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Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 79 Pista ciclabile e percorso ciclo-pedonale
1. La larghezza della pista ciclabile non deve essere inferiore a 1.50 m. se a senso unico, a 2.50 m. se a doppio senso. La pista ciclabile contigua al marciapiede non deve essere complessivamente inferiore a 3.00 m.; la divisione tra percorso pedonale e ciclabile deve essere segnata da una striscia di avvertimento. Per i percorsi promiscui (ciclo-pedonali) deve essere garantita di norma una larghezza non inferiori a 2.50 m.
2. Piste ciclabili e percorsi ciclo-pedonali possono essere realizzati in sede propria, su carreggiate e marciapiedi di strade esistenti, con una pendenza laterale di almeno il 2% per favorire la raccolta delle acque meteoriche.
3. Quando occupano parte della carreggiata devono essere separati con segnaletica orizzontale e verticale e con diversa pavimentazione; se lo spazio è sufficiente anche con aiuole o barriere vegetali di separazione. La cigliatura delle aiuole deve essere arrotondata e poco rilevata o preferibilmente non sporgere dalla pista. Di norma i materiali per le pavimentazioni sono: asfalti speciali e colorati, terra stabilizzata; massetti, autobloccanti e prefrabbicati in cemento.