Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Capo I Tutela e valorizzazione del territorio rurale

Art. 75 Discipline generali di tutela

1. In coerenza con le disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale PIT/PPR, PTC della Provincia di Grosseto e PS comunale, le utilizzazioni e gli interventi nel territorio rurale devono garantire, compatibilmente con le scelte agronomico-colturali, anche poliennali, delle aziende, la conservazione, il ripristino e la valorizzazione:

  • delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino precedenti assetti morfologici e di proprietà;
  • delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture;
  • degli individui vegetali, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali
  • degli altri elementi che contribuiscono a definire la struttura e la qualità del paesaggio agrario del Comune di Scansano.

Sono quindi in generale da evitare la semplificazione delle trame agricole e la conseguente riduzione degli elementi naturali (filari, siepi, sieponali, gruppi arborei e macchie) che, oltre a contribuire alla stabilità del suolo, costituiscono la rete di microconnessione ecologica.

2. In tutto il territorio rurale devono essere mantenuti nei loro caratteri formali e funzionali, di presidio idrogeologico e come elementi di qualificazione del paesaggio agrario, compatibilmente con le scelte agronomico-colturali, anche poliennali, delle aziende:

  • - le parti con sistemazioni agrarie storiche, in cui sono visibili e sufficientemente conservate sistemazioni dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole, effettuate secondo tecniche tradizionali;
  • - i terrazzamenti ed i ciglionamenti;
  • - la viabilità storica, compresi quella campestre ed i sentieri e le caratteristiche planoaltimetriche dei percorsi;
  • - le opere di regimazione idraulica, il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque;
  • - le siepi arboree o arbustive, i viali e nuclei arborati e le alberature segnaletiche.

Qualora tali elementi siano ricompresi in un fondo agricolo fatto oggetto di PAPMAA o facciano parte di piani o progetti che comportano il mutamento della destinazione d'uso degli edifici e delle aree, dovrà esserne fornita dettagliata descrizione.

Qualora i programmi aziendali prevedano l'incremento o l'introduzione di colture legnose specializzate (olivo, vite, frutteto, arboricoltura da legno, ecc.) dovrà essere perseguita la scelta preferenziale della ricostituzione o del completamento ed estensione di impianti già esistenti, se presenti, rispetto alla localizzazione di nuovi impianti che non siano in grado di rapportarsi con la maglia colturale storicizzata, evitando in ogni caso la localizzazione di nuovi impianti troppo a ridosso delle aree boscate o delle aste dei torrenti e della rete scolante primaria (afferente ai torrenti), fatte salve le motivazioni di ordine idrogeologico e di stabilità dei pendii che non rendano possibile tale impostazione.

3. Per tutti gli interventi nel territorio rurale si dovrà garantire la conservazione di tutti i manufatti storici minori quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, anche non localizzati in cartografia, per i quali sono ammissibili e prescritti la manutenzione ed il recupero con tecniche e usi appropriati.

4. Nel territorio rurale, salvo il deposito temporaneo di prodotti e materiali di lavorazione, sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto.

5. Nelle tavole del PO in scala 1:10.000 è individuata graficamente l'area vocata per impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile eolica, all'interno della quale è ammesso l'eventuale potenziamento dell'impianto esistente, nel rispetto della normativa sovraordinata in materia.

6. Si segnala inoltre la presenza di un Geosito, individuato dal P.T.C.P. di Grosseto) nella miniera di mercurio dismessa di Cerreto Piano, per il quale si applicano le norme di cui agli artt. 10 e 19 del P.T.C.P. stesso.

Art. 76 Articolazione del territorio rurale e prescrizioni correlate

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, a partire dall'individuazione dei sottosistemi territoriali aperti del Piano Strutturale, in relazione alle specifiche caratteristiche dei diversi contesti del territorio rurale sono definiti i seguenti sottosistemi ed ambiti:

  • - Colline di Scansano (R1), composto da:
    • paesaggio collinare di Montorgiali e Pancole (R1a), con articolazione della maglia fondiaria dominata da appezzamenti per lo più delimitati da componenti lineari (siepi, muretti, alberature) o estese (aree e fasce boscate) e con un consistente patrimonio di piante camporili e maglia insediativa prevalente costituita da unità monopoderali in genere ben relazionate con la viabilità vicinale e comunale esistente;
    • dorsale di Scansano e crinali allungati di Poggioferro e Salaioli (R1b), con articolazione della maglia fondiaria costituita in prevalenza da appezzamenti di dimensioni medio-piccole o piccole delimitati da componenti lineari (siepi, muretti, alberature) o estese (aree e fasce boscate) e prevalenza del mosaico colturale e parcellare sulla maglia insediativa.
    Al fine di mantenere il carattere di apertura spaziale e permeabilità visiva dei crinali e dei pianori che permette la riconoscibilità degli insediamenti rurali isolati sono da evitare impianti arborei densi sia in prossimità degli insediamenti che lungo le strade di crinale e di accesso agli insediamenti.
  • - Valli del Sanguinaio e del Mulino (R2), con maglia insediativa prevalente, costituita da unità monopoderali in genere ben relazionate con la viabilità, e modesta presenza di quote di terreno non appoderate.
    È da prevedere l'incremento di siepi e alberature a protezione della rete principale di fossi e torrenti.
  • - Media Albegna e Pomonte (R3), contesto dominato dalle componenti paesaggistiche naturali e antropiche storiche e caratterizzato dalla rarefazione fondiaria, con l'eccezione della maglia insediativa presente lungo Pian del Dado, dovuta agli appoderamenti della Riforma fondiaria, e delle quote non appoderate a sud di Pomonte.
    Al fine di mantenere il carattere di emergenza storica e morfologica dei poggi e l'apertura spaziale dei pianori sommitali che permette la riconoscibilità degli insediamenti isolati di poggio sono da evitare interventi che comportino la riduzione del patrimonio forestale di versante anche al fine di non alterare l'immagine consolidata dei poggi boscati e i livelli di biodiversità ad essa connessi, favorendo invece la sistemazione ed il potenziamento delle aree forestali e il recupero o il nuovo impianto di fasce arbustive di protezione ai margini delle formazioni boschive.
    È inoltre da prevedere l'incremento di siepi e alberature a protezione della rete principale di fossi e torrenti immissari del Fiume Albegna ed a protezione delle scarpate dei terrazzi alluvionali.
  • - Alta Albegna e Fiascone (R4), con maglia insediativa prevalente costituita quasi integralmente da unità monopoderali ben relazionate con la viabilità e aventi per lo più origine dalla Riforma fondiaria.
    Sono da evitare opere che alterino il corretto funzionamento della rete di drenaggio naturale e di regimazione delle acque (torrenti, fossi, impluvi); l'instabilità riscontrata dal punto di vista idrogeologico impone inoltre una particolare attenzione anche negli interventi di trasformazione agraria.
    È inoltre da prevedere l'incremento di siepi e alberature a protezione della rete principale dei fossi immissari del Torrente Fiascone e del Fiume Albegna ed a protezione della viabilità interna ai fondi.
  • - Conca del Cotone (R5), con maglia fondiaria interessata da appezzamenti per lo più delimitati da componenti lineari (siepi, muretti, alberature) o estese (aree e fasce boscate) e con un consistente patrimonio di piante camporili, talvolta arricchita da esempi di sistemazioni collinari tipo terrazzamenti o gradonamenti, e con una stratificazione insediativa che ha il suo più recente evento nell'appoderamento della Riforma fondiaria.
    Sono da evitare opere che alterino la funzionalità del bacino idrografico del fiume Senna, intesa sia come equilibrio idro-geomorfologico che come continuità ecologica delle linee d'acqua e delle fasce di vegetazione ripariale, favorendo invece opere di regimazione delle acque e di consolidamento del suolo con sistemazioni agrarie tradizionali e tecniche di bioingegneria.
    Al fine di mantenere la percezione del profilo morfologico che racchiude la conca del Cotone sono inoltre da evitare interventi di alterazione dello skyline sia per "sottrazione" sia per "aggiunta".
  • - Valle dell'Ombrone (R6), paesaggio di bassa collina, provvisto di appezzamenti di dimensioni da medio-grandi a medio-piccole ed appoderato secondo una maglia irregolare, con struttura insediativa prevalente costituita da unità monopoderali in genere ben relazionate con la viabilità e solo in parte originate dalla Riforma fondiaria.
    Al fine di mantenere la funzionalità della rete di drenaggio e irrigazione sono da evitare interventi che possano compromettere i canali e le opere idrauliche (riduzione, interruzione, ecc.), favorendo invece opere di sistemazione e consolidamento spondale in grado di garantire il corretto deflusso delle acque.
    È inoltre da prevedere l'incremento di siepi e alberature a protezione della rete principale di fossi e torrenti, oltre alla salvaguardia ed alla valorizzazione del vasto patrimonio di querce camporili.
  • - Colle Fagiano (R7), contesto paesistico fortemente condizionato dalle componenti naturali dell'orografia e dell'idrografia.
    Al fine di tutelare e rafforzare la funzione naturale di filtro e di affaccio rispetto agli ambienti vallivi ad elevata naturalità sono da favorire, oltre al mantenimento e potenziamento delle aree boscate, il recupero o il nuovo impianto di fasce arbustive di protezione ai margini delle formazioni boschive.
  • - Trasubbie e Trasubbino (R8), con maglia insediativa prevalente costituita da unità monopoderali in genere ben relazionate con la viabilità e solo in parte originate dalla Riforma fondiaria.
    Al fine di salvaguardare e rafforzare le strutture ecologiche delle connessioni umide interambientali che connotano questo sottosistema sono da favorire interventi di manutenzione, di recupero e di potenziamento delle aree di pertinenza fluviale da realizzare tramite difesa e accompagnamento dei processi naturali di ripresa vegetazionale, oltre alla messa in sicurezza dal punto di vista idro-geomorfologico delle sponde dei corsi d'acqua; l'instabilità riscontrata dal punto di vista idrogeologico impone inoltre una particolare attenzione anche negli interventi di trasformazione agraria.
  • - Murci (R9), con rarefazione della maglia insediativa in rilevanti porzioni cui corrisponde anche una minore intensità colturale, insieme all'alternanza di superfici forestali o in progressiva rinaturalizzazione, e maglia fondiaria complessa e storicamente organizzata in appezzamenti medio-piccoli o piccoli, delimitati da siepi ed alberature residue delle antiche formazioni forestali nei dintorni e a sud di Murci.
    È da prevedere il mantenimento della maglia fondiaria tradizionale, dominata da appezzamenti per lo più delimitati da componenti lineari (siepi, muretti, alberature) o estese (aree e fasce boscate), con un consistente patrimonio di piante camporili e talvolta arricchita da esempi di sistemazioni idraulico-agrarie degli ambienti sub-montani.

2. Sono riconosciute dal PS come "beni paesaggistici estesi" da tutelare:

  • - le aree appartenenti al sottosistema R2 (paesaggi di accertata rilevanza per qualità diffusa e integrità dei caratteri storici consolidati);
  • - le aree appartenenti ai sottosistemi R3 e R5 (paesaggi di accertata rilevanza storico-culturale e integrità dei caratteri paesistici consolidati);
  • - le aree appartenenti al sottosistema R8 (paesaggi di accertata rilevanza paesistico-ambientale per l'integrità delle risorse fisico-naturalistiche).

In tali aree nel caso di opere significative di trasformazione (nuova edificazione, nuovi tracciati stradali o modifiche rilevanti di quelle esistenti, opere tecnologiche quali elettrodotti, captazioni, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, impianti eolici..., attività estrattive ed opere connesse, discariche per rifiuti solidi e fanghi, opere di bonifica agraria) è richiesta una valutazione preventiva di sostenibilità paesaggistico-ambientale.

3. Sono classificate come zone ad esclusiva funzione agricola le seguenti aree:

  • - R2.1 (Valli del Sanguinaio e del Mulino)
  • - R3.1 (Media Albegna e Pomonte)
  • - R6.1 (Valle dell'Ombrone).

Art. 77 Aree di rilevante pregio ambientale-paesaggistico

1. Le Aree di rilevante pregio ambientale-paesaggistico corrispondono ai contesti specifici di Ghiaccioforte, Cotone e Castello di Montepò.

2. In tali aree, riportate con apposita campitura nelle Tavole del PO, non è ammessa la costruzione di nuove abitazioni rurali, né sono ammissibili nuovi annessi e manufatti in assenza di PAPMAA, di cui ai successivi artt. 81-90. È consentita la realizzazione di annessi rurali attraverso PAPMAA esclusivamente qualora sia dimostrato che non sussistono alternative di localizzazione all'esterno dell'area di rilevante pregio ambientale-paesistico.

3. Nell'area circostante il sito di Ghiaccioforte sono ammessi interventi di valorizzazione dell'area archeologica con la riapertura degli antichi itinerari di accesso dal fiume Albegna e sistemazioni per la fruizione turistica del sito (servizi igienici, biglietteria, eventuale centro di documentazione) che non risultino dissonanti rispetto all'ambiente circostante per i materiali usati e per la dimensione degli spazi di servizio, con valutazione preventiva di sostenibilità paesaggistico-ambientale.

4. Nell'area circostante il sito di Cotone sono ammessi interventi di recupero e valorizzazione dei siti storici e in particolare degli insediamenti storici di presidio della Conca (castello e Mulino del Cotone) con ripristino della viabilità storica e sistemazioni per la fruizione turistica del sito (ad esempio servizi igienici, biglietteria, centro di documentazione), con valutazione preventiva di sostenibilità paesaggistico-ambientale.

Art. 78 Ambiti di pertinenza dei centri antichi di Scansano e Montorgiali

1. Ai sensi della L.R. 65/2014, le tavole del PO individuano gli ambiti di pertinenza che sono considerato di elevato valore paesaggistico anche ai fini della valorizzazione dei centri storici di cui costituiscono il contesto.

2. In tali ambiti di pertinenza sono da conservare le sistemazioni agrarie tradizionali esistenti, la rete scolante, la viabilità storica, i percorsi campestri ed i sentieri e la vegetazione non colturale, al fine di mantenerne il ruolo di cintura rurale e l'elevato valore paesaggistico.

3. Al fine di salvaguardarne il ruolo e la permanenza delle funzioni agricole, nonché l'immagine paesaggistica dei centri antichi di Scansano e di Montorgiali, negli ambiti di pertinenza non è ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali con PAPMAA, né sono ammissibili nuovi annessi e manufatti in assenza di PAPMAA, di cui ai successivi artt. 81-90.

4. Nell'ambito di pertinenza del centro antico di Montorgiali sono inoltre vietate opere di mobilità e impianti tecnologici fuori terra, salvo le opere necessarie al trattamento delle acque reflue nonché alle connessioni impiantistiche.

Art. 79 Strade bianche, percorsi vicinali ed interpoderali

1. Strade bianche, sentieri, percorsi poderali e vicinali costituiscono un patrimonio che deve essere conservato nella sua integrità e consistenza e da mantenere in condizioni di fruibilità, garantendone l'accessibilità.

2. Devono essere tutelate, conservate e, se necessario, ripristinate:

  • - la continuità e la percorribilità pubblica dei tracciati;
  • - la configurazione planoaltimetrica generale dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte, i manufatti minori ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature tradizionali segnaletiche e quelle ai lati dei tracciati;
  • - le opere di sistemazione e di contenimento del terreno.

