Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Titolo I Caratteri del Piano

Art. 1 Contenuti ed ambito di applicazione

1. Il Piano Operativo (PO) è atto di governo del territorio che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale. Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

2. Il Piano Operativo approfondisce ed integra il quadro conoscitivo del Piano Strutturale, con gli studi e le indagini contenuti negli elaborati di cui al successivo art. 2 e con l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, effettuata ai sensi dell'art. 224 - Disposizioni transitorie - della Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio", in conformità alle disposizioni dell'art. 232 della stessa legge.

3. L'organizzazione delle presenti Norme è data dalle Parti, che corrispondono ai capitoli principali di cui si compongono le discipline del PO:

  • - nella PARTE PRIMA, sono dettate le disposizioni generali del piano, valide a tempo indeterminato e per tutto il territorio comunale;
  • - nella PARTE SECONDA è definita la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
  • - nella PARTE TERZA è definita la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida per cinque anni successivi all'approvazione del piano.

Art. 2 Elaborati costitutivi

1. Il Piano Operativo del Comune di Scansano è costituito dai seguenti gruppi di documenti:

  • a) Progetto
  • b) Fattibilità
  • c) Valutazione

2. Gli elaborati di Progetto sono:

  • - Guida alla lettura:
    • Relazione illustrativa
    • tavola PO Sintesi del progetto (scala 1:25.000)
  • - Disciplina di piano:
    • Norme Tecniche di Attuazione
      con Schede normative per edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico-documentale
    • tavole
      PO.01÷11 Aree urbane (scala 1:2.000, 11 tavole)
      PO.12÷13 Centri antichi (scala 1:1.000, 2 tavole)
      PO.14÷18 Territorio rurale (scala 1:10.000, 5 tavole).

3. Gli elaborati di Fattibilità degli interventi sono:

  • - relazione
  • - tavola Carta della fattibilità (scala 1:2.000, 9 tavole)
  • - tavole di adeguamento al D.P.G.R. del 25/10/2011 n° 53/R
    • Carta delle aree a pericolosità geomorfologica (scala 1:10.000, 6 tavole)
    • Carta delle aree a pericolosità idraulica (scala 1:10.000, 6 tavole)
    • Carta delle aree a pericolosità idraulica per le UTOE (scala 1:2.000, 16 tavole)
    • Carta e sezioni per MOPS di I livello (scala 1:2.000, 9 tavole)
    • Carta indagini (scala 1:2.000, 9 tavole)
    • Carta delle aree con problematiche idrogeologiche (scala 1:10.000, 6 tavole)
  • - studio idraulico di supporto:
    • relazione idrologico-idraulica
    • tavole (abitati di Baccinello, Scansano, Pomonte e Montorgiali)
    • aree esondabili Tr 20, 30 e 200 anni
    • battenti per eventi con Tr 200 anni
    • battenti per eventi con Tr 30 anni
    • battenti per eventi con Tr 20 anni.

4. Gli elaborati di Valutazione sono:

  • - Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale
  • - Sintesi non tecnica
  • - Valutazione di Incidenza.

Art. 3 Zone territoriali omogenee e perimetro dei centri abitati

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle Tavole del PO le Zone territoriali omogenee sono individuate attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della zona è posizionata in basso a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), cos&igrave come definite all'art. 2 del citato D.M.:

  • - Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • - Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.;
  • - Zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle precedenti zone B;
  • - Zone D: le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati;
  • - Zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C e ad essi assimilabili;
    al loro interno sono identificate le zone E1 che corrispondono all'ambito appartenente ai Territori ad Elevato Rischio di Abbandono (T.E.R.A.), come individuato dal P.T.C. della Provincia di Grosseto.
  • - Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

2. Nelle Tavole del PO, in scala 1:2.000 - attraverso una linea tratteggiata a puntini - si individua il perimetro dei centri abitati, distinto da quello del territorio urbanizzato, definito in via transitoria ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014 e riportato nella Tavola del Piano Strutturale in scala 1:25.000. Il perimetro dei centri abitati, comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, con esclusione degli insediamenti sparsi e delle aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

Tale perimetro del centro abitato ha anche valore di centro edificato ai sensi dell'art. 18 della L. 865/1971, mentre è da considerarsi distinto dalla perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.

