Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 80 Articolazione delle discipline

1. In applicazione dei criteri del Piano Strutturale, il presente Piano Operativo specifica le discipline relative alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie necessarie allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse del territorio rurale, in conformità al PTC della Provincia di Grosseto e al PIT/PPR della Regione Toscana.

2. Il PO promuove l'attività agricola anche ai fini della valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio rurale e specifica:

  • a) le discipline per le trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo ed in particolare
    • - le prescrizioni quantitative e qualitative e criteri progettuali per la redazione del programma aziendale,
    • - le disposizioni per gli interventi consentiti in assenza di programma aziendale,
    • - le opere di sistemazione ambientale e paesaggistica a cui attenersi per una corretta gestione del suolo, anche ai fini idrogeologici;
  • b) le discipline per le trasformazioni da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo ed in particolare
    • - parametri, prescrizioni e criteri progettuali da rispettare per l'insediamento delle attività agricole amatoriali e per le piccole produzioni agricole e quelle riguardanti specifici elementi funzionali alle attività.

Art. 81 Criteri insediativi per i nuovi edifici e manufatti rurali

1. Nella scelta della localizzazione dei nuovi edifici, siano essi abitazioni, annessi o manufatti, ed anche nel caso di trasferimenti di volumetrie, si dovrà valutare il corretto inserimento nel contesto paesaggistico, assumendo come riferimento le discipline di tutela, nonché gli indirizzi del PTCP; si dovranno in ogni caso rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

  • - si dovranno collocare lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili, fatti salvi i casi nei quali soluzioni diverse si dimostrino inequivocabilmente migliorative dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e comunque esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, da realizzare con caratteri tipici della maglia poderale;
  • - il progetto delle sistemazioni ambientali dovrà specificare le caratteristiche e i tipi di essenze autoctone o naturalizzate da impiegare a corredo, in modo da integrare, dal punto di vista paesaggistico, le nuove strutture con il paesaggio agricolo circostante;
  • - si dovranno collocare nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree edificate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi; in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti o di incompatibilità con i complessi esistenti, in conseguenza del rispetto delle misure igienico-sanitarie e funzionali alle lavorazioni, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo) e dovrà essere garantito comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate;
  • - si dovranno sempre scegliere aree poco esposte, limitando la visibilità dei nuovi edifici dalle altre strade di interesse panoramico ed inoltre nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che i limiti superiori delle coperture non superino le linee di crinale o le vette dei poggi;
  • - la loro localizzazione non deve implicare significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni alternative, è prevista l'adozione di piani terra seminterrati, limitando così sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani;
  • - si dovrà configurare l'insediamento ed il disegno della rete scolante in coerenza col sistema delle acque superficiali e sotterranee e in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;
  • - la loro localizzazione non dovrà essere in prossimità di aree forestali, formazioni ripariali ed altre componenti naturali rilevanti dei fondi, tanto che la loro distanza dovrà risultare non inferiore a 40 ml.

I criteri suddetti si intendono validi anche nel caso di realizzazione di serre fisse e di manufatti temporanei in generale.

2. La collocazione delle nuove costruzioni, la dotazione e la scelta delle aree di pertinenza, degli spazi di servizio, ecc. dovrà essere oggetto di uno studio paesaggistico e ambientale d'insieme e di adeguate valutazioni di compatibilità per mantenere l'unitarietà delle viste ed evitare cesure incongrue. Tutti gli interventi dovranno comunque garantire la tutela delle caratteristiche specifiche del contesto rurale interessato.

Art. 82 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale

1. Oltre che per gli interventi definiti dal Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014 il PAPMAA deve essere presentato nei casi di realizzazione di strutture ed infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili con esclusione degli impianti non soggetti a titolo abilitativo e degli impianti fotovoltaici a terra con potenza inferiore a 20kW, fermo restando il rispetto delle disposizioni della L.R. 11/2011 e s.m.i. nonché delle prescrizioni per i beni paesaggistici definite dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale.

2. I PAPMAA assumono valore di piano attuativo nel caso in cui si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014, e nei casi in cui si preveda la realizzazione di più di due nuove abitazioni rurali attraverso interventi di nuova edificazione o trasferimenti di volumetrie.

3. La disponibilità delle superfici fondiarie minime da mantenere in produzione richieste deve risultare da asseverazione da parte di tecnico abilitato nelle materie agricole ed essere riscontrabile presso la banca dati regionale ARTEA accessibile alle pubbliche amministrazioni.

4. Nel territorio di Scansano non sono individuati ambiti destinati allo svolgimento di attività orto-florovivaistiche in coltura protetta con strutture fisse eccedenti quelle per autoconsumo di cui all'art. 89 comma 5, visto il contesto paesaggistico comunale, oltre alle indicazioni del PTC della Provincia di Grosseto che considera tale attività agricola non rispondente alle vocazioni produttive locali.

5. Al fine di individuare le opportune opere di miglioramento, nello specifico contesto ambientale, il programma aziendale dovrà censire le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche, presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - individui arborei a carattere monumentale, ai sensi della normativa vigente;
  • - boschi e tipologie forestali;
  • - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
  • - corsi d'acqua naturali o artificiali;
  • - rete scolante artificiale principale;
  • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale censiti da Enti pubblici territoriali e dal presente PO;
  • - viabilità rurale esistente.