3. Gli interventi di manutenzione delle "strade bianche" devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. Sono ammesse altresì tecniche nuove, purché non alterino l'aspetto cromatico delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero. È sempre ammessa la realizzazione di canalette per la raccolta delle acque meteoriche realizzate mediante semplice scavo del terreno, canalette in pietrame. Al fine di evitare l'utilizzo di materiali non coerenti con il carattere di ruralità del contesto (come ad esempio l'asfalto e l'utilizzo di calcestruzzo e rete elettrosaldata), è ammesso esclusivamente manto stradale drenante e che mantenga le caratteristiche cromatiche dei luoghi attraversati, per il quale dovranno essere impiegati materiali lapidei sciolti pressati oppure fissati con resine stabilizzanti o comunque materiali che non alterino l'effetto cromatico originario e si dimostrino adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico, prevedendo ad esempio interventi di depolverizzazione o l'utilizzo di calcestruzzo architettonico con l'uso di inerti simili per cromia ai colori del contesto, con l'impiego di leganti "neutri" o vernice resinata a base acquosa, non acrilica, che consentono la realizzazione di bitumature con conglomerati in cui prevale il colore dell'inerte impiegato. In caso di interventi di riqualificazione di strade già asfaltate, è consentito e incoraggiato il trattamento superficiale con strato di usura costituito da uno o più strati sovrapposti di emulsione bituminosa o neutra, pietrischetto e/o graniglia.

4. Le variazioni ai tracciati delle strade bianche, dei sentieri, dei percorsi vicinali e interpoderali non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare recuperando percorsi o tracce di essi preesistenti ed allineandosi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno e lungo le linee di minor pendenza.

5. Nei programmi aziendali la realizzazione di nuovi tracciati e la deviazione di strade private e poderali è consentita solo a fronte di una dimostrata necessità, volta a migliorare l'accessibilità e/o la sicurezza, oppure per ripristinare un percorso storico; le aziende agricole potranno esplicitare tale necessità anche per migliorare l'organizzazione aziendale e le operazioni di movimentazioni merci, al fine di rendere più sicure le condizioni lavorative, sia degli addetti, che dei terzi in transito sulla base di specifici progetti, che tengano conto del miglior inserimento ambientale, della maggiore sicurezza, della limitazione del rischio idraulico e della pericolosità per la instabilità dei versanti.

Capo II Nuovi edifici e manufatti rurali

Art. 80 Articolazione delle discipline

1. In applicazione dei criteri del Piano Strutturale, il presente Piano Operativo specifica le discipline relative alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie necessarie allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse del territorio rurale, in conformità al PTC della Provincia di Grosseto e al PIT/PPR della Regione Toscana.

2. Il PO promuove l'attività agricola anche ai fini della valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio rurale e specifica:

  • a) le discipline per le trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo ed in particolare
    • - le prescrizioni quantitative e qualitative e criteri progettuali per la redazione del programma aziendale,
    • - le disposizioni per gli interventi consentiti in assenza di programma aziendale,
    • - le opere di sistemazione ambientale e paesaggistica a cui attenersi per una corretta gestione del suolo, anche ai fini idrogeologici;
  • b) le discipline per le trasformazioni da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo ed in particolare
    • - parametri, prescrizioni e criteri progettuali da rispettare per l'insediamento delle attività agricole amatoriali e per le piccole produzioni agricole e quelle riguardanti specifici elementi funzionali alle attività.

Art. 81 Criteri insediativi per i nuovi edifici e manufatti rurali

1. Nella scelta della localizzazione dei nuovi edifici, siano essi abitazioni, annessi o manufatti, ed anche nel caso di trasferimenti di volumetrie, si dovrà valutare il corretto inserimento nel contesto paesaggistico, assumendo come riferimento le discipline di tutela, nonché gli indirizzi del PTCP; si dovranno in ogni caso rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

  • - si dovranno collocare lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili, fatti salvi i casi nei quali soluzioni diverse si dimostrino inequivocabilmente migliorative dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e comunque esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, da realizzare con caratteri tipici della maglia poderale;
  • - il progetto delle sistemazioni ambientali dovrà specificare le caratteristiche e i tipi di essenze autoctone o naturalizzate da impiegare a corredo, in modo da integrare, dal punto di vista paesaggistico, le nuove strutture con il paesaggio agricolo circostante;
  • - si dovranno collocare nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree edificate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi; in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti o di incompatibilità con i complessi esistenti, in conseguenza del rispetto delle misure igienico-sanitarie e funzionali alle lavorazioni, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo) e dovrà essere garantito comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate;
  • - si dovranno sempre scegliere aree poco esposte, limitando la visibilità dei nuovi edifici dalle altre strade di interesse panoramico ed inoltre nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che i limiti superiori delle coperture non superino le linee di crinale o le vette dei poggi;
  • - la loro localizzazione non deve implicare significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni alternative, è prevista l'adozione di piani terra seminterrati, limitando così sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani;
  • - si dovrà configurare l'insediamento ed il disegno della rete scolante in coerenza col sistema delle acque superficiali e sotterranee e in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;
  • - la loro localizzazione non dovrà essere in prossimità di aree forestali, formazioni ripariali ed altre componenti naturali rilevanti dei fondi, tanto che la loro distanza dovrà risultare non inferiore a 40 ml.

I criteri suddetti si intendono validi anche nel caso di realizzazione di serre fisse e di manufatti temporanei in generale.

2. La collocazione delle nuove costruzioni, la dotazione e la scelta delle aree di pertinenza, degli spazi di servizio, ecc. dovrà essere oggetto di uno studio paesaggistico e ambientale d'insieme e di adeguate valutazioni di compatibilità per mantenere l'unitarietà delle viste ed evitare cesure incongrue. Tutti gli interventi dovranno comunque garantire la tutela delle caratteristiche specifiche del contesto rurale interessato.

Art. 82 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale

1. Oltre che per gli interventi definiti dal Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014 il PAPMAA deve essere presentato nei casi di realizzazione di strutture ed infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili con esclusione degli impianti non soggetti a titolo abilitativo e degli impianti fotovoltaici a terra con potenza inferiore a 20kW, fermo restando il rispetto delle disposizioni della L.R. 11/2011 e s.m.i. nonché delle prescrizioni per i beni paesaggistici definite dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale.

2. I PAPMAA assumono valore di piano attuativo nel caso in cui si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014, e nei casi in cui si preveda la realizzazione di più di due nuove abitazioni rurali attraverso interventi di nuova edificazione o trasferimenti di volumetrie.

3. La disponibilità delle superfici fondiarie minime da mantenere in produzione richieste deve risultare da asseverazione da parte di tecnico abilitato nelle materie agricole ed essere riscontrabile presso la banca dati regionale ARTEA accessibile alle pubbliche amministrazioni.

4. Nel territorio di Scansano non sono individuati ambiti destinati allo svolgimento di attività orto-florovivaistiche in coltura protetta con strutture fisse eccedenti quelle per autoconsumo di cui all'art. 89 comma 5, visto il contesto paesaggistico comunale, oltre alle indicazioni del PTC della Provincia di Grosseto che considera tale attività agricola non rispondente alle vocazioni produttive locali.

5. Al fine di individuare le opportune opere di miglioramento, nello specifico contesto ambientale, il programma aziendale dovrà censire le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche, presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - individui arborei a carattere monumentale, ai sensi della normativa vigente;
  • - boschi e tipologie forestali;
  • - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
  • - corsi d'acqua naturali o artificiali;
  • - rete scolante artificiale principale;
  • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale censiti da Enti pubblici territoriali e dal presente PO;
  • - viabilità rurale esistente.

Il PAPMAA, oltre al rilievo delle componenti sopra elencate, censisce le parti del territorio aziendale ricadenti in area di particolare valore paesaggistico e naturalistico (aree vincolate ex lege D.lgs. 42/2004, ambiti di rilevante pregio ambientale e paesaggistico, SIR...).

6. Il PAPMAA valuta gli effetti attesi, prestando particolare attenzione alla salvaguardia delle componenti di cui al precedente comma 5 ed alla eliminazione delle eventuali criticità del territorio di riferimento, in coerenza a PS e PIT/PPR e dando conto delle misure adottate per il contenimento del consumo di suolo coltivabile.

7. L'approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi.

Art. 83 Criteri per gli interventi di miglioramento fondiario e per la tutela e valorizzazione paesistico-ambientale

1. Gli interventi connessi all'attività agricola da attuare attraverso PAPMAA e/o sistemazioni ambientali sono subordinati alla sottoscrizione di specifico impegno, mediante Atto d'Obbligo, riguardante le seguenti azioni:

  • - mantenere la coltivazione del fondo agricolo;
  • - mantenere, ripristinare e migliorare gli elementi strutturanti del paesaggio agrario e del territorio agricolo quali i terrazzamenti ed i ciglionamenti, i percorsi e la viabilità esistente, le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate, il reticolo delle acque, la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie;
  • - rimettere a coltura i campi abbandonati anche per fini faunistici;
  • - impiegare tecniche di impianto di specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi in particolare relativamente a filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi e siepi a delimitazione dei fondi agricoli;
  • - evitare la recinzione di fondi agricoli e delle aree boscate, salvo diverse prescrizioni dei Piani di settore ed entro i limiti previsti dall'art. 100;
  • - realizzare eventuali interventi di regimazione idraulica e/o di consolidamento dei terreni;
  • - ripristinare gli eventuali luoghi degradati;
  • - valorizzare gli ecosistemi e le emergenze floro-faunistiche, in particolare nei contesti di principale pregio naturalistico;
  • - adottare specifiche misure finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione delle altre risorse naturali, mediante misure di riconnessione ecologico-ambientale;
  • - adottare specifiche misure finalizzate alla tutela della risorsa acqua, anche sotterranea, incentivando il recupero delle acque reflue e privilegiando opere idrauliche di risparmio idrico e stoccaggio temporaneo (laghetti);
  • - provvedere allo smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli.

2. Gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Art. 84 Prescrizioni specifiche per i nuovi edifici e manufatti rurali

1. Nella realizzazione dei nuovi edifici e manufatti rurali dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo, analizzando i seguenti aspetti:

  • - il tipo edilizio;
  • - la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali;
  • - la tipologia costruttiva prevalente, sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti;
  • - il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali;
  • - caratteri dell'involucro (muratura faccia vista, intonaco), presenza di scale esterne, logge, ecc.;
  • - disposizione e forma delle aperture, tipo di infissi;
  • - caratteri dell'intorno e sistemazioni esterne (pavimentazioni, sistemazioni a verde).

Dovranno essere adottati soluzioni tipologiche, materiali e colorazioni orientati a determinare il minimo impatto visuale.

2. Nelle nuove costruzioni dovranno inoltre essere privilegiati soluzioni, materiali e tecniche di edilizia sostenibile ed orientati al perseguimento di alte prestazioni degli involucri edilizi e dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti ed il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, tali da superare le prestazioni minime richieste dalla legge.

3. In caso di progetti con caratteristiche formali significative e/o utilizzo di tecnologie innovative, l'applicazione dei suddetti criteri sarà rapportata alla specialità dell'intervento in relazione all'ambito interessato.

Art. 85 Abitazioni rurali attraverso PAPMAA

1. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime, può, se sussistono le condizioni urbanistiche, richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso il PAPMAA.

2. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione di abitazioni rurali nelle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), negli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali.

3. Le nuove abitazioni rurali dovranno essere costituite da edifici autonomi rispetto agli annessi rurali cioè funzionalmente separati da essi; è comunque ammessa l'edificazione in adiacenza, fermo restando il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e della compatibilità tra le funzioni.

Esse dovranno osservare i seguenti requisiti e criteri:

  • - la dimensione massima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 150 mq. di superficie edificabile (SE). La dimensione minima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 60 mq. di superficie edificabile (SE). La dimensione massima ammissibile di superficie accessoria (SA) per ogni unità abitativa, esclusi eventuali locali totalmente interrati, è stabilita in 60 mq. La pendenza della copertura, se a falde, non dovrà superare il 30%;
  • - l'altezza della nuova costruzione non potrà superare i due piani fuori terra, con altezze nette interne non superiori a 3,00 ml., che dovrà essere ridotta ad un piano nel caso in cui l'eventuale piano seminterrato misuri fuori terra oltre 1,20 ml;
  • - i locali disposti ad un eventuale livello totalmente interrato dovranno essere compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; è preferibile escludere la realizzazione di rampe carrabili per l'accesso diretto dall'esterno e comunque dovranno essere mitigate da specie arboree e arbustive autoctone;
  • - le autorimesse, da ricomprendere nel dimensionamento della superficie accessoria (SA), non potranno superare la superficie di 40 mq. per ogni nuova unità abitativa. È vietata la realizzazione di autorimesse interrate; eventuali autorimesse seminterrate potranno essere consentite solo in presenza di terrapieni e dislivelli esistenti, con minime alterazioni della morfologia dei luoghi. È preferibile escludere la realizzazione di rampe carrabili per l'accesso diretto dall'esterno e comunque dovranno essere mitigate da specie arboree e arbustive autoctone;
  • - le nuove abitazioni rurali dovranno essere preferibilmente di pianta regolare e volumetrie compatte, con prevalenza dei pieni sui vuoti e con esclusione di terrazze a tasca; non sono altresì consentiti i balconi a sbalzo, l'uso di pilastri e parapetti con finitura in cemento armato a faccia vista e le scale esterne in aggetto; in ogni caso saranno da adottare tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dell'intorno e del più ampio contesto ambientale, in coerenza con gli indirizzi di cui all'art.23, c.9 delle Norme del P.T.C.;
  • - il sistema di illuminazione esterna e la sistemazione delle aree pertinenziali dei nuovi edifici deve essere previsto nella redazione delle norme del Programma Aziendale ed ha valore prescrittivo. In ogni caso i corpi illuminanti esterni dovranno dirigere il flusso luminoso verso il basso e non oltre i 60° dalla verticale.

4. Con la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo di durata decennale, di cui all'art. 74 comma 6 della L.R. n. 65/2014, il richiedente dovrà altresì impegnarsi a produrre regolarmente (ogni 2 anni) le certificazioni che attestino il possesso dei requisiti necessari per le abitazioni rurali.

Art. 86 Annessi agricoli attraverso PAPMAA

1. I nuovi annessi agricoli da realizzare tramite programma aziendale, dovranno avere caratteristiche di semplicità ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata e dotandoli di una adeguata flessibilità; per magazzini, rimesse e simili si utilizzeranno preferibilmente materiali leggeri per il tamponamento dell'edificio e adeguate tecniche e materiali per la struttura portante, con particolare attenzione per l'efficacia del loro ciclo produttivo (ad esempio in legno), pur essendo ammesso l'impiego di materiali e tecniche tradizionali, ove meglio rispondente alle specifiche esigenze produttive agricole oppure quando risulti congruo ai fini del migliore inserimento nel contesto paesaggistico esistente; le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica dei nuovi edifici.

2. Fatte salve particolari documentate esigenze produttive, i davanzali delle finestre dovranno essere posti ad una altezza non inferiore a 1,50 ml. dalla quota di calpestio interno.

3. Le nuove cantine di vinificazione dovranno preferibilmente essere interrate o seminterrate e comunque cercare la massima integrazione con il paesaggio, anche attraverso l'uso di materiali appropriati; per le superfici esterne si devono appropriatamente definire i caratteri e le finiture, affinché se ne possa verificare la compatibilità con il contesto paesaggistico. Le cantine parzialmente o totalmente interrate devono considerare la morfologia del suolo e le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi, riducendo al minimo le modificazioni, utilizzando e ottimizzando le sistemazioni agrarie esistenti, scarpate e dislivelli, minimizzando la visibilità delle rampe di accesso carrabili e dei nuovi fronti di costruito. Deve comunque essere privilegiato l'uso della viabilità esistente e gli sbancamenti devono essere limitati allo strettamente necessario per il ciclo produttivo.

4. È vietata la realizzazione di autorimesse o rimesse per mezzi agricoli interrate; è ammessa la realizzazione di un livello interrato compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; È preferibile escludere la realizzazione di rampe carrabili per l'accesso diretto dall'esterno e comunque dovranno essere mitigate da specie arboree e arbustive autoctone; è consentito un collegamento verticale esterno con il livello interrato per usi specialistici per l'installazione di impianti meccanici (montacarichi, nastri trasportatori) utili alla movimentazione dei prodotti agricoli.

5. Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere limitati al massimo e realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulla base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

6. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione di annessi agricoli nelle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR) e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali.