Art. 4 Misure di salvaguardia

Sono disciplinate dall'art. 15 del D.P.R. n° 380/2001 e dall'art. 103 della L.R.T. n° 65/2014 e s.m.i.

Art. 5 Deroghe

La disciplina contenuta negli strumenti urbanistici vigenti relativamente alle altezze ed al rapporto di aereoilluminazione prevista per i centri antichi di Scansano e Montorgiali di cui all'Art. 58 viene estesa anche agli altri ambiti urbani e all'intero territorio rurale, ad esclusione degli edifici per i quali sono previsti gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c).
Inoltre a recupero di parti di immobili già a prevalente funzione residenziale collocati negli ambiti urbani ed in tutto il territorio rurale, ad esclusione degli edifici per i quali sono previsti gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), sono consentite le seguenti deroghe a condizione che tali interventi non generino incremento delle unità immobiliari residenziali:

  1. 1) Altezza interna di vani abitabili non inferiore a ml. 2,55;
  2. 2) Altezza interna dei vani accessori (bagni, ripostigli, corridoi) non inferiori a ml. 2,20 (media);
  3. 3) Rapporto aereoilluminante non inferiore ad 1/12 della superficie; ai fini della definizione del rapporto aereoilluminante è ammessa esclusivamente luce diretta, proveniente da spazi esterni;
  4. 4) Nelle cantine non direttamente collegate ad unità immobiliari residenziali è possibile realizzare un servizio igienico minimo dotato esclusivamente di un w.c. e di un lavabo rispettando in altezza le dimensioni del locale;

Le deroghe di cui sopra sono applicabili solo sugli immobili realizzati in data anteriore al 1956, con asseverazione di un tecnico che ne attesti l'epoca di costruzione antecedente.
Le deroghe di cui sopra consentiranno esclusivamente uso residenziale, escludendo ogni altra destinazione d'uso.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e di restauro e risanamento conservativo avente per oggetto immobili già destinati ad abitazione dovranno essere garantiti i livelli minimi essenziali delle prestazioni igienico sanitarie dei singoli locali, apportando eventuali modificazioni in deroga, ai sensi dell'art. 138 commi 3 e 4 della L.R.T. n° 65/2014, delle finestre e delle luci, delle altezze interne, dei rapporti aeroilluminanti, della ventilazione, della superficie minima dei vani, nel rispetto delle norme che disciplinano i vincoli di cui al D.Lgvo n° 42/2004, od altri vincoli puntuali, operanti prima del rilascio del titolo abilitativo e dell'effettivo inizio lavori.
In casi particolari, valutati dagli uffici comunali in funzione dell'articolazione plani-volumetrica dei locali oggetto di intervento, la deroga sarà subordinata alla realizzazione di impianti per il ricambio d'aria ai sensi della norma UNI EN 10339:95.

Art. 6 Rapporto con il Regolamento Edilizio

Le norme del presente Piano trovano la definizione delle loro modalità applicative nel Regolamento Edilizio vigente ed in quello tipo nazionale, come recepito ai sensi del Regolamento regionale toscano n. 39/R del 24/07/2018 di attuazione della L.R.T. 65/2014.

Titolo II Usi

Art. 7 Distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Il presente Titolo ed i Titoli VII, VIII e IX costituiscono la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ai sensi dell'art. 98 della L.R. 65/2014, regolando i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termine di Superficie Utile.

3. Sistemi, sottosistemi ed ambiti individuano le destinazione d'uso caratterizzanti, ammesse ed escluse, le eventuali loro quantità massime compatibili e le condizioni per la localizzazione di specifiche funzioni.

4. Le destinazioni d'uso ammesse dal PO fanno riferimento all'ambito di appartenenza dell'immobile o dell'unità immobiliare di cui ai successivi Titoli VII, VIII e IX. Quando nelle Tavole del PO oltre al riferimento all'ambito di appartenenza è indicata anche una sigla riferita ad una specifica funzione o sua articolazione (posizionata in alto a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), questa deve essere intesa come funzione ammessa in via esclusiva.

