Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 84.5 Mutamento delle destinazioni d'uso in zona agricola

1. Gli interventi edilizi che comportano mutamento della destinazione d'uso degli edifici presenti e comunque legittimati in ambito agricolo, sono regolati, salvo più restrittivi limiti e prescrizioni di zona, dalla legislazione vigente in materia e dalle presenti norme.

2. Le nuove unità immobiliari residenziali derivanti da eventuali frazionamenti non potranno in ogni caso prevedere un SE inferiore a 75 mq.

3. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007 e quelli per i quali sono decaduti gli impegni di cui alla l.r. 10/79 e l.r. 64/95 (art. 81 lrt 65/2014) e quelli aventi destinazione non rurale,possono mutare destinazioni d'uso verso: -residenza
-turistico ricettivo
-cliniche veterinarie
-altre destinazioni d’uso determinate con le percentuali indicate all’art.83.

4.Possono essere oggetto di interventi di mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 3 i manufatti comunque legittimati e gli altri fabbricati di cui al comma 3, per i quali dall’intervento derivi una SU derivante anche dall’accorpamento di più fabbricati comunque legittimati insistenti nella stessa unità poderale, minima di mq. 55.Tali interventi assimilabili anche alla sostituzione edilizia , non possono prevedere la demolizione di edifici e manufatti di valore storico testimoniale (siglati co, cs, mc), comunque nel rispetto delle limitazioni previste per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola e non.

Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi a condizione che il proprietario elimini tutti gli elementi di degrado presenti nello spazio aperto intorno all'edificio principale, garantendo il "recupero paesaggistico" dell'area e la sua riorganizzazione funzionale.

5. Gli interventi di cui al comma 4quando non assimilabili alla sostituzione edilizia potranno essere realizzati esclusivamente all’interno dell’area di pertinenza come definita dall’art.84.1.

6. Per le nuove destinazioni d'uso di cui al comma 3, deve essere dimostrata, in fase progettuale, la disponibilità di adeguato approvvigionamento idrico e depurazione.

7. Gli interventi previsti al comma 4, quando assimilabili alla sostituzione edilizia, ai sensi dell’art. 83 comma 1 della L.R. 65/2014, sono subordinati alla sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a spesa del richiedente, nella quale il titolare si impegni a collegare le unità immobiliari che cambiano la destinazione d’uso agricola alla:
- pertinenza minima di terreno di 300 mq adiacente ed accorpata al manufatto, qualora la pertinenza non sia individuabile secondo i criteri dell’art.84.1;
- alla pertinenza quando individuabile secondo i criteri dell’art.84.1.

8. Gli interventi previsti al comma 4, quando assimilabili alla sostituzione edilizia e che interessino volumetrie superiori a 1000 mc, sono soggetti all'approvazione di un Piano di Recupero ai sensi dell’art.119 della LR 65/2014.

9. Caratteristiche costruttive e prescrizioni per la realizzazione degli interventi sopra previsti:

  • a) Gli interventi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti.
  • b) gli aggetti di gronda dovranno essere ridotti.
  • c) La tinteggiatura esterna deve essere in colori chiari tradizionali (da escludere bianco e grigio), con l'uso di pitture minerali a base di silicati, a calce, applicati a pennello
  • d) altezza dei fronti mt. 4.50;
  • e) La copertura deve essere con tipologia a capanna o a padiglione, con inclinazione massima delle falde del 30%, mentre il manto deve essere in coppi e tegoli in cotto alla toscana. I comignoli in copertura dovranno avere disegno tradizionale con esclusione di prefabbricati in cls o in acciaio
  • f) Le aperture principali dovranno rispettare il seguente rapporto h/l con tolleranza +/- 0,2 sui rapporti indicati di seguito:
    • 1,5 per le finestre, con h massimo non superiore a 130 cm
    • 2,5 per le porte, con h massimo non superiore a 220 cm
  • g) gli infissi dovranno rispettare secondo le disposizioni del vigente regolamento edilizio, sono ammesse persiane alla fiorentina In legno o altro materiale verniciato con colori tradizionali
  • h) la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità senza il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; l' introduzione di nuovi elementi di arredo esterni, quali piscine e campi da tennis dovrà prevedere localizzazioni a basso impatto visivo che non interferiscano con la percezione del complesso rurale principale;
  • i) Non è consentita:
    • -la realizzazione di balconi in sporgenza dal filo esterno della muratura
    • -l'uso di elementi di arredo e parapetti in cemento armato
    • -l’uso di buttafuori in c.a. e in calcestruzzo prefabbricati;
    • -l’uso di canali di gronda e pluviali in materiale diverso dal rame o dalla lamiera zincata;
    • -l’uso di canali di gronda o pluviali a sezione quadra o rettangolare;
    • -l’esecuzione di intonaci "falso rustico" (lacrimato, graffiato, a buccia di arancia) e di rivestimenti plastici.

10. Disposizioni di carattere igienico-sanitario per tutti gli interventi:

  • -Le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere improntate al maggior risparmio possibile attraverso le migliori tecnologie attuabili con utilizzo di acque di qualità inferiore per gli usi non potabili, da evidenziare con apposita documentazione tecnica allegata al progetto.

11.Gli interventi del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti agli artt.84.2 e 84.4.1.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59