Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 69 Generalità

1. I trattamenti, vegetali e artificiali, previsti e utilizzati per la sistemazione del suolo sono: prato e prato arborato, orti, siepi e cespuglieti, area alberata, area permeabile, area semi-permeabile, area pavimentata, sentiero, percorso pedonale, pista ciclabile e percorso ciclo-pedonale, banda polivalente; a questi si aggiungono carreggiata stradale e corsia di servizio, spazi per la sosta automobilistica, marciapiede.

2. I successivi articoli contengono obblighi, divieti, indirizzi e consigli per le differenti sistemazioni previste; per la composizione degli impianti vegetazionali si deve tenere conto del contesto (pianura, collina, fondovalle), degli obiettivi da perseguire (rimboschimento, rinaturalizzazione, tutela dei contesti storici), delle funzioni da favorire.

3. L'individuazione di uno specifico trattamento per una determinata superficie è da intendersi come "sistemazione prevalente" della stessa: l'area potrà dunque contenere anche altri trattamenti, purché compatibili e funzionali al disegno complessivo dello spazio aperto.

4. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" le superfici interessate da trattamenti vegetali e artificiali, quando comprese all'interno dei perimetri delle aree soggette a categoria d'intervo adeguamento (ad) e trasformazione (tr), non possono essere coperte o edificate, pur contribuendo alla determinazione degli indici edificatori. La sistemazione di queste superfici dovrà essere contestuale alla realizzazione degli interventi previsti.

5. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" gli edifici che ricadono all'interno delle aree interessate da trattamenti vegetali e artificiali, che il RU intende recuperare come spazi aperti, sono soggetti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione senza ricostruzione.

6. Piscine e campi da tennis, se ammessi e compatibili con le prescrizioni di cui all’art. 121 delle presenti norme, possono essere realizzate (solo nelle aree di pertinenza degli edifici o all’interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica) anche in presenza di uno specifico trattamento vegetale o artificiale.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59