Art. 8 Destinazione d'uso attuale

1. La destinazione d'uso attuale di un immobile è l'utilizzazione conforme a quella risultante da:

  • - atti pubblici;
  • - atti in possesso della pubblica amministrazione idonei a dimostrare in modo non equivoco la destinazione d'uso di un determinato immobile da data anteriore all'adozione di strumenti urbanistici comunali che la definiscono o la confermano;
  • - nel caso di assenza dei suddetti atti o di loro indeterminatezza, la destinazione d'uso sarà definita dalla classificazione catastale, quale risulta alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici comunali che stabiliscono le destinazioni d'uso.

2. Nel caso in cui l'uso attuale di un fabbricato o di una unità immobiliare contrasti con le destinazioni d'uso previste dal Piano Operativo, sono ammessi, oltre che gli interventi rivolti al suo adeguamento allo stesso, quelli fino alla manutenzione straordinaria e gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili.

Art. 9 Mutamento della destinazione d'uso

1. Il presente PO individua le attività insediate o insediabili nel territorio, che vengono ricondotte alle seguenti destinazioni d'uso principali:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale all'ingrosso e depositi;
  • d) commerciale al dettaglio;
  • e) turistico-ricettiva;
  • f) direzionale e di servizio;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Nei successivi articoli sono individuate le attività a cui si riferiscono le suddette destinazioni d'uso principali con esemplificate alcune loro articolazioni, che non devono essere considerate esaustive: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla definizione principale secondo il criterio dell'analogia.

2. In generale, quando non diversamente specificato, il passaggio dall'una all'altra attività all'interno dell'articolazione di ciascuna destinazione d'uso principale è sempre consentito, mentre sono considerati mutamenti rilevanti della destinazione d'uso e quindi soggetti alle specifiche prescrizioni delle presenti Norme, i passaggi dall'una all'altra delle categorie principali di cui al comma 1, con le seguenti eccezioni:

  • a) esclusivamente al piano terra degli edifici negli ambiti U1 e U2 e purché non raggiungano la superficie utile prevalente del fabbricato, sono equiparate alle attività commerciali al dettaglio e quindi ritenute compatibili con la stessa destinazione d'uso:
    • - le attività di artigianato di servizio, cioè l'attività artigianale diretta alla prestazione di servizi, che possono esser connessi sia alla cura della persona (attività di acconciatura ed estetica come ad es. attività di parrucchiere, barbiere, estetista, pedicure, ecc.), ovvero ad altri servizi (ad es., in ambito medicale, ottico, odontotecnico, oppure a servizi di autotrasporto merci e persone, di pulizia, di grafica e fotografia, edilizia e finiture edili, falegnameria, impiantistica elettrica e termoidraulica, ecc.);
    • - le attività di artigianato artistico, che possono comprendere sia attività connesse a realizzazioni di opere di valore estetico (ad es. la lavorazione dei metalli preziosi o la creazione di ceramica d'arte), oppure alle attività di conservazione e restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico del patrimonio artistico; le attività possono anche riguardare lavorazioni tipiche e tradizionali, o l'abbigliamento su misura;
    • - le farmacie;
  • b) sono equiparate alle attività direzionali e quindi ritenute compatibili con la stessa destinazione d'uso:
    • - i servizi privati costituiti da poliambulatori, ambulatori medici e veterinari e i servizi per il turismo e lo svago in genere.

3. Nei successivi articoli sono individuate le attività a cui si riferiscono le destinazioni d'uso principali, con esemplificate alcune loro articolazioni, che non devono essere considerate esaustive: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla definizione principale secondo il criterio dell'analogia.