Il PAPMAA, oltre al rilievo delle componenti sopra elencate, censisce le parti del territorio aziendale ricadenti in area di particolare valore paesaggistico e naturalistico (aree vincolate ex lege D.lgs. 42/2004, ambiti di rilevante pregio ambientale e paesaggistico, SIR...).

6. Il PAPMAA valuta gli effetti attesi, prestando particolare attenzione alla salvaguardia delle componenti di cui al precedente comma 5 ed alla eliminazione delle eventuali criticità del territorio di riferimento, in coerenza a PS e PIT/PPR e dando conto delle misure adottate per il contenimento del consumo di suolo coltivabile.

7. L'approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi.

Art. 83 Criteri per gli interventi di miglioramento fondiario e per la tutela e valorizzazione paesistico-ambientale

1. Gli interventi connessi all'attività agricola da attuare attraverso PAPMAA e/o sistemazioni ambientali sono subordinati alla sottoscrizione di specifico impegno, mediante Atto d'Obbligo, riguardante le seguenti azioni:

  • - mantenere la coltivazione del fondo agricolo;
  • - mantenere, ripristinare e migliorare gli elementi strutturanti del paesaggio agrario e del territorio agricolo quali i terrazzamenti ed i ciglionamenti, i percorsi e la viabilità esistente, le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate, il reticolo delle acque, la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie;
  • - rimettere a coltura i campi abbandonati anche per fini faunistici;
  • - impiegare tecniche di impianto di specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi in particolare relativamente a filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi e siepi a delimitazione dei fondi agricoli;
  • - evitare la recinzione di fondi agricoli e delle aree boscate, salvo diverse prescrizioni dei Piani di settore ed entro i limiti previsti dall'art. 100;
  • - realizzare eventuali interventi di regimazione idraulica e/o di consolidamento dei terreni;
  • - ripristinare gli eventuali luoghi degradati;
  • - valorizzare gli ecosistemi e le emergenze floro-faunistiche, in particolare nei contesti di principale pregio naturalistico;
  • - adottare specifiche misure finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione delle altre risorse naturali, mediante misure di riconnessione ecologico-ambientale;
  • - adottare specifiche misure finalizzate alla tutela della risorsa acqua, anche sotterranea, incentivando il recupero delle acque reflue e privilegiando opere idrauliche di risparmio idrico e stoccaggio temporaneo (laghetti);
  • - provvedere allo smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli.

2. Gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Art. 84 Prescrizioni specifiche per i nuovi edifici e manufatti rurali

1. Nella realizzazione dei nuovi edifici e manufatti rurali dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo, analizzando i seguenti aspetti:

  • - il tipo edilizio;
  • - la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali;
  • - la tipologia costruttiva prevalente, sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti;
  • - il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali;
  • - caratteri dell'involucro (muratura faccia vista, intonaco), presenza di scale esterne, logge, ecc.;
  • - disposizione e forma delle aperture, tipo di infissi;
  • - caratteri dell'intorno e sistemazioni esterne (pavimentazioni, sistemazioni a verde).

Dovranno essere adottati soluzioni tipologiche, materiali e colorazioni orientati a determinare il minimo impatto visuale.

2. Nelle nuove costruzioni dovranno inoltre essere privilegiati soluzioni, materiali e tecniche di edilizia sostenibile ed orientati al perseguimento di alte prestazioni degli involucri edilizi e dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti ed il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, tali da superare le prestazioni minime richieste dalla legge.

3. In caso di progetti con caratteristiche formali significative e/o utilizzo di tecnologie innovative, l'applicazione dei suddetti criteri sarà rapportata alla specialità dell'intervento in relazione all'ambito interessato.

Art. 85 Abitazioni rurali attraverso PAPMAA

1. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime, può, se sussistono le condizioni urbanistiche, richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso il PAPMAA.

2. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione di abitazioni rurali nelle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), negli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali.

3. Le nuove abitazioni rurali dovranno essere costituite da edifici autonomi rispetto agli annessi rurali cioè funzionalmente separati da essi; è comunque ammessa l'edificazione in adiacenza, fermo restando il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e della compatibilità tra le funzioni.

Esse dovranno osservare i seguenti requisiti e criteri:

  • - la dimensione massima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 150 mq. di superficie edificabile (SE). La dimensione minima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 60 mq. di superficie edificabile (SE). La dimensione massima ammissibile di superficie accessoria (SA) per ogni unità abitativa, esclusi eventuali locali totalmente interrati, è stabilita in 60 mq. La pendenza della copertura, se a falde, non dovrà superare il 30%;
  • - l'altezza della nuova costruzione non potrà superare i due piani fuori terra, con altezze nette interne non superiori a 3,00 ml., che dovrà essere ridotta ad un piano nel caso in cui l'eventuale piano seminterrato misuri fuori terra oltre 1,20 ml;
  • - i locali disposti ad un eventuale livello totalmente interrato dovranno essere compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; è preferibile escludere la realizzazione di rampe carrabili per l'accesso diretto dall'esterno e comunque dovranno essere mitigate da specie arboree e arbustive autoctone;
  • - le autorimesse, da ricomprendere nel dimensionamento della superficie accessoria (SA), non potranno superare la superficie di 40 mq. per ogni nuova unità abitativa. È vietata la realizzazione di autorimesse interrate; eventuali autorimesse seminterrate potranno essere consentite solo in presenza di terrapieni e dislivelli esistenti, con minime alterazioni della morfologia dei luoghi. È preferibile escludere la realizzazione di rampe carrabili per l'accesso diretto dall'esterno e comunque dovranno essere mitigate da specie arboree e arbustive autoctone;
  • - le nuove abitazioni rurali dovranno essere preferibilmente di pianta regolare e volumetrie compatte, con prevalenza dei pieni sui vuoti e con esclusione di terrazze a tasca; non sono altresì consentiti i balconi a sbalzo, l'uso di pilastri e parapetti con finitura in cemento armato a faccia vista e le scale esterne in aggetto; in ogni caso saranno da adottare tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dell'intorno e del più ampio contesto ambientale, in coerenza con gli indirizzi di cui all'art.23, c.9 delle Norme del P.T.C.;
  • - il sistema di illuminazione esterna e la sistemazione delle aree pertinenziali dei nuovi edifici deve essere previsto nella redazione delle norme del Programma Aziendale ed ha valore prescrittivo. In ogni caso i corpi illuminanti esterni dovranno dirigere il flusso luminoso verso il basso e non oltre i 60° dalla verticale.

