Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 46 Condizioni di fattibilità

1. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali del Piano Operativo sono differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità previste dalla normativa vigente ed in particolare dal D.P.G.R. n. 53/R del 25/10/2011:

  • - fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • - fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • - fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi;
  • - fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza individuati e definiti in sede di Piano Operativo, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

2. Secondo quanto previsto dalla normativa regionale le fattibilità degli interventi sono distinte in funzione delle pericolosità in relazione agli aspetti geologici, idraulici e sismici ai fini di una corretta definizione delle condizioni di attuazione delle previsioni.

3. Le condizioni di fattibilità per gli interventi, con le relative prescrizioni, sono puntualmente definite per il territorio urbanizzato nelle Carte di Fattibilità e, per le aree di trasformazione, nella Parte III delle presenti Norme e nelle Schede per gli interventi con discipline specifiche nel territorio rurale.

Per gli altri interventi nel territorio rurale la fattibilità è così determinata:

intervento fattibilità geologica fattibilità idraulica
G.2 G.3 G.4 I.1-I.2 I.3 I.4
re/rc 1 1 1 1 1 1
ri-a 2 3 non fattibile1 1 non fattibile2 non fattibile3
ri-b 2 3 non fattibile1 1 non fattibile2 non fattibile3
ri-c 2 3 non fattibile1 1 non fattibile2 non fattibile3

1 Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 13 comma 7 lett. a, b, c, d delle Norme del PAI.

2 Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 6 comma 10 delle Norme del PAI.

3 Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 5 comma 10 delle Norme del PAI.

Per eventuali interventi non localizzati dal PO la fattibilità degli interventi è desumibile dalle seguenti disposizioni riportate agli articoli seguenti.

Art. 47 Criteri generali per la fattibilità per gli aspetti geomorfologici

1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica molto elevata G4 è necessario rispettare i seguenti criteri:

  • a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;
  • b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da:
    • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
    • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  • c) in presenza di interventi di messa in sicurezza devono essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  • d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare;
  • e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri:
    • - previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento;
    • - installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica elevata G3 è necessario rispettare i seguenti criteri:

  • a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
  • b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da:
    • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni;
    • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  • c) in presenza di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  • d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, sono certificati;
  • e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica media G2 le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

4. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica bassa G1 possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico.

Art. 48 Fattibilità per gli aspetti geomorfologici nelle aree a pericolosità geomorfologica bassa e media

1. F1g (fattibilità geomorfologica senza particolari limitazioni) · è assegnata ai seguenti interventi:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportano un aumento del carico esercitato sul terreno di fondazione, non comportano interventi sulle fondazioni, non comportano scavi e rinterri in prossimità delle opere fondali, non prevedono la realizzazione di nuove superfici o nuovi volumi (di qualsivoglia natura);
  • - scavi o riporti di terreno per un volume massimo di 3 mc. o profondità massima di 1,50 ml.;
  • - realizzazione di strutture di sostegno del terreno di altezza massima di 1 ml. o livellamenti del terreno per uno spessore massimo di 50 cm.;

Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

2. F2g (fattibilità geomorfologica con normali vincoli) · è assegnata ai seguenti interventi:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano un aumento del carico esercitato sul terreno di fondazione; interventi sulle fondazioni; scavi e rinterri in prossimità delle opere fondali;
  • - scavi o riporti di terreno per un volume superiore a 3 mc. o profondità superiori a 1,50 ml.;
  • - realizzazione di strutture di sostegno del terreno di altezza superiore a 1 ml. o livellamenti del terreno per uno spessore superiore a 50 cm.;
  • - nuove superfici o nuovi volumi (di qualsivoglia natura).

L'attuazione di tali interventi è subordinata all'esecuzione, a livello edificatorio o di piano attuativo, di adeguate indagini geologico-tecniche funzionali al tipo di intervento previsto, con parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M. 14/01/2008 ed indagini specifiche in sito; per indagini specifiche si intendono indagini per la caratterizzazione geologica e geotecnica che devono essere basate su dati tecnici propri del sito dove è previsto l'intervento. Tali dati tecnici dovranno essere ricavati secondo quanto segue:

1) accurato rilievo geologico dell'area di intervento (scala 1:10.000 o più di dettaglio);

2) nei terreni lapidei almeno un rilievo geomeccanico in affioramento e/o prospezioni simiche;

3) nei terreni non lapidei e nell'alterazione dei terreni lapidei almeno sondaggi geognostici, prove penetrometriche, prospezioni sismiche.

Le verifiche ai carichi verticali (portanza), orizzontali (scorrimento) ed ai cedimenti dovranno essere condotte anche nelle condizioni sismiche.