4. In applicazione dell'art. 98 della L.R.T. n° 65/2014 il Comune di Scansano, previa adeguata istruttoria, svolta d'ufficio o su istanza della parte che ha la piena disponibilità di un immobile ai sensi dell'art. 133 della predetta legge, può adeguare, nel rispetto degli standard urbanistici minimi vigenti, la localizzazione e distribuzione delle funzioni, nonché la classificazione degli edifici rispetto agli interventi ammessi di cui al Titolo III, con apposito procedimento amministrativo da individuare nel contesto delle previsioni della sopra citata legge. La ridefinizione delle classi di interventi ammessi per gli edifici è ammessa sulla base di richiesta da parte degli interessati attraverso la presentazione di una apposita schedatura conoscitiva analoga a quella prodotta per la redazione del Piano Operativo.
La classificazione di edifici non schedati e l'eventuale nuova classificazione di edifici già schedati, è effettuata dal Comune, attraverso gli uffici competenti, sulla base delle documentazioni presentate dagli interessati, tramite apposita istruttoria ed è approvata con il procedimento di cui all'articolo 111 "Approvazione dei piani attuativi" della LRT 65/2014.
Le attribuzioni dovranno seguire in linea di massima i seguenti criteri:

  • - per edifici e complessi di valore architettonico, classi di valore Re e Rc
  • - per edifici di valore tipologico, classi di valore Ri-A o Ri-B
  • - per edifici di medio valore o alterati, classi di valore Ri-B o Ri-C
  • - per edifici di valore nullo non rilevante, classe di valore Ri-C

Analogamente, possono essere stabilite limitazioni al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale ed individuate aree nelle quali le destinazioni d'uso siano assimilabili ai sensi dei punti 1 e 2 del comma 3 dell'art. 99 della L.R.T. n° 65/2014.

Art. 10 Residenza

1. La destinazione d'uso residenziale (R) comprende, oltre alle abitazioni ordinarie, collegi e convitti e strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (bed and breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca).

2. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo.

Sono esclusi gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti ad uso agricolo.

Gli annessi agricoli non sono suscettibili di destinazione abitativa.

Art. 11 Attività industriali ed artigianali

1. La destinazione d'uso per attività industriali ed artigianali (I) comprende:

  • - Ii · fabbriche ed officine, compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio, spazi espositivi connessi; laboratori artigianali in genere; magazzini, depositi coperti e scoperti (anche in assenza di opere di trasformazione permanente del suolo);
  • - Ia · impianti produttivi per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;
  • - Id · cantieri edili;
  • - Ir · impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
  • - Is · artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici; sono di servizio se connessi alla cura delle persone e le abitazioni o ad altri servizi (ad es. attività di parrucchiere, estetista, pedicure, attività in ambito medicale, ottico, odontotecnico, servizi di pulizia, lavanderie, studi grafici e fotografici, attività di riparazione e noleggio di beni di consumo personali e domestici, attività di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per ufficio e simili, servizi di autotrasporto di merci e di persone, attività alimentare a produzione artigianale (ad esempio pasticcerie, rosticcerie, pizza al taglio), edilizia e finiture edili, falegnameria, impiantistica elettrica e termoidraulica, ecc.); sono di produzione di beni artistici se connesse a realizzazioni di opere di valore estetico (ad es. la lavorazione dei metalli preziosi o la creazione di ceramica d'arte), oppure alle attività di conservazione e restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico del patrimonio artistico; le attività possono anche riguardare lavorazioni tipiche e tradizionali o l'abbigliamento su misura;
  • - Ie · attività estrattive; i perimetri riportati nelle tavole del PO in scala 1:10.000 corrispondono alle prescrizioni localizzative del P.A.E.R.P. approvato con D.C.P. n. 47 del 27/10/2009:
    • - Renai - Cod. PAERP 26 SG
    • - Voltina - Cod. PAERP 27 CG
    • - Lagacciolo - Cod. PAERP 4 A.

2. La localizzazione di nuove industrie a rischio d'incidente rilevante non è ammessa su tutto il territorio comunale.

3. La localizzazione di industrie insalubri di 1^ classe all'interno dei centri abitati è ammessa solo a condizione che siano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico.

Art. 12 Attività commerciali all'ingrosso e depositi

1. La destinazione d'uso per attività commerciali all'ingrosso e depositi (G) comprende attività commerciali all'ingrosso, attività commerciali con deposito di merci a cielo aperto, attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita, magazzini e depositi, sedi di corrieri ed aziende di autotrasporto.

