Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 78 Percorso pedonale

1. I percorsi pedonali devono consentire il passaggio e la sosta di persone. Nel caso debbano consentire il transito di automezzi di servizio e di emergenza la loro larghezza non può essere inferiore a 2.50 m.. Per favorire la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, devono avere una pendenza laterale almeno dell'1%.

2. I percorsi pedonali possono essere realizzati in sede propria o sulle carreggiate di strade esistenti e devono essere separati da barriere quando si affiancano a strade con traffico elevato. La superficie calpestabile deve essere antisdrucciolevole, regolare, compatta e distinta da quella usata per la sede stradale anche utilizzando colori o materiali diversi; l'uso di uno stesso materiale è preferibile nei nuclei storici e nelle zone a traffico limitato.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59