Art. 87 Annessi agricoli per attività non soggette al rispetto delle superfici fondiarie minime (in assenza di PAPMAA)

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita in assenza del programma aziendale e quindi non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di legge nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa è iscritta alla CCIAA e con volume di affari superiore ai limiti di esonero IVA e che devono esercitare in via prevalente, da almeno un anno, una delle seguenti attività:

  • a) allevamento intensivo di bestiame;
  • b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  • d) allevamento di fauna selvatica;
  • e) cinotecnica;
  • f) allevamenti zootecnici minori.

La prevalenza dell'attività si intende verificata quando l'attività supera i 2/3 della produzione lorda vendibile agricola conseguita.

2. La costruzione degli annessi non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime è consentita a condizione che:

  • - le aziende agricole non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) e che i terreni non provengano da frazionamenti di aziende successivi alla data di adozione del Piano Strutturale;
  • - che i terreni aziendali di riferimento siano costituiti da un unico corpo.

3. La costruzione di tali annessi non è comunque consentita nelle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), negli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali.

4. Il progetto degli annessi di cui al presente articolo dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione redatta da tecnico abilitato in materie agricole e forestali che verifichi la sussistenza delle condizioni preliminari generali e quelle specifiche per le diverse tipologie di annesso. In particolare la relazione tecnica specifica i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture utilizzate, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui, ecc. Dovrà altresì evidenziare il rispetto delle norme sul benessere animale e sulla tutela delle risorse ambientali dall'inquinamento, precisando la tipologia, il dimensionamento e la localizzazione delle strutture accessorie necessarie (abbeveratoi, mangiatoie, recinzioni, concimaie, sistemi di raccolta e smaltimento degli effluenti dove necessari, ecc.). Tale relazione dovrà contenere il calcolo di unità di capo adulto presenti nell'allevamento applicando appropriate tabelle di conversione dei giovani allevi. Il progetto comprenderà inoltre il computo metrico dei costi di smantellamento e smaltimento delle strutture.

5. Per il conseguimento del titolo abilitativo sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere nelle forme di legge a cura e spese del proponente che dovrà impegnarsi a:

  • - mantenere la coltivazione della superficie agricola utilizzata e l'allevamento dei capi che hanno dato diritto alla realizzazione dell'annesso;
  • - non alienare separatamente dal fondo rustico l'annesso da realizzare;
  • - mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazione di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
  • - rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria per l'irrigazione non attingendo all'acquedotto pubblico;
  • - mantenere l'uso di tale annesso per un tempo indeterminato e a smantellare l'annesso al cessare delle condizioni che ne hanno determinato la realizzazione.

6. Allevamento di avicunicoli e ovicaprini

Le aziende agricole che svolgono l'attività di allevamento di avicunicoli e ovicaprini, dotate di almeno un ettaro di superficie agricola utilizzata al netto delle tare, dei resedi di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, possono realizzare annessi tenendo conto dei seguenti parametri inderogabili:

Tipo di allevamento A B C D E
Manufatto Sup. coperta netta disp. per capo adulto equivalente Sup. scoperta minima per capo adulto equivalente n. max. capi adulti equivalenti per ettaro di SAU/ anno massimale capi adulti equivalenti tot./anno per allevamento Annesso Superficie coperta netta per un allevamento che raggiunga il massimale colonna D
Ovicaprini Latte e carne Pecore o capre e allievi 2 2,5 13 40 25 mq.
Stanza del latte, magazzino cella frigo, infermeria e vendita
Ariete o montone (rapporto massimo1/20 femmine) 3
Cunicoli Riproduttrice con prole 0,7 5 100 200 25 mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita
Coniglio da ingrasso 0,2 10
Avicoli Galline ovaiole 0,2 4 200 400 25 mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita
Polli da ingrasso 0,15 4
Altri avicoli (tacchini, anatre, oche ecc.) max 15 kg peso vivo /mq 15 1 UBA 2 UBA 25 mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita

Nel calcolo delle superfici di annesso realizzabili devono essere considerati tutti i capi allevati dall'azienda alla data della richiesta. È necessario tenere conto degli animali in accrescimento da quantificare, tramite appropriati coefficienti di conversione, in unità o frazioni di unità di capo adulto, sia per quanto concerne il dimensionamento, sia nella verifica del numero massimo di capi allevabili.

I massimali si intendono per azienda e per ettaro. Nel caso di allevamenti di diverse specie animali, il massimo di capi per ettaro e per allevamento si intende raggiunto quando risulti pari a uno la somma dei quozienti ottenuti per ogni specie, dividendo il numero di capi adulti equivalenti allevati, per il numero massimo dei capi adulti equivalenti per ettaro e per allevamento definiti in tabella.

7. Allevamento di fauna selvatica

Deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:

Fauna Superficie coperta mq/capo
Fagiano dai 30 ai 60 giorni 0,5
oltre 60 giorni 1
Pernici dai 30 ai 60 giorni 0,25
oltre 60 giorni 1
8. Apicoltura

Le aziende che esercitano l'apicoltura dotate di almeno un ettaro di superficie agricola utilizzabile e di un allevamento di minimo 25 arnie possono realizzare un annesso per a lavorazione del miele, compreso il deposito ed il locale smielatura ed eventuali spazi di rimessa e magazzino secondo i seguenti parametri:

numero arnie/alveari Superficie coperta
da 25 a 50 40 mq. per un ettaro di superficie agricola utilizzata
oltre 50 + 0,8 mq/arnia fino a un massimo di 80 mq. di annesso con minimo 2 ettari di superficie agricola utilizzata

9. Selvicoltura

Per le aziende silvicole che fanno la trasformazione del legname tagliato, dotate una superficie superiore a 20 ettari è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri a uso rimessa /laboratorio di superficie coperta massima di 60 mq.

10. Cinotecnica

Fermo restando il rispetto delle disposizioni della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali), valgono le seguenti condizioni specifiche:

  • a) le distanze minime da osservare sono pari a:
    • - ml. 150 da abitazioni e case sparse
    • - ml. 250 da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive
    • - ml. 50 da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria);
    al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente USL;
  • b) i locali per l'attività cinotecnica devono avere una capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a 5 e non superiore a 20 unità e inoltre:
    • - la dimensione fondiaria minima dell'area da utilizzare a canile deve garantire un standard minimo di 100 mq. per cane;
    • - ogni singolo cane deve avere a disposizione un box di dimensione minima di 8 mq., coperto con tettoia, dei quali 2 mq. isolati termicamente;
  • c) è ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di Superficie Coperta massima di 30 mq., oltre a 1 mq. per ogni cane eccedente i 20, necessario per la logistica (infermeria/degenza, sala parto, magazzini, cucina, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto); tale annesso deve avere planimetria di forma geometrica semplice, preferibilmente rettangolare, e altezza massima (così come definita dall'art. 18 del Reg. 64/2013, recepito nell'Appendice al Regolamento Edilizio comunale con D.C.C. n. 6/2014) di 2,70 ml., con tetto a capanna o ad una falda;
  • d) tutti i manufatti devono essere realizzati in materiale smontabile e reversibile, di facile rimozione;
  • e) la recinzione di delimitazione dell'area del canile deve essere realizzata in rete a maglia sciolta adiacente a siepe sempreverde di idonea altezza per isolarlo dall'ambiente circostante;
  • f) deve essere posta particolare attenzione alle norme igienico e sanitarie e allo smaltimento dei liquami, evitando ogni contaminazione della rete idrica superficiale; l'eventuale approvvigionamento dei servizi a rete sarà a completo carico dei concessionari e per la loro ubicazione resta comunque indispensabile la richiesta di parere preventivo di fattibilità al Comune e alla USL di competenza.

11. Lavorazione del latte

Lavorazione del latte (caseificio) Latte trasformato giornalmente in quintali (q) Superficie Coperta massima
fino a 1 q 60 mq.
oltre 1 q fino a 10 q + 20 mq/q
oltre 10 q fino a 100 q + 15 mq/q

12. Le strutture per la lavorazione e la trasformazione e vendita dei prodotti possono essere realizzate in muratura per una superficie non superiore a 20 mq.; nel caso di sola lavorazione e vendita dei prodotti del fondo o del bosco è comunque richiesta una superficie fondiaria minima di 1.000 mq.

13. Non sono ammessi più di due corpi di fabbrica da realizzare in stretto collegamento funzionale.

È ammessa la dotazione di servizi igienico sanitari per il personale e quanto altro necessario per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Fatte salve particolari documentate esigenze produttive, i davanzali delle finestre dovranno essere posti ad una altezza non inferiore a 1,50 ml. dalla quota di calpestio interno.

Sulla base della superficie coperta massima (o della tipologia di allevamento) gli annessi in materiali leggeri hanno le seguenti altezze massime:

  • sotto 20 mq.   h = 2,20 ml.
  • tra 20 e 50 mq.   h= 2,50 ml.
  • tra 50 e 100 mq.   h= 3,00 ml.

Gli annessi in muratura hanno altezza massima pari a 3 ml.

Non sono consentiti locali interrati.

Le sistemazioni esterne devono prevedere essenze arboree idonee, finalizzate ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente.

Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulle base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

14. Gli annessi realizzati ai sensi del presente articolo, nel periodo di svolgimento delle attività, entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente con funzione agricola.

Art. 88 Annessi agricoli minimi in assenza di PAPMAA

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 73 della L.R. 65/2014, alle aziende agricole iscritte alla CCIAA e al registro IVA che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale è consentita, al di fuori del programma aziendale, la realizzazione di nuovi annessi minimi alle seguenti condizioni:

  • - non avere distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda;
  • - i fondi agricoli non derivino da trasferimenti parziali di proprietà avvenuti nei 10 anni precedenti salvo quelli autorizzati con programma aziendale.

2. La realizzazione degli annessi minimi di cui al presente articolo non è consentita nelle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), negli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali.

3. È consentita la realizzazione di un solo annesso per ogni azienda agricola a condizione che non esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze non legittime o incongrue esistenti vengano rimosse. Ove esista un altro annesso compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento.

È comunque fatta salva la possibilità di conservare sul fondo eventuali piccole strutture in pietra di costruzione non recente e non funzionali all'uso agricolo delle quali è opportuno salvaguardare il valore storico-documentale.

4. La Superficie Coperta massima degli annessi minimi è stabilita in rapporto alla superficie fondiaria minima da mantenere in produzione, escluse l'area di resede del fabbricato, la viabilità di accesso e le tare, con riferimento all'articolazione in sottosistemi ed ambiti, secondo le seguenti corrispondenze:

Sottosistema/ambito Superficie fondiaria minima per ordinamento colturale Superficie Coperta massima
vigneti e frutteti in coltura specializzata oliveti in coltura specializzata colture seminative e seminativo arborato castagneti da frutto effettivo arboricoltura da legno bosco ad alto fusto bosco misto, bosco ceduo, pascoli, pascoli arborati e cespugliati
R1 Colline di Scansano: R1b Dorsale di Scansano 2,5 ha. 2,5 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R1a Paesaggio collinare di Montorgiali - 3,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha.
R2 Valli del Sanguinaio e del Mulino solo nelle aree a prevalente funzione agricola - 3,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R3 Media Albegna e Pomonte - 4,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R4 Alta Albegna e Fiascone - 4,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R5 Conca del Cotone - 3,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R6 Valle dell'Ombrone solo nelle aree a prevalente funzione agricola - 3,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R7 Colle Fagiano 2,5 ha. 2,5 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R8 Trasubbie e Trasubbino - 4,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R9 Murci 2,0 ha. 2,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.

La realizzazione degli annessi minimi nel caso di vigneti e frutteti in coltura specializzata è quindi ammessa esclusivamente nei sottosistemi/ambiti R1.b, R7 e R9.

Le superfici fondiarie potranno anche non essere contigue ma dovranno essere collegate funzionalmente con la particella in cui insisterà l'annesso e comunque non distare da questo più di 500 ml. in linea d'aria.

Gli annessi dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche, atti a garantirne la reversibilità dell'installazione:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna, con manto in laterizio o materiali con forma e colorazione similare e avere un'inclinazione di falda non superiore al 30%; la sporgenza della gronda non potrà superare i 50 cm.; è consentita altresì la copertura con solaio piano, ove questo sia ricoperto di terreno vegetale;
  • - altezza massima dell'edificio (Hmax) non superiore a 2,40 ml.;
  • - struttura e tamponamenti realizzati anche con materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - rispetto delle distanze dai fabbricati e da luoghi pubblici eventualmente regolamentate dall'Amministrazione.

Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere opportunamente smaltiti. La disponibilità di acqua deve essere garantita per la gestione e l'igiene dell'allevamento. All'interno del manufatto è consentita la realizzazione di un servizio igienico di Superficie utile abitabile non superiore a 3 mq.

Fatte salve particolari documentate esigenze produttive, i davanzali delle finestre dovranno essere posti ad una altezza non inferiore a 1,50 ml. dalla quota di calpestio interno.

È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere. È consentita esclusivamente la realizzazione di recinzioni con rete metallica a maglia sciolta sostenuta da pali in legno e/o ferro (a seconda del contesto).

5. Il soggetto richiedente la realizzazione dell'annesso dovrà sottoscrivere impegno, mediante Atto d'Obbligo a:

  • - non alienare separatamente dal fondo l'annesso e non mutarne la destinazione d'uso agricola;
  • - conservare e, ove necessario, migliorare tutti gli elementi caratteristici del paesaggio agrario presenti sul fondo;
  • - coltivare e mantenere sul fondo coltivazioni arboree, arbustive o erbacee pluriennali tipiche o storicizzate nel contesto paesaggistico di riferimento;
  • - demolire il fabbricato e ripristinare il sito al venir meno anche di uno solo degli impegni di cui ai punti precedenti.

Art. 89 Manufatti aziendali ad uso agricolo in assenza di PAPMAA

1. Alle aziende agricole iscritte alla CCIAA e al registro IVA è consentita l'installazione di manufatti, al di fuori del programma aziendale, che non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali.

Nel caso dei manufatti di cui al comma 3 punti b) e c) l'installazione è ammessa solo a condizione che l'azienda non abbia distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) nei 10 anni precedenti la presentazione della pratica edilizia.

2. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non è consentita nelle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), negli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali.

3. Tali manufatti, strettamente necessari alla conduzione aziendale, sono distinti in base alla durata e alla necessità di trasformazioni permanenti come segue:

  • a) manufatti aziendali temporanei, realizzati per un periodo non superiore a due anni (art. 70 comma 1 L.R. 65/2014) semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie;
  • b) manufatti aziendali temporanei aventi le stesse caratteristiche costruttive di cui al precedente punto, realizzati per un periodo superiore a due anni (art. 70 comma 3 lettera a) L.R. 65/2014);
  • c) manufatti aziendali non temporanei, comprese le serre fisse che necessitano di interventi di trasformazione permanente al suolo (art. 70 comma 3 lettera b) L.R. 65/2014).

L'imprenditore agricolo si impegna a mantenere i suddetti manufatti per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola e si impegna altresì alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

4. Di norma è consentita la realizzazione di un solo manufatto per ogni azienda agricola a condizione che non esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze non legittime o incongrue esistenti vengano rimosse. L'articolazione in più manufatti deve rispondere a specifiche esigenze funzionali e di inserimento nel contesto da esplicitare nelle analisi e nella relazione tecnica. Ove esista un altro manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento.

È comunque fatta salva la possibilità di conservare sul fondo eventuali piccole strutture in pietra di costruzione non recente e non funzionali all'uso agricolo delle quali è opportuno salvaguardare il valore storico-documentale.

5. Trattandosi di strutture per sistemi di coltivazione non propriamente coerenti con le vocazioni produttive del territorio comunale, non è ammessa la realizzazione di serre fisse di impiego diverso da quello prevalentemente a scopo di autoconsumo familiare e di superficie superiore a 150 mq. e comunque dovrà essere preventivamente valutata in rapporto al corretto inserimento paesaggistico e insediativo, considerando un ambito territoriale sufficientemente ampio e non ristretto ai soli limiti aziendali.

