Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 139 Sottosistema M6: "Strade, sentieri e spazi tutelati"

1. Sono strade, sentieri e spazi tutelati (isole ambientali) le strade urbane locali, le strade vicinali o poderali, i sentieri e i percorsi, le piazze e le aree pedonali, dove gli accessi e la circolazione veicolare sono vietati o limitati ad ore prestabilite (o a particolari categorie di utenti e di veicoli), con norme specifiche (ZTL) che ne dovranno garantire comunque il loro uso pubblico. Appartengono a questo sottosistema le strade e le piazze dei centri storici e dei "Centri civici" (R1 e L1) e dei "Nuclei rurali" (R4).

2. Nelle parti di territorio ricadenti nel sottosistema M6 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati a:

  • realizzare queste "isole ambientali";
  • riorganizzare le strade, le piazze e gli spazi pedonali;
  • realizzare sentieri appositamente segnalati e adibiti al transito pedonale, ciclabile ed equestre;
  • mantenere nei percorsi storici le sezioni e le configurazioni altimetriche, recuperando o ripristinando basolati, muri di contenimento e delimitazione in pietra, affioramenti rocciosi, alberature e siepi.

3. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza dell'uso principale "Mobilità" in misura tendenzialmente esclusiva. Sono escluse: stazioni di servizio, distribuzione e deposito dei carburanti.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59