Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 57 Gli ambiti urbani

1. Gli insediamenti urbani del Comune di Scansano sono costituiti dalle principali aree urbane: Scansano, Pancole, Montorgiali, Bivio Montorgiali, Preselle, Baccinello, Polveraia, Poggioferro e Pomonte.

2. Il PO all'interno degli insediamenti di cui al comma 1, riportati nelle Tavole del PO, attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), riconosce gli ambiti dotati di differenti caratterizzazioni (insediative, storico-ambientali, funzionali, ecc.), che costituiscono il riferimento per la distribuzione ordinata delle funzioni e per la gestione degli interventi urbanistico-edilizi in essi ammissibili.

3. Gli insediamenti urbani del Comune di Scansano sono articolati dal PO in quattro ambiti:

  • U1 - centro antico e borghi
  • U2 - città nuova
  • U3 - zona produttiva
  • U4 - villaggio minerario.

4. Per ciascun ambito sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, che definiscono quanto caratterizzante (cioè quanto sempre ammesso), ammesso (cioè quanto consentito solo a determinate condizioni o solo in casi specificamente individuati) ed escluso, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole del PO o nella disciplina di aree specifiche ed, in particolare, per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale.

5. Nelle Tavole del PO in scala 1:2.000/1:1.000 sono inoltre riportate con una specifica campitura:

  • - le aree riservate alla circolazione pedonale (compresi i sottopassi nei centri antichi), non appartenenti a spazi aperti classificati come attrezzature di servizio pubbliche;
  • - le aree da mantenere libere da manufatti, nelle quali non sono consentiti interventi comportanti la realizzazione di nuovi volumi o l'installazione di nuovi manufatti, ad eccezione di quelli privi di rilevanza urbanistico edilizia; non sono comunque ammesse opere di pavimentazione.

Art. 58 Centro antico e borghi

1. Comprende i centri di antico impianto ed i borghi urbani di matrice antica, che rappresentano il riferimento consolidato per le centralità degli abitati e che mantengono una forte riconoscibilità nel capoluogo Scansano e a Montorgiali. Comprende edifici e complessi edilizi con caratteristiche tipologiche ed architettoniche generalmente di pregio, oltre che di valore storico-documentale e risultano pertanto particolarmente meritevoli di salvaguardia.

2. All'interno dell'ambito U1 le attività ammesse, anche in riferimento alle articolazioni delle destinazioni d'uso principali di cui all'art. 9, sono così disciplinate:

  • - residenza, che è la funzione da ritenersi prevalente e caratterizzante;
    lungo gli assi principali dei centri antichi e dei borghi (Via XX settembre, Via IV novembre, Via Marconi, Via Vittorio Emanuele II e Piazza Garibaldi nel capoluogo e via del Corso a Montorgiali) il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che non avevano questa destinazione d'uso e che prospettano esclusivamente su aree pubbliche, strade o piazze o che comunque non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; per gli edifici posti lungo tali vie e piazze è consentita la trasformazione a destinazione residenziale di unità immobiliari non residenziali al piano terreno solo allo scopo di ripristinare la tipologia originaria degli edifici o per annettere alla residenza spazi prima destinati ad altri usi;
  • - attività artigianali; sono ammesse limitatamente ad artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni;
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato; per tali attività non è richiesto l'adeguamento delle dotazioni richieste per il commercio, relativi al parcheggio di relazione ed alla sosta stanziale, di cui alla L.R. 28/05 e s.m.i.; è in genere sempre consentita l'introduzione di attività commerciali di vicinato ai piani terra degli edifici esistenti, mentre tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra;
  • - attività turistico-ricettive;
  • - attività direzionali e di servizio;
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

È consentita la trasformazione ad esercizi di vicinato o ad attività artigianali, con le limitazioni sopra indicate, di unità immobiliari con altezza interna non inferiore a 2,55 ml. e rapporto aeroilluminante non inferiore ad 1/12 della superficie destinata alla pubblica utenza, fermo restando il rispetto del Reg. CE 852/2004 e fatte salve le disposizioni legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non è in ogni caso ammessa la trasformazione in autorimesse dei fondi posti al piano terra.

3. All'interno dell'ambito del centro antico e borghi U1 sono destinazioni d'uso escluse:

  • - attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi;
  • - attività commerciali di medie superfici di vendita.