Consistono in attività dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande oppure in attività di magazzino o deposito, cioè finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al dettaglio.

2. Sono compatibili con tali destinazioni e dunque ad esse assimilate ai fini della disciplina degli usi le attività di commercio al dettaglio non alimentari che richiedono ampie superfici di vendita o di magazzino come definite dalla L.R. 28/2005 e s.m.i., quali rivenditori di materiali edili, concessionari di auto e mezzi agricoli, vendita di mobili, ecc.

Art. 13 Attività commerciali al dettaglio

1. La destinazione d'uso per attività commerciali al dettaglio (C) comprende le attrezzature commerciali quali gli esercizi di vicinato e i pubblici esercizi (Ce), mercati, negozi, supermercati al dettaglio, attività di somministrazione alimenti e bevande, quali ristoranti, bar, tavole calde e simili, impianti per la distribuzione di carburanti (Cc), attività commerciali specializzate nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita, come definite all'art. 21 bis della L.R. 28/2005 e s.m.i. e quelle che svolgono in modo congiunto la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti elencati al comma 6, dell'art. 21 della stessa legge.

2. Sono attività commerciali di vendita della stampa quotidiana e periodica le attività definite e disciplinate al Capo IV del Titolo II della L.R. 28/2005, che possono essere esercitate in punti di vendita sia esclusivi che non esclusivi.

3. Per le nuove attività commerciali insediabili nel territorio comunale nel rispetto della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni stabilita dal PO dovranno essere rispettate le condizioni e le dotazioni minime previste dai successivi Titoli VII, VIII e IX e riferite all'ambito di appartenenza.

Art. 14 Attività turistico-ricettive

1. La destinazione d'uso per attività turistico-ricettive (T) comprende:

  • - Tr · alberghi, residence, strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva, residenze turistico-alberghiere;
  • - Tc · campeggi.

2. Le strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità comprendono bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, se inseriti all'interno del complesso degli immobili.

Art. 15 Attività direzionali e di servizio

1. La destinazione d'uso per attività direzionali e di servizio (D) comprende uffici privati in genere, agenzie bancarie, banche, centri di ricerca, assicurazioni, agenzie immobiliari e sedi di associazioni, studi professionali e altre forme assimilabili (poliambulatori, ambulatori medici e veterinari, centri fitness, istituti di bellezza, palestre e piscine private aperte al pubblico, ...) e i servizi per lo spettacolo, il turismo e lo svago in genere.

2. La destinazione d'uso per attività direzionali e di servizio comprende inoltre gli usi riportati al successivo art. 17 quando non si tratti di attrezzature pubbliche o di uso pubblico e quando non si rientri nel caso di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 16 Attività agricole

1. La destinazione d'uso per attività agricole (A) comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile.

2. Sono attività agricole la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo, la silvicoltura, la raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco, il vivaismo forestale in campi coltivati, gli allevamenti zootecnici, gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla produzione di prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 17 Attrezzature di servizio pubbliche