4. Con la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo di durata decennale, di cui all'art. 74 comma 6 della L.R. n. 65/2014, il richiedente dovrà altresì impegnarsi a produrre regolarmente (ogni 2 anni) le certificazioni che attestino il possesso dei requisiti necessari per le abitazioni rurali.

Art. 86 Annessi agricoli attraverso PAPMAA

1. I nuovi annessi agricoli da realizzare tramite programma aziendale, dovranno avere caratteristiche di semplicità ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata e dotandoli di una adeguata flessibilità; per magazzini, rimesse e simili si utilizzeranno preferibilmente materiali leggeri per il tamponamento dell'edificio e adeguate tecniche e materiali per la struttura portante, con particolare attenzione per l'efficacia del loro ciclo produttivo (ad esempio in legno), pur essendo ammesso l'impiego di materiali e tecniche tradizionali, ove meglio rispondente alle specifiche esigenze produttive agricole oppure quando risulti congruo ai fini del migliore inserimento nel contesto paesaggistico esistente; le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica dei nuovi edifici.

2. Fatte salve particolari documentate esigenze produttive, i davanzali delle finestre dovranno essere posti ad una altezza non inferiore a 1,50 ml. dalla quota di calpestio interno.

3. Le nuove cantine di vinificazione dovranno preferibilmente essere interrate o seminterrate e comunque cercare la massima integrazione con il paesaggio, anche attraverso l'uso di materiali appropriati; per le superfici esterne si devono appropriatamente definire i caratteri e le finiture, affinché se ne possa verificare la compatibilità con il contesto paesaggistico. Le cantine parzialmente o totalmente interrate devono considerare la morfologia del suolo e le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi, riducendo al minimo le modificazioni, utilizzando e ottimizzando le sistemazioni agrarie esistenti, scarpate e dislivelli, minimizzando la visibilità delle rampe di accesso carrabili e dei nuovi fronti di costruito. Deve comunque essere privilegiato l'uso della viabilità esistente e gli sbancamenti devono essere limitati allo strettamente necessario per il ciclo produttivo.

4. È vietata la realizzazione di autorimesse o rimesse per mezzi agricoli interrate; è ammessa la realizzazione di un livello interrato compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; È preferibile escludere la realizzazione di rampe carrabili per l'accesso diretto dall'esterno e comunque dovranno essere mitigate da specie arboree e arbustive autoctone; è consentito un collegamento verticale esterno con il livello interrato per usi specialistici per l'installazione di impianti meccanici (montacarichi, nastri trasportatori) utili alla movimentazione dei prodotti agricoli.

5. Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere limitati al massimo e realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulla base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

6. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione di annessi agricoli nelle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR) e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali.

Art. 87 Annessi agricoli per attività non soggette al rispetto delle superfici fondiarie minime (in assenza di PAPMAA)

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita in assenza del programma aziendale e quindi non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di legge nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa è iscritta alla CCIAA e con volume di affari superiore ai limiti di esonero IVA e che devono esercitare in via prevalente, da almeno un anno, una delle seguenti attività:

  • a) allevamento intensivo di bestiame;
  • b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  • d) allevamento di fauna selvatica;
  • e) cinotecnica;
  • f) allevamenti zootecnici minori.

La prevalenza dell'attività si intende verificata quando l'attività supera i 2/3 della produzione lorda vendibile agricola conseguita.

2. La costruzione degli annessi non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime è consentita a condizione che:

  • - le aziende agricole non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) e che i terreni non provengano da frazionamenti di aziende successivi alla data di adozione del Piano Strutturale;
  • - che i terreni aziendali di riferimento siano costituiti da un unico corpo.

3. La costruzione di tali annessi non è comunque consentita nelle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), negli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali.

4. Il progetto degli annessi di cui al presente articolo dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione redatta da tecnico abilitato in materie agricole e forestali che verifichi la sussistenza delle condizioni preliminari generali e quelle specifiche per le diverse tipologie di annesso. In particolare la relazione tecnica specifica i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture utilizzate, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui, ecc. Dovrà altresì evidenziare il rispetto delle norme sul benessere animale e sulla tutela delle risorse ambientali dall'inquinamento, precisando la tipologia, il dimensionamento e la localizzazione delle strutture accessorie necessarie (abbeveratoi, mangiatoie, recinzioni, concimaie, sistemi di raccolta e smaltimento degli effluenti dove necessari, ecc.). Tale relazione dovrà contenere il calcolo di unità di capo adulto presenti nell'allevamento applicando appropriate tabelle di conversione dei giovani allevi. Il progetto comprenderà inoltre il computo metrico dei costi di smantellamento e smaltimento delle strutture.

