Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 68 Componenti della mobilità

1. Sono componenti della mobilità i tracciati stradali che costituiscono la rete principale e la viabilità minore di interesse generale, con esclusione della viabilità locale di distribuzione interna ai sistemi insediativi (corrispondenti a residenza e produzione) e delle altre strade appartenenti alla viabilità minore. Comprendono le sedi stradali in senso stretto, gli svincoli e gli incroci, le aree laterali delimitanti il corpo stradale (cigli, scarpate, fossetti) ed i marciapiedi e/o eventuali percorsi ciclopedonali o piste ciclabili.

2. Il sistema della mobilità è suddiviso nei seguenti sottosistemi:

  • - collegamento territoriale (M1)
  • - collegamenti principali (M2)
  • - collegamenti secondari (M3)
  • - collegamenti locali (M4)
  • - collegamenti minori (M5).

3. Nei tratti di particolare rilievo per panoramicità dovranno essere accuratamente tutelati le aperture visuali ed i punti panoramici, evitando la realizzazione di opere che li ostacolino; ove possibile dovranno essere predisposti adeguati slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza.

Art. 69 Collegamento territoriale (M1)

1. Corrisponde alla direttrice viaria della ex S.S. n. 322 delle Collacchie, che connette longitudinalmente l'intero territorio comunale e lega con il by-pass del centro urbano di Scansano le direttrici viarie lungo le valli dell'Ombrone (a nord) e dell'Albegna (a sud), dove sfiocca in due tronchi rispettivamente verso Pomonte-Manciano e lungo la S.P. n. 146 Aquilaia, verso Orbetello.

2. Le prestazioni da assicurare per questa viabilità sono quelle di una media capacità di smaltimento del traffico di persone e di merci, di un incremento notevole della sicurezza per la mobilità debole lungo il percorso e nelle intersezioni, con particolare attenzione all'attraversamento dei piccoli centri urbani.

3. Nei casi di attraversamento dei centri abitati dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale la strada appartiene, tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile.

Art. 70 Collegamenti principali (M2)

1. È la rete che collega trasversalmente la direttrice di collegamento territoriale, da un lato incrociando il centro urbano di Scansano lungo la ex S.S. n. 323 del Monte Amiata e più a nord la S.P. n. 9 dell'Aione, dall'altro ripercorrendo la direttrice valliva dell'Ombrone lungo la S.P. n. 24 di Fronzina verso Baccinello.

2. Le prestazioni da assicurare su queste infrastrutture sono quelle di una media/bassa capacità di smaltimento del traffico di persone e di merci, di una attenzione alla sicurezza per la mobilità debole lungo il percorso e nelle intersezioni, con specifica attenzione all'inserimento paesaggistico ed all'attraversamento dei centri di Murci e Poggioferro.

3. Nei casi di attraversamento dei centri abitati dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale la strada appartiene, tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile.

Art. 71 Collegamenti secondari (M3)

1. Sono le infrastrutture che connettono la rete principale con i collegamenti locali.

2. Le prestazioni da assicurare sono quelle dell'inserimento paesaggistico, dell'adeguamento funzionale, della riqualificazione e recupero di tutte le componenti degli itinerari attuali (banchine, alberature, fossati, sentieri).

3. Nei casi di attraversamento dei centri abitati dovranno essere messi in campo tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia di strada alla quale la strada appartiene, tali da assicurare requisiti adeguati di sicurezza per il traffico locale, in particolare pedonale e ciclabile. Nella realizzazione dei nuovi percorsi dovranno essere preferite pavimentazioni realizzate in terra stabilizzata, mentre le canalette laterali saranno se possibile in pietra, acciottolato, laterizi pieni o erbose; l'eventuale uso di altri materiali è ammesso nel contesto prevalentemente urbano (all'interno dei centri abitati).

Art. 72 Collegamenti locali (M4)

1. Corrisponde alla viabilità a servizio e per il collegamento degli insediamenti locali.

2. Le prestazioni da assicurare sono quelle di un'accessibilità finale data la prossimità ai punti di origine e destinazione, da realizzare con velocità ridotta, privilegiando la sicurezza dello spostamento e la riqualificazione e recupero di tutte le componenti degli itinerari attuali (banchine, alberature, fossati, sentieri).

Art. 73 Collegamenti minori (M5)

1. Corrisponde alla viabilità minuta di penetrazione nel territorio aperto.

2. Le prestazioni da assicurare mirano ad una sostanziale conservazione delle condizioni esistenti, fatti salvi gli interventi minimi di messa in sicurezza degli itinerari attuali.

Art. 74 Regole e criteri per gli impianti di distribuzione carburanti

1. Fermo restando il rispetto delle vigenti normative specifiche, nei nuovi impianti di distribuzione o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti, per i locali a servizio del mezzo, destinati ad attività commerciali o a servizio della persona è ammessa una altezza massima di 4,50 ml.; l'altezza delle pensiline, misurata all'estradosso, non deve superare 7,00 ml. Il Rapporto di Copertura dovrà essere inferiore a 0,20 e la Superficie Coperta complessiva non potrà in ogni caso superare 400 mq.

Gli impianti dovranno essere dotati di almeno due posti auto per la sosta di relazione; in caso di attività commerciali dovranno essere previsti in aggiunta parcheggi per la sosta di relazione nella misura stabilita per le attività commerciali.

2. Dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

3. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita nei tratti extraurbani lungo le strade di collegamento territoriale (M1) e di collegamento principale (M2) - con esclusione delle aree incluse in Siti di Importanza Regionale (SIR), degli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e degli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali - e nelle zone produttive (U3), nel rispetto di quanto prescritto dalle normative di settore vigenti.

La localizzazione dei nuovi impianti di distribuzione carburante dovrà garantire un corretto inserimento paesaggistico-ambientale e la tutela delle visuali panoramiche. La tipologia degli impianti sarà diversamente configurata in rapporto alla diversa articolazione viaria ed ai contesti paesaggistici di riferimento.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00