Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 3 Valore prescrittivo dei documenti costitutivi

1. I documenti costitutivi del Regolamento Urbanistico hanno valore prescrittivo con le precisazioni che seguono.

Ogni progetto di intervento pubblico e privato dovrà dimostrare di aver valutato correttamente gli aspetti rilevanti contenuti in ognuno di questi, con particolare riferimento agli elaborati di progetto e della fattibilità.

2. La Relazione illustrativa rimanda ad un insieme di argomenti in parte già descritti ed esposti nella Relazione del Piano Strutturale, alla quale occorrerà riferirsi per una corretta interpretazione del Piano stesso.

3. Le Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico contengono indicazioni costituite da un insieme di enunciati espressi in forma di obbligo, di divieto e di indirizzo.

4. Le Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento", con le prescrizioni espresse attraverso sigle e indici numerici riferiti ai perimetri delle diverse aree (edificate e non, esistenti o di progetto), debbono essere utilizzate tenendo conto delle seguenti precisazioni:

  1. a) sono vincolanti :
    • le indicazioni riferite a Sistemi, Sottosistemi e Ambiti;
    • le destinazioni d'uso;
    • le indicazioni riferite alle categorie di intervento: conservazione co, cs, cv; mantenimento mc, ma, mr; adeguamento ad, ar (sigla seguita da un numero che identifica l'area di adeguamento con il suo perimetro); trasformazione tr (sigla seguita da un numero che identifica l'area di trasformazione edilizia con il suo perimetro);
    • le indicazioni riferite alla realizzazione degli interventi attraverso un Piano Attuativo: PA, sigla seguita da un numero che identifica l'area compresa entro un apposito perimetro; quando la sigla è seguita da un asterisco (PA*) viene ammessa un’opzione che permette di attuare gli interventi anche attraverso un intervento diretto convenzionato;
    • parametri e indici: altezza massima, indice di fabbricabilità fondiaria, rapporto di copertura (non sempre presenti contemporaneamente);
    • gli "indirizzi progettuali": ingombro massimo (rappresenta il limite della superficie edificabile all'interno dei lotti), allineamento (rappresenta il riferimento per la linea di proiezione in pianta della facciata di un edificio), localizzazione parcheggi privati;
    • materiali e trattamenti del progetto di suolo (le indicazioni relative al disegno e alle sistemazioni del suolo scoperto, disposizione, sequenza e rapporti dimensionali, che sono rivolte principalmente all'amministrazione pubblica e ai soggetti privati che realizzano opere di urbanizzazione primaria e secondaria), con le specifiche contenute nella Parte seconda delle presenti norme.
  2. b) nelle aree con edifici ricadenti nelle categorie d'intervento conservazione (siglati co, cs) e mantenimento (siglati mc, ma, mr) non sono presenti parametri e indici; nelle aree con edifici ricadenti nelle categorie d'intervento adeguamento (siglati ad), gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia non possono superare parametri e indici quando indicati o indicati da specifica normativa: nel caso non siano presenti, è inteso che gli stessi interventi devono fare riferimento all'utilizzo delle sole volumetrie esistenti.
  3. c) nel caso in cui la categoria di intervento e/o l'indice si riferiscano ad un isolato o comunque ad un insieme di più aree comprese entro un medesimo perimetro, è inteso che ogni singola area è soggetta a quella categoria di intervento e a quell'indice. In tali casi comunque, gli elaborati che verranno presentati in sede di presentazione dei singoli progetti dovranno dimostrare di non pregiudicare la fattibilità di quelli successivi.
  4. d) i tracciati dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili sono indicativi, mentre sono prescrittivi i loro recapiti; in fase esecutiva, in presenza di più dettagliati rilievi o specifiche prescrizioni (disposte da enti o amministrazioni competenti), sono ammessi aggiustamenti del tracciato con parziali movimenti della giacitura.
  5. e) per le sistemazioni stradali, il numero che accompagna il simbolo delle sezioni stradali si riferisce al corrispondente Abaco degli interventi sulle strade, parte integrante delle presenti NTA; in fase esecutiva, in presenza di più dettagliati rilievi o specifiche prescrizioni (disposte da enti o amministrazioni competenti), sono ammessi aggiustamenti del tracciato e della sezione