5. Per il conseguimento del titolo abilitativo sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere nelle forme di legge a cura e spese del proponente che dovrà impegnarsi a:

  • - mantenere la coltivazione della superficie agricola utilizzata e l'allevamento dei capi che hanno dato diritto alla realizzazione dell'annesso;
  • - non alienare separatamente dal fondo rustico l'annesso da realizzare;
  • - mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazione di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
  • - rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria per l'irrigazione non attingendo all'acquedotto pubblico;
  • - mantenere l'uso di tale annesso per un tempo indeterminato e a smantellare l'annesso al cessare delle condizioni che ne hanno determinato la realizzazione.

6. Allevamento di avicunicoli e ovicaprini

Le aziende agricole che svolgono l'attività di allevamento di avicunicoli e ovicaprini, dotate di almeno un ettaro di superficie agricola utilizzata al netto delle tare, dei resedi di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, possono realizzare annessi tenendo conto dei seguenti parametri inderogabili:

Tipo di allevamento A B C D E
Manufatto Sup. coperta netta disp. per capo adulto equivalente Sup. scoperta minima per capo adulto equivalente n. max. capi adulti equivalenti per ettaro di SAU/ anno massimale capi adulti equivalenti tot./anno per allevamento Annesso Superficie coperta netta per un allevamento che raggiunga il massimale colonna D
Ovicaprini Latte e carne Pecore o capre e allievi 2 2,5 13 40 25 mq.
Stanza del latte, magazzino cella frigo, infermeria e vendita
Ariete o montone (rapporto massimo1/20 femmine) 3
Cunicoli Riproduttrice con prole 0,7 5 100 200 25 mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita
Coniglio da ingrasso 0,2 10
Avicoli Galline ovaiole 0,2 4 200 400 25 mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita
Polli da ingrasso 0,15 4
Altri avicoli (tacchini, anatre, oche ecc.) max 15 kg peso vivo /mq 15 1 UBA 2 UBA 25 mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita

Nel calcolo delle superfici di annesso realizzabili devono essere considerati tutti i capi allevati dall'azienda alla data della richiesta. È necessario tenere conto degli animali in accrescimento da quantificare, tramite appropriati coefficienti di conversione, in unità o frazioni di unità di capo adulto, sia per quanto concerne il dimensionamento, sia nella verifica del numero massimo di capi allevabili.

I massimali si intendono per azienda e per ettaro. Nel caso di allevamenti di diverse specie animali, il massimo di capi per ettaro e per allevamento si intende raggiunto quando risulti pari a uno la somma dei quozienti ottenuti per ogni specie, dividendo il numero di capi adulti equivalenti allevati, per il numero massimo dei capi adulti equivalenti per ettaro e per allevamento definiti in tabella.

7. Allevamento di fauna selvatica

Deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:

Fauna Superficie coperta mq/capo
Fagiano dai 30 ai 60 giorni 0,5
oltre 60 giorni 1
Pernici dai 30 ai 60 giorni 0,25
oltre 60 giorni 1
8. Apicoltura

Le aziende che esercitano l'apicoltura dotate di almeno un ettaro di superficie agricola utilizzabile e di un allevamento di minimo 25 arnie possono realizzare un annesso per a lavorazione del miele, compreso il deposito ed il locale smielatura ed eventuali spazi di rimessa e magazzino secondo i seguenti parametri:

numero arnie/alveari Superficie coperta
da 25 a 50 40 mq. per un ettaro di superficie agricola utilizzata
oltre 50 + 0,8 mq/arnia fino a un massimo di 80 mq. di annesso con minimo 2 ettari di superficie agricola utilizzata

9. Selvicoltura

Per le aziende silvicole che fanno la trasformazione del legname tagliato, dotate una superficie superiore a 20 ettari è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri a uso rimessa /laboratorio di superficie coperta massima di 60 mq.

10. Cinotecnica

Fermo restando il rispetto delle disposizioni della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali), valgono le seguenti condizioni specifiche:

  • a) le distanze minime da osservare sono pari a:
    • - ml. 150 da abitazioni e case sparse
    • - ml. 250 da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive
    • - ml. 50 da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria);
    al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente USL;
  • b) i locali per l'attività cinotecnica devono avere una capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a 5 e non superiore a 20 unità e inoltre:
    • - la dimensione fondiaria minima dell'area da utilizzare a canile deve garantire un standard minimo di 100 mq. per cane;
    • - ogni singolo cane deve avere a disposizione un box di dimensione minima di 8 mq., coperto con tettoia, dei quali 2 mq. isolati termicamente;
  • c) è ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di Superficie Coperta massima di 30 mq., oltre a 1 mq. per ogni cane eccedente i 20, necessario per la logistica (infermeria/degenza, sala parto, magazzini, cucina, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto); tale annesso deve avere planimetria di forma geometrica semplice, preferibilmente rettangolare, e altezza massima (così come definita dall'art. 18 del Reg. 64/2013, recepito nell'Appendice al Regolamento Edilizio comunale con D.C.C. n. 6/2014) di 2,70 ml., con tetto a capanna o ad una falda;
  • d) tutti i manufatti devono essere realizzati in materiale smontabile e reversibile, di facile rimozione;
  • e) la recinzione di delimitazione dell'area del canile deve essere realizzata in rete a maglia sciolta adiacente a siepe sempreverde di idonea altezza per isolarlo dall'ambiente circostante;
  • f) deve essere posta particolare attenzione alle norme igienico e sanitarie e allo smaltimento dei liquami, evitando ogni contaminazione della rete idrica superficiale; l'eventuale approvvigionamento dei servizi a rete sarà a completo carico dei concessionari e per la loro ubicazione resta comunque indispensabile la richiesta di parere preventivo di fattibilità al Comune e alla USL di competenza.

