Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 66 Parcheggi (Pp)

1. I parcheggi pubblici o di uso pubblico sono spazi riservati alla sosta lungo i tracciati stradali e possono configurarsi anche come aree pavimentate o zone filtro a servizio di giardini, parchi, impianti sportivi: in tal senso il trattamento delle superfici dovrà essere diversificato secondo gli usi e le dimensioni.

2. Nei parcheggi la superficie deve essere omogenea e preferibilmente sem-ipermeabile (salvo diversa indicazione delle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento"). Di norma l'alberatura deve avere un impianto regolare, i percorsi pedonali si devono distinguere dagli spazi di sosta e il margine deve essere segnato da impianti vegetazionali (siepi, filari o barriere).

3. Le specie arboree da utilizzare nei parcheggi devono preferibilmente rispondere alle seguenti caratteristiche:

  • specie caducifoglie con elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo estivo e possibilità di soleggiamento del suolo durante il periodo invernale;
  • specie con apparato radicale contenuto e profondo e con chioma rotondeggiante;
  • specie caratterizzate dall'assenza di fruttificazione e essudati.

4. Nei parcheggi devono essere previsti spazi per la sosta di veicoli elettrici e motocicli, implementando in particolare quelli riservati alle biciclette (rastrelliere).

5. E' ammessa la presenza di piccole attrezzature di servizio (chiosco, bar, fontanello) realizzate preferibilmente con materiali naturali e/o tradizionali (laterizio, legno, ferro, vetro).

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59