6. Sono escluse dalla presente disciplina le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a 1 ml.

7. Per i manufatti aziendali di cui alla lettera a) del comma 3, alla comunicazione indirizzata al Comune, oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato che giustifichi le dimensioni del manufatto, le effettive esigenze temporanee dell'azienda e le soluzioni alternative allo scadere dei due anni.

8. Per i manufatti aziendali di cui alla lettera b) del comma 3, negli atti del procedimento abilitativo inviato al Comune, oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente, è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato che giustifichi le dimensioni dello stesso manufatto, corredata da una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa.

9. Per i manufatti aziendali di cui alla lettera c) del comma 3, negli atti del procedimento abilitativo inviato al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente, è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato che giustifichi le dimensioni del manufatto, una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa, comprensiva degli interventi di miglioramento e mitigazione ambientale previsti.

Art. 90 Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici

1. L'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale e per il ricovero di animali domestici, da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, è consentita - con esclusione delle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), degli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali - ai proprietari o detentori di fondi agricoli non derivanti da trasferimenti parziali di proprietà avvenuti nei 10 anni precedenti salvo trasferimenti autorizzati con programma aziendale, a condizione che l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

2. Il soggetto richiedente l'installazione del manufatto dovrà sottoscrivere impegno:

  • - a non alienare separatamente dal fondo il manufatto e a non mutarne la destinazione d'uso;
  • - a conservare e, ove necessario, migliorare tutti gli elementi caratteristici del paesaggio agrario presenti sul fondo;
  • - a demolire il manufatto e ripristinare il sito al venir meno anche di uno solo degli impegni di cui ai punti precedenti ed al cessare dell'attività agricola;
  • - a presentare con cadenza triennale la dichiarazione di sussistenza delle condizioni per la realizzazione dei manufatti.

3. È ammessa la realizzazione di manufatti agricoli quali:

  • - strutture per il rimessaggio delle attrezzature e magazzinaggio delle materie prime
  • - strutture per le piccole produzioni (ad esempio stoccaggio temporaneo delle produzioni ortofrutticole)
  • - strutture per la lavorazione e lo stoccaggio del legname.

4. La Superficie coperta massima realizzabile in relazione alla superficie fondiaria minima da mantenere in produzione accorpata ed esclusa l'area di resede del fabbricato, la viabilità di accesso e le tare, è definita con riferimento al tipo di coltivazione secondo i seguenti parametri:

Attività o tipo di produzione Superficie agraria utilizzata (SAU) Superficie Coperta massima
Orticoltura in pieno campo > 1.000 mq. 16 mq.
Oliveto e promiscuo > 2.000 mq.
> 5.000 mq.
25 mq.
40 mq.
Vigneto e frutteto > 1.500 mq.
> 5.000 mq.
25 mq.
40 mq.

Per fondi agricoli con diverso ordinamento la superficie fondiaria minima da mantenere in produzione si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo la superficie di terreno in produzione per ogni qualità colturale e la superficie minima indicata. Per superfici fondiarie intermedie la definizione della superficie coperta massima ammissibile viene determinata per interpolazione arrotondando all'unità.

5. È ammessa inoltre la realizzazione di strutture per allevamento amatoriale cumulabili con quelle di cui al comma precedente fino al raggiungimento dei massimali ivi previsti nei seguenti casi:

Tipo di allevamento n. massimo capi Superficie agraria utilizzata (SAU) Superficie Coperta massima
apicoltura 15 arnie - 16 mq
avicoltura 12 > 100 mq 16 mq
cunicoltura 10 riproduttori > 100 mq 16 mq
ovini/caprini 10 > 2.000 mq 25 mq
suini 2 adulti > 100 mq 15 mq
bovini 2 adulti > 5.000 mq 25 mq
equini o camelidi 2 adulti > 5.000 mq 25 mq

Per un numero inferiore di capi /arnie oppure si dimensiona il manufatto in proporzione mentre la superficie fondiaria minima tassativa è 0,15 ettari per apicoltura e avi-cunicoltura, 0,5 ettari per ovicaprini e suini, 1 ettaro per gli equini.

Tali annessi dovranno rispettate le seguenti distanze minime:

Tipo di allevamento n. massimo capi D. min abitazione propria (ml.) D. min altre abitazioni (ml.) D. min confine (ml.) D. min strade (ml.)
apicoltura 15 arnie
avicoltura 12 10 20 10 10
cunicoltura 10 riproduttori 10 20 10 10
ovini/caprini 10 20 25 20 20
suini 2 capi adulti 25 50 25 25
bovini 2 capi adulti 20 40 20 20
equini 2 capi adulti 20 40 20 20

La disponibilità delle superfici fondiarie da mantenere in produzione e degli animali deve risultare da asseverazione da parte di tecnico abilitato nelle materie agricole ed essere riscontrabile presso la banca dati regionale ARTEA o altre banche dati accessibili alle pubbliche amministrazioni.

6. È altresì consentita la realizzazione di strutture per cani da affezione secondo quanto previsto dalla L.R. 59/2009 e dal D.P.G.R. n. 38/2011 e s.m.i. fino ad un massimo di 5 cani.

La realizzazione di queste strutture è assoggettata alle superfici fondiarie minime indicate al comma 4 del presente articolo.

7. I manufatti per l'agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali domestici dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • - altezza del fabbricato (Hmax) non superiore a
    • 2,40 ml. per manufatti per attività agricola amatoriale
    • 3,00 ml. per i box cavalli
    • 2,00 ml. per il ricovero degli animali da cortile e dei cani;
  • - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • - sono ammesse opere di fondazione, o il riutilizzo di quelle esistenti, che dovranno essere rimosse e ripristinato il sito alla perdita dei requisiti;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - rispetto delle distanze dai fabbricati e da luoghi pubblici eventualmente regolamentate dall'Amministrazione.

Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere opportunamente smaltiti.

La disponibilità di acqua deve essere garantita per la gestione e l'igiene dell'allevamento; non è consentita la realizzazione di servizi igienici.

8. Gli annessi per il ricovero di bovini ed equini possono essere composti da un unico box o da massimo due box, atti ad ospitare ognuno un capo equino o bovino. L'area di pertinenza potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata di pali in legno di altezza che può variare da 1,40 a 1,80 ml., nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di due capi, i due box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto.

Ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell'animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso.

L'intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 15 mq. dei quali almeno 9 dovranno essere riservati al vano per il ricovero dell'animale.

La pavimentazione della parte chiusa di 9 mq. dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia di 6 mq. dovrà essere lasciata in terra battuta.

9. È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere; è consentita la recinzione delle aree contermini al manufatto nel caso di ricoveri per i cavalli o di allevamenti di animali da cortile per utilizzazione familiare; in tali casi la recinzione dovrà essere realizzata in legno o rete metallica e non potrà avere altezza superiore a 2 ml.

10. Il soggetto richiedente l'installazione dell'annesso dovrà inoltrare istanza nella quale dichiara la sussistenza dei requisiti richiesti e si impegna a:

  • - non alienare separatamente dal fondo l'annesso e a non mutarne la destinazione d'uso;
  • - conservare e, ove necessario, migliorare tutti gli elementi caratteristici del paesaggio agrario presenti sul fondo;
  • - demolire il fabbricato e ripristinare il sito al venir meno anche di uno solo degli impegni di cui ai punti precedenti e nel caso di cessazione dell'attività agricola.

Art. 91 Strutture di ricovero dei cani per le attività venatorie

1. In tutto il territorio comunale - con esclusione delle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), degli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali - è consentita la realizzazione di manufatti adibiti a ricovero per cani da caccia.

2. Per tali manufatti si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

  • - dimensione minima del fondo su cui insistono tali annessi di 5.000 mq.;
  • - spazio vitale da un minimo di 8 mq/cane adulto ad un massimo di 10 mq/cane adulto, dei quali almeno 2 mq. coperti e la restante parte dotata di sistemi per lombreggiamento estivo (tettoie o parate);
  • - adeguati spazi recintati per la sgambatura e l'addestramento dei cani, di misura non inferiore a 1.000 mq. e non superiore a 2.000 mq.;
  • - capacità atta contenere un numero di cani non superiore a 40 unità.

I box dovranno essere costruiti con strutture leggere e rimovibili in legno e con altezza massima di 2,20 ml. e pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabile; la pavimentazione, semplicemente appoggiata, dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Esclusivamente ad associazioni di cacciatori aventi la sede nel Comune di Scansano è consentita una superficie aggiuntiva massima di 20 mq. di SE per locali da adibire ad ambulatorio veterinario, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate; tali locali dovranno avere le stesse caratteristiche e potranno avere separazioni interne per delimitare spazi ad uso diverso; le eventuali finestre dovranno avere una superficie di massimo 1/10 della SE consentita, con davanzali posti ad un'altezza non inferiore a 1,50 ml. dal livello interno.

3. Le recinzioni dovranno essere realizzate con rete metallica di altezza non superiore a 2 ml., sostenute da pali preferibilmente in legno, semplicemente infissi al suolo, anche interrate ma sempre senza opere murarie; dovranno inoltre essere previste opportune schermature con siepi di arbusti e filari di specie vegetali locali ad alto fusto, differenziate e a sesto irregolare (siepe pluristratificata). Non è ammessa la realizzazione di recinzioni per superfici superiori a 5.000 mq.

4. Le distanze da osservare per le strutture di ricovero dei cani da caccia non dovranno essere inferiori a:

  • - 150 ml. da abitazioni (esclusa quella del proprietario) e case sparse;
  • - 250 ml. da centri abitati e strutture turistico-ricettive esistenti;
  • - 50 ml. da eventuali abitazioni a servizio della stessa struttura di ricovero per cani (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria).

5. Per le strutture di ricovero dei cani da caccia di superficie superiore a 40 mq (superficie minima per un numero di cani pari o superiore a 5 unità) il proponente tramite Atto d'obbligo dovrà impegnarsi a:

  • - mantenere tale annesso per un tempo limitato all'attività e a provvedere alla rimozione al cessare dell'attività di ricovero;
  • - rendere autonoma la fornitura di acqua necessaria per la pulizia e per l'allevamento, non attingendo all'acquedotto pubblico;
  • - presentare idonea polizza fideiussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione.

Art. 91 bis Rifugi per squadre di caccia

1. In tutto il territorio comunale - con esclusione delle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), degli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali - esclusivamente alle squadre di caccia riconosciute per l'esercizio venatorio stagionale di caccia al cinghiale aventi la sede nel Comune di Scansano è consentita la realizzazione di manufatti per lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia.

Per ogni zona di caccia, così come definita dall'ATC provinciale, è ammesso un solo rifugio.

2. Per tali manufatti si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

  • - struttura e tamponamenti in legno, semplicemente infissa al suolo senza platea in cemento, pavimentazione rimovibile in autobloccanti o in lastre di cemento semplicemente appoggiata al suolo;
  • - Superficie Edificata pari ad un massimo di 3 mq. a componente della squadra di caccia e comunque complessivamente non superiore a 100 mq., oltre ad un'eventuale tettoia adiacente alla parte chiusa per una Superficie Coperta non superiore al 50% della SUL realizzata;
  • - assenza di piazzali e di recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere;
  • - dimensione minima del fondo su cui insistono tali annessi di 5.000 mq.;
  • - localizzazione tale da non richiedere la realizzazione di nuova viabilità.

3. La squadra di caccia proponente tramite Atto d'obbligo dovrà impegnarsi a:

  • - mantenere tale annesso per un tempo limitato alla durata di iscrizione della squadra di caccia nei registri dell'autorità competente e a provvedere alla rimozione al cessare dell'iscrizione;
  • - rendere autonoma la fornitura di acqua, non attingendo all'acquedotto pubblico;
  • - presentare idonea polizza fideiussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione.

Capo III Riuso del patrimonio edilizio esistente e altre opere ammesse nel territorio rurale

Art. 92 Interventi sugli edifici esistenti

1. Sulla base della schedatura effettuata, il Piano Operativo, valutando le specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione, individua i tipi d'intervento e le destinazioni d'uso compatibili per gli edifici ed i complessi edilizi esistenti nel territorio rurale.

2. Nel territorio rurale, ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente, quale sia la destinazione d'uso in atto o prevista, ad eccezione di quanto specificato al successivo comma 3 per le aziende agricole, deve sempre osservare i limiti stabiliti dal tipo di intervento indicato dalle tavole di PO e/o nelle Schede contenute al successivo Capo IV, che sono:

  • - per gli edifici che, per conservazione di elementi decorativi o costruttivi di elevato pregio, per caratteristiche tipologiche, per epoca di costruzione, per grado di integrazione con il paesaggio sono considerati di riconosciuto valore o comunque di valore storico architettonico, il limite stabilito dal tipo d'intervento restauro (re) o risanamento conservativo (rc) che dovrà essere osservato anche nell'ambito degli interventi previsti nell'ambito dei PAPMAA;
  • - per gli edifici di valore architettonico, comunque rappresentativi dell'insediamento tradizionale, considerati di valore storico testimoniale e pienamente integrati nel paesaggio, il limite stabilito dal tipo d'intervento ristrutturazione edilizia di tipo a (ri-a), che dovrà essere osservato anche nell'ambito degli interventi previsti nell'ambito dei PAPMAA;
  • - per gli edifici di valore architettonico minore o con singoli elementi architettonici di interesse, comunque rappresentativi dell'insediamento tradizionale, il tipo d'intervento ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

Per tutti gli altri edifici sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c). Nel caso di demolizione e ricostruzione si applicano integralmente i criteri insediativi per i nuovi edifici e manufatti rurali riportati all'art. 80 delle presenti Norme; i nuovi volumi risultanti da tali interventi dovranno in ogni caso essere posizionati nell'ambito di stretta pertinenza degli edifici preesistenti.

3. Nel caso di edifici aziendali a destinazione d'uso agricola e sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola per i quali il PO indica interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) e di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), in assenza di piano aziendale sono sempre consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i., che devono essere considerati alternativi a quelli previsti dalle presenti Norme, ovvero:

  • a) gli interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi;
  • b) i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per ogni singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui alla precedente lettera a).

Sono considerati fabbricati rurali esistenti ovvero patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola ai fini dell'applicazione dell'art. 71 comma 2 della L.R. 65/2014 le costruzioni:

  • - ricadenti in zona agricola e che non sono accatastate al nuovo catasto urbano prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 10/1979;
  • - che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo;
  • - che risultino patrimonio di aziende agricole.

Nell'ambito del programma aziendale sono consentiti gli interventi di cui all'art. 72 della L.R. 65/2014, fermo restando il rispetto delle limitazioni individuate al precedente comma 2 al fine della salvaguardia degli edifici di valore architettonico e storico-documentale.

4. Tutti gli interventi nel territorio rurale dovranno comunque garantire la conservazione dei manufatti storici minori, quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, anche se non localizzati in cartografia dal PO e per i quali sono prescritti la manutenzione ed il recupero con le tecniche del restauro, la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite, mantenendo o riproponendo le medesime specifiche caratteristiche formali dell'opera muraria interessata e adottando le stesse tecniche costruttive.

