Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 41 Intervento sugli edifici

1. Le categorie di intervento sugli edifici, individuate nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento", si riferiscono alle parti edificate o da edificare del territorio comunale e ai manufatti che le caratterizzano.

2. Per ognuna di queste, in relazione agli interventi di conservazione, mantenimento, adeguamento e trasformazione previsti, valgono le prescrizioni contenute negli articoli dei successivi Capi e Sezioni, con riferimento al "pacchetto" di tipi di intervento compatibili indicati nello Schema-guida alla consultazione.

3. Lo Schema-guida del presente articolo contiene i riferimenti normativi da applicare con le seguenti indicazioni:

  • i tipi di intervento Manutenzione ordinaria (Mo) e Manutenzione straordinaria (Ms) sono sempre ammessi;
  • il tipo di intervento Restauro e risanamento conservativo (suddiviso in Rc1/Rc2) è previsto in particolare per gli edifici ricadenti nella categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), che identifica i beni di valore storico testimoniale considerati invarianti strutturali;
  • il tipo di intervento Ristrutturazione edilizia (suddiviso in Ri1.1/Ri1.2/Ri2) è previsto in particolare per gli edifici ricadenti nelle categorie d'intervento "mantenimento" (siglati mc, ma) e "adeguamento" (siglati ad); per gli edifici di valore storico testimoniale che presentano condizioni assimilabili a quelle di "rudere", ricadenti nella categoria d'intervento "mantenimento" (siglati mr), si applica la specifica articolazione del tipo di intervento Ristrutturazione edilizia (Ri3).

4. Gli spazi aperti inclusi entro l'area perimetrata di un edificio sono soggetti alle categorie di intervento previste per l'edificio stesso.

5. I tipi di intervento definiti nel successivo Capo III sono: Manutenzione ordinaria (Mo), Manutenzione straordinaria (Ms), Restauro e risanamento conservativo (Rc1/Rc2), Ristrutturazione edilizia (Ri1.1/Ri1.2/Ri2/Ri3), Ampliamento (Am), Sostituzione edilizia (Se), Demolizione senza ricostruzione (D), Nuova edificazione (Ne), Ristrutturazione Urbanistica (Ru).

Schema-guida

categoria di intervento
riferimenti normativi
siglatipi di intervento ammessi
prevalenti / consentiti
conservazione
Capo III, Capo IV

co

(Mo), (Ms), (Rc1).
conservazione
Capo III, Capo IV

cs

(Mo), (Ms), (Rc1), (Rc2), (Ri1.1)
mantenimento
Capo III, Capo IV

mc

(Mo), (Ms),) (Ri1.1), (Ri1.2) / (Rc1), (Rc2).
mantenimento
Capo III, Capo IV

ma

(Mo), (Ms), (Ri1.1) (Ri1.2), (Ri2) / (Rc1), (Rc2), (Am).
mantenimento
Capo III, Capo IV

mr

Mo), (Ms), (Ri3) / (Rc1), (Rc2) (Rì1.1).
adeguamento
Capo III, Capo IV

ad

(Mo), (Ms), (Ri1.1), (Ri1.2), (Ri2), (Am), (Se) / (Rc1), (Rc2), (D).
adeguamento
Capo III

ar

(Mo),(Ms), (Ri1.1), (Ri1.2), (Ri2), (Se), (D), (Ne).
trasformazione
Capo III

tr

(Mo), (Ms), (Se), (D), (Ne), (Ru).

6. Negli interventi di recupero degli edifici ricadenti nella categoria d'intervento "conservazione" (siglati co e cs) è ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, quando il rispetto puntuale di tali disposizioni contrasti con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela del patrimoniuo edilizio esistente. In tali interventi è consentito dunque il mantenimento di valori inferiori a quelli previsti a condizione che non si determini un peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico-sanitario.

Il Regolamento Edilizio detta specifiche disposizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente comma.

7. Negli edifici siglati (co, cs) soggetti ad interventi di Restauro e risanamento conservativo (Rc1, Rc2) è ammessa la realizzazione di elementi di collegamento verticale interni alla sagoma dell’edificio (scale), impiegando tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue.

L’eventuale inserimento di vani ascensori o montacarichi può essere realizzato prevedendo un’attenta valutazione dell’impatto sugli elementi strutturali esistenti e senza compromettere il funzionamento statico del fabbricato Per l’intervento deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art.135, comma 4, lettera c) della LR n.65 del 10/11/2014.

8. Negli edifici siglati (cs) soggetti ad interventi di Restauro e risanamento conservativo (Rc1, Rc2) o Ri1.1, in quelli siglati (mc) soggetti ad interventi di Restauro e risanamento conservativo (Rc1, Rc2) e di Ristrutturazione edilizia (Ri1.1,Ri1.2), in quelli siglati (ma) soggetti ad interventi di Restauro e risanamento conservativo (Rc1, Rc2) e di Ristrutturazione edilizia (Ri1.1, Ri1.2 e Ri2) e in quelli siglati (mr) soggetti ad interventi di Ricostruzione di ruderi è altresì ammesso:

  • l'abbassamento della quota di calpestio del piano terra fino ad un massimo di 30 cm., nei casi in cui si dimostri che ciò permette di raggiungere o l'altezza necessaria ad ottenere l'abitabilità dello stesso, o l’altezza minima interna prevista dal Regolamento Edilizio limitatamente ai vani principali già abitabili, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie;
  • la realizzazione di strutture orizzontali piane praticabili (soppalchi) interne alla sagoma dell’edificio;
  • il tamponamento di logge e loggiati chiusi su tre lati e compresi nella sagoma dell’edificio con superfici vetrate (con infissi in legno o in ferro verniciato);
  • il tamponamento del sottoscala di scale esterne all’involucro edilizio (ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello).
  • gli aumenti di spessore delle murature esterne fino ad un massimo di 5 cm nei casi in cui sia necessario il consolidamento con incamiciatura (betoncino);dovranno in ogni modo essere rispettate le distanze minime dai confini di proprietà, dai fabbricati e dalle strade;
  • - la demolizione dei corpi scale aggiunti successivamente alla realizzazione del fabbricato.

