Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 157 Fattibilità idraulica

Le norme indicate in questo articolo sono superate dalla disposizioni di cui alla LR.n.41/18

1. Fattibilità condizionata (F4)

Nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori o uguali a 30 anni (pericolosità I.4) fatte salve le norme di cui alla L.R.n.21/12 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua" che definiscono gli interventi ammissibili e le relative modalità di attuazione, è possibile realizzare:

  • le nuove edificazioni e le nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio, finalizzati alla messa in sicurezza per eventi con tempi di ritorno di 200 anni, che non aumentino il livello di rischio nelle aree limitrofe e non determinino un incremento dei picchi di piena a valle;
  • brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  • gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica previsti all'interno delle aree edificate, mediante la messa in sicurezza, rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni (altezza del battente idraulico duecentennale aumentato di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm.), conseguita anche tramite adeguati sistemi di auto-sicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), a condizione che sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, e che sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
  • gli aumenti di superficie coperta fuori dalle aree edificate inferiori a 50 mq per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni (altezza del battente idraulico duecentennale aumentato di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm.), conseguita tramite sistemi di auto-sicurezza;
  • nel caso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportino anche o soltanto l’adeguamento, il rifacimento e/o la messa a norma degli impianti e dei servizi tecnologici interni, questi ultimi dovranno essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica raggiungibile anche attraverso sistemi di auto-sicurezza. Per gli scarichi in fognatura (nuovi allacciamenti e adeguamenti di scarichi esistenti) dovranno essere adottati sistemi anti-rigurgito;
  • i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree; qualora ricadono all’interno delle aree caratterizzate da una velocità di scorrimento superiore a 1 m/s, come indicato nella "Carta delle velocità di scorrimento" delle acque di esondazione, con il battente idraulico superiore a 50 cm., questi parcheggi dovranno essere dotati di una barriera che impedisca alle auto di essere trasportate via (in caso di alluvione), senza che questa costituisca uno sbarramento per il deflusso delle acque. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 mq per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

Della sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti del presente comme deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità.

2. Fattibilità condizionata (F3)

Nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni (pericolosità I.3) gli interventi sono realizzabili alle seguenti condizioni:

  • brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  • le opere di messa in sicurezza idraulica, definite sulla base di specifici studi idrologici e idraulici, a condizione che non provochino l'aumento del livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
  • relativamente agli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni (altezza del battente idraulico duecentennale aumentato di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm.) pu&ograve essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di auto-sicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), a condizione che sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, e che sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
  • nel caso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportino anche o soltanto l’adeguamento, il rifacimento e/o la messa a norma degli impianti e dei servizi tecnologici interni, questi ultimi dovranno essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica raggiungibile anche attraverso sistemi di auto-sicurezza. Per gli scarichi in fognatura (nuovi allacciamenti e adeguamenti di scarichi esistenti) dovranno essere adottati sistemi anti-rigurgito;
  • della sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti del presente comma sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità;
  • fuori dalle aree edificate sono fattibili gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 mq per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni (altezza del battente idraulico duecentennale aumentato di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm.), conseguita tramite sistemi di auto-sicurezza;
  • all'interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 1/2005) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  • non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 mq per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni (altezza del battente idraulico duecentennale aumentato di un franco di sicurezza non inferiore a 30 cm.). Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge; qualora ricadono all’interno delle aree caratterizzate da una velocità di scorrimento superiore a 1 m/s, come indicato nella "Carta delle velocità di scorrimento" delle acque di esondazione, con il battente idraulico superiore a 50 cm., questi parcheggi dovranno essere dotati di una barriera che impedisca alle auto di essere trasportate via (in caso di alluvione), senza che questa costituisca uno sbarramento per il deflusso delle acque.
  • ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 mc in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 Kmq, volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 mc in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1000 mc in caso di bacino sotteso - di dimensioni superiori a 10 kmq;
  • in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma sono realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. In presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;
  • per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.

3. Fattibilità con normali vincoli (F2)

Nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno superiori a 200 anni (pericolosità I.2) per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture, qualora si voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare un aggravio di pericolosità in altre aree.

4. Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)

L'attuazione degli interventi previsti non necessita di alcun accorgimento di carattere idraulico.

Ultima modifica

Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59