Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Capo I Articolazione degli insediamenti urbani

Art. 57 Gli ambiti urbani

1. Gli insediamenti urbani del Comune di Scansano sono costituiti dalle principali aree urbane: Scansano, Pancole, Montorgiali, Bivio Montorgiali, Preselle, Baccinello, Polveraia, Poggioferro e Pomonte.

2. Il PO all'interno degli insediamenti di cui al comma 1, riportati nelle Tavole del PO, attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), riconosce gli ambiti dotati di differenti caratterizzazioni (insediative, storico-ambientali, funzionali, ecc.), che costituiscono il riferimento per la distribuzione ordinata delle funzioni e per la gestione degli interventi urbanistico-edilizi in essi ammissibili.

3. Gli insediamenti urbani del Comune di Scansano sono articolati dal PO in quattro ambiti:

  • U1 - centro antico e borghi
  • U2 - città nuova
  • U3 - zona produttiva
  • U4 - villaggio minerario.

4. Per ciascun ambito sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, che definiscono quanto caratterizzante (cioè quanto sempre ammesso), ammesso (cioè quanto consentito solo a determinate condizioni o solo in casi specificamente individuati) ed escluso, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole del PO o nella disciplina di aree specifiche ed, in particolare, per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale.

5. Nelle Tavole del PO in scala 1:2.000/1:1.000 sono inoltre riportate con una specifica campitura:

  • - le aree riservate alla circolazione pedonale (compresi i sottopassi nei centri antichi), non appartenenti a spazi aperti classificati come attrezzature di servizio pubbliche;
  • - le aree da mantenere libere da manufatti, nelle quali non sono consentiti interventi comportanti la realizzazione di nuovi volumi o l'installazione di nuovi manufatti, ad eccezione di quelli privi di rilevanza urbanistico edilizia; non sono comunque ammesse opere di pavimentazione.

Art. 58 Centro antico e borghi

1. Comprende i centri di antico impianto ed i borghi urbani di matrice antica, che rappresentano il riferimento consolidato per le centralità degli abitati e che mantengono una forte riconoscibilità nel capoluogo Scansano e a Montorgiali. Comprende edifici e complessi edilizi con caratteristiche tipologiche ed architettoniche generalmente di pregio, oltre che di valore storico-documentale e risultano pertanto particolarmente meritevoli di salvaguardia.

2. All'interno dell'ambito U1 le attività ammesse, anche in riferimento alle articolazioni delle destinazioni d'uso principali di cui all'art. 9, sono così disciplinate:

  • - residenza, che è la funzione da ritenersi prevalente e caratterizzante;
    lungo gli assi principali dei centri antichi e dei borghi (Via XX settembre, Via IV novembre, Via Marconi, Via Vittorio Emanuele II e Piazza Garibaldi nel capoluogo e via del Corso a Montorgiali) il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che non avevano questa destinazione d'uso e che prospettano esclusivamente su aree pubbliche, strade o piazze o che comunque non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; per gli edifici posti lungo tali vie e piazze è consentita la trasformazione a destinazione residenziale di unità immobiliari non residenziali al piano terreno solo allo scopo di ripristinare la tipologia originaria degli edifici o per annettere alla residenza spazi prima destinati ad altri usi;
  • - attività artigianali; sono ammesse limitatamente ad artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni;
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato; per tali attività non è richiesto l'adeguamento delle dotazioni richieste per il commercio, relativi al parcheggio di relazione ed alla sosta stanziale, di cui alla L.R. 28/05 e s.m.i.; è in genere sempre consentita l'introduzione di attività commerciali di vicinato ai piani terra degli edifici esistenti, mentre tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra;
  • - attività turistico-ricettive;
  • - attività direzionali e di servizio;
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

È consentita la trasformazione ad esercizi di vicinato o ad attività artigianali, con le limitazioni sopra indicate, di unità immobiliari con altezza interna non inferiore a 2,55 ml. e rapporto aeroilluminante non inferiore ad 1/12 della superficie destinata alla pubblica utenza, fermo restando il rispetto del Reg. CE 852/2004 e fatte salve le disposizioni legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non è in ogni caso ammessa la trasformazione in autorimesse dei fondi posti al piano terra.

3. All'interno dell'ambito del centro antico e borghi U1 sono destinazioni d'uso escluse:

  • - attività industriali ed artigianali diverse da quelle sopra citate;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi;
  • - attività commerciali di medie superfici di vendita.