4. Gli interventi caratterizzanti l'ambito sono:

  • - risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

Sono interventi ammessi, ove esplicitamente indicato dalle Tavole del PO:

  • - ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b);
  • - ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c).

5. All'interno dell'ambito U1 i progetti devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili e dimostrare la compatibilità degli interventi con i suddetti elementi. In particolare:

  • - per la sostituzione di pluviali e gronde negli edifici a tipologia tradizionale è prescritto l'utilizzo di elementi in rame;
  • - è fatto obbligo che tutti gli infissi esterni della medesima unità d'intervento abbiano la stessa tinta e tonalità; in presenza di aperture molto grandi sono ammessi eccezionalmente infissi in acciaio, nell'ambito di un complessivo ed organico progetto che coinvolga l'intero prospetto dell'edificio; sono comunque sempre vietate le suddivisioni delle luci del tipo "all'inglese" e l'uso di vetri fumé o a specchio;
  • - per i dispositivi di oscuramento si devono utilizzare tipi (scuri e persiane o portelloni in legno a battente) e colori ricorrenti, facendo riferimento a modelli tradizionali già utilizzati nel contesto; negli edifici non tradizionali sono ammessi materiali diversi purché compatibili con i caratteri degli edifici, mentre non sono comunque consentiti infissi di colore contrastante con il contesto tradizionale.

6. Per tutti i tipi di intervento sono esclusi in quanto considerati incongrui:

  • - le costruzioni in aggetto, pensiline e balconi; gli aggetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente e i balconi esistenti propri dell'organismo edilizio debbono essere mantenuti o ripristinati nel loro aspetto originario;
  • - tettoie di qualsiasi tipo;
  • - la modifica della conformazione geometrica delle coperture (inclinazione e quota delle falde) e il rialzamento dei sottotetti;
  • - canne fumarie prefabbricate in cemento o materiale analogo lasciato a vista; i nuovi camini dovranno ispirarsi alle caratteristiche materiche e formali di quelli esistenti di fattura tradizionale;
  • - architravi o archi in cemento nelle aperture delle facciate;
  • - persiane in alluminio anodizzato color ottone o argento;
  • - dispositivi di oscuramento del tipo avvolgibili e rotolanti, ad esclusione dei fondi commerciali al piano terra;
  • - nuove scale esterne, mentre scale esterne in sostituzione di corpi scala esterni incongrui potranno essere realizzate con soluzione architettonica tradizionale a rampa unica appoggiata al fronte dell'edificio, con muro esterno pieno e intonacato, compreso il parapetto, con pianerottolo di arrivo scoperto;
  • - gradini in cemento o rivestiti in marmo nelle scale esterne esistenti.

Art. 59 Città nuova

1. Sono le parti più consistenti degli abitati principali, connotate da tessuti prevalentemente residenziali ai quali corrispondono soprattutto aree urbanizzate in epoca moderna e contemporanea. Sono formate in prevalenza da urbanizzazioni recenti tra le quali i tessuti derivanti da lottizzazioni a volte connotate da indici di edificabilità piuttosto consistenti oppure le situazioni esito di saturazione di aree residuali o intercluse.

2. All'interno dell'ambito della città nuova U2 le attività ammesse, anche in riferimento alle articolazioni delle destinazioni d'uso principali di cui all'art. 9, sono così disciplinate:

  • - residenza;
    le unità immobiliari per i fabbricati di nuova costruzione dovranno avere una Superficie Calpestabile (SCal) minima di 45 mq.;
  • - attività artigianali, limitatamente ad artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni;
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato;
  • - attività direzionali e di servizio;
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

3. All'interno dell'ambito U2, quando non indicate come destinazioni d'uso prescritte dalle tavole del PO, sono escluse:

  • - attività industriali artigianali diverse da quelle sopra citate;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi;
  • - attività commerciali di medie superfici di vendita;
  • - attività turistico-ricettive.

4. Sono interventi caratterizzanti:

  • - ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)

Sono interventi ammessi, ove esplicitamente indicato dalle Tavole del PO:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica.

Sono comunque ammessi interventi di riorganizzazione del tessuto urbano, purché rivolti a conferire maggiore razionalità all'impianto urbanistico ed al superamento della frammentazione del suolo pubblico e di eventuali condizioni di degrado. Tali interventi devono essere proposti attraverso Piani di Recupero coerenti con gli obiettivi di riqualificazione dello stesso ambito urbano.

