Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 92 Ambito V2.6: Aree di pendio e di fondovalle

1. L'ambito comprende aree di pendio con pendenze poco accentuate, connotate da impianti intensivi a vigneto e interessate da fenomeni di instabilità geomorfologia ed erosione superficiale: fenomeni che nel tempo hanno prodotto situazioni di criticità ambientale e una consistente modificazione del paesaggio dovuta all'abbandono dei sistemi di coltivazione tradizionale (cavalcapoggio e giropoggio, sostituiti dal rittochino), che ha determinato la creazione di appezzamenti più ampi, l'eliminazione di siepi e filari, assetti e modalità di impianto indistinti per le aree di crinale e di fondovalle. Queste aree sono da considerare con esclusiva funzione agricola.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.6 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • a ripristinare assetti agricoli coerenti con le diverse caratteristiche del fondovalle e del pendio, con un utilizzo del suolo differenziato e il recupero dei sistemi di coltivazione tradizionali per gli oliveti e i vigneti;
  • a garantire la permanenza degli elementi vegetazionali e architettonici caratterizzanti (filari e rotonde alberati, siepi, invasi o zone umide, tabernacoli, pozzi, ecc).

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

Ultima modifica

Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59