Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 122 Generalità

1. Fanno parte del "Sistema della Residenza" l'insieme dei "luoghi dell'abitare": tessuti storici, parti consolidate o di recente formazione in connessione con le attrezzature di servizio, le aree commerciali e quelle destinate a verde pubblico per lo svago e lo sport; insediamenti rurali, nuclei collinari e piccoli aggregati di fondovalle.

Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" vengono individuati i quattro Sottosistemi per i quali il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico hanno previsto specifici obblighi, divieti, indirizzi.

2. Il sistema della residenza (R) si articola nei seguenti sottosistemi:

Sottosistema R1: "Città storica"

Sottosistema R2: "Città in aggiunta"

Sottosistema R3: "Città degli interventi unitari"

Sottosistema R4: "Nuclei rurali"

Ultima modifica

Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59