Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 32 Beni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 - autorizzazione agli interventi.

1. Il Piano Operativo del Comune di Scansano recepisce integralmente le prescrizioni della Disciplina dei Beni Paesaggistici (elaborato 8B del PIT/PPR) relativamente agli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. L'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare sui predetti immobili è disciplinata dagli artt. 146 e 149 del predetto D.lgs. 42/2004 e dal DPR 13 febbraio 2017 n. 31.

Art. 33 Siti di importanza regionale

1. Per le aree comprese nel SIR SIR-SIC-ZPS codice 121 "Medio Corso del Fiume Albegna" (IT51A0021) e nel SIR-sir codice B22 "Torrente Trasubbie" (IT5190103), il PO fa propri gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli), dalla D.G.R. n. 644/2004 (norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale) e dalla D.G.R. n. 454/2008 (criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione).

2. Per limitare l'impatto causato da infrastrutture e attività ricreative, dovranno essere previsti, con il supporto di ulteriori atti di governo del territorio:

  • - la regolamentazione della circolazione su strade ad uso forestale e della loro gestione;
  • - la regolamentazione delle attività sportive e di tempo libero quali in particolare quelle svolte mediante deltaplano o parapendio;
  • - la localizzazione di eventuali aree di sosta lungo le strade ed i sentieri di accesso al sito e la razionalizzazione del carico turistico;
  • - il mantenimento (anche in caso di interventi edilizi o forestali) delle strutture esistenti, naturali e artificiali, utilizzate o potenzialmente sfruttabili da specie animali per il ricovero, la riproduzione o lo svernamento (alberi cavitati, ruderi, solai, ecc.).

3. Qualsiasi piano, progetto o intervento - quando non escluso dal piano di gestione - ricadente in area SIR deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA). La valutazione di incidenza può essere richiesta dall'Amministrazione Comunale anche per interventi che, sviluppandosi in aree contermini, ma esterne al sito, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat protetti.

4. Specifiche indicazioni di salvaguardia e miglioramento di specie ed habitat di interesse comunitario e regionale del SIR dovranno integrare i contenuti dei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale.

Art. 34 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

1. Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati. Questa fascia oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale serve a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e a facilitare le operazioni di manutenzione.

2. Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, si applicano le seguenti disposizioni:

  • - è vietato qualsiasi tipo di edificazione e saranno consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature;
  • - è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi ciclopedonali e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;
  • - sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;
  • - è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, all'interno del corpo idrico; sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;
  • - i lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e, in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

3. L'Amministrazione Comunale potrà prevedere forme di incentivazione per la delocalizzazione delle strutture presenti nella fascia di rispetto, al fine di garantire l'efficienza della rete idraulica, facilitare le operazioni del servizio di piena, di polizia idraulica, oltre che di protezione civile. Similmente, nelle aree ricadenti in pericolosità idraulica molto elevata saranno da prevedersi forme di incentivazione per la delocalizzazione delle eventuali attività che interferiscano con il libero deflusso delle acque creando situazioni di rischio.

4. Dovranno essere privilegiati interventi di ripristino delle sponde e di rinaturalizzazione degli alvei con l'eliminazione graduale delle pareti cementificate, eccetto che nelle aree ad alto rischio idraulico dove sia inevitabile il mantenimento di una portata elevata; in ogni caso dovrà essere garantita la continuità della copertura vegetale al fine di aumentare l'ombreggiamento del corso idrico e quindi ridurre al minimo la crescita algale ed i conseguenti effetti dell'eutrofizzazione delle acque; sono ammesse sistemazioni di sponda tramite l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica, supportate da adeguate valutazioni di inserimento nell'ambiente circostante; sono in generale da prevedere soluzioni di consolidamento delle sponde con sistemazioni a verde o con materiali che permettano l'inerbimento ed il cespugliamento.

Art. 35 Fasce di rispetto stradale

1. Sono le aree poste ai lati delle strade e costituiscono aree per la sicurezza stradale, nonché per eventuali ampliamenti futuri delle stesse.

2. Le fasce di rispetto sono quelle previste dal Nuovo Codice della strada D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. da osservarsi nella nuova edificazione o nella ricostruzione fuori dei centri abitati:

  • - 30 ml. per le strade extraurbane secondarie tipo C;
  • - 20 ml. per le strade locali tipo F;
  • - 10 ml. per le strade vicinali tipo F.

3. Entro tali aree è vietata l'edificazione; sono consentiti interventi di ampliamento della viabilità esistente, realizzazione di nuove viabilità o corsie di servizio, reti di pubblici servizi, aree di parcheggio, percorsi pedonali e ciclabili, sistemazioni a verde e tutto quanto strettamente necessario alla funzionalità delle infrastrutture stradali.

4. Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno di tali fasce sono consentiti gli interventi riferiti allo specifico ambito o sottosistema di cui alle Norme del presente PO per il patrimonio edilizio esistente purché gli interventi previsti non comportino l'avanzamento degli edifici esistenti verso il fronte stradale.

5. Nella nuova costruzione all'interno dei centri abitati si deve comunque, per ogni tipo di strade, osservare la distanza minima di 5 ml.

Art. 36 Aree di rispetto cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 28 della L. 166/2002 il vincolo cimiteriale è di 200 ml.

2. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 ml. dal perimetro dell'impianto cimiteriale, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

3. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico all'interno dell'area di rispetto, purché non oltre il limite di 50 ml., il Consiglio Comunale potrà consentire, previo parere della ASL e tenendo conto degli elementi ambientali di pregio:

  • - gli ampliamenti dei cimiteri esistenti, quando non sia possibile provvedere altrimenti o il cimitero sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, fiumi, dislivelli naturali, ponti, ferrovia;
  • - l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici;
  • - la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre;
  • - la realizzazione di nuovi annessi agricoli di superficie non superiore a 50 mq., non oltre il limite minimo di 80 ml. e previa dimostrazione che non sussista altra possibile ubicazione al di fuori di tale area.

4. All'interno dell'area di rispetto sono comunque ammessi interventi funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti, quali:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) e ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) con eventuale ampliamento nella percentuale massima del 10%;
  • - cambio di destinazione d'uso.
Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00