uso o a variazioni distributive interne, nel rispetto di posizione, forma e proporzioni delle aperture esistenti e nel rispetto delle regole dell'impaginato architettonico del prospetto;
  9. d9- modifica delle aperture esistenti, eccetto che sui prospetti principali dell'edificio, nel rispetto di posizione, forma e proporzioni delle stesse e nel rispetto delle regole dell'impaginato architettonico del prospetto;
  10. d10- modifica delle aperture limitatamente ai piani terreni per adeguamento all'inserimento di attività diverse (commerciali, di deposito, di rimessa auto) nel rispetto dei caratteri architettonici della facciata e della riconoscibilità tipologica dell'edificio. In riferimento ai punti d8,d9, d10, d15, d16, d17, d18 e d19:
    per il consolidamento delle murature, per la demolizione di corpi scala, per la modifica della sagoma di volumi in aderenza, per l'inserimento del cappotto esterno, per la realizzazione di nuove aperture e/o la modifica di quelle esistenti, interventi per i quali, quando ammesse, deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art.135, comma 4, lettera c) della LR n.65 del 10/11/2014 (non necessario nel caso di riapertura di finestre tamponate).
  11. d11- realizzazione di lucernari nelle falde della copertura;
  12. d12- consolidamento e sostituzione degli elementi costituenti porticati e logge;
  13. d14- eliminazione di elementi e parti che alterino l'edificio, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità (superfetazioni, soprelevazioni).
  14. d15- consolidamento delle murature con incamiciatura (betoncino armato);
  15. d16- demolizione corpi scala;
  16. d17- modifica della sagoma di volumi in aderenza con l’edificio siglato (cs) finalizzati ad eliminare elementi incongrui, nel rispetto di elementi decorativi, delle proporzioni e dei caratteri dell’impaginato architettonico.
  17. d18- formazione dell’isolamento termico esterno di edifici siglati (cs);
  18. d19- modifica delle aperture esistenti (con una variazione non superiore a 5 cm), limitatamente agli interventi per adeguamento sismico e/o efficientamento energetico, nel rispetto delle regole dell’impaginato architettonico del prospetto;

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59