11. Lavorazione del latte

Lavorazione del latte (caseificio) Latte trasformato giornalmente in quintali (q) Superficie Coperta massima
fino a 1 q 60 mq.
oltre 1 q fino a 10 q + 20 mq/q
oltre 10 q fino a 100 q + 15 mq/q

12. Le strutture per la lavorazione e la trasformazione e vendita dei prodotti possono essere realizzate in muratura per una superficie non superiore a 20 mq.; nel caso di sola lavorazione e vendita dei prodotti del fondo o del bosco è comunque richiesta una superficie fondiaria minima di 1.000 mq.

13. Non sono ammessi più di due corpi di fabbrica da realizzare in stretto collegamento funzionale.

È ammessa la dotazione di servizi igienico sanitari per il personale e quanto altro necessario per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Fatte salve particolari documentate esigenze produttive, i davanzali delle finestre dovranno essere posti ad una altezza non inferiore a 1,50 ml. dalla quota di calpestio interno.

Sulla base della superficie coperta massima (o della tipologia di allevamento) gli annessi in materiali leggeri hanno le seguenti altezze massime:

  • sotto 20 mq.   h = 2,20 ml.
  • tra 20 e 50 mq.   h= 2,50 ml.
  • tra 50 e 100 mq.   h= 3,00 ml.

Gli annessi in muratura hanno altezza massima pari a 3 ml.

Non sono consentiti locali interrati.

Le sistemazioni esterne devono prevedere essenze arboree idonee, finalizzate ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente.

Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulle base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

14. Gli annessi realizzati ai sensi del presente articolo, nel periodo di svolgimento delle attività, entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente con funzione agricola.

Art. 88 Annessi agricoli minimi in assenza di PAPMAA

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 73 della L.R. 65/2014, alle aziende agricole iscritte alla CCIAA e al registro IVA che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale è consentita, al di fuori del programma aziendale, la realizzazione di nuovi annessi minimi alle seguenti condizioni:

  • - non avere distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda;
  • - i fondi agricoli non derivino da trasferimenti parziali di proprietà avvenuti nei 10 anni precedenti salvo quelli autorizzati con programma aziendale.

2. La realizzazione degli annessi minimi di cui al presente articolo non è consentita nelle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), negli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali.

3. È consentita la realizzazione di un solo annesso per ogni azienda agricola a condizione che non esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze non legittime o incongrue esistenti vengano rimosse. Ove esista un altro annesso compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento.

È comunque fatta salva la possibilità di conservare sul fondo eventuali piccole strutture in pietra di costruzione non recente e non funzionali all'uso agricolo delle quali è opportuno salvaguardare il valore storico-documentale.

4. La Superficie Coperta massima degli annessi minimi è stabilita in rapporto alla superficie fondiaria minima da mantenere in produzione, escluse l'area di resede del fabbricato, la viabilità di accesso e le tare, con riferimento all'articolazione in sottosistemi ed ambiti, secondo le seguenti corrispondenze:

Sottosistema/ambito Superficie fondiaria minima per ordinamento colturale Superficie Coperta massima
vigneti e frutteti in coltura specializzata oliveti in coltura specializzata colture seminative e seminativo arborato castagneti da frutto effettivo arboricoltura da legno bosco ad alto fusto bosco misto, bosco ceduo, pascoli, pascoli arborati e cespugliati
R1 Colline di Scansano: R1b Dorsale di Scansano 2,5 ha. 2,5 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R1a Paesaggio collinare di Montorgiali - 3,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha.
R2 Valli del Sanguinaio e del Mulino solo nelle aree a prevalente funzione agricola - 3,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R3 Media Albegna e Pomonte - 4,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R4 Alta Albegna e Fiascone - 4,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R5 Conca del Cotone - 3,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R6 Valle dell'Ombrone solo nelle aree a prevalente funzione agricola - 3,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R7 Colle Fagiano 2,5 ha. 2,5 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R8 Trasubbie e Trasubbino - 4,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R9 Murci 2,0 ha. 2,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.

La realizzazione degli annessi minimi nel caso di vigneti e frutteti in coltura specializzata è quindi ammessa esclusivamente nei sottosistemi/ambiti R1.b, R7 e R9.

Le superfici fondiarie potranno anche non essere contigue ma dovranno essere collegate funzionalmente con la particella in cui insisterà l'annesso e comunque non distare da questo più di 500 ml. in linea d'aria.

