Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 28 Distanza (D)

1. Distanze minime tra i fabbricati:

per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con gli altri edifici, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta di 10 ml. Sono escluse le strutture accessorie destinate esclusivamente a facilitare le operazioni di carico e scarico negli edifici compresi nei sottosistemi della produzione, a condizione che si configurino come elementi estensibili e retrattili, come previsto al comma 8 dell'art.130 delle presenti norme.

  • E’ ammessa la distanza di 6 ml. tra edifici antistanti entrambi con parete non finestrate
  • Per le distanze minime tra i fabbricati si applicano integralmente le disposizioni dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968.
  • Sono ammesse distanze minime inferiori tra edifici o gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo.
  • Non sono considerate "pareti finestrate" le pareti con sole "luci", come definite dal Codice Civile.
  • E' sempre consentita l'edificazione in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti.
  • Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le distanze tra edifici legittimi esistenti.

2. Distanza minima dei fabbricati dai confini:

per distanza dai confini di proprietà si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di proprietà, in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Sono escluse le strutture accessorie destinate esclusivamente a facilitare le operazioni di carico e scarico negli edifici compresi nei sottosistemi della produzione, a condizione che si configurino come elementi estensibili e retrattili, come previsto al comma 8 dell'art.130 delle presenti norme.

  • Per le addizioni volumetriche di cui al comma 1, punto g) dell’art. 134, e gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui al comma 1, punto h) 2), le opere pertinenziali di cui all’art.135 comma 2) lettera e) e 136 comma 2) lettera a ter) della L.R. 65/2014 e per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ad esclusione degli interventi di ampliamenti in altezza (soprelevazioni), è prescritto, a tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti, il rispetto di una distanza ≥ 5 m. dai confini di proprietà, fatto salvo quanto previsto al comma 1.Deve essere comunque garantita la distanza dal confine di zona (sistema o sottosistema di zona) pari a 5 ml.

Sono comunque consentiti:

  • la costruzione sul confine di proprietà in unione o in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti;
  • l'edificazione sul confine di proprietà a condizione che venga stipulata una convenzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in base alla quale vengano assicurate l'unione o l'aderenza ovvero il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici nel caso il confinante realizzi successivamente un intervento edilizio.
  • Sono comunque fatti salvi eventuali allineamenti obbligatori prescritti dai PN e/o individuati nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" riconosciuti come elemento caratterizzante il tessuto esistente.

3. Distanze minime dei fabbricati dalle strade

Le distanze minime dalla strada, che le costruzioni dovranno rispettare - con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti - sono le seguenti:

  • su strade di larghezza inferiore a 7,00 ml., distanza pari a 5,00 ml.
  • su strade di larghezza compresa tra 7,00 e 15,00 ml., distanza pari a 7,50 ml.
  • su strade di larghezza superiore a 15 ml., distanza pari a 10,00 ml.

Le costruzioni dovranno inoltre rispettare una distanza minima di 5,00 ml. dai parcheggi di urbanizzazione primaria.

Sono comunque fatti salvi eventuali allineamenti esistenti e/o obbligatori prescritti dai PN e/o individuati nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" riconosciuti come elemento caratterizzante il tessuto esistente.

Sono ammesse distanze minime inferiori tra edifici o gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo.

Devono essere comunque rispettate le fasce di rispetto stradale dettate dalle vigenti norme statali.

4. Distanze minime dalle recinzioni dai confini di proprietà o dal confine del lotto

All'interno dei centri abitati come individuato dalle Tavole "Zone territoriali omogenee" o ai sensi delle vigenti norme statali è ammessa la realizzazione di recinzioni sul confine del lotto di pertinenza (lotto edificabile) e comunque non oltre il limite del sistema.

Devono essere comunque rispettate le fasce di rispetto stradale dettate dalle vigenti norme statali.

5.All'interno dei centri abitati come individuati dalle Tavole "Zone territoriali omogenee" ed all'esterno del centro abitato del vigente codice della strada trova applicazione l'art.26 comma 3 del codice della strada.

6.Le distanze minime delle piscine dalle strade è determinata in modo analogo a quello delle costruzioni.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59