4. Gli interventi caratterizzanti l'ambito sono:

  • - risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

Sono interventi ammessi, ove esplicitamente indicato dalle Tavole del PO:

  • - ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b);
  • - ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c).

5. All'interno dell'ambito U1 i progetti devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili e dimostrare la compatibilità degli interventi con i suddetti elementi. In particolare:

  • - per la sostituzione di pluviali e gronde negli edifici a tipologia tradizionale è prescritto l'utilizzo di elementi in rame;
  • - è fatto obbligo che tutti gli infissi esterni della medesima unità d'intervento abbiano la stessa tinta e tonalità; in presenza di aperture molto grandi sono ammessi eccezionalmente infissi in acciaio, nell'ambito di un complessivo ed organico progetto che coinvolga l'intero prospetto dell'edificio; sono comunque sempre vietate le suddivisioni delle luci del tipo "all'inglese" e l'uso di vetri fumé o a specchio;
  • - per i dispositivi di oscuramento si devono utilizzare tipi (scuri e persiane o portelloni in legno a battente) e colori ricorrenti, facendo riferimento a modelli tradizionali già utilizzati nel contesto; negli edifici non tradizionali sono ammessi materiali diversi purché compatibili con i caratteri degli edifici, mentre non sono comunque consentiti infissi di colore contrastante con il contesto tradizionale.

6. Per tutti i tipi di intervento sono esclusi in quanto considerati incongrui:

  • - le costruzioni in aggetto, pensiline e balconi; gli aggetti non potranno essere modificati alterando la sporgenza preesistente e i balconi esistenti propri dell'organismo edilizio debbono essere mantenuti o ripristinati nel loro aspetto originario;
  • - tettoie di qualsiasi tipo;
  • - la modifica della conformazione geometrica delle coperture (inclinazione e quota delle falde) e il rialzamento dei sottotetti;
  • - canne fumarie prefabbricate in cemento o materiale analogo lasciato a vista; i nuovi camini dovranno ispirarsi alle caratteristiche materiche e formali di quelli esistenti di fattura tradizionale;
  • - architravi o archi in cemento nelle aperture delle facciate;
  • - persiane in alluminio anodizzato color ottone o argento;
  • - dispositivi di oscuramento del tipo avvolgibili e rotolanti, ad esclusione dei fondi commerciali al piano terra;
  • - nuove scale esterne, mentre scale esterne in sostituzione di corpi scala esterni incongrui potranno essere realizzate con soluzione architettonica tradizionale a rampa unica appoggiata al fronte dell'edificio, con muro esterno pieno e intonacato, compreso il parapetto, con pianerottolo di arrivo scoperto;
  • - gradini in cemento o rivestiti in marmo nelle scale esterne esistenti.

Art. 59 Città nuova

1. Sono le parti più consistenti degli abitati principali, connotate da tessuti prevalentemente residenziali ai quali corrispondono soprattutto aree urbanizzate in epoca moderna e contemporanea. Sono formate in prevalenza da urbanizzazioni recenti tra le quali i tessuti derivanti da lottizzazioni a volte connotate da indici di edificabilità piuttosto consistenti oppure le situazioni esito di saturazione di aree residuali o intercluse.

2. All'interno dell'ambito della città nuova U2 le attività ammesse, anche in riferimento alle articolazioni delle destinazioni d'uso principali di cui all'art. 9, sono così disciplinate:

  • - residenza;
    le unità immobiliari per i fabbricati di nuova costruzione dovranno avere una Superficie Calpestabile (SCal) minima di 45 mq.;
  • - attività artigianali, limitatamente ad artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni;
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato;
  • - attività direzionali e di servizio;
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

3. All'interno dell'ambito U2, quando non indicate come destinazioni d'uso prescritte dalle tavole del PO, sono escluse:

  • - attività industriali artigianali diverse da quelle sopra citate;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi;
  • - attività commerciali di medie superfici di vendita;
  • - attività turistico-ricettive.

4. Sono interventi caratterizzanti:

  • - ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)

Sono interventi ammessi, ove esplicitamente indicato dalle Tavole del PO:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica.