Gli annessi dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche, atti a garantirne la reversibilità dell'installazione:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna, con manto in laterizio o materiali con forma e colorazione similare e avere un'inclinazione di falda non superiore al 30%; la sporgenza della gronda non potrà superare i 50 cm.; è consentita altresì la copertura con solaio piano, ove questo sia ricoperto di terreno vegetale;
  • - altezza massima dell'edificio (Hmax) non superiore a 2,40 ml.;
  • - struttura e tamponamenti realizzati anche con materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - rispetto delle distanze dai fabbricati e da luoghi pubblici eventualmente regolamentate dall'Amministrazione.

Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere opportunamente smaltiti. La disponibilità di acqua deve essere garantita per la gestione e l'igiene dell'allevamento. All'interno del manufatto è consentita la realizzazione di un servizio igienico di Superficie utile abitabile non superiore a 3 mq.

Fatte salve particolari documentate esigenze produttive, i davanzali delle finestre dovranno essere posti ad una altezza non inferiore a 1,50 ml. dalla quota di calpestio interno.

È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere. È consentita esclusivamente la realizzazione di recinzioni con rete metallica a maglia sciolta sostenuta da pali in legno e/o ferro (a seconda del contesto).

5. Il soggetto richiedente la realizzazione dell'annesso dovrà sottoscrivere impegno, mediante Atto d'Obbligo a:

  • - non alienare separatamente dal fondo l'annesso e non mutarne la destinazione d'uso agricola;
  • - conservare e, ove necessario, migliorare tutti gli elementi caratteristici del paesaggio agrario presenti sul fondo;
  • - coltivare e mantenere sul fondo coltivazioni arboree, arbustive o erbacee pluriennali tipiche o storicizzate nel contesto paesaggistico di riferimento;
  • - demolire il fabbricato e ripristinare il sito al venir meno anche di uno solo degli impegni di cui ai punti precedenti.

Art. 89 Manufatti aziendali ad uso agricolo in assenza di PAPMAA

1. Alle aziende agricole iscritte alla CCIAA e al registro IVA è consentita l'installazione di manufatti, al di fuori del programma aziendale, che non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali.

Nel caso dei manufatti di cui al comma 3 punti b) e c) l'installazione è ammessa solo a condizione che l'azienda non abbia distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) nei 10 anni precedenti la presentazione della pratica edilizia.

2. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non è consentita nelle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), negli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali.

3. Tali manufatti, strettamente necessari alla conduzione aziendale, sono distinti in base alla durata e alla necessità di trasformazioni permanenti come segue:

  • a) manufatti aziendali temporanei, realizzati per un periodo non superiore a due anni (art. 70 comma 1 L.R. 65/2014) semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie;
  • b) manufatti aziendali temporanei aventi le stesse caratteristiche costruttive di cui al precedente punto, realizzati per un periodo superiore a due anni (art. 70 comma 3 lettera a) L.R. 65/2014);
  • c) manufatti aziendali non temporanei, comprese le serre fisse che necessitano di interventi di trasformazione permanente al suolo (art. 70 comma 3 lettera b) L.R. 65/2014).

L'imprenditore agricolo si impegna a mantenere i suddetti manufatti per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola e si impegna altresì alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

4. Di norma è consentita la realizzazione di un solo manufatto per ogni azienda agricola a condizione che non esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze non legittime o incongrue esistenti vengano rimosse. L'articolazione in più manufatti deve rispondere a specifiche esigenze funzionali e di inserimento nel contesto da esplicitare nelle analisi e nella relazione tecnica. Ove esista un altro manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento.

È comunque fatta salva la possibilità di conservare sul fondo eventuali piccole strutture in pietra di costruzione non recente e non funzionali all'uso agricolo delle quali è opportuno salvaguardare il valore storico-documentale.

5. Trattandosi di strutture per sistemi di coltivazione non propriamente coerenti con le vocazioni produttive del territorio comunale, non è ammessa la realizzazione di serre fisse di impiego diverso da quello prevalentemente a scopo di autoconsumo familiare e di superficie superiore a 150 mq. e comunque dovrà essere preventivamente valutata in rapporto al corretto inserimento paesaggistico e insediativo, considerando un ambito territoriale sufficientemente ampio e non ristretto ai soli limiti aziendali.

6. Sono escluse dalla presente disciplina le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a 1 ml.

7. Per i manufatti aziendali di cui alla lettera a) del comma 3, alla comunicazione indirizzata al Comune, oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato che giustifichi le dimensioni del manufatto, le effettive esigenze temporanee dell'azienda e le soluzioni alternative allo scadere dei due anni.

8. Per i manufatti aziendali di cui alla lettera b) del comma 3, negli atti del procedimento abilitativo inviato al Comune, oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente, è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato che giustifichi le dimensioni dello stesso manufatto, corredata da una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa.

9. Per i manufatti aziendali di cui alla lettera c) del comma 3, negli atti del procedimento abilitativo inviato al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente, è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato che giustifichi le dimensioni del manufatto, una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa, comprensiva degli interventi di miglioramento e mitigazione ambientale previsti.