Art. 93 Usi compatibili degli edifici esistenti

1. Per gli edifici esistenti nel territorio rurale del Comune di Scansano valgono le seguenti prescrizioni:

  • a) per gli edifici a destinazione d'uso agricola, gli usi consentiti sono quelli di abitazioni, annessi e depositi di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole ed agriturismo, nei limiti d'intervento disciplinati dal precedente art. 92;
  • b) per gli edifici a destinazione d'uso residenziale, oltre alle strutture turistiche extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, sono ammesse anche le attività di servizio, quali le strutture associative e culturali ed i servizi sociali, gli studi professionali compatibili e - nel caso di edifici serviti direttamente dalla viabilità pubblica - attività commerciali al dettaglio limitatamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività turistico-ricettive; in tutti i casi gli edifici di pertinenza ed i locali accessori devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale, salvo quando specificato diversamente nelle Tavole del PO e nelle Schede di cui al successivo Capo IV;
  • c) per le residenze rurali è sempre possibile il mutamento di destinazione d'uso a residenza civile; nel caso in cui l'edificio oggetto dell'intervento appartenga al tipo ricorrente di casa colonica con stalle o altri annessi al piano terra, questi potranno essere riutilizzati, alternativamente, o come nuova unica unità abitativa o come integrazione dell'abitazione soprastante, garantendo il mantenimento delle adeguate superfici accessorie; sono inoltre ammesse le attività di servizio, gli studi professionali compatibili e i laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri); sono altresì consentite - nel caso di edifici serviti direttamente dalla viabilità pubblica - attività commerciali al dettaglio limitatamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività turistico-ricettive;
    per gli edifici strumentali agricoli o comunque con uso di rimessa e deposito con interventi fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), per il particolare pregio o valore storico-testimoniale, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso a residenza, attività di servizio, studi professionali compatibili e laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri); sono altresì consentite - nel caso di edifici serviti direttamente dalla viabilità pubblica - attività commerciali al dettaglio limitatamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività turistico-ricettive;
    per gli edifici strumentali agricoli o comunque con uso di rimessa e deposito con interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo b e c (ri-b e ri-c) è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attività di servizio, studi professionali compatibili e laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri); sono altresì consentite - nel caso di edifici serviti direttamente dalla viabilità pubblica - attività commerciali al dettaglio limitatamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività turistico-ricettive;
    la destinazione d'uso a residenza è consentita, fermo restando il rispetto delle condizioni specifiche definite al successivo art. 94, ma in tali casi non è ammessa la realizzazione delle addizioni volumetriche di cui al comma 5 punto b) dell'art. 27 delle presenti Norme;
    la destinazione d'uso a residenza non è comunque consentita nelle strutture prefabbricate non più utilizzate dall'azienda agricola;
  • d) per gli edifici destinati ad attività artigianali e industriali e altre attività comunque non agricole, sono ammesse le attività compatibili con il contesto rurale, ovvero attività per l'ambiente e manutenzioni ambientali, magazzini e depositi, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento; esclusivamente per gli edifici a destinazione artigianale e industriale o commerciale è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della LR 65/2014.

Art. 94 Condizioni al mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti

1. Il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti è consentito alle condizioni di cui alle Sezioni I e IV del Capo III del Titolo IV della L.R. 65/2014 e s.m.i.

2. Non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso di fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali...), anche se condonati, così come manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati; tali manufatti potranno eventualmente essere utilizzati a supporto degli spazi di pertinenza mantenendo la stessa funzione, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; i materiali impropri e fatiscenti dovranno in ogni caso essere rimossi e sostituiti con materiali analoghi di buona qualità, senza alcuna alterazione di superficie, altezza, prospetti.

3. Fermo restando l'obbligo di garantire la conservazione dei manufatti di interesse storico-documentale, eventuali rustici minori, stalletti, porcilaie, pollai, forni, pozzi ecc. in muratura possono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive ma non possono essere riutilizzati se non come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali.

4. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso a residenza:

  • - non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi; tali spazi dovranno essere ricavati dai volumi esistenti, fermo restando - nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) - la possibilità di realizzare volumi accessori come disciplinati al comma 2 dell'art. 26 delle presenti Norme e - nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) e di tipo c (ri-c) - la possibilità di realizzare volumi accessori come disciplinati rispettivamente al comma 2 dell'art. 27 e comma 2 dell'art. 28 delle presenti Norme;
  • - è ammesso un massimo di tre unità immobiliari complessive per complesso rurale;
  • - nel caso di edifici strumentali agricoli o comunque con uso di rimessa e deposito con interventi fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) la Superficie Calpestabile (SCal) complessiva risultante non potrà superare 450 mq.;
  • - nel caso di edifici strumentali agricoli o comunque con uso di rimessa e deposito con interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) è richiesta una Superficie Calpestabile (SCal) minima di 45 mq. e la Superficie Calpestabile (SCal) complessiva risultante non potrà superare 150 mq.

5. Il cambiamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto. Eventuale nuova viabilità, da ammettersi esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, sarà realizzata con caratteri tipici della maglia poderale.

6. Gli edifici e le unità immobiliari che cambiano destinazione d'uso dovranno essere collegati ad aree di pertinenza corrispondenti alla porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile.

Nel caso di aree di pertinenza non inferiori ad un ettaro, di regola la superficie dell'area di pertinenza da sottoporre a sistemazione ambientale sarà almeno pari o superiore a quella necessaria per la costruzione di nuove abitazioni rurali. Nelle zone E1, appartenenti ai Territori ad Elevato Rischio di Abbandono (T.E.R.A.), detta superficie è ridotta della metà.

7. L'individuazione della pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto dell'andamento morfologico del terreno, del reticolo idrografico superficiale e della configurazione dell'ordinamento colturale e del manto vegetale preesistente; sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.

8. Nel caso di realizzazione, all'interno dello stesso complesso rurale, di più unità funzionali, non è ammessa la formazione di aree di pertinenza fondiaria distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto. Per i resede di pertinenza dovranno essere sempre osservate le prescrizioni di cui al successivo art. 97.

9. Possono essere considerate opere di sistemazione ambientale, in quanto riferibili alle invarianti strutturali individuate dal Piano Strutturale, quelle opere volte a:

  • - garantire la sistemazione idraulico-agraria del fondo;
  • - garantire la tutela ed il mantenimento della viabilità minore pubblica e di uso pubblico;
  • - tutelare e mantenere in vita le alberature monumentali così come disposto con apposita legge regionale;
  • - tutelare e mantenere in vita la vegetazione di interesse ambientale, come ad esempio la vegetazione ripariale o le alberate;
  • - conservare i terrazzamenti collinari storici e qualunque altro segno del paesaggio agrario consolidato, ogni componente del reticolo idrografico superficiale;
  • - ripristinare aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o mal utilizzo dei suoli, privilegiando la rimessa a coltura e valorizzando le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali;
  • - recuperare tabernacoli, edicole, piccoli edifici religioni, elementi di raccolta delle acque o altro elemento di valore storico, architettonico o culturale presenti all'interno dell'area di pertinenza di un edificio o complesso edilizio o all'interno delle proprietà di un'azienda agricola.

Art. 95 Disposizioni specifiche per il frazionamento degli edifici esistenti

1. Nei frazionamenti si dovrà sempre considerare il grado di integrità materiale e formale e la consistenza dell'edificio fatto oggetto d'intervento e dovrà essere dato conto del processo storico della sua formazione, della sua tipologia, della presenza o meno di aggregazioni di parti dotate di individualità architettonica.

2. Il frazionamento di un edificio o di una unità immobiliare dovrà pertanto osservare le seguenti condizioni preliminari:

  • a) ogni complesso immobiliare (inteso come insieme di una o più unità immobiliari legate da relazioni funzionali e morfologiche di prossimità, tali da configurare un assetto unitario) costituisce una unità minima di intervento, intesa come ambito elementare obbligatorio per la definizione di qualunque intervento edilizio; tale unità dovrà comprendere le aree di stretto corredo dell'edificio (area di pertinenza edilizia) costituite da: giardino, orto, aia, piazzale di parcheggio, accessi;
  • b) ogni progetto di intervento dovrà comprendere l'intero complesso immobiliare, nonché definire il complesso delle opere di urbanizzazione - comprensive dell'approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame, trattamento rifiuti domestici, viabilità, accessi, fonti energetiche, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne e parcheggi - che si intendono realizzare, con la specificazione degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata;
  • c) dovrà essere restituito un adeguato rilievo architettonico e una documentazione fotografica generale e di dettaglio sulla base dei quali si dovrà redigere una relazione interpretativa dei caratteri storici, tipologici e architettonici dell'edificio o del complesso, con la finalità precipua di individuarne le fasi di crescita, le parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale, il grado di organicità esistente o meno tra le varie parti;
  • d) per frazionamenti che superano 1.000 mq. di SE è sempre obbligatoria la redazione di un Piano di Recupero (P.d.R.).

3. Nei frazionamenti residenziali:

  • - le unità abitative risultanti dovranno avere una Superficie Calpestabile (SCal) media non inferiore a 45 mq.;
  • - non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi; tali spazi dovranno essere ricavati dai volumi esistenti, fermo restando - nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) - la possibilità di realizzare volumi accessori come disciplinati al comma 2 dell'art. 25 delle presenti Norme e - nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) o di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) - la possibilità di realizzare volumi accessori come disciplinati al comma 2 dell'art. 27 delle presenti Norme;
  • - è ammesso un massimo di tre unità immobiliari complessive per complesso rurale.

4. Non è ammessa la formazione di aree di pertinenza fondiaria distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto. Per i resede di pertinenza dovranno essere sempre osservate le prescrizioni di cui al successivo art. 97.

Art. 96 Discipline degli interventi riguardanti i caratteri degli edifici

1. Per gli edifici di origine rurale esistenti dovranno essere mantenuti e/o ripristinati i caratteri rurali, non ammettendo elementi costruttivi, di arredo o decoro riconducibili a contesti urbani o comunque estranei, anche nelle strutture e negli spazi di pertinenza, così come indicato al successivo art. 97.

2. Negli interventi di recupero si dovranno eliminare le forme di degrado tipologico esistenti e gli eventuali manufatti incongrui e risanare le forme di alterazione e di inquinamento ambientale presenti. Inoltre dovranno essere conservati e recuperati gli elementi architettonici qualificanti, degli edifici e degli spazi aperti e il loro uso, le pavimentazioni, i materiali, i manufatti e le tecnologie tipiche.

3. Negli interventi edilizi si dovrà comunque prevedere il riutilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali; non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali ed elementi:

  • - architravi o archi in cemento faccia vista nelle aperture;
  • - intonaci in malta di cemento;
  • - parapetti in cemento armato a vista;
  • - canne fumarie in cemento o materiale analogo lasciati a vista;
  • - terrazze a tasca;
  • - avvolgibili e rotolanti.

4. Un'unica scala esterna, se consentita dalla categoria di intervento prevista o in sostituzione di corpi scala esterni incongrui, potrà essere realizzata con soluzione architettonica tradizionale a rampa unica appoggiata al fronte dell'edificio, in muratura o secondo la modalità ricorrente per la tipologia e l'epoca di costruzione dell'edificio oggetto di intervento.

È comunque da escludere l'utilizzo di gradini rivestiti in marmo.

5. Negli edifici con intervento fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) si raccomanda l'uso di infissi in legno; negli altri edifici sono ammessi materiali diversi purché compatibili con i caratteri degli edifici, mentre non sono consentiti infissi color alluminio, ottone o comunque di colore contrastante con il contesto tradizionale.

6. Per gli interventi sulle facciate degli edifici esistenti si dovrà valutare la possibilità di riordinare i cavi della rete elettrica e telefonica presenti o previsti.

Art. 97 Discipline delle aree di pertinenza degli edifici

1. Con aree di pertinenza il PO individua genericamente l'area circostante i fabbricati, ovvero lo spazio legato all'edificio o al complesso da relazioni di complementarietà e di continuità fisica e formale, costituendo servizio funzionale all'uso principale ospitato. Sono pertanto inclusi nelle aree di pertinenza degli edifici i cortili, le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, le ragnaie, gli orti domestici, i parcheggi, gli impianti scoperti per la pratica sportiva, gli spazi di sosta e simili, sia che siano relativi alle attività agricole o meno.

Le perimetrazioni di colore nero - con o senza sigla corrispondente al tipo di intervento - e quelle che identificano le Schede normative nelle Tavole del PO sono da considerarsi come definizione di riferimento dell'area di pertinenza per tali contesti. La precisa individuazione delle aree di pertinenza è comunque rinviata ai progetti edilizi, che potranno ridefinirne il perimetro sulla base di opportuni approfondimenti conoscitivi, anche con riferimento alle disposizioni dell'art. 83 della L.R. 65/2014.

2. Per gli interventi sugli spazi aperti eccedenti la manutenzione è richiesta la redazione di un progetto dettagliato relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico-testuale di tutti gli interventi previsti.

3. Per le aree di pertinenza dei singoli fabbricati di cui al comma 1, in genere destinate a giardini, orti, aie, corti, piazzali lastricati e resede, è previsto il mantenimento e il ripristino degli assetti originari anche attraverso opere di demolizione di manufatti incongrui. Va inoltre conservata la unitarietà degli spazi esterni con le loro sistemazioni differenziate, le recinzioni originarie, le alberature di corredo pregiate (noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, siepi di bosso, di rosa canina, di biancospino, ecc.), compreso le pergole ed i filari di vite maritata.

4. Nella manutenzione delle aree di pertinenza esistenti e nelle nuove sistemazioni, le pavimentazioni sia degli spazi privati, sia degli spazi comuni, o di uso pubblico, dovranno essere tra loro coordinate. In presenza di spazi unitari quali aie o corti rurali è da escludere il loro frazionamento fisico attraverso recinzioni. In particolare si prescrive:

  • - nelle nuove sistemazioni le pavimentazioni dovranno di norma essere limitate alle parti strettamente necessarie, in corrispondenza degli spazi d'accesso e dei camminamenti perimetrali all'esterno degli edifici;
  • - nei piazzali e negli spazi di pertinenza degli edifici la soluzione proposta dovrà garantire l'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque e dovrà essere limitata l'impermeabilizzazione a quanto strettamente necessario e per le pavimentazioni si dovranno utilizzare materiali consoni al contesto paesaggistico e ambientale;
  • - le superfici di usura delle strade di accesso, vicoli, passaggi pedonali, marciapiedi, piazzali, spazi liberi saranno pavimentate con materiali tradizionali; potranno essere realizzate con sottofondo in terra battuta e soprastante ghiaietto o lastricatura tradizionale in pietra o ciottolato, in modo da garantire la massima permeabilità del terreno;
    nei nuovi interventi sono esclusi dell'utilizzo di mattonelle in cemento, elementi autobloccanti in cemento, massetti di calcestruzzo a vista, manti bituminosi, mattonelle di asfalto e lastre di pietra irregolari con materiali estranei alla tradizione locale;
  • - il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco, sistemazioni e forme di arredo mutuati da contesti estranei o urbani (prato all'inglese, ecc.) e specie estranee al contesto rurale locale;
    il progetto delle sistemazioni ambientali dovrà specificare le caratteristiche e i tipi di essenze autoctone o naturalizzate da impiegare; tutti gli interventi dovranno comunque garantire il mantenimento delle caratteristiche del contesto rurale interessato;
  • - non è consentito intervenire sugli spazi aperti attraverso l'eliminazione di costruzioni e manufatti tradizionali, anche non più in uso, e la loro trasformazione indistinta con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti urbani, o comunque estranei all'ambiente rurale; le aie lastricate devono essere mantenute in essere, prevedendo, ove necessario, il ripristino delle parti mancanti, attraverso la posa di identico materiale;
  • - i corpi illuminanti degli impianti di illuminazione degli spazi scoperti dovranno dirigere il flusso luminoso verso il basso e non oltre i 60° dalla verticale, ai fini del mantenimento della qualità degli insediamenti e del paesaggio anche notturno, del contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico.

Nelle aree circostanti i fabbricati è inoltre consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e l'esposizione paesaggistica. Potranno essere valutate localizzazioni esterne all'ambito di immediata prossimità agli edifici, purché lungo la viabilità esistente, se siano dimostrate come soluzioni migliorative in considerazione della specifica morfologia attuale dell'area di intervento.

In aggiunta a quanto previsto al comma 2 punto c) dell'art. 19 delle presenti Norme, è consentita la realizzazione di:

  • - pergolati in struttura lignea, semplicemente appoggiati ed ancorati al suolo, senza tamponamenti lungo il perimetro e senza pavimentazioni, con copertura in canniccio o altro materiale simile, con l'esclusione di lastre di qualsiasi altro tipo o genere;
  • - strutture di sostegno di pannelli fotovoltaici, in ferro o legno, semplicemente appoggiate ed ancorate al suolo, senza tamponamenti lungo il perimetro e senza pavimentazioni, per l'utilizzo a copertura di spazi di parcheggio per una dimensione massima di 6,00 x 3,00 ml. per ogni posto auto e altezza media massima di 2,40 ml. con tetto di copertura ad una falda.

