Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 141 Generalità

1. Il Regolamento Urbanistico, con riferimento al Piano Strutturale, Parte quarta "Disciplina degli interventi", Titolo XI "Azioni progettuali strategiche", individua elementi, prescrizioni e parametri necessari alla elaborazione dei progetti e/o alla redazione dei Piani Attuativi per gli interventi nelle aree interessate dalle azioni e dagli obiettivi generali stabiliti dagli Schemi Direttori (SD).

2. Le aree investite da Progetti Norma, individuate nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" dalla sigla PN (sulla cartografia sono riportati anche i parametri urbanistici ed edilizi), sono state studiate in relazione agli obiettivi e agli indirizzi contenuti negli Schemi Direttori del Piano Strutturale.

Per ogni progetto norma, oltre al dimensionamento, al numero e al perimetro delle unità minime di intervento (riportati nei singoli articoli), vengono fornite precisazioni attraverso testi descrittivi e "schemi plano-volumetrici" che ne illustrano le principali caratteristiche: obiettivi, aassetto morfologico-funzionale, principio insediativo, tracciati delle strade, progetto di suolo, destinazioni d'uso compatibili. Per il valore prescrittivo di queste indicazioni si veda l'art.3, comma 4 e 5, delle presenti NTA.

3. Le "tabelle" riportate nei singoli articoli dei progetti norma forniscono le principali quantità previste per le diverse destinazioni d'uso ammesse.

4. La realizzazione dei progetti norma è subordinata all'approvazione di piani attuativi (di iniziativa pubblica o privata): questi dovranno sviluppare i temi e gli indirizzi progettuali che caratterizzano l'identità e il disegno delle diverse aree.

5. Le prescrizioni specifiche relative a ciascun Progetto norma prevalgono sulle prescrizioni generali

6. In sede di elaborazione del Piano Attuativo, qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro e/o le suddivisioni interne al PN non coincidessero con importanti elementi di suddivisione rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio (fossi, filari, salti di quota), sono ammessi modesti aggiustamenti e variazioni in presenza di più dettagliati rilievi e in relazione ad una migliore definizione dei confini catastali, al fine di facilitare la formazione e le ripartizioni interne al "comparto". In tali casi, dovranno essere evidenziate le modifiche proposte (rettifiche) negli elaborati del Piano Attuativo, senza che ciò richieda una variante al Regolamento Urbanistico.

7. Per ogni progetto norma vengono definite le condizioni della fattibilità geologica, idraulica e sismica nelle corrispondenti "Schede di fattibilità", che sono parte integrante dello studio geologico di supporto al Regolamento Urbanistico.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59