Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 1 Contenuti ed ambito di applicazione

1. Il Piano Operativo (PO) è atto di governo del territorio che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale. Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

2. Il Piano Operativo approfondisce ed integra il quadro conoscitivo del Piano Strutturale, con gli studi e le indagini contenuti negli elaborati di cui al successivo art. 2 e con l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, effettuata ai sensi dell'art. 224 - Disposizioni transitorie - della Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio", in conformità alle disposizioni dell'art. 232 della stessa legge.

3. L'organizzazione delle presenti Norme è data dalle Parti, che corrispondono ai capitoli principali di cui si compongono le discipline del PO:

  • - nella PARTE PRIMA, sono dettate le disposizioni generali del piano, valide a tempo indeterminato e per tutto il territorio comunale;
  • - nella PARTE SECONDA è definita la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
  • - nella PARTE TERZA è definita la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida per cinque anni successivi all'approvazione del piano.

Art. 2 Elaborati costitutivi

1. Il Piano Operativo del Comune di Scansano è costituito dai seguenti gruppi di documenti:

  • a) Progetto
  • b) Fattibilità
  • c) Valutazione

2. Gli elaborati di Progetto sono:

  • - Guida alla lettura:
    • Relazione illustrativa
    • tavola PO Sintesi del progetto (scala 1:25.000)
  • - Disciplina di piano:
    • Norme Tecniche di Attuazione
      con Schede normative per edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico-documentale
    • tavole
      PO.01÷11 Aree urbane (scala 1:2.000, 11 tavole)
      PO.12÷13 Centri antichi (scala 1:1.000, 2 tavole)
      PO.14÷18 Territorio rurale (scala 1:10.000, 5 tavole).

3. Gli elaborati di Fattibilità degli interventi sono:

  • - relazione
  • - tavola Carta della fattibilità (scala 1:2.000, 9 tavole)
  • - tavole di adeguamento al D.P.G.R. del 25/10/2011 n° 53/R
    • Carta delle aree a pericolosità geomorfologica (scala 1:10.000, 6 tavole)
    • Carta delle aree a pericolosità idraulica (scala 1:10.000, 6 tavole)
    • Carta delle aree a pericolosità idraulica per le UTOE (scala 1:2.000, 16 tavole)
    • Carta e sezioni per MOPS di I livello (scala 1:2.000, 9 tavole)
    • Carta indagini (scala 1:2.000, 9 tavole)
    • Carta delle aree con problematiche idrogeologiche (scala 1:10.000, 6 tavole)
  • - studio idraulico di supporto:
    • relazione idrologico-idraulica
    • tavole (abitati di Baccinello, Scansano, Pomonte e Montorgiali)
    • aree esondabili Tr 20, 30 e 200 anni
    • battenti per eventi con Tr 200 anni
    • battenti per eventi con Tr 30 anni
    • battenti per eventi con Tr 20 anni.

4. Gli elaborati di Valutazione sono:

  • - Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale
  • - Sintesi non tecnica
  • - Valutazione di Incidenza.

Art. 3 Zone territoriali omogenee e perimetro dei centri abitati

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle Tavole del PO le Zone territoriali omogenee sono individuate attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della zona è posizionata in basso a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), cos&igrave come definite all'art. 2 del citato D.M.:

  • - Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • - Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.;
  • - Zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle precedenti zone B;
  • - Zone D: le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati;
  • - Zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C e ad essi assimilabili;
    al loro interno sono identificate le zone E1 che corrispondono all'ambito appartenente ai Territori ad Elevato Rischio di Abbandono (T.E.R.A.), come individuato dal P.T.C. della Provincia di Grosseto.
  • - Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

2. Nelle Tavole del PO, in scala 1:2.000 - attraverso una linea tratteggiata a puntini - si individua il perimetro dei centri abitati, distinto da quello del territorio urbanizzato, definito in via transitoria ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014 e riportato nella Tavola del Piano Strutturale in scala 1:25.000. Il perimetro dei centri abitati, comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, con esclusione degli insediamenti sparsi e delle aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

Tale perimetro del centro abitato ha anche valore di centro edificato ai sensi dell'art. 18 della L. 865/1971, mentre è da considerarsi distinto dalla perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.

Art. 4 Misure di salvaguardia

Sono disciplinate dall'art. 15 del D.P.R. n° 380/2001 e dall'art. 103 della L.R.T. n° 65/2014 e s.m.i.

Art. 5 Deroghe

La disciplina contenuta negli strumenti urbanistici vigenti relativamente alle altezze ed al rapporto di aereoilluminazione prevista per i centri antichi di Scansano e Montorgiali di cui all'Art. 58 viene estesa anche agli altri ambiti urbani e all'intero territorio rurale, ad esclusione degli edifici per i quali sono previsti gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c).
Inoltre a recupero di parti di immobili già a prevalente funzione residenziale collocati negli ambiti urbani ed in tutto il territorio rurale, ad esclusione degli edifici per i quali sono previsti gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), sono consentite le seguenti deroghe a condizione che tali interventi non generino incremento delle unità immobiliari residenziali:

  1. 1) Altezza interna di vani abitabili non inferiore a ml. 2,55;
  2. 2) Altezza interna dei vani accessori (bagni, ripostigli, corridoi) non inferiori a ml. 2,20 (media);
  3. 3) Rapporto aereoilluminante non inferiore ad 1/12 della superficie; ai fini della definizione del rapporto aereoilluminante è ammessa esclusivamente luce diretta, proveniente da spazi esterni;
  4. 4) Nelle cantine non direttamente collegate ad unità immobiliari residenziali è possibile realizzare un servizio igienico minimo dotato esclusivamente di un w.c. e di un lavabo rispettando in altezza le dimensioni del locale;

Le deroghe di cui sopra sono applicabili solo sugli immobili realizzati in data anteriore al 1956, con asseverazione di un tecnico che ne attesti l'epoca di costruzione antecedente.
Le deroghe di cui sopra consentiranno esclusivamente uso residenziale, escludendo ogni altra destinazione d'uso.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e di restauro e risanamento conservativo avente per oggetto immobili già destinati ad abitazione dovranno essere garantiti i livelli minimi essenziali delle prestazioni igienico sanitarie dei singoli locali, apportando eventuali modificazioni in deroga, ai sensi dell'art. 138 commi 3 e 4 della L.R.T. n° 65/2014, delle finestre e delle luci, delle altezze interne, dei rapporti aeroilluminanti, della ventilazione, della superficie minima dei vani, nel rispetto delle norme che disciplinano i vincoli di cui al D.Lgvo n° 42/2004, od altri vincoli puntuali, operanti prima del rilascio del titolo abilitativo e dell'effettivo inizio lavori.
In casi particolari, valutati dagli uffici comunali in funzione dell'articolazione plani-volumetrica dei locali oggetto di intervento, la deroga sarà subordinata alla realizzazione di impianti per il ricambio d'aria ai sensi della norma UNI EN 10339:95.

Art. 6 Rapporto con il Regolamento Edilizio

Le norme del presente Piano trovano la definizione delle loro modalità applicative nel Regolamento Edilizio vigente ed in quello tipo nazionale, come recepito ai sensi del Regolamento regionale toscano n. 39/R del 24/07/2018 di attuazione della L.R.T. 65/2014.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00