Nel caso di abitazioni rurali e residenze in genere per ogni unità immobiliare residenziale sono ammessi non più di tre posti auto; nel caso di attività agrituristiche o turistico-ricettive per ogni camera o appartamento è ammesso un posto auto, entro il numero massimo di 10 posti auto per ciascuna struttura. Tali strutture non dovranno comportare aumento delle superfici pavimentate.

5. Nelle aree di pertinenza degli edifici sono esclusi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a terra; tali impianti dovranno essere previsti sulle coperture dei fabbricati esistenti (privilegiando la collocazione su corpi edilizi secondari e poco visibili), preferibilmente integrati nella copertura (in ogni caso negli edifici con copertura a falda i pannelli dovranno essere collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e in qualsiasi punto ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo), o su appositi pergolati, in struttura lignea, a protezione dei parcheggi a raso, come descritti al precedente comma 5.

Art. 98 Disciplina dei locali pertinenziali interrati e seminterrati

1. Nel territorio rurale non si applicano i disposti del Titolo III della legge 24 marzo 1989 n. 122, che sono riferiti esclusivamente alle aree urbane. Con esclusione degli edifici con intervento fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), sono consentiti solo la realizzazione o l'ampliamento di un livello totalmente interrato, compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; è preferibile escludere la realizzazione di rampe carrabili e comunque dovranno essere mitigate da specie arboree e arbustive autoctone; è ammesso un collegamento verticale esterno con il livello interrato per usi specialistici per l'installazione di impianti meccanici (montacarichi, nastri trasportatori) utili alla movimentazione dei prodotti agricoli.

2. È altresì consentita la realizzazione di volumi tecnici completamente interrati a servizio degli edifici esistenti e delle dimensioni strettamente necessarie a contenere ed a consentire l'accesso delle apparecchiature e degli impianti tecnologici; tali volumi devono essere localizzati entro la proiezione dell'edificio soprastante, salvo eccezionali e comprovate ipotesi motivate dal rispetto delle vigenti norme di sicurezza; è altresì ammessa la costruzione di cisterne interrate per la raccolta di acque meteoriche. La realizzazione dei volumi tecnici non può comportare in nessun caso la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione del profilo morfologico dei terreni.

Art. 99 Piscine ed impianti sportivi pertinenziali

1. La realizzazione di piscine, campi e aree per pratiche ludiche e sportive, comprese quelle ippiche è consentita limitatamente ad attività con carattere pertinenziale e non di pratiche o attrezzatura sportiva autonoma e suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto.

2. Gli impianti devono rispettare le seguenti condizioni:

  • - non sono consentiti nuovi volumi di servizio come bagni, servizi igienici e spogliatoi, né tribune;
  • - le nuove piscine, comunque interrate laddove realizzabili, non dovranno essere collegate alla rete distributiva dell'acquedotto, dovranno essere dimostrate le modalità di approvvigionamento idrico e di scarico; dovranno essere localizzate nelle pertinenze dei fabbricati e le finiture non potranno costituire contrasto con il carattere agricolo dell'insieme e i colori ammessi dovranno essere scelti a seconda del contesto e in ogni caso in armonia con l'ambiente;
  • - per tutti i tipi di impianti sportivi a carattere privato e di servizio alle attività connesse o integrative, non è consentito l'uso di reti di recinzione salvo che per la tutela e la sicurezza generale. Nel caso dei maneggi sono esclusivamente consentite le recinzioni in pali di legno.

3. La loro realizzazione dovrà essere sempre adeguatamente verificata sotto il profilo paesaggistico rispetto ai valori, agli obiettivi ed ai contenuti della scheda d'ambito del PIT/PPR. Pertanto:

  • a) la loro progettazione dovrà garantire l'inserimento adeguato nel paesaggio, con le minori alterazioni possibili dei caratteri dell'insediamento e del contesto rurale, rispettando l'orografia e la morfologia del terreno ed i segni della tessitura agraria e in modo che non siano prodotti danni all'equilibrio idrogeologico; devono altresì essere rispettati i segni e gli allineamenti prevalenti del paesaggio agrario: muri e muretti di contenimento, alberature, filari, tessiture di pregio e reticolo idrografico superficiale, percorsi storici, ecc.;
  • b) la loro valutazione dovrà essere resa possibile attraverso la presentazione di una documentazione grafica e fotografica adeguata, tesa ad illustrare l'inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico - territoriale; dovranno essere puntualmente descritte le trasformazioni previste e le azioni per favorire l'attenuazione della loro presenza nel paesaggio, oltre ad una puntuale e dettagliata descrizione di tutti i materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali esistenti e che si intendono realizzare (muri di contenimento, ciglionamenti, allineamenti, filari, alberature, siepi, ecc.).

4. La costruzione delle piscine dovrà obbedire ai seguenti criteri:

  • - deve essere garantito l'approvvigionamento idrico escludendo in ogni caso l'utilizzo dell'acquedotto pubblico;
  • - è ammessa la realizzazione di una nuova piscina di superficie massima di 100 mq.,;
  • - non è ammessa la realizzazione di più di una piscina o altro impianto sportivo pertinenziale, così come definiti dalle presenti Norme, per ogni edificio o complesso edilizio, indipendentemente dalla pluralità degli usi ospitati nell'edificio o complesso edilizio o delle unità immobiliari in essi esistenti o derivanti da eventuale frazionamento;
  • - la piscina dovrà essere localizzata in ambito di pertinenza ed in chiaro rapporto con l'immobile di cui costituisce pertinenza e comunque non a distanza maggiore di 50 ml. dal limite esterno del nucleo insediativo; solo nel caso che si dimostri di miglioramento del suo inserimento ambientale e paesaggistico e purché si mantenga la struttura in chiaro rapporto di pertinenza con il fabbricato di riferimento, potrà essere ammessa una distanza maggiore;
  • - la piscina dovrà essere rivestita internamente con elementi di colore neutro e congruo all'ambiente (grigio scuro e/o grigio-verde oppure compreso nelle tonalità del verde petrolio), escludendo in ogni caso il colore azzurro e bianco; è ammessa tipologia di rivestimento in pietra locale, sempre di colore scuro; la forma dovrà essere in armonia con il contesto; la forma dell'invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
  • - le piscine debbono essere realizzate prevalentemente interrate, assecondando la morfologia del terreno;
    completamente fuori terra sono ammesse esclusivamente piscine di dimensione massima di 12 mq. e altezza massima di 1,20 ml., rivestite esternamente e con impiego di guaine interne a basso impatto;
    macchinari e accessori devono essere completamente nascosti in vani tecnici opportunamente dissimulati; l'illuminazione della zona circostante deve essere bassa o interrata;
  • - per le piscine a servizio di residenze private, la pavimentazione dell'area perimetrale dovrà essere realizzata in materiale congruo all'ambiente (come manto erboso, cotto, legno o in pietra naturale locale e simili). Nel caso di piscine a servizio di strutture agrituristiche o turistico ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi.

Art. 100 Recinzioni

1. Nel territorio rurale sono consentite le recinzioni dei fondi esclusivamente qualora se ne dimostri l'indispensabilità per motivi riconducibili all'attività agricola, quali la protezione delle colture e della fauna allevata dalla fauna selvatica. Sono altresì sempre consentite le recinzioni antipredatori a difesa della zootecnia; le recinzioni per la protezione dai lupi saranno realizzate con riferimento ai tipi previsti dalla Provincia di Grosseto.

Dovranno essere comunque previste aperture adeguate e sufficienti all'accesso di mezzi di emergenza per interventi urgenti in caso di incendio o grave calamità naturale. Dovrà altresì essere comunque garantito l'uso pubblico della viabilità minore per escursionismo e altre forme di fruizione del territorio.

2. Nel territorio rurale è consentita la recinzione del solo spazio che definisce la pertinenza dell'abitazione (giardini o altro) o del complesso immobiliare, a condizione che vengano conservati integralmente gli spazi aperti ad uso comune (aie, corti, cortili, ecc.), mantenendo inalterati l'impianto e l'organizzazione spaziale originari, tipici degli insediamenti rurali ed evitando l'introduzione di qualsiasi nuova separazione fisica a delimitazione delle proprietà.

3. Sono per questo ammissibili la manutenzione, il ripristino, la realizzazione di recinzioni, esclusivamente nei modi e nei casi seguenti:

  • a) per la chiusura di aree esterne, tipo appezzamenti relativi a coltivazioni agricole e ad allevamenti, per la difesa delle produzioni, sono esclusivamente ammesse recinzioni con rete metallica di altezza non superiore a 2 ml., sostenuta da pali preferibilmente in legno, semplicemente infissi al suolo, anche interrata ma sempre senza opere murarie; un'altezza massima di 2,50 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio quando le aree da proteggere si trovino a valle della recinzione. I recinti per cavalli possono essere realizzati soltanto con reticolati in pali di legno;
  • b) le recinzioni in pietrame esistenti devono essere mantenute e, ove necessario, consolidate con i criteri del restauro, senza alterarne le dimensioni e l'aspetto.
  • c) per la recinzione dei resede e delle aree esterne di pertinenza degli edifici esistenti o per quelli edificabili mediante PAPMAA, sono ammesse:
    • - siepi costituite da specie arbustive preferibilmente miste, della macchia locale, a potatura non obbligata e comunque di forme non geometriche; sono consentite anche eventuali reti metalliche con paletti preferibilmente in legno, da porre internamente, così da essere comunque schermate da tali siepi;
    • - recinzioni in muratura, anche ad integrazione ed in continuità con muri esistenti; tali muri devono essere realizzati preferibilmente a secco, nei casi di preesistenze caratterizzate da tale tecnica costruttiva, o altrimenti con leganti non visibili dall'esterno, e avere altezza pari a quella dei muri preesistenti.

4. Per il loro migliore inserimento paesaggistico, le recinzioni di qualsiasi tipo devono rispettare la topografia esistente e porsi quanto più possibile lungo segni di discontinuità presenti, sia colturali e vegetazionali che morfologici (limiti di colture, strade, sistemazioni del terreno, fossi, balze, ciglionamenti, filari); in tutti i casi si dovranno evitare opere di forte impatto, anche vegetali, che costituiscano schermature totali degli edifici e degli insediamenti; dovranno sempre essere mantenute le visuali preesistenti, sia verso l'esterno, sia verso l'interno.

5. In relazione agli ingressi si deve evitare l'impiego di cancellate e pilastri eccedenti per dimensione e tipologia il loro ruolo e funzione.

Il cancello di accesso dovrà essere realizzato con struttura portante a pilastri in muratura intonacata, faccia vista, pietra e/o mattoni, o palo in ferro e in forme semplici, di altezza non superiore a 2,50 ml.

6. Il progetto di realizzazione di opere di recinzione dovrà essere accompagnata da una documentazione grafica e fotografica adeguata, tale da offrire una sufficiente informazione, oltre che della tipologia di recinzione, di tutte le barriere, cancelli, pavimentazioni etc., in modo tale da potere valutare la loro compatibilità con l'intorno e la coerenza complessiva del progetto.

Capo IV Interventi con discipline specifiche nel territorio rurale

Art. 101 Schede

S001 Podere Campana

Sottosistema/Ambito R8 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Risanamento conservativo (rc)
con conservazione anche dei manufatti secondari (piccolo annesso in pietra e tettoia con pilastri in laterizio)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S002 Podere Bellavista

Sottosistema/Ambito R8 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Edificio 01 risanamento conservativo (rc), con rimozione dei manufatti precari e incongrui adiacenti
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a);
rientrando nella tipologia tipica dei poderi dell'Ente Maremma, è inoltre ammesso l'ampliamento una tantum per una SUL non superiore a 50 mq. da realizzare in modo da mantenere la leggibilità del volume principale secondo i seguenti schemi:
  • a. ampliamento in linea con prolungamento della copertura con la stessa larghezza del corpo di fabbrica esistente
  • b. ampliamento in linea con altezza differenziata (ad un solo livello) con la stessa larghezza del corpo di fabbrica esistente e copertura a capanna
  • c. ampliamento sul lato non occupato dalla scala con prolungamento della copertura per l'intera lunghezza del corpo di fabbrica esistente
  • d. ampliamento sul lato non occupato dalla scala con altezza differenziata (inferiore rispetto al fabbricato esistente) per l'intera lunghezza del corpo di fabbrica esistente, con copertura a falda unica.
Non è comunque consentito:
  • - l'inserimento di balconi o di pensiline
  • - l'aggiunta di tettoie
  • - l'impiego di aperture di forme e caratteristiche diverse da quelle esistenti
  • - la realizzazione di terrazze a tasca
  • - l'aggiunta di nuovi corpi scala esterni
  • - la chiusura delle scale - anche con infissi - o la realizzazione di una loggia in corrispondenza dell'ingresso al primo piano.
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S003 Podere del Pian de' Meli

Sottosistema/Ambito R8 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 manutenzione straordinaria;
è inoltre ammesso l'accorpamento all'edificio 03 della Superficie Utile Lorda derivante dall'eventuale demolizione dell'edificio 02, impiegando materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 3, fattibilità idraulica 1
Edificio 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), con materiali e tecnologie adeguati al contesto, con recupero delle parti con muratura in pietra
fattibilità geologica 3, fattibilità idraulica 1
Sono inoltre da prevedere:
  • - la conservazione del manufatto del pozzo in laterizio e pietra
  • - la rimozione dei manufatti precari e incongrui
  • - il mantenimento della semplicità delle sistemazioni esterne.

S004 Podere Passanaiola

Sottosistema/Ambito R8 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S005 Podere Raffaellaccia

Sottosistema/Ambito R6 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edifici 01 e 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edifici 03, 04 e 05 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S006 Fonte Tinta

Sottosistema/Ambito R6.1 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edifici 01 e 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) con consolidamento e ripristino delle parti crollate nel caso dell'edificio 02
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edifici 03 e 04 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), impiegando materiali e tecnologie uniformi e coerenti al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S007 Poggio tondo

Sottosistema/Ambito R6 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edifici 01 e 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S008 Chiesa e canonica di San Matteo apostolo a Polveraia

Sottosistema/Ambito R7 Estratto cartografico dell'area
Destinazione d'uso: Servizi per il culto (Sr)
Zona E
Bene soggetto a vincolo ai sensi della Parte Seconda Titolo I del D.lgs. 42/2004
Edificio 01 restauro (re)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1, fattibilità sismica 2
Edificio 02 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1, fattibilità sismica 2

S009 Complesso vicino alla Chiesa di San Matteo apostolo Polveraia

Sottosistema/Ambito R5 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1, fattibilità sismica 2
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1, fattibilità sismica 3

S010 Complesso vicino a Podere Nuovo

Sottosistema/Ambito R6 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S011 Le Guinze

Sottosistema/Ambito R6 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S012 Complesso vicino a Podere Confini

Sottosistema/Ambito R5 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S013 Podere Nuovo

Sottosistema/Ambito R6.1 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S014 Podere Giuncaia

Sottosistema/Ambito R5 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edifici 01, 02 e 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), con mantenimento delle soglie e dei gradini di accesso in pietra
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 04 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
È inoltre da prevedere il mantenimento delle sistemazioni esterne con i muri a retta, il pergolato e i percorsi in pietra.

S015 Podere il Poggione

Sottosistema/Ambito R5, R9 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S016 Podere Poggi

Sottosistema/Ambito R5 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edifici 02 e 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
È inoltre da prevedere il mantenimento delle sistemazioni esterne.

S017 Podere La Rustica

Sottosistema/Ambito R5 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edifici 02 e 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
È inoltre da prevedere il mantenimento delle sistemazioni esterne.

S018 Podere Marruchetone

Sottosistema/Ambito R6 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edifici 02 e 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S019 Castello del Cotone

Sottosistema/Ambito R7 Estratto cartografico dell'area
Zona E
area di particolare pregio paesaggistico (area circostante il sito di Cotone)
Restauro (re)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S020 Podere Bellavista

Sottosistema/Ambito R9 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)
fattibilità geologica II, fattibilità idraulica I
È inoltre da prevedere il mantenimento della semplicità delle sistemazioni esterne.