Sono comunque ammessi interventi di riorganizzazione del tessuto urbano, purché rivolti a conferire maggiore razionalità all'impianto urbanistico ed al superamento della frammentazione del suolo pubblico e di eventuali condizioni di degrado. Tali interventi devono essere proposti attraverso Piani di Recupero coerenti con gli obiettivi di riqualificazione dello stesso ambito urbano.

5. È consentita la tamponatura dei fabbricati a pilotis al piano terra, nel rispetto dei parametri urbanistici e delle distanze minime inderogabili, mediante un sistema di opere organizzate collocabili nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione edilizia. I materiali utilizzati e le finiture debbono essere coerenti con il tessuto edificato nel contesto.

Art. 60 Zona produttiva

1. È l'ambito urbano dedicato alle lavorazioni industriali, artigianali e produttive in genere, costituito in prevalenza da tessuti edificati in zone a ciò destinate dalla pianificazione urbanistica.

2. All'interno dell'ambito della zona produttiva U3 le attività ammesse, anche in riferimento alle articolazioni delle destinazioni d'uso principali di cui all'art. 9, sono così disciplinate:

  • - attività industriali e artigianali; per le imprese artigiane ed industriali è consentito vendere negli stessi locali o in locali contigui i prodotti di propria produzione;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi; l'esercizio congiunto di attività di vendita all'ingrosso e di vendita al dettaglio è consentito in conformità a quanto previsto dalla legge regionale, solo per le seguenti tipologie merceologiche:
    • - macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
    • - materiale elettrico;
    • - colori e vernici, carte da parati;
    • - ferramenta ed utensileria;
    • - articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
    • - articoli per riscaldamento;
    • - strumenti scientifici e di misura;
    • - macchine per ufficio;
    • - auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
    • - combustibili;
    • - materiali per l'edilizia;
    • - legnami;
  • - attività direzionali e di servizio;
  • - attrezzature di servizio pubbliche;
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato;
  • - impianti per la distribuzione dei carburanti.

3. All'interno dell'ambito U3, quando non indicate come destinazioni d'uso prescritte dalle tavole del PO, sono escluse:

  • - residenza, quando non strettamente connessa all'attività industriale e artigianale;
  • - attività turistico-ricettive;
  • - attività commerciali di medie superfici di vendita.

4. Gli interventi caratterizzanti l'ambito sono:

  • - ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-c).

Sono interventi ammessi, ove esplicitamente indicato dalle Tavole del PO:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica.

5. Per interventi con cambio di destinazione d'uso verso la funzione commerciale all'ingrosso e direzionale i proprietari dovranno sottoscrivere apposita convenzione con la quale si impegnino a riqualificare le pertinenze e gli spazi per il parcheggio pubblici e di relazione. Il progetto del sistema degli spazi aperti dovrà essere in grado di valorizzare la loro capacità di costituire luoghi riconoscibili, collegati e sicuri, continui, aumentando la qualità ambientale e paesaggistica della strada, aumentando al contempo l'equipaggiamento vegetazionale, con l'uso di appropriate specie arboree ed arbustive. Nelle aree fronte strada l'incremento diffuso dell'equipaggiamento vegetazionale deve garantire una quantità minima complessiva di 20 alberi/ha e di 30 arbusti/ha appartenenti a specie autoctone o naturalizzate; per la loro piantumazione si prescrive un progetto adeguato al fine di valorizzare con un disegno opportuno l'ambito oggetto di intervento. Dovranno quindi essere concordate con l'Amministrazione Comunale la scelta dei materiali, delle specie arboree e arbustive, delle recinzioni e dell'arredo urbano in genere.

Art. 61 Villaggio minerario

1. Corrisponde alle aree occupate dal sito per l'estrazione del mercurio di Cerreto Piano oggi dismesso con all'insediamento sorto a supporto dell'attività produttiva, con gli edifici originariamente destinati agli uffici, ai servizi ed alle residenze.

2. All'interno dell'ambito del villaggio minerario U4 le attività ammesse, anche in riferimento alle articolazioni delle destinazioni d'uso principali di cui all'art. 9, sono così disciplinate:

  • - attività turistico-ricettive;
  • - residenza;
  • - attività direzionali e di servizio;
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

3. All'interno dell'ambito U4, quando non indicate come destinazioni d'uso prescritte dalle tavole del PO, sono escluse:

  • - attività industriali ed artigianali;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi;
  • - attività commerciali di medie superfici di vendita.

