Ultima modifica
Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 92 Ambito V2.6: Aree di pendio e di fondovalle
1. L'ambito comprende aree di pendio con pendenze poco accentuate, connotate da impianti intensivi a vigneto e interessate da fenomeni di instabilità geomorfologia ed erosione superficiale: fenomeni che nel tempo hanno prodotto situazioni di criticità ambientale e una consistente modificazione del paesaggio dovuta all'abbandono dei sistemi di coltivazione tradizionale (cavalcapoggio e giropoggio, sostituiti dal rittochino), che ha determinato la creazione di appezzamenti più ampi, l'eliminazione di siepi e filari, assetti e modalità di impianto indistinti per le aree di crinale e di fondovalle. Queste aree sono da considerare con esclusiva funzione agricola.
2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.6 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:
- a ripristinare assetti agricoli coerenti con le diverse caratteristiche del fondovalle e del pendio, con un utilizzo del suolo differenziato e il recupero dei sistemi di coltivazione tradizionali per gli oliveti e i vigneti;
- a garantire la permanenza degli elementi vegetazionali e architettonici caratterizzanti (filari e rotonde alberati, siepi, invasi o zone umide, tabernacoli, pozzi, ecc).
3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.
4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.