S021 Podere degli Stabbiatini

Sottosistema/Ambito R6 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S022 Podere Le Case

Sottosistema/Ambito R5 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 3, fattibilità idraulica 1

S023 Chiesa di San Giorgio a Montorgiali

Sottosistema/Ambito R7 Estratto cartografico dell'area
Destinazione d'uso: Servizi per il culto (Sr)
Zona E
Bene soggetto a vincolo ai sensi della Parte Seconda Titolo I del D.lgs. 42/2004
Restauro (re)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S024 Podere Palazzetto

Sottosistema/Ambito R5 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 3, fattibilità idraulica 1
Edifici 02. 03 e 04 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 3, fattibilità idraulica 1

S025 Podere La Burraia

Sottosistema/Ambito R5 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
È inoltre da prevedere il mantenimento dei muri a retta in pietra.

S026 Podere Poggio Franco

Sottosistema/Ambito R5 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 3 (le indagini geologiche dovranno essere condotte per realizzare un'analisi di stabilità del versante mettendo in relazione l'area in G4 limitrofa), fattibilità idraulica 1

S027 Podere San Marcello

Sottosistema/Ambito R5 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 03 Edificio 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S028 Castello di Montepo'

Sottosistema/Ambito R5 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Bene soggetto a vincolo ai sensi della Parte Seconda Titolo I del D.lgs. 42/2004
area di particolare pregio paesaggistico (area circostante il sito di Montepo')
Restauro (re)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S029 Complesso vicino a Bivio Montorgiali

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S030 Podere Campiglio

Sottosistema/Ambito R5 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
ricadente in parte in area di particolare pregio paesaggistico (area circostante il sito di Montepo')
Edifici 01 e 04 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S031 Il Colombaio

Sottosistema/Ambito R5 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edifici 02 e 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), con particolare attenzione ai materiali e alla conformazione delle coperture
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S032 Podere Montarsicci

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), impiegando materiali e tecnologie adeguati per le parti incongrue e alterate
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
È da prevedere inoltre la riqualificazione complessiva dell'area di pertinenza.

S033 Podere Malluogo

Sottosistema/Ambito R9 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
È da prevedere inoltre il mantenimento dei muretti in pietra.

S034 Complesso vicino a Podere Case Giorgi

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S035 Podere Sant'Alessandro

Sottosistema/Ambito R5 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S036 Podere Chiesa vecchia

Sottosistema/Ambito R9 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), con rimozione del manufatto incongruo adiacente al volume in muratura
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S037 Podere del Matarozzo

Sottosistema/Ambito R9 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b); è consentita la demolizione e ricostruzione con allineamento della copertura, purché con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S038 Edificio in località Case Brocchi

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b); da salvaguardare in particolare il balcone con la ringhiera; eventuali ampliamenti non dovranno interessare il prospetto principale.
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S039 Podere Casino

Sottosistema/Ambito R9 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 3 (le indagini geologiche dovranno essere condotte secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 2 e 3 delle norme del P.A.I. e dal D.M. 14/01/2008, per realizzare un'analisi di stabilità del versante e verificare la reale potenzialità del dissesto), fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 3(le indagini geologiche dovranno essere condotte secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 2 e 3 delle norme del P.A.I. e dal D.M. 14/01/2008, per realizzare un'analisi di stabilità del versante e verificare la reale potenzialità del dissesto), fattibilità idraulica 1

S040 Podere Maremmello

Sottosistema/Ambito R5 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), con eliminazione delle superfetazioni e rifacimento delle parti giustapposte al corpo originario con materiali e tecnologie adeguati e coerenti al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S041 Edificio in località Soglietti

Sottosistema/Ambito R9 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) per il corpo principale a due piani; ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) per i volumi ad un livello.
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S042 Edificio vicino al cimitero di Poggioferro

Sottosistema/Ambito R1b Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), con rifacimento della parte ovest con materiali e tecnologie adeguati e coerenti al contesto.
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Da mantenere inoltre l'alberatura secolare lungo strada.

S043 Podere Mortelleto dei Merli

Sottosistema/Ambito R9 Estratto cartografico dell'area
Zona E1
Ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), con rifacimento del volume giustapposto a sud con materiali e tecnologie adeguati e coerenti al contesto.
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S044 Podere Mandorlaie

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Ristrutturazione edilizia di tipo a (Ri-a) con la seguente deroga all'art. 26 c. 1 alinea 3 delle Norme del P.O. e prescrizioni:
- "viene consentita la demolizione con fedele ricostruzione degli edifici nella stessa collocazione, sagoma ed ingombro plani volumetrico, per le quali sono fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica a condizione che gli interventi di ristrutturazione edilizia consentiti siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali dell'organismo edilizio. Queste devono garantire in particolare il mantenimento:
  • - della scansione e delle dimensioni delle aperture presenti sui prospetti fatta eccezione per piccole modifiche per l'adeguamento ai requisiti igienico-sanitari;
  • - delle coperture a falda inclinata evitando l'introduzione di coperture piane calpestabili o no.
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S045 Complesso sulla strada vicinale interna del Saragiolo

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), con rifacimento del corpo ad un solo piano a nord-ovest con materiali e tecnologie adeguati e coerenti al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 03 risanamento conservativo (rc), con rifacimento del corpo a due livelli a nord-est con materiali e tecnologie adeguati e coerenti al contesto
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
È inoltre da mantenere il piccolo volume del forno.

S046 Casa Santone

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), individuando una soluzione adeguata per la struttura muraria giustapposta di supporto alla tettoia sul retro
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
È da prevedere inoltre la riqualificazione complessiva dell'area di pertinenza.

S047 Convento del Petreto

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Destinazioni d'uso: Servizi per il culto (Sr) in parte
Zona E
Bene soggetto a vincolo ai sensi della Parte Seconda Titolo I del D.lgs. 42/2004
Restauro (re)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S048 Podere Valentine II

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S049 Podere Macellaccio

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 02 risanamento conservativo (rc), tutelando in particolare la facciata decorata lungo strada
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edifici 01 e 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S050 Annesso vicino a Casa Martellone

Sottosistema/Ambito R1b Estratto cartografico dell'area
Zona E
Risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S051 Area in fondo a Via dei Condotti

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
ricadente nell'ambito di pertinenza paesaggistica del centro antico di Scansano
Recupero e riqualificazione complessiva, mantenendo i manufatti idraulici presenti
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 2

S052 Podere Mandorlaie II

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edifici 01, 02, 03 e 04 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 05 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S053 Civitella

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), con rifacimento delle parti aggiunte con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S054 Mandorlaie

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), con rimozione dei manufatti incongrui giustapposti e mantenimento del muretto in pietra.
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S055 Podere La Gobba

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 e 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S056 Complesso vicino a Podere Scansanello

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) con rifacimento con materiali e forme adeguate al corpo principale della parte giustapposta a sud
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
È inoltre da prevedere la conservazione dei piccoli manufatti accessori in pietra.

S057 La Cerreta

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), con rifacimento con materiali e tecnologie adeguati delle parti non coerenti (ad esempio copertura) ed eliminazione delle superfetazioni
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S058 San Luigi

Sottosistema/Ambito R1b Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia di tipo a (ri-a) con le seguenti prescrizioni:
- non alterare e salvaguardare i caratteri tipologici ed architettonici del fronte principale di ingresso, in particolare per ciò che riguarda le aperture e la scala di ingresso.
Edificio 02 ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1, fattibilità sismica 2

S059 Podere Carbone

Sottosistema/Ambito R1b Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edifici 01, 02 e 03 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edifici 04 e 05 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 3, fattibilità idraulica 1

S060 Edificio in località Gaggioli bassi

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S061 Annesso in località Civitellaccia

Sottosistema/Ambito R1b Estratto cartografico dell'area
Zona E
Risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S062 Edificio in località Romitorio, Salaioli

Sottosistema/Ambito R1b Estratto cartografico dell'area
Zona E
Risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S063 Civitella alta

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edifici 01, 03, 04, 05 e 06 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Sono inoltre da mantenere le sistemazioni esterne ed il trattamento del verde, con limitate pavimentazioni nella parte già recuperata, dove sono fra l'altro presenti alberature secolari di notevole pregio.

S064 Podere Bando

Sottosistema/Ambito R1b Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con le seguenti prescrizioni: non modificare il fronte con la scala
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con le seguenti prescrizioni: l'eventuale ampliamento dovrà avvenire in continuità con la porzione del fabbricato più bassa, non modificare la scala esterna
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Sono inoltre da mantenere le sistemazioni esterne.

S065 Podere Poderone

Sottosistema/Ambito R1b Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S066 Podere La Villa

Sottosistema/Ambito R1b Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edifici 02 e 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto; è ammesso l'accorpamento dell'edificio 03 all'edificio 02.
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S067 Podere Gabbiai

Sottosistema/Ambito R1b Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 risanamento conservativo (rc), salvaguardando anche gli elementi esterni quali la doppia scala ed il pergolato
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), mantenendo privo di aperture il fronte lungo la viabilità
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edifici 03 e 04 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 05 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
È inoltre da prevedere la conservazione del muro di recinzione e del cancello.

S068 Podere Poggio Cardoso

Sottosistema/Ambito R1b Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S069 Podere il Provveditore

Sottosistema/Ambito R2 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Risanamento conservativo (rc) per l'edificio principale (fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1) e ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto per il corpo aggiunto sul retro ad un solo livello, con rimozione dei manufatti precari giustapposti (fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1)

S070 Edificio vicino a Podere il Provveditore

Sottosistema/Ambito R2 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S071 Salaioli Fioravanti

Sottosistema/Ambito R2 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S072 Salaioli Leoneschi

Sottosistema/Ambito R2 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), mantenendo inalterato il fronte lungo la viabilità
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 04 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie adeguati al contesto e mantenendo inalterato il fronte ad un solo livello con la muratura antica in pietra
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S073 Salaioli Leoneschi

Sottosistema/Ambito R2 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Risanamento conservativo (rc), uniformando materiali e finiture del volume a sud a quelli delle parti più antiche, con rimozione dei manufatti precari e incongrui adiacenti
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S074 Salaioli Bargagli

Sottosistema/Ambito R2 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a),
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), mantenendo inalterato il fronte quasi completamente privo di aperture lungo la viabilità
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Da tutelare inoltre il muro di recinzione in pietra lungo la strada.

S075 Podere Zolfiere

Sottosistema/Ambito R2 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edifici 01 e 02 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 03 risanamento conservativo (rc), ripristinando la copertura in modi adeguati al contesto e valorizzando la muratura del fabbricato, in origine una chiesa
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 04 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), salvaguardando l'ingresso con la scaletta esterna e la ringhiera e le aperture ad arco
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Sono inoltre da prevedere:
  • - la tutela del parco e delle sistemazioni esterne
  • - il mantenimento della ciminiera quale elemento di valore storico-documentale.

S076 Salaioli Fineschi

Sottosistema/Ambito R2 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S077 Podere San Vittorio

Sottosistema/Ambito R2 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Risanamento conservativo (rc)
Da tutelare il parco e le sistemazioni esterne.
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S078 Podere San Giuseppe

Sottosistema/Ambito R2.1 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S079 Case Terzuolino

Sottosistema/Ambito R4 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) per la parte centrale - in pietra - e ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) per i corpi più recenti giustapposti ai lati, impiegando materiali e tecnologie adeguati al contesto
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Sono inoltre da prevedere:
  • - la conservazione del piccolo volume in pietra accanto alla strada
  • - la riqualificazione complessiva dell'area di pertinenza.

S080 Case Aquilaia Colonna

Sottosistema/Ambito R2 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S081 Podere Aquilaia Comandi

Sottosistema/Ambito R2.1 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Da tutelare inoltre l'abbeveratoio/fonte.

S082 Case Appariti

Sottosistema/Ambito R3 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) per la parte nord-est - cioè la parata -, ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) con materiali e tecnologie coerenti per le parti più recenti, con rimozione dei manufatti precari giustapposti
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S083 Case Giorgi

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edifici 01 e 02 risanamento conservativo (rc)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1
Edificio 03 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S084 Podere San Domenico

Sottosistema/Ambito R9 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S085 Podere San Poderoncino

Sottosistema/Ambito R1b Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S086 Podere Colle Fagiano

Sottosistema/Ambito R7 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b)
fattibilità geologica 2, fattibilità idraulica 1

S087 Fornace di strada della Cappelluccia

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Restauro (re)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S088 Scalinata in pietra da strada della Cappelluccia al Convento del Petreto

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Restauro (re)
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

ST.a/b/c Poderi Ente Maremma

Il sistema insediativo del territorio rurale di Scansano è costituito in parte cospicua dai poderi realizzati dall'Ente Maremma ai quali è attribuito un valore tipologico-documentale, oltre che identitario, e per i quali sono definite regole specifiche di intervento, sulla base di criteri per le eventuali modifiche ammesse riferiti alle soluzioni ricorrenti di impianto e di composizione dei fabbricati.

Essi sono tipicamente composti da:

  • - un edificio principale su due livelli, con copertura a capanna (a volte con le due falde leggermente sfalsate) con il colmo parallelo al lato maggiore;
    l'abitazione, localizzata al primo piano, è servita da una scala esterna addossata ad uno o due fronti (in quest'ultimo caso in parte coperta dal prolungamento della falda del tetto del volume principale e tamponata solo nel primo tratto, cosicché al pianterreno si forma anche uno spazio coperto, protetto dal pianerottolo e/o dall'ultimo tratto di rampa);
    al piano terra sono localizzati spazi per l'attività agricola, con accesso situato in posizione opposta rispetto a quello alla casa;
    elementi caratterizzanti i prospetti sono lo zoccolo al piano terra, l'arretramento di parte della facciata in corrispondenza delle porte (o altre aperture) a formare quasi dei portali, l'assenza di cornici nelle aperture (solo davanzali leggermente sporgenti in laterizio o pietra);
    le aperture sono tutte rettangolari, non sono mai presenti archi; le finestre dell'abitazione hanno il lato maggiore verticale, quelle al piano terra orizzontale e sono poste in alto, a volte abbinate;
    la finitura delle facciate è ad intonaco, salvo la zoccolatura (rivestimento in pietra con rifinitura in laterizio), il pilastro d'angolo in corrispondenza dell'apertura più grande e nelle finestre binate del piano terra;
    attorno all'edificio c'è un marciapiede di larghezza modesta;
  • - un annesso ad un livello per il ricovero degli animali (stalletti), di altezza limitata, con copertura a doppia falda asimmetrica e recinto in muratura fronteggiante gli accessi; la finitura delle facciate è ad intonaco;
  • - un piccolo annesso destinato a forno, con copertura a doppia falda asimmetrica ed apertura sul lato dove la falda è di lunghezza minore; la finitura delle facciate è ad intonaco.

ST.a Podere Ente Maremma

Le seguenti regole si applicano ai casi riconducibili alla configurazione tipica sopra descritta.

Edificio principale

Sono sempre ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

È inoltre ammesso - purché non sia stato già realizzato un intervento analogo - l'ampliamento una tantum per una SUL non superiore a 50 mq. da realizzare in modo da mantenere la leggibilità del volume principale secondo i seguenti schemi:

  • a. ampliamento in linea con prolungamento della copertura con la stessa larghezza del corpo di fabbrica esistente, con esclusione del lato eventualmente occupato dalla scala
  • b. ampliamento in linea con altezza differenziata (ad un solo livello) con la stessa larghezza del corpo di fabbrica esistente e copertura a capanna, con esclusione del lato eventualmente occupato dalla scala
  • c. ampliamento laterale con prolungamento della copertura per l'intera lunghezza del corpo di fabbrica esistente, con esclusione dei lati eventualmente occupati dalla scala
  • d. ampliamento laterale con altezza differenziata (inferiore rispetto al fabbricato esistente) per l'intera lunghezza del corpo di fabbrica esistente, con copertura a falda unica, con esclusione dei lati eventualmente occupati dalla scala.

