Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 21 Superficie calpestabile (SCal)

1. Si definisce "superficie calpestabile" (SCal) la superficie netta di pavimento di un'unità immobiliare, oppure di un edificio o complesso edilizio, risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) (SCal = SU + SA).

Ultima modifica

Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59