Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 17 Dotazioni territoriali

1.Si definiscono "dotazioni territoriali" (DT) le infrastrutture, i servizi, le attrezzature,gli spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale,paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal presente RU.

2. Le aree destinate alle dotazioni territoriali corrispondono alla superficie territoriale (ST) al netto della superficie fondiaria (SF). Esse rappresentano la porzione della superficie territoriale (ST) destinata dal RU alla viabilità, all'urbanizzazione primaria e secondaria ed alle dotazioni territoriali pubbliche, comprendente le aree di proprietà pubblica, o comunque a destinazione pubblica, nonché le parti eventualmente assoggettate o da assoggettarsi ad uso pubblico, ancorché private.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59