Nel caso di pericolosità geomorfologica media, per i nuovi volumi da edificare in corrispondenza di un versante è indispensabile determinare una verifica analitica della stabilità.

Art. 49 Fattibilità per gli aspetti geomorfologici nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata

1. F1g (fattibilità geomorfologica senza particolari limitazioni) · è assegnata agli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportano un aumento del carico esercitato sul terreno di fondazione, non comportano interventi sulle fondazioni e sulle strutture portanti, non comportano scavi e rinterri in prossimità delle opere fondali, non prevedono la realizzazione di nuove superfici o volumi (di qualsivoglia natura).

2. F2g (fattibilità geomorfologica con normali vincoli) · è assegnata ai seguenti interventi:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
  • - interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume;
  • - interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;
  • - opere che non siano qualificabili come volumi edilizi.

L'attuazione di tali interventi è subordinata alla dimostrazione, a livello edificatorio o di piano attuativo, che essi non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia. Sono quindi richieste adeguate indagini geologico-tecniche funzionali al tipo di intervento previsto, con parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M. 14/01/2008, analisi di stabilità ed indagini specifiche in sito; per indagini specifiche si intendono indagini per la caratterizzazione geologica e geotecnica che devono essere basate su dati tecnici propri del sito dove è previsto l'intervento. Tali dati tecnici dovranno essere ricavati secondo quanto segue:

1) accurato rilievo geologico dell'area di intervento (scala 1:10.000 o più di dettaglio);

2) nei terreni lapidei almeno un rilievo geomeccanico in affioramento e/o prospezioni simiche;

3) nei terreni non lapidei e nell'alterazione dei terreni lapidei almeno sondaggi geognostici, prove penetrometriche, prospezioni sismiche.

Le verifiche di stabilità analitiche del versante, le verifiche ai carichi verticali (portanza), orizzontali (scorrimento) ed ai cedimenti, dovranno essere condotte anche nelle condizioni sismiche.

3. F3g (fattibilità geomorfologica condizionata) · è assegnata agli interventi non ascrivibili alle tipologie descritte ai precedenti commi e che modificano, di fatto, la condizione statica dell'area; questi interventi sono localizzati in aree dalle condizioni geologico-morfologiche tali per le quali è necessario valutarne la compatibilità con la situazione di pericolosità riscontrata.

Ogni progetto di intervento (sia esso piano attuativo o intervento diretto) dovrà seguire le disposizioni relative alle zone definite "a pericolosità geomorfologica da frana elevata" secondo le norme del P.A.I. del Bacino Ombrone e gli studi geologici dovranno essere condotti nel rispetto delle linee guida dello stesso P.A.I.

In particolare sono richieste adeguate indagini geologico-tecniche funzionali al tipo di intervento previsto, con parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M. 14/01/2008, analisi di stabilità di dettaglio ed indagini specifiche in sito; per indagini specifiche si intendono indagini per la caratterizzazione geologica e geotecnica che devono essere basate su dati tecnici propri del sito dove è previsto l'intervento. Tali dati tecnici dovranno essere ricavati secondo quanto segue:

1) accurato rilievo geologico dell'area di intervento (scala 1:10.000 o più di dettaglio);

2) nei terreni lapidei almeno un rilievo geomeccanico in affioramento e/o prospezioni simiche;

3) nei terreni non lapidei e nell'alterazione dei terreni lapidei almeno sondaggi geognostici, prove penetrometriche, prospezioni sismiche.

Le verifiche di stabilità analitiche e di dettaglio del versante, dovranno essere condotte attraverso un rilievo topografico, a curve di livello, con equidistanza di 1 ml. o più di dettaglio; le verifiche ai carichi verticali (portanza), orizzontali (scorrimento) ed ai cedimenti dovranno essere condotte anche nelle condizioni sismiche.

Le attività di dispersione dei reflui per sub irrigazione e di concimazione dei terreni tramite fertirrigazione sono consentite previa relazione geologica che ne dimostri la non pericolosità.

Art. 50 Fattibilità per gli aspetti geomorfologici nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata

1. F1g (fattibilità geomorfologica senza particolari limitazioni) · ai seguenti interventi:

  • - interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
  • - interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume.

2. F2g (fattibilità geomorfologica con normali vincoli) · è assegnata ai seguenti interventi:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
  • - ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) e ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) che non comportino aumento di superficie o di volume, con esclusione di interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di volumi aggiuntivi, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento.

