Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 37 Conservazione degli spazi aperti

1. Gli interventi di conservazione riferiti agli spazi aperti consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato a conservare l'esistente nei suoi caratteri naturali, tipologici e formali, consentendo destinazioni d'uso con essi compatibili, anche attraverso l'inserimento di elementi che non alterino l'assetto storico e paesistico-ambientale, nel rispetto dei beni, delle strutture e delle aree che costituiscono invarianti strutturali per il territorio di Vinci.

Sono previste in prevalenza operazioni di: conservazione, riparazione e ripristino degli spazi aperti che presentano specifiche peculiarità naturalistiche, boschi e arbusteti, aree agricole di pregio; recupero delle aree terrazzate; restauro e recupero di parchi, giardini e aree destinate a verde pubblico, con sostituzione e integrazione degli impianti tecnici esistenti, dei manufatti, degli impianti vegetazionali.

In queste aree è vietato collocare serbatoi e contenitori in acciaio inox per vino, olio o altri alimenti.

2. Parchi e giardini di interesse storico

Per i parchi, i giardini, le pertinenze di ville e complessi di interesse storico inseriti nell'elenco delle invarianti strutturali, con particolare riguardo a quelli presenti nel "rilievo del patrimonio rurale" e nel "repertorio dei beni storici, culturali, architettonici, ambientali" (allegato al Quadro conoscitivo del Piano Strutturale), valgono le seguenti prescrizioni:

  1. a. l'eventuale utilizzazione pubblica dovrà limitarsi ad attività compatibili, come la sosta o il passaggio, che non richiedono attrezzature particolari. Devono essere comunque esclusi da una frequentazione intensa gli ambienti particolarmente fragili;
  2. b. per le modalità di intervento valgono le indicazioni della Carta del restauro dei giardini storici o Carta di Firenze, redatta dall'ICOMOS-IFLA nel 1981;
  3. c. qualora una o più architetture vegetali presenti nella proprietà privata vengano riconosciute quali beni culturali e ambientali, il proprietario è tenuto a seguire le disposizioni di legge in ordine alla loro manutenzione, conservazione e sostituzione.

3. Spazi aperti, manufatti, impianti tecnici e vegetazionali

Per gli spazi aperti, i manufatti, gli impianti tecnici e vegetazionali i principali interventi previsti, nel rispetto delle presenze arboree, dei caratteri architettonici, funzionali e spaziali del contesto esistente, sono:

  • riparazione, sostituzione e realizzazione di impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico, illuminazione, fognario), con soluzioni finalizzate al risparmio energetico, senza che ciò comporti creazione di nuovi volumi e superfici o che modifichi elementi e parti significative dello spazio aperto, , fatto salvo quanto previsto al comma 14, dell’art. 140, delle presenti norme;
  • riparazione e ripristino di manufatti (pozzi, cisterne, vasche, fontane, chioschi, panche, ecc.); rimozione e sostituzione di elementi incongrui;
  • riparazione e ripristino di recinzioni, parapetti, muretti, scale, rampe, senza modifica di materiali, posizione, forma, dimensioni; rimozione e sostituzione di elementi incongrui; sono ammesse modeste integrazioni, aggiustamenti e variazioni;
  • eliminazione, rimozione ed eventuale sostituzione di elementi incongrui (pensiline, tettoie, verande, baracche, costruzioni precarie, ecc.);
  • riparazione e ripristino delle pavimentazioni esistenti, senza modifica di materiali, posizione, forma, dimensioni; rimozione e sostituzione di elementi incongrui; sono ammesse modeste integrazioni, aggiustamenti e variazioni;
  • riparazione e ripristino della rete di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie (canali, cunette, canalette, tombini, drenaggi superficiali), nonché delle opere di consolidamento dei terreni in pendio e delle scarpate (ciglionature, terrazzamenti) senza modificare materiali, posizione, forma, dimensioni; rimozione e sostituzione di elementi incongrui; sono ammesse modeste integrazioni, aggiustamenti e variazioni;
  • ricarica del terreno e sistemazione dei tappeti erbosi, reintegrazioni di specie erbacee, tappezzanti e arbustive perenni;
  • rimozione previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale, di alberi di alto fusto nei casi di morte della pianta o di dimostrato pericolo e/o danneggiamento degli edifici adiacenti, con reimpianto delle alberature in pari numero;
  • realizzazione di impianti vegetazionali e di recinzioni con siepi naturali, con specie arboree, arbustive, tappezzanti ed erbacee autoctone, comunque nel rispetto delle caratteristiche paesistiche del contesto;
  • realizzazione di piscine e campi da tennis nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 121 delle presenti norme;
  • realizzazione di fontanelle e piccole vasche decorative;
  • realizzazione di parcheggi a raso (con superficie permeabile o semi-permeabile);
  • realizzazione di spazi per il gioco e la sosta (con superficie permeabile o semi-permeabile).

4. Siti d'interesse archeologico

Per i siti d'interesse archeologico valgono le prescrizioni di cui al comma 5 dell'art. 4 delle presenti norme.

5. Terrazzamenti (At)

Per la tutela dei terrazzamenti esistenti in queste aree valgono le prescrizioni di cui all’art.120 delle presenti norme (conservazione e recupero dei muri e degli elementi caratterizzanti).

6. Boschi e Arbusteti (Ab)

I territori coperti da foreste e da boschi individuati dal PIT, i boschi e gli arbusteti di elevato valore ambientale e paesistico inseriti nell'elenco delle invarianti strutturali, con particolare riguardo a quelli presenti nel "repertorio dei beni storici, culturali, architettonici, ambientali" (allegato al Quadro conoscitivo del Piano Strutturale), in relazione alle loro caratteristiche di qualità vegetazionali, collocazione morfologica, funzione di stabilizzazione dei versanti, sono soggetti ad interventi orientati alla conservazione e al mantenimento dell'ecosistema.

Gli interventi sono comunque regolamentati dalla Legge Forestale della Toscana (LR 39/2000).

Per i territori coperti da foreste e da boschi si rimanda inoltre alle prescrizioni conternute nel PIT, in particolare: all’art 12 dell’Allegato 8B.

Ultima modifica

Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59