Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 119.2.4 Caratteristiche degli annessi di cui all'art.118.2 comma 1 lettera d) delle presenti norme (annessi agricoli di cui all'art.73 comma 4 della L.R.65/2014)

1. Tali annessi, che possono essere realizzati esclusivamente con P.A.P.M.A.A., dovranno essere realizzati con le seguenti modalità:

Dimensioni:

  • - Le superfici fondiarie minime e i criteri di calcolo, individuate dal PTC, rappresentano la dotazione minima che deve essere mantenuta in produzione per la realizzazione di annessi rurali. Altezza massima in del fronte (HF), salvo specifiche indicazioni di zona: ml. 7.00

2.la localizzazione deve garantire la minima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:

  • - metri 10 da tutte le abitazioni;
  • - metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
  • - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
  • - Possono essere realizzate in aderenza ad altri fabbricati esistenti esclusi gli edifici di valore storico testimoniale (co, cs).

3. Caratteristiche costruttive e prescrizioni:

  • - I nuovi annessi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti.
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell'area di interesse siano già presenti fabbricati, dovrà essere contigua agli stessi e deve rispettare la preminenza dell'edificio o degli edifici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone.
    - tetto, da realizzare preferibilmente a due falde (capanna), con elementi in laterizio e pendenza ≤ al 30% o con copertura “a verde” piana o con pendenza ≤ al 10%,
    - non interferire fisicamente e percettivamente con aree di valore paesaggistico e ambientale e con insediamenti, complessi edilizi ed edifici di valore storico culturale;
    - ridurre al minimo sbancamenti e movimenti di terra ed evitare abbattimento di alberi, siepi, muri di contenimento ed altri elementi che caratterizzano in modo significativo il paesaggio rurale

4. Tali fabbricati sono realizzabili esclusivamente nei seguenti ambiti:

  • - Ambito V2.1: Aree collinari terrazzate
    In tale ambito gli interventi sono da realizzare con le seguenti modalità:
    La realizzazione di nuovi annessi agricoli è ammessa fino ad un massimo di 300 mc., previa approvazione del programma aziendale; fino ad un massimo di 600 mc., dei quali almeno il 50% interrati, per le aziende agricole con superficie in produzione superiore ai 20 ha (compresi nello stesso ambito V2.1)
  • - Ambito V2.3: Aree pedecollinari composite
  • - Ambito V2.4: Aree di crinale
  • - Ambito V2.5: Aree di crinale di salvaguardia
  • - Ambito V2.6: Aree di pendio e di fondovalle

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59