Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 61 Parchi (Vp)

1. Per parchi pubblici o di uso pubblico si intendono complessi unitari, distribuiti su superfici di diversa natura ed estensione, all'interno dei quali sono riconoscibili i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e che ne regolano uno specifico utilizzo per attività legate al riposo-sosta, al gioco, allo sport.

2. I criteri generali da seguire per il nuovo impianto e per la riorganizzazione di quelli esistenti sono:

  • definizione dei margini al fine di garantire protezione acustica e sicurezza;
  • individuazione degli accessi principali anche in relazione ai diversi collegamenti con la città;
  • partizioni degli spazi e delle attrezzature in funzione delle fasce di età;
  • presenza di prati fruibili per il gioco libero;
  • presenza di dislivelli del terreno che articolino lo spazio e ne dilatino la percezione;
  • presenza di vegetazione per creare ombra e dare la possibilità di percepire il succedersi delle diverse fasi vegetative e delle stagioni;
  • presenza dell'acqua.

3. Per il migliore utilizzo di queste aree deve essere vietato il transito dei veicoli (con la sola eccezione di quelli necessari alla manutenzione del verde). Le canalizzazioni devono essere interrate ed eseguite con speciale riguardo nei confronti del patrimonio vegetale esistente e dei suoi apparati radicali.

4. E' ammessa la presenza di piccole attrezzature di servizio (chiosco, bar, fontanello) realizzate preferibilmente con materiali naturali e/o tradizionali (laterizio, legno, ferro, vetro), ad esclusione degli spazi di valore storico da tutelare siglati cv o inclusi entro l'area perimetrata di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuati attraverso appositi "simboli".

Ultima modifica

Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59