Negli interventi di recupero degli edifici ricadenti nella categoria d’intervento "conservazione" (siglati co e cs) e "mantenimento" (siglati ma, mc, mr) è ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda la sopraelevazione del solaio di calpestio dal piano di campagna, quando il rispetto puntuale di tali disposizioni contrasti con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela del patrimonio edilizio esistente. Il Regolamento Edilizio detta specifiche disposizioni per l’applicazione di quanto previsto al presente comma.

9. Le aree interessate dalla categoria d’intervento "adeguamento" siglate (ar) sono aree di completamento e saturzaione riconfermate dal presente RU: esse comprendono anche quelle identificate negli elaborati del Quadro conoscitivo del Piano Strutturale classificate come già concessionate, convenzionate o convenzionate per le sole opere di urbanizzazione. ("Stato di attuazione: zone del PRG vigente", alla data del Dicembre 2006).

10. Per le prescrizioni minime di efficienza energetica richieste per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, per quelle relative alle prestazioni energetiche nell’edilizia, si rimanda al decreto 26/06/2015. Il Regolamento Urbanistico rimanda inoltre alle indicazioni, ai criteri e agli indirizzi contenuti nella Direttiva 2010/31/UE che stabilisce, tra l’altro, l’obiettivo di un consumo energetico "quasi zero" per i nuovi edifici entro il 2020 (il 2018 per gli edifici pubblici).

11. Per gli edifici siglati (cs), qualora la relazione storico-critica prevista dal successivo art.46 comma 5, dimostri almeno uno dei seguenti casi:

  • - che porzioni della costruzione siano frutto di ampliamenti non storicizzati e privi delle qualità e delle caratteristiche proprie degli edifici;
  • - che la muratura originaria sia ammalorata e non fornisca le necessarie garanzie sotto il profilo statico;
  • - la presenza di un quadro fessurativo significativo con eventuali dissesti e l'evidenza di carenze costruttive per le quali possono rendersi necessari specifici interventi di risanamento; sono ammessi gli interventi Ri1.1 di cui al successivo art. 47 comma 2.1 . In questi casi l'intervento è sempre subordinato al preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 135, comma 4, lettera c) della LR n. 65 del 10/11/2014

12. Per gli edifici siglati (ma), sono ammessi ampliamenti una tantum (Am) secondo i disposti dei successivi artt. 124 e 125.

13. per gli edifici siglati (mr) che presentano ancor porzioni sane della muratura sono ammessi l'interventi previsti all'art.47 comma 2.2 (Ri1.2) salvo quello che prevede la maggiore altezza per l'inserimento del cordolo perimetrale.

14.In tutti i fabbricati esistenti , in caso di eliminazione di scale interne o di vani ascensori interni all'involucro edilizio, l'aumento di superficie edificata (SE) e di volume edificato (VE) corrispondente sono da considerarsi in deroga rispetto a quanto previsto al precedente articolo 19 comma 2 lettere b.1 e b.2.

15. In tutti i fabbricati esistenti , in caso di realizzazione di scale di collegamento tra i locali sottotetto ed i piani sottostanti, senza contestuale aumento dell'altezza utile (HU), l'eventuale aumento di superficie edificata (SE) e di volume edificato (VE) corrispondente sono da considerarsi in deroga rispetto a quanto previsto al precedente articolo 19 comma 2 lettera b.4.

16. In tutti i fabbricati esistenti, ad esclusione degli edifici siglati (co) e (cs), anche in deroga ai limiti di volume edificabile (o edificato) (VE), sono consentiti adeguamenti dell'altezza utile (HU) di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria a raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie di riferimento, e comunque non oltre i 50 cm. di spostamento.

17. In tutti i fabbricati esistenti , ad esclusione degli edifici siglati (co) e (cs), anche in deroga ai limiti di volume edificabile (o edificato) (VE) e di superficie edificabile (o edificata) (SE), è consentita la realizzazione di locali interrati nei limiti del 20% della SE esistente. Tali locali possono essere realizzati anche fuori dalla sagoma del fabbricato, purchè siano collocati all’interno dell’area di pertinenza. Per i fabbricati in zona agricola non è ammessa la realizzazione di rampe di accesso ai locali interrati

18.I fabbricati oggetto di demolizione a seguito di specifica ordinanza dell'Amministrazione Comunale in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, possono essere ricostruiti con interventi di "fedele ricostruzione" seguendo i disposti del successivo art.47 comma 3.2.1 "Ricostruzione di ruderi – Ri3"

19.Sono sempre ammessi gli interventi previsti su fabbricati ai sensi della L.R.3/2017.

Ultima modifica

Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59