Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 84.2 Interventi sul Patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola in assenza di programma aziendale

1. Salvo le ulteriori specificazioni contenute negli elaborati grafici e/o all'interno delle singole ambiti e alle categorie di intervento di cui all'art. 41 delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale , quando non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola, sono sempre consentiti, in conformità alla normativa specifica di cui agli articoli seguenti:

  • - Gli interventi di ampliamento una tantum fino a un massimo di 50 mc per ogni abitazione rurale

2. Sono riservati agli imprenditori agricolo-professionali i seguenti interventi:

  • - Gli interventi di ampliamento una tantum fino a un massimo di 100 mc per ogni abitazione rurale
  • - Gli interventi sui manufatti agricoli di ampliamento una tantum fino a un massimo del 10 % del volume esistente e comunque non oltre i 300 mc.
  • - Trasferimenti di volumetrie nei limiti del 20% del volume degli edifici aziendali legittimamente esistenti. Le volumetrie trasferite non si cumulano tra loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi previsti ai punti precedenti del presente comma.

3. Gli interventi del presente articolo non sono ammessi nel Sottosistema V3 – Aree periurbane di transizione.

4.Gli interventi del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti ai successivi artt. 84.4.1 e 84.5

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59