Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 84.4.1 Interventi sul P.E.E. con destinazione d'uso residenziale non agricola

1. Salvo le ulteriori specificazioni contenute negli elaborati grafici e/o all'interno dei singoli Ambiti e alle categorie di intervento di cui all'art.41 delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, sono sempre consentiti, in conformità alla normativa specifica di cui agli articoli seguenti:

  • - Tutti gli interventi di cui agli artt. 41 delle presenti NTA, salvo la ristrutturazione urbanistica e nel rispetto della classificazione degli edifici ;
  • - Ampliamenti una tantum per unità abitativa nella misura del 30% della superficie edificata (SE) esistente o del 30% del volume edificato (VE). Gli interventi, che non dovranno determinare l'aumento delle unità abitative, non potranno comportare una superficie edificata (SE) totale superiore a 150 mq. Tali ampliamenti, che potranno essere realizzati solo per gli edifici non siglati come (co, cs) ed (mr), devono essere finalizzati alla riqualificazione tipologica e formale dell'organismo edilizio ed attuati secondo appropriate regole di crescita o di aggregazione del tipo edilizio. In ogni caso la realizzazione degli ampliamenti di cui sopra, sarà subordinata alla correlazione tra l'edificio e/o unità immobiliare oggetto d'intervento ed il mantenimento in coltura di una superficie fondiaria minima di pertinenza, pari a 600 mq.;
  • - la realizzazione di porticati e loggiati al piano terra nella misura massima del 30% della superficie coperta del fabbricato. Tali manufatti dovranno essere realizzati esclusivamente sui prospetti principale o tergale del fabbricato e non potranno essere realizzati sugli edifici siglati (co, cs) ed (mr).

2. Per trasformazioni e frazionamenti del patrimonio residenziale, la superficie edificata (SE) di ciascun alloggio non potrà essere inferiore a 75 mq.

3.In tutti i fabbricati esistenti, ad esclusione degli edifici siglati (co) e (cs), è consentita la realizzazione di scale esterne in muratura tamponate (senza elementi a sbalzo). Tali collegamenti esterni non potranno essere realizzati sui prospetti principali.

4.Gli interventi del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti agli artt.84.2 e 84.5.

5.Gli ampliamenti una tantum del presente articolo relativi a fabbricati in aderenza con altri, soggetti alla categoria di intervento conservazione (co, cs) e/o mantenimento (mr), dovranno rispettare gli elementi decorativi e i caratteri dell’impaginato architettonico del fabbricato tutelato.

6. Gli interventi del presente articolo non sono ammessi nel Sottosistema V3 – Aree periurbane di transizione.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59