Art. 90 Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici

1. L'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale e per il ricovero di animali domestici, da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, è consentita - con esclusione delle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), degli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali - ai proprietari o detentori di fondi agricoli non derivanti da trasferimenti parziali di proprietà avvenuti nei 10 anni precedenti salvo trasferimenti autorizzati con programma aziendale, a condizione che l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

2. Il soggetto richiedente l'installazione del manufatto dovrà sottoscrivere impegno:

  • - a non alienare separatamente dal fondo il manufatto e a non mutarne la destinazione d'uso;
  • - a conservare e, ove necessario, migliorare tutti gli elementi caratteristici del paesaggio agrario presenti sul fondo;
  • - a demolire il manufatto e ripristinare il sito al venir meno anche di uno solo degli impegni di cui ai punti precedenti ed al cessare dell'attività agricola;
  • - a presentare con cadenza triennale la dichiarazione di sussistenza delle condizioni per la realizzazione dei manufatti.

3. È ammessa la realizzazione di manufatti agricoli quali:

  • - strutture per il rimessaggio delle attrezzature e magazzinaggio delle materie prime
  • - strutture per le piccole produzioni (ad esempio stoccaggio temporaneo delle produzioni ortofrutticole)
  • - strutture per la lavorazione e lo stoccaggio del legname.

4. La Superficie coperta massima realizzabile in relazione alla superficie fondiaria minima da mantenere in produzione accorpata ed esclusa l'area di resede del fabbricato, la viabilità di accesso e le tare, è definita con riferimento al tipo di coltivazione secondo i seguenti parametri:

Attività o tipo di produzione Superficie agraria utilizzata (SAU) Superficie Coperta massima
Orticoltura in pieno campo > 1.000 mq. 16 mq.
Oliveto e promiscuo > 2.000 mq.
> 5.000 mq.
25 mq.
40 mq.
Vigneto e frutteto > 1.500 mq.
> 5.000 mq.
25 mq.
40 mq.

Per fondi agricoli con diverso ordinamento la superficie fondiaria minima da mantenere in produzione si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo la superficie di terreno in produzione per ogni qualità colturale e la superficie minima indicata. Per superfici fondiarie intermedie la definizione della superficie coperta massima ammissibile viene determinata per interpolazione arrotondando all'unità.

5. È ammessa inoltre la realizzazione di strutture per allevamento amatoriale cumulabili con quelle di cui al comma precedente fino al raggiungimento dei massimali ivi previsti nei seguenti casi:

Tipo di allevamento n. massimo capi Superficie agraria utilizzata (SAU) Superficie Coperta massima
apicoltura 15 arnie - 16 mq
avicoltura 12 > 100 mq 16 mq
cunicoltura 10 riproduttori > 100 mq 16 mq
ovini/caprini 10 > 2.000 mq 25 mq
suini 2 adulti > 100 mq 15 mq
bovini 2 adulti > 5.000 mq 25 mq
equini o camelidi 2 adulti > 5.000 mq 25 mq

Per un numero inferiore di capi /arnie oppure si dimensiona il manufatto in proporzione mentre la superficie fondiaria minima tassativa è 0,15 ettari per apicoltura e avi-cunicoltura, 0,5 ettari per ovicaprini e suini, 1 ettaro per gli equini.

Tali annessi dovranno rispettate le seguenti distanze minime:

Tipo di allevamento n. massimo capi D. min abitazione propria (ml.) D. min altre abitazioni (ml.) D. min confine (ml.) D. min strade (ml.)
apicoltura 15 arnie
avicoltura 12 10 20 10 10
cunicoltura 10 riproduttori 10 20 10 10
ovini/caprini 10 20 25 20 20
suini 2 capi adulti 25 50 25 25
bovini 2 capi adulti 20 40 20 20
equini 2 capi adulti 20 40 20 20

La disponibilità delle superfici fondiarie da mantenere in produzione e degli animali deve risultare da asseverazione da parte di tecnico abilitato nelle materie agricole ed essere riscontrabile presso la banca dati regionale ARTEA o altre banche dati accessibili alle pubbliche amministrazioni.

6. È altresì consentita la realizzazione di strutture per cani da affezione secondo quanto previsto dalla L.R. 59/2009 e dal D.P.G.R. n. 38/2011 e s.m.i. fino ad un massimo di 5 cani.

La realizzazione di queste strutture è assoggettata alle superfici fondiarie minime indicate al comma 4 del presente articolo.

7. I manufatti per l'agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali domestici dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • - altezza del fabbricato (Hmax) non superiore a
    • 2,40 ml. per manufatti per attività agricola amatoriale
    • 3,00 ml. per i box cavalli
    • 2,00 ml. per il ricovero degli animali da cortile e dei cani;
  • - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • - sono ammesse opere di fondazione, o il riutilizzo di quelle esistenti, che dovranno essere rimosse e ripristinato il sito alla perdita dei requisiti;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - rispetto delle distanze dai fabbricati e da luoghi pubblici eventualmente regolamentate dall'Amministrazione.

Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere opportunamente smaltiti.

La disponibilità di acqua deve essere garantita per la gestione e l'igiene dell'allevamento; non è consentita la realizzazione di servizi igienici.

8. Gli annessi per il ricovero di bovini ed equini possono essere composti da un unico box o da massimo due box, atti ad ospitare ognuno un capo equino o bovino. L'area di pertinenza potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata di pali in legno di altezza che può variare da 1,40 a 1,80 ml., nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di due capi, i due box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto.

Ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell'animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso.

L'intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 15 mq. dei quali almeno 9 dovranno essere riservati al vano per il ricovero dell'animale.

La pavimentazione della parte chiusa di 9 mq. dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia di 6 mq. dovrà essere lasciata in terra battuta.