5. Le aree che assumono nel piano un ruolo strategico vengono sottoposte a previsioni particolareggiate e sono interessate da "progetti norma". Sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" i progetti norma sono contrassegnati dalla sigla PN e da un numero che li identifica. I disegni e i testi illustrativi contenuti negli articoli corrispondenti ad ogni progetto norma forniscono criteri irrinunciabili per la redazione dei corrispondenti piani attuativi; essi debbono essere utilizzati tenendo conto di quanto già precisato al precedente comma 4 e delle seguenti indicazioni:

  1. a) sono vincolanti: i tracciati delle strade, le quantità espresse in superficie (mq);
  2. b) gli "schemi plano-volumetrici" sono indicativi, ma suggeriscono temi e indirizzi progettuali da sviluppare con coerenza e senza modificare il principio insediativo;
  3. c) il numero e i perimetri delle unità minime di intervento possono essere modificati dal piano attuativo quando si dimostri che ciò facilita le ripartizioni interne al "comparto" e/o migliora la funzionalità delle opere di urbanizzazione in relazione agli interventi previsti;
  4. d) un progetto norma può essere realizzato anche attraverso la redazione di più piani attuativi, corrispondenti a una o più unità minime di intervento, a condizione che il progetto, oltre a rispettare le quantità, le indicazioni e le prescrizioni generali:
    • dimostri di non pregiudicare l'insieme delle operazioni previste dal PN;
    • possieda i requisiti necessari a garantire la completa autonomia funzionale (in particolare per la viabilità, gli accessi e i parcheggi);
    • possieda i requisiti necessari a garantire la sistemazione definitiva e la fruibilità degli spazi pubblici previsti nell'intervento.

In tali casi comunque, gli elaborati e lo "schema di convenzione" che verranno presentati in sede di adozione del piano attuativo dovranno contenere quanto necessario a garantire le condizioni di cui al presente punto, con particolare riferimento alla fattibilità delle opere previste nelle altre unità minime di intervento e alla disciplina della perequazione urbanistica applicata al "comparto" individuato dal PN.

6. In sede di elaborazione di piani attuativi e interventi diretti convenzionati, qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro e/o le suddivisioni interne alle aree non coincidessero con importanti elementi di suddivisione rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio (fossi, filari, salti di quota), sono ammessi modesti aggiustamenti e variazioni in presenza di più dettagliati rilievi e in relazione ad una migliore definizione dei confini catastali, al fine di facilitare la formazione e le ripartizioni interne al “comparto”. In tali casi, dovranno essere evidenziate le modifiche proposte (rettifiche) nei corrispondenti elaborati di progetto, senza che ciò richieda una variante al Regolamento Urbanistico.

7. Le parti del territorio interessate da un insieme coordinato di interventi strategici previsti negli Schemi Direttori del Piano Strutturale, contrassegnate sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" dalla sigla PX, seguita da un numero che identifica l'area compresa entro un apposito perimetro, dovranno essere sottoposte all'elaborazione di un Progetto Norma (da inserire nel RU con apposita variante) in relazione agli obiettivi e ai contenuti degli Schemi Direttori che le comprendono.

In assenza di un progetto norma che permetta l'elaborazione di un piano attuativo (di iniziativa pubblica o privata), in queste aree è consentito mantenere gli usi e le attività esistenti, se ammessi nel sistema, sottosistema o ambito di appartenenza, qualora risultino già presenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico.

8. Nelle tavole "Zone territoriali omogenee" vengono individuate le zone territoriali omogenee A, B, C, D, E, F, come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nello stesso. Sulle stesse tavole vengono individuati inoltre i perimetri dei centri abitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8, del Nuovo Codice della Strada.

9. La delimitazione dei centri abitati, come previsto nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, all’art. 5, comma 6, dovrà essere aggiornata periodicamente "in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse". Inoltre, in presenza di cartografie o rilievi in una scala di maggiore dettaglio, qualora le indicazioni grafiche riguardanti i suddetti perimetri non coincidessero con importanti elementi rilevabili sul posto (in riferimento alla posizione degli edifici e/o all’area di loro pertinenza), sono ammessi modesti aggiustamenti degli stessi. In questi casi, la modifica dei perimetri potrà essere deliberata dal Consiglio Comunale, senza che l’adeguamento delle corrispondenti tavole costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

Ultima modifica

Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59