4. Gli interventi caratterizzanti l'ambito sono:

  • - ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-c).

Sono interventi ammessi, ove esplicitamente indicato dalle Tavole del PO:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica.

Capo II Qualità degli insediamenti

Art. 62 Disposizioni per la qualità degli insediamenti

1. Tutti gli interventi previsti dal PO devono perseguire la realizzazione di assetti compatibili nell'uso delle risorse e appropriati sotto il profilo formale e funzionale. È per questo richiesto che i progetti di intervento documentino esaurientemente lo stato dei luoghi e delle risorse, realizzando il più alto grado possibile di contestualizzazione degli stessi e di coerenza con i parametri per la qualità degli insediamenti definiti nel presente Capo, sulla base dei quali dovranno essere valutati.

Art. 63 Sistemazione del suolo e pavimentazioni e trattamento del terreno

1. Negli ambiti urbani sono elementi caratterizzanti le sistemazioni del suolo le opere di pavimentazione, piantumazione e trattamento del terreno, per le quali si forniscono alcuni criteri per la progettazione, sia per gli interventi pubblici, che per quelli privati.

2. In tutti gli interventi si dovrà mirare al massimo contenimento della impermeabilizzazione del suolo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - nei nuovi interventi urbanistici e edilizi e negli interventi di recupero e di ristrutturazione, la realizzazione di parcheggi pubblici e privati deve garantire la più estesa possibile permeabilità delle aree, attraverso la scelta di materiali e superfici che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche, e garantire altresì una dotazione di alberi ad alto fusto distribuiti nell'area in numero minimo di un albero ogni 80 mq. di parcheggio;
  • - in tutti gli ambiti urbanizzati, ferme restando le quantità minime del 25% di verde sistemato a prato e/o con piantumazioni, è richiesta una superficie permeabile non inferiore al 35%, che può essere raggiunta con il concorso di pavimentazioni speciali, poggiate su sottofondo non cementizio, che garantiscono il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche. Le sistemazioni tradizionali ancora conservate, come ad esempio la lastricatura dell'aia o del marciapiede fronte casa, dovranno essere mantenute e/o reintegrate secondo l'originaria configurazione, comunque con l'esclusione di gettato in cemento o finitura con asfalto.

Art. 64 Sistemazione ed attrezzatura di spazi esterni pertinenziali all'interno degli ambiti

1. Gli interventi di sistemazione ed attrezzatura di spazi esterni pertinenziali sono riferiti a quelle aree che, salvo diversa e specifica indicazione nelle Tavole del PO, costituiscono le aree di pertinenza degli edifici all'interno dei centri abitati.

2. Ad esclusione degli edifici o complessi per i quali è indicato l'intervento di restauro e risanamento conservativo (re, rc) ed a condizione che vengano rispettate le dimensioni minime delle superfici permeabili come definite dalle presenti Norme, è ammessa la realizzazione di piscine ad uso privato e dei volumi tecnici necessari per il loro corretto funzionamento, che dovranno comunque essere completamente interrati o collocati all'interno di edifici esistenti.

La costruzione delle piscine dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

  • - la superficie della vasca non dovrà superare 100 mq.;
  • - la piscina dovrà essere rivestita internamente con elementi di colore neutro e congruo all'ambiente (grigio scuro e/o grigio-verde oppure compreso nelle tonalità del verde petrolio), escludendo in ogni caso il colore azzurro e bianco; è ammessa tipologia di rivestimento in pietra locale, sempre di colore scuro; la forma dovrà essere in armonia con il contesto; la forma dell'invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
  • - per le piscine a servizio di residenze private, la pavimentazione dell'area perimetrale dovrà essere realizzata in materiale congruo all'ambiente; nel caso di piscine a servizio di strutture turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi;
  • - l'approvvigionamento idrico non dovrà in alcun modo dipendere dalla rete acquedottistica pubblica; inoltre l'uso dell'acqua di eventuali pozzi privati dovrà essere limitato esclusivamente al riabboccamento del livello dovuto alla perdita di esercizio.

3. Il sistema di illuminazione delle aree di pertinenza all'interno dei centri abitati dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati con luce schermata verso l'alto, elementi a stretto contatto con il terreno o direttamente in esso collocati e comunque sempre opportunamente schermati verso l'alto.