Sono richieste adeguate indagini geologico-tecniche funzionali al tipo di intervento previsto, con parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M. 14/01/2008 e verifiche di stabilità dei terreni, analisi di stabilità di dettaglio ed indagini specifiche in sito; per indagini specifiche si intendono indagini per la caratterizzazione geologica e geotecnica che devono essere basate su dati tecnici propri del sito dove è previsto l'intervento. Tali dati tecnici dovranno essere ricavati secondo quanto segue:

1) accurato rilievo geologico dell'area di intervento (scala 1:10.000 o più di dettaglio);

2) nei terreni lapidei almeno un rilievo geomeccanico in affioramento e/o prospezioni simiche;

3) nei terreni non lapidei e nell'alterazione dei terreni lapidei almeno sondaggi geognostici, prove penetrometriche, prospezioni sismiche.

Le verifiche di stabilità analitiche e di dettaglio del versante dovranno essere condotte attraverso un rilievo topografico, a curve di livello, con equidistanza di 2 ml. o più di dettaglio; le verifiche ai carichi verticali (portanza), orizzontali (scorrimento) ed ai cedimenti dovranno essere condotte anche nelle condizioni sismiche.

3. F4g (fattibilità geomorfologica limitata) · è assegnata agli interventi non ascrivibili alle tipologie descritte ai precedenti commi e che comunque modificano in modo sensibile le condizioni statiche dell'area in oggetto.

Ogni progetto di intervento (sia esso piano attuativo o intervento diretto) dovrà seguire le disposizioni relative alle zone definite "a pericolosità geomorfologica da frana molto elevata" secondo le norme del P.A.I. del Bacino Ombrone e gli studi geologici dovranno essere condotti nel rispetto delle linee guida dello stesso P.A.I. Dovranno inoltre essere predisposti ed attivati opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto.

Sono comunque vietate le attività di dispersione dei reflui per sub-irrigazione e di concimazione dei terreni tramite fertirrigazione in quanto la presenza di acqua nel sottosuolo potrebbe costituire un fattore scatenante o accelerante dei fenomeni.

Art. 51 Criteri generali per la fattibilità per gli aspetti idraulici

1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata I4 è necessario rispettare i seguenti criteri:

  • a) sono consentite nuove edificazioni o nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio finalizzati alla messa in sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni;
  • b) è consentita la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml., assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  • c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
  • d) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia consistente in demolizione e ricostruzione con contestuale incremento di volume, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di auto-sicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc.) nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fatto salvo quanto specificato alla lettera j);
    • - sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
  • e) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • f) fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità;
  • g) fuori dalle aree edificate sono consentiti gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 mq. per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguita tramite sistemi di auto-sicurezza;
  • h) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni;
  • i) sono vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell'autorità idraulica competente;
  • j) sono consentiti i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree; fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 mq. e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d'acqua, per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
  • k) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.

2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata I3 sono da rispettare i criteri di cui alle lettere b), d), e) f), g), h), i) e k) del comma precedente. Sono inoltre da rispettare i seguenti criteri:

  • l) all'interno del perimetro dei centri abitati - come individuato dal presente PO - non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  • m) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 mq. e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni; fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq. e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge;
  • n) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle; ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 mc. in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 kmq., volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 mc. in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq. o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1.000 mc. in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq.;
  • o) in caso di nuove previsioni che singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma, in relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del comma precedente, sono realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio; in presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;
  • p) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq. per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.

3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media I2 per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

4. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica bassa I1 non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

Art. 52 Fattibilità per gli aspetti idraulici nelle aree a pericolosità idraulica bassa

1. F1i (fattibilità idraulica senza particolari limitazioni) · è assegnata agli interventi ricadenti in aree collinari in posizione di sicurezza idraulica e che non sono mai state interessate da fenomeni di esondazione o ristagno.

Non è necessaria alcuna limitazione e/o prescrizione di carattere idraulico.

Art. 53 Fattibilità per gli aspetti idraulici nelle aree a pericolosità idraulica media

1. F2i (fattibilità idraulica con normali vincoli) · è assegnata agli interventi ricadenti in aree di fondovalle e di pianura alluvionale in posizione di sicurezza idraulica e che non sono mai state interessate da fenomeni di esondazione o ristagno.

Si potranno indicare i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuare gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza.

Art. 54 Fattibilità per gli aspetti idraulici nelle aree a pericolosità idraulica elevata

1. F2i (fattibilità idraulica con normali vincoli) · è assegnata ai seguenti interventi:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportano aumenti della superficie coperta, né nuovi volumi interrati, volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali;
  • - opere che non sono qualificabili come volumi edilizi;
  • - interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;
  • - interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza a obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico;
  • - realizzazione di annessi agricoli di superficie non superiore a 100 mq.

Dovrà essere comunque adeguatamente descritta, in fase di piano attuativo o di intervento diretto, la situazione idraulica dell'area dimostrando che la natura dell'intervento stesso è tale da non determinare pericolo per le persone o i beni, un aumento di pericolosità in altre aree e purché siano adottate idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità anche con sistemi di autosicurezza.

