Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 87 Ambito V2.1 Aree collinari terrazzate

1. Occupano la parte centrale delle aree collinari terrazzate del Montalbano, la meno acclive, e sono caratterizzate da coltivazioni a uliveto e vigneto, condotte prevalentemente da aziende medio-grandi che negli assetti agrari recenti hanno operato una sostituzione dell'oliveto tradizionale con nuovi impianti colturali, privi di terrazzi, che determinano profonde modifiche dei paesaggi storici tradizionali. Queste aree sono da considerare con esclusiva funzione agricola.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.1 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • al mantenimento e alla riproposizione degli assetti colturali tradizionali, in particolare di quelli ubicati nelle aree terrazzate;
  • al ripristino dei terrazzamenti abbandonati (o in stato di degrado), della viabilità vicinale e poderale, alla realizzazione di sistemi di collettamento e drenaggio delle acque superficiali;
  • al mantenimento e alla salvaguardia degli impianti vegetazionali esistenti, alla realizzazione di nuovi;
  • all'incentivazione di pratiche agricole di tipo biologico-biodinamico, più in generale coerenti con le caratteristiche morfologiche e pedologiche dei terreni e con le qualità ambientali e paesistiche dei luoghi.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59