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Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 45 Manutenzione straordinaria
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e non comportino mutamento della destinazione d'uso.
2. Rientrano nella manutenzione straordinaria gli interventi che consistono nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purchè non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria non devono comportare alterazione del valore architettonico e decorativo dell'edificio e non debbono configurarsi come un insieme sistematico di opere finalizzato alla trasformazione dell'intero organismo edilizio.