Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 34 Parcheggio per la sosta stanziale

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • nuova edificazione;
  • ristrutturazione urbanistica;
  • sostituzione edilizia;
  • ristrutturazione edilizia con incremento di carico urbanistico;
  • mutamento di destinazione d'uso, con le precisazioni che seguono;
  • incremento del numero delle unità immobiliari;
  • addizioni volumetriche con incremento della SE.

2. La dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale richiesta in relazione alle diverse destinazioni d'uso è di:

  • 1 mq. ogni 10 mc. di volume.

Per gli immobili destinati ad attività industriali, artigianali e terziarie il calcolo sarà riferito al volume risultante dal prodotto della superficie edificabile (SE) per l'altezza convenzionale pari a ml.3,50 se inferiore a quella effettiva.

3. Per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, la dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell' area di pertinenza degli stessi, richiesta dalla normativa regionale vigente in materia di programmazione urbanistica commerciale per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della L n.122/1989, è di:

  • 1 mq. ogni 10 mc. di volume, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci.

Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti, in accordo con l'Amministrazione Comunale, anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

4. Le dotazioni minime per gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso saranno calcolate in funzione del volume per il quale si ha mutamento delle destinazioni d'uso.

5. Le dotazioni minime per gli interventi che comportano incremento delle unità immobiliari saranno calcolate in funzione del volume della o delle unità derivate.

6. Le dotazioni minime per gli interventi derivanti da addizioni volumetriche saranno riferite al solo aumento di volume.

7. Le dotazioni di parcheggio da garantire in caso di trasformazione del patrimonio edilizio esistente (con esclusione degli interventi di sostituzione, ristrutturazione urbanistica e addizione volumetrica), possono essere realizzate anche in aree attigue non facenti parte del lotto, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale, purché siano asservite con vincolo permanente di destinazione.

8. La dotazione minima non è richiesta nel caso di mutamento di destinazione d'uso sugli edifici ricadenti nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 e/o soggetti alla categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs).

9. La dotazione minima non è richiesta inoltre qualora il mutamento di destinazione d'uso non si accompagni all'incremento del numero di unità immobiliari e la destinazione finale sia residenziale.

10. Qualora nell'ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (con esclusione degli interventi di sostituzione, ristrutturazione urbanistica e addizione volumetrica) non siano reperite le quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo dovrà essere corrisposto al Comune una somma pari al costo stimato necessario per l'acquisizione e la sistemazione a parcheggio, determinate tramite deliberazione del competente organo comunale.

11. In caso di trasformazioni di garage o di altri spazi destinati a parcheggi esistenti, verso altri usi o funzioni, dovrà essere reperita all'interno del lotto una superficie a parcheggio sostitutiva almeno pari a quella oggetto di trasformazione.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59