4. Per ciò che riguarda le nuove recinzioni o la sostituzione di quelle esistenti, è consentita la realizzazione di recinzioni con forme e disegno semplice in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura in pietra e/o mattoni a faccia vista o intonacata, oppure con siepi vive; esclusivamente per le parti non visibili da spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica zincata o plastificata sostenuta da profilati metallici leggeri e siepe viva all'interno del resede. La recinzione potrà avere altezza massima di 2,00 ml., che nel caso di dislivello alla base dovrà essere misurata alla quota inferiore.

5. Negli spazi esterni pertinenziali all'interno dei centri abitati sono sempre ammesse le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, come definiti all'art. 19 delle presenti Norme.

6. Nelle aree libere e negli spazi pertinenziali non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

Art. 65 Sistemazione di spazi aperti di uso pubblico

1. Il verde pubblico è componente essenziale per la qualità degli insediamenti. Nelle aree destinate a parchi e giardini pubblici dovranno essere conservate e riqualificate, laddove presenti, le fasce di vegetazione ripariale, incrementando i collegamenti verdi fra le diverse aree del centro urbano (verde di connettività urbana), al fine di realizzare una rete continua di spazi adibiti a verde. Si dovrà evitare l'alterazione del profilo morfologico del terreno, a meno che ciò sia necessario per migliorare le condizioni di stabilità dei terreni e di gestione delle acque.

In tali aree la superficie deve prevalentemente essere sistemata a verde con copertura erbacea, arbustiva e arborea.

2. La realizzazione di aree destinate a parcheggio deve avvenire sulla base di una specifica progettazione che precisi nel dettaglio i materiali, gli elementi di arredo, le alberature e la vegetazione, le eventuali recinzioni, l'illuminazione, ecc.

Tutti i parcheggi dovranno prevedere parte della superficie di parcamento destinata alla sosta dei ciclomotori e delle biciclette. Per consentire la sosta delle biciclette nelle relative aree di stazionamento dovranno essere ubicate apposite rastrelliere.

Gli stalli delle aree destinate a parcheggi pubblici a raso dovranno essere ombreggiati con specie arboree ad alto fusto, nella quantità di almeno un albero ogni 80 mq. di parcheggio.

Per quanto possibile si dovrà provvedere al contenimento visuale dei veicoli in sosta, attraverso siepi, dossi inverditi, scarpate addossate a muri perimetrali o altri sistemi similari. Vengono fatte salve eventuali particolari disposizioni di tutela storica e ambientale.

3. Il sistema della mobilità veicolare deve essere, quanto più possibile, integrato con percorsi pedonali e ciclabili, atti a consentire e favorire ulteriori modalità di spostamento; il sistema della sosta deve essere articolato e distribuito in modo capillare all'interno delle aree urbane ed in particolare a servizio degli spazi pubblici e a ridosso dei tessuti urbani di più antico impianto.

Art. 66 Impianti solari termici e fotovoltaici

1. Nel Comune di Scansano, tenendo conto delle vocazioni del territorio e nel rispetto dei valori paesaggistici, storici e architettonici, che lo caratterizzano sono ammessi:

  • - impianti solari termici sulle coperture degli edifici;
  • - impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici, ad eccezione dei tessuti Centro antico e borghi U1, corrispondenti ai centri storici di Scansano e Montorgiali;
  • - impianti fotovoltaici che utilizzano i suoli a destinazione industriale e artigianali esistenti o di previsione.

Per tutti gli impianti sono comunque fatte salve le specifiche indicazioni di tutela storico-artistica, paesaggistica e ambientale, che possono definire ulteriori limitazioni.