9. È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere; è consentita la recinzione delle aree contermini al manufatto nel caso di ricoveri per i cavalli o di allevamenti di animali da cortile per utilizzazione familiare; in tali casi la recinzione dovrà essere realizzata in legno o rete metallica e non potrà avere altezza superiore a 2 ml.

10. Il soggetto richiedente l'installazione dell'annesso dovrà inoltrare istanza nella quale dichiara la sussistenza dei requisiti richiesti e si impegna a:

  • - non alienare separatamente dal fondo l'annesso e a non mutarne la destinazione d'uso;
  • - conservare e, ove necessario, migliorare tutti gli elementi caratteristici del paesaggio agrario presenti sul fondo;
  • - demolire il fabbricato e ripristinare il sito al venir meno anche di uno solo degli impegni di cui ai punti precedenti e nel caso di cessazione dell'attività agricola.

Art. 91 Strutture di ricovero dei cani per le attività venatorie

1. In tutto il territorio comunale - con esclusione delle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), degli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali - è consentita la realizzazione di manufatti adibiti a ricovero per cani da caccia.

2. Per tali manufatti si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

  • - dimensione minima del fondo su cui insistono tali annessi di 5.000 mq.;
  • - spazio vitale da un minimo di 8 mq/cane adulto ad un massimo di 10 mq/cane adulto, dei quali almeno 2 mq. coperti e la restante parte dotata di sistemi per lombreggiamento estivo (tettoie o parate);
  • - adeguati spazi recintati per la sgambatura e l'addestramento dei cani, di misura non inferiore a 1.000 mq. e non superiore a 2.000 mq.;
  • - capacità atta contenere un numero di cani non superiore a 40 unità.

I box dovranno essere costruiti con strutture leggere e rimovibili in legno e con altezza massima di 2,20 ml. e pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabile; la pavimentazione, semplicemente appoggiata, dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Esclusivamente ad associazioni di cacciatori aventi la sede nel Comune di Scansano è consentita una superficie aggiuntiva massima di 20 mq. di SE per locali da adibire ad ambulatorio veterinario, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate; tali locali dovranno avere le stesse caratteristiche e potranno avere separazioni interne per delimitare spazi ad uso diverso; le eventuali finestre dovranno avere una superficie di massimo 1/10 della SE consentita, con davanzali posti ad un'altezza non inferiore a 1,50 ml. dal livello interno.

3. Le recinzioni dovranno essere realizzate con rete metallica di altezza non superiore a 2 ml., sostenute da pali preferibilmente in legno, semplicemente infissi al suolo, anche interrate ma sempre senza opere murarie; dovranno inoltre essere previste opportune schermature con siepi di arbusti e filari di specie vegetali locali ad alto fusto, differenziate e a sesto irregolare (siepe pluristratificata). Non è ammessa la realizzazione di recinzioni per superfici superiori a 5.000 mq.

4. Le distanze da osservare per le strutture di ricovero dei cani da caccia non dovranno essere inferiori a:

  • - 150 ml. da abitazioni (esclusa quella del proprietario) e case sparse;
  • - 250 ml. da centri abitati e strutture turistico-ricettive esistenti;
  • - 50 ml. da eventuali abitazioni a servizio della stessa struttura di ricovero per cani (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria).

5. Per le strutture di ricovero dei cani da caccia di superficie superiore a 40 mq (superficie minima per un numero di cani pari o superiore a 5 unità) il proponente tramite Atto d'obbligo dovrà impegnarsi a:

  • - mantenere tale annesso per un tempo limitato all'attività e a provvedere alla rimozione al cessare dell'attività di ricovero;
  • - rendere autonoma la fornitura di acqua necessaria per la pulizia e per l'allevamento, non attingendo all'acquedotto pubblico;
  • - presentare idonea polizza fideiussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione.

Art. 91 bis Rifugi per squadre di caccia

1. In tutto il territorio comunale - con esclusione delle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), degli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali - esclusivamente alle squadre di caccia riconosciute per l'esercizio venatorio stagionale di caccia al cinghiale aventi la sede nel Comune di Scansano è consentita la realizzazione di manufatti per lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia.

Per ogni zona di caccia, così come definita dall'ATC provinciale, è ammesso un solo rifugio.

2. Per tali manufatti si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

  • - struttura e tamponamenti in legno, semplicemente infissa al suolo senza platea in cemento, pavimentazione rimovibile in autobloccanti o in lastre di cemento semplicemente appoggiata al suolo;
  • - Superficie Edificata pari ad un massimo di 3 mq. a componente della squadra di caccia e comunque complessivamente non superiore a 100 mq., oltre ad un'eventuale tettoia adiacente alla parte chiusa per una Superficie Coperta non superiore al 50% della SUL realizzata;
  • - assenza di piazzali e di recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere;
  • - dimensione minima del fondo su cui insistono tali annessi di 5.000 mq.;
  • - localizzazione tale da non richiedere la realizzazione di nuova viabilità.

3. La squadra di caccia proponente tramite Atto d'obbligo dovrà impegnarsi a:

  • - mantenere tale annesso per un tempo limitato alla durata di iscrizione della squadra di caccia nei registri dell'autorità competente e a provvedere alla rimozione al cessare dell'iscrizione;
  • - rendere autonoma la fornitura di acqua, non attingendo all'acquedotto pubblico;
  • - presentare idonea polizza fideiussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione.
Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00