Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 130 Regole per gli usi

1. Il rapporto percentuale tra gli usi caratterizzanti e gli altri usi previsti e ammessi per ciascun Sottosistema viene stabilito come segue:

  • P1 "Caposaldi della produzione": la caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Attività industriali" in misura ≥ al 80% del totale della superficie edificabile (SE);
  • P2 "Aree industriali e artigianali": la caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Attività industriali e artigianali" in misura ≥ al 55% del totale della superficie edificabile (SE).

2. Gli interventi di adeguamento e trasformazione, oltre quelli che modificano il suolo calpestabile, dovranno garantire una superficie permeabile ≥ al 25% della superficie fondiaria.

3. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" possono essere individuati come principali anche altri usi, comunque tra quelli ammessi nel sottosistema di appartenenza, da attribuire a specifiche aree o edifici: Re, Tc, Tr, Tu; in questi casi, la caratterizzazione funzionale individuata potrà garantire la presenza dell'uso indicato fino al 100% del totale dello spazio aperto e/o della superficie edificabile (SE).

4. E' consentito mantenere percentuali differenti degli usi previsti e ammessi nel sottosistema, qualora risultino già presenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico. Il rapporto percentuale tra gli usi caratterizzanti e gli altri usi previsti e ammessi per ciascun Sottosistema dovrà essere comunque garantito in caso di interventi di Ampliamento (Am) e Sostituzione edilizia (Se).

5. Le percentuali stabilite al precedente comma 1 possono essere raggiunte sia con un unico intervento che con più interventi successivi.

6. L'unità di riferimento ai fini del calcolo delle percentuali stabilite per i differenti usi e la localizzazione puntuale degli stessi è costituita dall'area investita dall'intervento proposto.

7. In presenza di particolari e comprovate esigenze tecnico-produttive è consentita la costruzione di impianti tecnologici speciali (indispensabili per una particolare produzione aziendale) con un'altezza maggiore; in questi casi, l'Hmax di norma non dovrà essere superiore a 15 m..

8. La Superficie coperta (Sc) degli edifici (esistenti o previsti) nelle aree appartenenti al sistema della produzione può essere incrementata del 10% fino ad un max di 200 mq. Per la realizzazione di strutture accessorie destinate esclusivamente a facilitare le operazioni di carico e scarico e/o la protezione di materie prime, a condizione che:

  • si configurino come elementi estensibili (copertura retrattili in tessuto o materiali idonei);
  • siano comunque rispettate le altezze massime previste nel sottosistema.

Qualora non sia possibile realizzare queste strutture a sbalzo dagli edifici esistenti è permesso realizzare appositi sostegni.

9. Le strade comprese all'interno del Sistema della produzione, ad esclusione di quelle appartenenti al Sistema della Mobilità, sono individuate nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" con la sigla (Ms).

10. Negli interventi di recupero e riqualificazione di aree produttive dismesse devono essere preliminarmente eseguite idonee verifiche ambientali: per accertare l'integrità del sito o il grado di eventuale contaminazione di terreni ed acquiferi; per valutare la necessità di interventi di bonifica ambientale nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali, nonché di quanto disposto dal "Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" per la parte relativa alla bonifica dei siti inquinati.

11. Gli insediamenti per la produzione dovranno essere progettati secondo elevati standard di sostenibilità ambientale ed energetica, che applichino la disciplina toscana sulle APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate).

12. I perimetri delle "fasce di sicurezza" previste per gli insediamenti industriali definiti ai sensi del Dlgs 334/99 come "Stabilimenti a rischio di incidente rilevante" sono individuati sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento"; eventuali adeguamenti a disposizioni statali o regionali in materia di sicurezza sono effettuati dall'Amministrazione Comunale senza che ciò costituisca variante al RU.

13. Per i locali di somministrazione di alimenti e vivande e per i laboratori artigianali di cui al comma 2 dell’art.1 dell’Allegato A del REC è ammessa la realizzazione di dehors su suolo privato nella superficie complessiva non superiore alla superficie esistente già destinata alla somministrazione. Per le caratteristiche, ubicazione e dimensioni si rimanda all’Allegato A del REC, salvo in caso di realizzazione del dehors sul confine di proprietà nel qual caso dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art.28 comma 2.

Ultima modifica

Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59