Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 30 Perequazione urbanistica

1. Il Regolamento Urbanistico assoggetta alla disciplina della perequazione urbanistica, secondo i disposti dell'art.100 della LR n.65 del 10/11/2014, le parti di territorio comprese nei perimetri delle aree vincolate alla redazione dei piani attuativi: la disciplina per queste aree persegue un'equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà in esse ricomprese, con riferimento all'edificabilità ammessa dal Regolamento Urbanistico per ciascuna area.

2. Nelle aree soggette alla perequazione urbanistica dovranno essere ripartiti secondo criteri proporzionali tra i soggetti attuatori anche gli oneri economici e gli obblighi convenzionali comunque connessi alla realizzazione dell'intervento.

3. Nelle aree soggette alla redazione dei piani attuativi (PA, PN), anche quando ammessa l’opzione dell’intervento diretto convenzionato (PA*), sono espressamente identificate oltre alle aree soggette alla disciplina della perequazione urbanistica;

  • le parti destinate alla realizzazione di viabilità pubblica o di uso pubblico;
  • le parti destinate a servizi e attrezzature pubblici o di uso pubblico;
  • le parti destinate a spazi scoperti pubblici o di uso pubblico, verdi e pavimentati.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59