Tale intervento è condizionato alla contestuale rimozione di eventuali superfetazioni e manufatti precari ed incongrui. Non è ammesso nel caso che nella pertinenza siano stati già realizzati interventi di trasformazione dei volumi secondari che abbiano determinato incremento delle superfici utili complessive.

Non è comunque consentito:

  • - l'inserimento di balconi o di pensiline
  • - l'aggiunta di tettoie
  • - l'impiego di aperture di forme e caratteristiche diverse da quelle tradizionali sopra descritte
  • - la realizzazione di terrazze a tasca
  • - l'aggiunta di nuovi corpi scala esterni
  • - la chiusura delle scale - anche con infissi - o la realizzazione di una loggia in corrispondenza dell'ingresso al primo piano.

Eventuali portici potranno essere realizzati esclusivamente con aggiunte ad un solo livello e su un solo lato, con profondità non superiore a 2 ml. La realizzazione di portici con profondità superiore a 2 ml., determinando incremento di SUL, è ammissibile nell'ambito degli interventi di ampliamento sopra descritti; in tale caso ai fini del computo della SUL si considera la sola parte eccedente la misura indicata.

Edifici secondari

Sono sempre ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

Gli annessi per il ricovero degli animali o altri annessi e manufatti privi di valore - ad eccezione del forno, se non accorpato ad altro annesso - possono essere demoliti e ricomposti con diversa sagoma e collocazione nel resede, anche aggregati, purché non in adiacenza all'edificio principale e sempre con destinazione a spazi accessori alla residenza; in tal caso è consentito l'eventuale incremento dell'altezza fino ad un massimo di 2,20 ml.

L'intervento può essere consentito solo se non sono stati realizzati o se non vengono contestualmente realizzati gli interventi pertinenziali previsti dalla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) ed è condizionato alla contestuale rimozione di eventuali superfetazioni e manufatti precari ed incongrui.

ST.b Podere Ente Maremma

Nei casi riconducibili alla variante alla configurazione tipica sopra descritta nella quale l'edificio principale non ha scala esterna e al volume a due piani è giustapposto in linea lungo l'asse maggiore un annesso ad un solo livello valgono le regole stabilite per il tipo a, con esclusione di quanto riferito alla modifica del corpo scale esterno.

Resta confermato il divieto di aggiunta di nuovi corpi scala esterni.

ST.c Podere Ente Maremma

Nei casi riconducibili alla variante alla configurazione tipica sopra descritta nella quale l'edificio principale è caratterizzato da dimensioni significativamente superiori (modulo "doppio") valgono le regole stabilite per il tipo a, ma l'ampliamento una tantum consentito non potrà superare 30 mq.

Fattibilità:
  fattibilità geologica fattibilità idraulica
G.2 G.3 G.4 I.1-I.2 I.3 I.4
ST.a 2 3 non fattibile1 1 non fattibile2 non fattibile3
ST.b 2 3 non fattibile1 1 non fattibile2 non fattibile3
ST.c 2 3 non fattibile1 1 non fattibile2 non fattibile3

1 Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 13 comma 7 lett. a, b, c, d delle Norme del PAI.

2 Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 6 comma 10 delle Norme del PAI.

3 Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 5 comma 10 delle Norme del PAI.

S089 Loc. Terzuolo – Sant'Apollinare

Sottosistema/Ambito Alta Albegna e Fiascone (R4) Estratto cartografico dell'area
Zona E
ST.a Podere Ente Maremma
Prescrizioni: Data l'integrità caratterizzante l'area produttiva di riferimento dell'edificio (resede) si prescrive che le eventuali sistemazioni ambientali di tale pertinenza, in caso di edificio non più agricolo, dovranno garantire un assetto dei luoghi paragonabile quanto più possibile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti.
Le sistemazioni a verde, la creazione o la modifica di giardini, di aie e di spazi per la sosta veicolare, e, più in generale, degli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell'edificio principale dovranno essere redatte sulla base di un progetto esteso unitariamente all'intera area, in modo da garantire il rapporto storicizzato edificio-suolo-paesaggio e far si che queste sistemazioni e opere, ivi comprese le recinzioni, non assumano quei tratti distintivi tali da configurare "giardini di tipo urbano" e comportare, di conseguenza, la perdita del carattere di appartenenza al territorio rurale.
fattibilità geologica 1, fattibilità idraulica 1

S090 Case Sparse Buriano

Sottosistema/Ambito R1b Estratto cartografico dell'area
Zona E
ristrutturazione edilizia di tipo b (ri-b) con le seguenti prescrizioni:
  • - Impossibilità di sopraelevare e di modificare l'apparecchio murario con materiali e tecniche diverse da quelle esistenti;
  • - Divieto di realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio.

S091 Case Sparse Santa Croce

Sottosistema/Ambito R8 Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edifici 01 e 02 risanamento conservativo (rc) con le seguenti prescrizioni:
  • - potranno essere consentiti solamente interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; oltre che interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume;
  • - in ragione delle condizioni particolarmente gravose del dissesto gli interventi ammissibili funzionalmente connessi agli edifici n. 1 e 2 potranno essere esclusivamente quelli indicati all'art. 13 delle Norme del Piano anche se ricadenti fuori dall'area PFME.
Fattibilità per gli aspetti idraulici:
- Classe I: Fattibilità senza particolari limitazioni (F1i).
Fattibilità per gli aspetti geomorfologici:
- Classe IV: Fattibilità Limitata (F4g) per quanto riguarda tutti gli interventi edificatori, che saranno realizzati all'interno della aree classificate a Pericolosità Geologia Molto Elevata G.4 (D.P.G.R.T. 53/R del 25/10/2011).
Fattibilità per gli aspetti sismici:
- Classe IV: Fattibilità Limitata (F4S) per quanto riguarda tutti gli interventi edificatori, che saranno realizzati all'interno della aree classificate a Pericolosità Sismica Molto Elevata S.4 (D.P.G.R.T. 53/R del 25/10/2011).
Edifici 03, 04 e 05 interventi fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo c (ri-c) con le seguenti prescrizioni:
  • - nuovi interventi di ristrutturazione e/o ampliamento e/o addizione volumetrica dovranno essere fondati su platee di fondazione in c.a., più adatte a minimizzare gli effetti di eventuali assestamenti del terreno fondale e resi autonomi dalla struttura degli edifici esistenti, per mezzo della formazione di un giunto sismico di collegamento, come previsto dalla relativa normativa antisismica vigente in materia, e supportati da adeguate indagini geologico-tecniche in sito, funzionali al tipo di intervento previsto, con parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M. 17/01/2018;
  • - Relativamente al fabbricato n. 04, tali nuovi interventi andranno previsti solamente in corrispondenza del lato nord-occidentale o del lato nord-orientale dell'immobile, nella porzione più lontana dallo spigolo sud-orientale rientrante nelle aree cartografate G.4-P.F.M.E.;
  • - gli interventi relativi all'edificio n. 04 non dovranno in alcun modo interessare l'area PFME esistente;
  • - dovranno essere predisposti opportuni interventi di regimazione idraulica delle acque superficiali, in modo da minimizzare quanto più possibile fenomeni di ruscellamento concentrato nei versanti (sia il nord-orientale che il sud-occidentale), interessati da fenomeni di franosità attivi;
  • - Dovranno essere predisposte verifiche analitiche di stabilità del versante, nelle condizioni di stato modificato dalla messa in opere dei nuovi interventi in progetto.
Fattibilità per gli aspetti idraulici:
- Classe I: Fattibilità senza particolari limitazioni (F1i).
Fattibilità per gli aspetti geomorfologici:
- Classe III: Fattibilità Condizionata (F3g) per quanto riguarda tutti gli interventi edificatori, che saranno realizzati all'interno della aree classificate a Pericolosità Geologia Elevata G.3 (D.P.G.R.T. 53/R del 25/10/2011).
Fattibilità per gli aspetti sismici:
- Classe III: Fattibilità Condizionata (F3S) per quanto riguarda tutti gli interventi edificatori, che saranno realizzati all'interno della aree classificate a Pericolosità Sismica Elevata S.3 (D.P.G.R.T. 53/R del 25/10/2011).

S092 Case Sparse Calancesco

Sottosistema/Ambito R1b Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia di tipo b (ri-b)
Edifici 02-03 ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)
fattibilità geologica F.2g (con normali vincoli), fattibilità idraulica F.1i (senza particolari limitazioni)

S092bis Punton Ornelleta

Sottosistema/Ambito R1a Estratto cartografico dell'area
Zona E
Edificio 01 ristrutturazione edilizia di tipo b (ri-b)
Edificio 02 ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), prescrivendo negli interventi di ristrutturazione la coerenza tipologica e formale dell'intervento con gli interventi che verranno realizzati nella parte dell'edificio classificato ri-b
fattibilità geologica F.2g (con normali vincoli), fattibilità idraulica F.1i (senza particolari limitazioni)

Art. 101 bis Tipologie Poderi Ente Maremma

Il sistema insediativo del territorio rurale di Scansano è costituito in parte cospicua dai poderi realizzati dall'Ente Maremma ai quali è attribuito un valore tipologico-documentale, oltre che identitario, e per i quali sono definite regole specifiche di intervento, sulla base di criteri per le eventuali modifiche ammesse riferiti alle soluzioni ricorrenti di impianto e di composizione dei fabbricati.

Essi sono tipicamente composti da:

  • - un edificio principale su due livelli, con copertura a capanna (a volte con le due falde leggermente sfalsate) con il colmo parallelo al lato maggiore;
    l'abitazione, localizzata al primo piano, è servita da una scala esterna addossata ad uno o due fronti (in quest'ultimo caso in parte coperta dal prolungamento della falda del tetto del volume principale e tamponata solo nel primo tratto, cosicché al pianterreno si forma anche uno spazio coperto, protetto dal pianerottolo e/o dall'ultimo tratto di rampa);
    al piano terra sono localizzati spazi per l'attività agricola, con accesso situato in posizione opposta rispetto a quello alla casa;
    elementi caratterizzanti i prospetti sono lo zoccolo al piano terra, l'arretramento di parte della facciata in corrispondenza delle porte (o altre aperture) a formare quasi dei portali, l'assenza di cornici nelle aperture (solo davanzali leggermente sporgenti in laterizio o pietra);
    le aperture sono tutte rettangolari, non sono mai presenti archi; le finestre dell'abitazione hanno il lato maggiore verticale, quelle al piano terra orizzontale e sono poste in alto, a volte abbinate;
    la finitura delle facciate è ad intonaco, salvo la zoccolatura (rivestimento in pietra con rifinitura in laterizio), il pilastro d'angolo in corrispondenza dell'apertura più grande e nelle finestre binate del piano terra;
    attorno all'edificio c'è un marciapiede di larghezza modesta;
  • - un annesso ad un livello per il ricovero degli animali (stalletti), di altezza limitata, con copertura a doppia falda asimmetrica e recinto in muratura fronteggiante gli accessi; la finitura delle facciate è ad intonaco;
  • - un piccolo annesso destinato a forno, con copertura a doppia falda asimmetrica ed apertura sul lato dove la falda è di lunghezza minore; la finitura delle facciate è ad intonaco.

Le residenze abitative collocate nei poderi dell'ex Ente Maremma potranno essere interessate da interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto dei caratteri tipologici storicizzati, senza incremento di volume utile oltre all'ampliamento una tantum di cui al successivo comma. I locali stalle al piano terra, sussistendone i presupposti minimi essenziali di cui al precedente art. 5, potranno essere adibite, mediante un intervento sistematico di opere anche a locali abitativi. I medesimi interventi edilizi possono essere realizzati anche su fabbricati ad uso residenziale in pietra ubicati in zona agricola dotati di caratteristiche storiche ed architettoniche riconosciute nel contesto locale.

ST.a Podere Ente Maremma

Le seguenti regole si applicano ai casi riconducibili alla configurazione tipica sopra descritta.

Edificio principale

Sono sempre ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

È inoltre ammesso - purché non sia stato già realizzato un intervento analogo - l'ampliamento una tantum per una SE non superiore a 50 mq. da realizzare in modo da mantenere la leggibilità del volume principale secondo i seguenti schemi:

  • a. ampliamento in linea con prolungamento della copertura con la stessa larghezza del corpo di fabbrica esistente, con esclusione del lato eventualmente occupato dalla scala
  • b. ampliamento in linea con altezza differenziata (ad un solo livello) con la stessa larghezza del corpo di fabbrica esistente e copertura a capanna, con esclusione del lato eventualmente occupato dalla scala
  • c. ampliamento laterale con prolungamento della copertura per l'intera lunghezza del corpo di fabbrica esistente, con esclusione dei lati eventualmente occupati dalla scala
  • d. ampliamento laterale con altezza differenziata (inferiore rispetto al fabbricato esistente) per l'intera lunghezza del corpo di fabbrica esistente, con copertura a falda unica, con esclusione dei lati eventualmente occupati dalla scala.

Tale intervento è condizionato alla contestuale rimozione di eventuali superfetazioni e manufatti precari ed incongrui. Non è ammesso nel caso che nella pertinenza siano stati già realizzati interventi di trasformazione dei volumi secondari che abbiano determinato incremento delle superfici utili complessive.

Non è comunque consentito:

  • - l'inserimento di balconi o di pensiline
  • - l'aggiunta di tettoie
  • - l'impiego di aperture di forme e caratteristiche diverse da quelle tradizionali sopra descritte
  • - la realizzazione di terrazze a tasca
  • - l'aggiunta di nuovi corpi scala esterni
  • - la chiusura delle scale - anche con infissi - o la realizzazione di una loggia in corrispondenza dell'ingresso al primo piano.

Eventuali portici potranno essere realizzati esclusivamente con aggiunte ad un solo livello e su un solo lato, con profondità non superiore a 2 ml. La realizzazione di portici con profondità superiore a 2 ml., determinando incremento di SE, è ammissibile nell'ambito degli interventi di ampliamento sopra descritti; in tale caso ai fini del computo della SE si considera la sola parte eccedente la misura indicata.

Edifici secondari

Sono sempre ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

Gli annessi per il ricovero degli animali o altri annessi e manufatti privi di valore - ad eccezione del forno, se non accorpato ad altro annesso - possono essere demoliti e ricomposti con diversa sagoma e collocazione nel resede, anche aggregati, purché non in adiacenza all'edificio principale e sempre con destinazione a spazi accessori alla residenza; in tal caso è consentito l'eventuale incremento dell'altezza fino ad un massimo di 2,40 ml.

L'intervento può essere consentito solo se non sono stati realizzati o se non vengono contestualmente realizzati gli interventi pertinenziali previsti dalla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) ed è condizionato alla contestuale rimozione di eventuali superfetazioni e manufatti precari ed incongrui.

ST.b Podere Ente Maremma

Nei casi riconducibili alla variante alla configurazione tipica sopra descritta nella quale l'edificio principale non ha scala esterna e al volume a due piani è giustapposto in linea lungo l'asse maggiore un annesso ad un solo livello valgono le regole stabilite per il tipo a, con esclusione di quanto riferito alla modifica del corpo scale esterno.

Resta confermato il divieto di aggiunta di nuovi corpi scala esterni.

ST.c Podere Ente Maremma

Nei casi riconducibili alla variante alla configurazione tipica sopra descritta nella quale l'edificio principale è caratterizzato da dimensioni significativamente superiori (modulo "doppio") valgono le regole stabilite per il tipo a, ma l'ampliamento una tantum consentito non potrà superare 40 mq.

Fattibilità:
  fattibilità geologica fattibilità idraulica
G.2 G.3 G.4 I.1-I.2 I.3 I.4
ST.a 2 3 non fattibile1 1 non fattibile2 non fattibile3
ST.b 2 3 non fattibile1 1 non fattibile2 non fattibile3
ST.c 2 3 non fattibile1 1 non fattibile2 non fattibile3

1 Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 13 comma 7 lett. a, b, c, d delle Norme del PAI.

2 Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 6 comma 10 delle Norme del PAI.

3 Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 5 comma 10 delle Norme del PAI.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00