5. È consentita la tamponatura dei fabbricati a pilotis al piano terra, nel rispetto dei parametri urbanistici e delle distanze minime inderogabili, mediante un sistema di opere organizzate collocabili nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione edilizia. I materiali utilizzati e le finiture debbono essere coerenti con il tessuto edificato nel contesto.

Art. 60 Zona produttiva

1. È l'ambito urbano dedicato alle lavorazioni industriali, artigianali e produttive in genere, costituito in prevalenza da tessuti edificati in zone a ciò destinate dalla pianificazione urbanistica.

2. All'interno dell'ambito della zona produttiva U3 le attività ammesse, anche in riferimento alle articolazioni delle destinazioni d'uso principali di cui all'art. 9, sono così disciplinate:

  • - attività industriali e artigianali; per le imprese artigiane ed industriali è consentito vendere negli stessi locali o in locali contigui i prodotti di propria produzione;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi; l'esercizio congiunto di attività di vendita all'ingrosso e di vendita al dettaglio è consentito in conformità a quanto previsto dalla legge regionale, solo per le seguenti tipologie merceologiche:
    • - macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
    • - materiale elettrico;
    • - colori e vernici, carte da parati;
    • - ferramenta ed utensileria;
    • - articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
    • - articoli per riscaldamento;
    • - strumenti scientifici e di misura;
    • - macchine per ufficio;
    • - auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
    • - combustibili;
    • - materiali per l'edilizia;
    • - legnami;
  • - attività direzionali e di servizio;
  • - attrezzature di servizio pubbliche;
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato;
  • - impianti per la distribuzione dei carburanti.

3. All'interno dell'ambito U3, quando non indicate come destinazioni d'uso prescritte dalle tavole del PO, sono escluse:

  • - residenza, quando non strettamente connessa all'attività industriale e artigianale;
  • - attività turistico-ricettive;
  • - attività commerciali di medie superfici di vendita.

4. Gli interventi caratterizzanti l'ambito sono:

  • - ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-c).

Sono interventi ammessi, ove esplicitamente indicato dalle Tavole del PO:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica.

5. Per interventi con cambio di destinazione d'uso verso la funzione commerciale all'ingrosso e direzionale i proprietari dovranno sottoscrivere apposita convenzione con la quale si impegnino a riqualificare le pertinenze e gli spazi per il parcheggio pubblici e di relazione. Il progetto del sistema degli spazi aperti dovrà essere in grado di valorizzare la loro capacità di costituire luoghi riconoscibili, collegati e sicuri, continui, aumentando la qualità ambientale e paesaggistica della strada, aumentando al contempo l'equipaggiamento vegetazionale, con l'uso di appropriate specie arboree ed arbustive. Nelle aree fronte strada l'incremento diffuso dell'equipaggiamento vegetazionale deve garantire una quantità minima complessiva di 20 alberi/ha e di 30 arbusti/ha appartenenti a specie autoctone o naturalizzate; per la loro piantumazione si prescrive un progetto adeguato al fine di valorizzare con un disegno opportuno l'ambito oggetto di intervento. Dovranno quindi essere concordate con l'Amministrazione Comunale la scelta dei materiali, delle specie arboree e arbustive, delle recinzioni e dell'arredo urbano in genere.

Art. 61 Villaggio minerario

1. Corrisponde alle aree occupate dal sito per l'estrazione del mercurio di Cerreto Piano oggi dismesso con all'insediamento sorto a supporto dell'attività produttiva, con gli edifici originariamente destinati agli uffici, ai servizi ed alle residenze.

2. All'interno dell'ambito del villaggio minerario U4 le attività ammesse, anche in riferimento alle articolazioni delle destinazioni d'uso principali di cui all'art. 9, sono così disciplinate:

  • - attività turistico-ricettive;
  • - residenza;
  • - attività direzionali e di servizio;
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

3. All'interno dell'ambito U4, quando non indicate come destinazioni d'uso prescritte dalle tavole del PO, sono escluse:

  • - attività industriali ed artigianali;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi;
  • - attività commerciali di medie superfici di vendita.

4. Gli interventi caratterizzanti l'ambito sono:

  • - ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-c).

Sono interventi ammessi, ove esplicitamente indicato dalle Tavole del PO:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica.
Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00