2. Per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici si dovranno rispettare i seguenti criteri:

  • a) In ambito urbano, è sempre da privilegiare la collocazione dei pannelli sulle coperture degli edifici, fermo restando la migliore opportunità di utilizzare quelle dei corpi edilizi secondari, più bassi e poco visibili, appunto allo scopo di minimizzarne la visibilità. Gli elementi posti sulla copertura dovranno essere a questa complanari, in particolare:
    • · negli edifici esistenti i pannelli dovranno essere di norma collocati in appoggio alla falda, a filo tetto, sul manto di copertura, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; nel caso di coperture piane i pannelli potranno essere installati anche inclinati, purché non si determini un profilo che sporga di oltre 50 cm. dalla sagoma dell'edificio;
    • · per le coperture a falda inclinata i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo dell'edificio;
    • · per gli edifici di nuova costruzione i pannelli devono essere concepiti come componenti integrate del progetto architettonico e per gli interventi di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento del tetto i pannelli dovranno essere integrati all'interno del pacchetto costruttivo;
    • · in ogni caso e più in particolare per gli edifici prospettanti su piazze o spazi aperti di valore, la non percettibilità degli impianti da quegli stessi spazi dovrà essere dimostrata mediante documentazione fotografica, effettuata con riprese da più angolazioni ed attestata da opportune simulazioni grafiche e fotomontaggi;
    • - negli impianti solari termici gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere installati all'interno delle volumetrie esistenti.
  • b) gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia, nel caso di attività produttive artigianali e industriali, devono prioritariamente essere collocati sulle coperture degli edifici specialistici; gli impianti potranno altres&igrave essere ubicati a terra a fianco degli edifici, quando questi siano dotati di una idonea area di pertinenza, allo scopo principale di minimizzarne la visibilità.

Capo III Interventi con discipline specifiche nelle aree urbane

Art. 67 Schede

S201 Fattoria Preselle

Sottosistema/Ambito U2 Estratto cartografico dell'area
Zona B
Edificio 01 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
Edificio 02 ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), con esclusione dell’addizione volumetrica
Nelle sistemazioni esterne è da prevedere l'utilizzo di pavimentazioni adeguate al contesto rurale

S202 Complesso in Via Fonte d'Oliva a Murci

Sottosistema/Ambito U2 Estratto cartografico dell'area
Zona B
Edifici 01 e 03 risanamento conservativo (rc)
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
Edificio 04 ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b)

S203 Edificio a Pancole

Sottosistema/Ambito U2 Estratto cartografico dell'area
Zona B
Risanamento conservativo (rc)
Da tutelare inoltre la pavimentazione in pietra.

S204 Area vicino a S. Maria delle Grazie a Scansano

Sottosistema/Ambito U1 Estratto cartografico dell'area
Zona A
Manutenzione e valorizzazione delle strutture legate al Fosso dei Mulini e riqualificazione degli spazi aperti. Se possibile dovrà essere ripristinato il flusso idrico ad uso potabile verso la fontana esistente.

S205 Edificio in Via Marconi a Scansano

Sottosistema/Ambito U1 Estratto cartografico dell'area
Zona A
Risanamento conservativo (rc)
Da prevedere inoltre il recupero delle pavimentazioni in pietra e dei muri a retta, con la rampa di accesso dalla strada, e la riqualificazione dell'area di pertinenza, compreso il piccolo slargo.

S206 Complesso in Via Diaz a Scansano

Sottosistema/Ambito U1 Estratto cartografico dell'area
Zona A
Risanamento conservativo (rc) per l'edificio principale, per l'autorimessa ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), senza cambio d'uso
Da prevedere inoltre il mantenimento del giardino, compresi elementi quali i pilastri di sostegno al cancello, i muri a retta e la scala di ingresso in pietra a nord.

S207 Edificio in Via della Chiesa/Via delle Mura a Scansano

Sottosistema/Ambito U1 Estratto cartografico dell'area
Zona A
Risanamento conservativo (rc) con riqualificazione del fronte nord, con impiego di materiali e tecnologie adeguati al contesto
Da prevedere inoltre il mantenimento del muretto basso ed il miglioramento della sistemazione del verde.

S208 Villa Sforzesca e edifici contermini a Pomonte

Sottosistema/Ambito U2 Estratto cartografico dell'area
Destinazioni d'uso: residenza, attività turistico-ricettive, attività direzionali e di servizio, attrezzature di servizio pubbliche
Zona A
Edificio 01 restauro (re)
Edificio 02 ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)
Da prevedere inoltre il recupero delle pavimentazioni antiche e del muro di recinzione della Villa.

S209 edificio in via IV novembre a Scansano

Sottosistema/Ambito U1 Estratto cartografico dell'area
Zona A
Ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b)
È inoltre ammessa la sopraelevazione con realizzazione di una copertura a doppia falda ed altezza allineata a quella dell'edificio adiacente ad est; l'attuazione dell'intervento dovrà prevedere la contestuale rimozione della scala esterna aggettante e dunque la complessiva riqualificazione del fronte nord.
Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00