Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 49 Sostituzione edilizia

1. Sono interventi di sostituzione edilizia quelli che comportano demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume calcolato nel rispetto e nei limiti delle presenti norme e del Regolamento Edilizio, con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione.

2. Nei Sottosistemi e Ambiti del Sistema ambientale (V), gli interventi di sostituzione edilizia, quando ammessi, dovranno prevedere la ricostruzione delle volumetrie all'interno delle aree di pertinenza come definite al successivo art.84.1. Sono ammessi inoltre specifici interventi di riqualificazione ambientale, nel rispetto dei criteri generali e delle prescrizioni di cui al comma 5, dell'art.118 delle presenti NTA.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59