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra dovrà essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

2. F3i (fattibilità idraulica condizionata) · è assegnata agli interventi non ascrivibili alle tipologie descritte al precedente comma, ai quali si applicano le disposizioni per le aree "a pericolosità idraulica elevata" contenute nelle Norme di Piano del P.A.I. del Bacino Ombrone.

Art. 55 Fattibilità per gli aspetti idraulici nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata

1. F2i (fattibilità idraulica con normali vincoli) · è assegnata ai seguenti interventi:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportano aumenti della superficie coperta, né nuovi volumi interrati, volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali;
  • - opere che non sono qualificabili come volumi edilizi;
  • - interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;
  • - interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza a obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico;
  • - realizzazione di annessi agricoli di superficie non superiore a 100 mq.

Dovrà essere comunque adeguatamente descritta, in fase di piano attuativo o di intervento diretto, la situazione idraulica dell'area dimostrando che la natura dell'intervento stesso è tale da non determinare pericolo per le persone o i beni, un aumento di pericolosità in altre aree e purché siano adottate idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità anche con sistemi di autosicurezza.

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra dovrà essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

2. F4i (fattibilità idraulica limitata) · è assegnata agli interventi non ascrivibili alle tipologie descritte al precedente comma, ai quali si applicano le disposizioni per le aree "a pericolosità idraulica molto elevata" contenute nelle Norme di Piano del P.A.I. del Bacino Ombrone.

Art. 56 Criteri generali per la fattibilità per gli aspetti sismici

1. I criteri generali da rispettare e le condizioni di attuazione di fattibilità per le previsioni sono riferiti alle aree per le quali è stata redatta una cartografia di Microzonazione Sismica di I livello ed effettuata l'individuazione delle differenti situazioni di pericolosità sismica.

2. Limitatamente alle aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità connessi a problematiche geomorfologiche si rimanda a quanto previsto dalle condizioni di fattibilità geomorfologica e si sottolinea che le valutazioni relative alla stabilità dei versanti devono necessariamente prendere in considerazione gli aspetti dinamici relativi alla definizione dell'azione sismica.

3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata S4 sono da valutare i seguenti aspetti:

  • a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante attive, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono da realizzare indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica; si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo; è opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche; tali indagini sono tuttavia da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;
  • b) nel caso di terreni suscettibili di liquefazione dinamica sono da realizzare adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni; gli approfondimenti previsti, qualora si intenda utilizzare procedure di verifica semplificate, comprendono in genere indagini convenzionali in sito (sondaggi, SPT, CPT) e analisi di laboratorio (curve granulometriche, limiti di Atterberg, ecc.); nel caso di opere di particolare importanza, si consiglia fortemente l'utilizzo di prove di laboratorio per la caratterizzazione dinamica in prossimità della rottura (prove triassiali cicliche di liquefazione e altre eventuali prove non standard) finalizzate all'effettuazione di analisi dinamiche.

4. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata S3 sono da valutare i seguenti aspetti:

  • a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante quiescente, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono da realizzare indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica; si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo; è opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche; tali indagini sono in ogni caso da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;
  • b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti, sono da realizzare adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;
  • c) per i terreni soggetti a liquefazione dinamica sono da realizzare adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;
  • d) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse e in presenza di aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e capaci, è da realizzare una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette;
  • e) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri, è da realizzare una campagna di indagini geofisica (ad esempio profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW) e geotecniche (ad esempio sondaggi, preferibilmente a c.c.) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico; nelle zone di bordo della valle, per quanto attiene alla caratterizzazione geofisica, è preferibile l'utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione) orientate in direzione del maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico.

5. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale media S2 e da pericolosità sismica bassa (S1) non è necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

6. L'attribuzione della pericolosità sismica, si basa sia sulla valutazione del Rapporto di Impedenza sismica (RI) tra il substrato e i terreni di copertura, sia sulla vicinanza degli interventi previsti a contatti tettonici o faglie. Nella Carta e sezioni per MOPS di I livello del Piano Strutturale vengono indicate le varie zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con stima dell'impedenza sismica per gli strati individuati.

Per le zone con RI < 2-2,2 la pericolosità sismica è considerata S2 e non si indica una fattibilità sismica specifica.

Per le zone con RI > di 2-2,2 la pericolosità sismica è considerata S3 e per gli interventi edificatori viene definita una fattibilità F3 con la prescrizione di effettuare specifiche indagini per verificare il reale contrasto di rigidità sismica tra copertura e substrato.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00