1. La destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubbliche (S) comprende:

  • - Su · servizi amministrativi (uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari);
  • - Sb · servizi per l'istruzione di base (asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo);
  • - Sh · servizi per l'assistenza sanitaria (centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati, compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi);
  • - Sd · servizi culturali (musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni);
  • - Ss · servizi sociali e ricreativi (centri sociali, centri ricreativi, ludoteche, centri polivalenti, mense); possono comprendere eventuali attività commerciali (Ce), limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, se ad uso esclusivo della struttura;
  • - Sr · servizi per il culto (chiese, seminari, conventi, complessi religiosi);
  • - Sc · servizi cimiteriali (cimiteri, crematori e servizi ed attrezzature comunque connessi con la sepoltura); alla categoria appartengono anche i cimiteri per animali da affezione e servizi connessi (Sc1);
  • - St · servizi tecnici (impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, edifici annonari, stazioni di sperimentazione per la flora e per la fauna, servizi di soccorso pubblico, servizi tecnologici, servizi innovativi);
  • - Sf · servizi sportivi coperti (palestre, piscine, campi coperti); rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico al coperto; possono comprendere eventuali attività commerciali (Ce), limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, e servizi sociali e ricreativi (Ss);
  • - Sa · impianti sportivi all'aperto; rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico all'aperto; alla categoria appartengono anche i maneggi (Sa1) e le piste per modellismo (Sa2); possono comprendere costruzioni per gli impianti di servizio, servizi, spogliatoi, tribune, ecc. e attrezzature di svago e ristoro;
  • - Sv · parchi e giardini pubblici o di uso pubblico; sono aree prevalentemente alberate e sistemate a verde e organizzate per il tempo libero, il riposo, il gioco libero; all'interno di tali aree possono essere realizzati spazi attrezzati per il gioco, le attrezzature didattiche all'aperto, l'osservazione dell'ambiente naturale, lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto o contenute attrezzature per la pratica sportiva di base, compresi i relativi impianti tecnologici ed i servizi complementari quali: chioschi per ristoro, servizi igienici e piccoli fabbricati necessari alla gestione di tali aree;
  • - Svt · parchi territoriali;
  • - So · orti urbani; sono aree caratterizzate da lotti privati o pubblici di limitata dimensione coltivati individualmente o collettivamente, compresi piccoli manufatti ad uso di rimessa;
  • - Sz · piazze e spazi pedonali pubblici, compresi i percorsi pedonali all'interno delle aree urbane;
  • - Sp · parcheggi pubblici a raso.

2. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubbliche le attività private che offrano servizi o attrezzature analoghi a quelli pubblici e che comunque rivestano interesse pubblico, realizzate da associazioni e privati, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni.

In tali aree gli interventi ammessi possono essere realizzati, oltre che dall'Amministrazione Comunale, anche da altri Enti pubblici o Enti legalmente riconosciuti, operanti nel settore culturale, sanitario, sportivo, ricreativo, associativo, tecnico-amministrativo, ecc. o da altri soggetti privati, anche eventualmente proprietari delle aree, i quali si impegnino, sulla base di idonee convenzioni, a rispettare le modalità di esecuzione e i tempi stabiliti dal Comune. Le nuove attrezzature - come individuate al comma 5 dell'art. 62 della L.R. 65/2014 - costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.

3. Gli edifici e le aree di proprietà di Enti o Associazioni o privati che svolgono attività di interesse sociale, culturale, sanitario e assistenziale, sono assimilati ad edifici di interesse pubblico, pur non rientrando fra quelle computate ai fini del calcolo degli standard urbanistici. Sono ammesse le seguenti attività, anche gestite da privati, di interesse pubblico e/o collettivo:

  • - circoli ed associazioni ricreativi e/o culturali;
  • - centri e/o attrezzature sociali;
  • - centri e/o attrezzature sanitarie e assistenziali;
  • - strutture per il culto e/o centri parrocchiali;
  • - sedi di associazioni onlus;
  • - attrezzature sportive private;
  • - residenze speciali attrezzate e/o strutture di assistenza;
  • - attrezzature per l'infanzia private (asilo, nido, ludoteca, ecc.);
  • - parcheggi privati ad uso pubblico.

4. Il passaggio dall'una all'altra delle precedenti articolazioni interne alla destinazione d'uso S, ove tale destinazione d'uso esclusiva sia individuata nelle Tavole di PO, è ammesso senza comportare variante al presente Piano Operativo nei seguenti casi:

  • - da servizi culturali (Sd) a servizi sociali e ricreativi (Ss) e viceversa;
  • - da servizi tecnici (St) a servizi amministrativi (Su), servizi culturali (Sd), servizi sociali e ricreativi (Ss), servizi sportivi coperti (Sf).

5. Eventuali variazioni della destinazione d'uso vincolante a standard attribuita dal Piano Operativo ad immobili appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato o di enti parastatali, di enti pubblici economici di interesse statale, della Regione, di enti o aziende dipendenti dalla Regione, della Provincia, di enti o aziende dipendenti dalla Provincia, possono essere apportate solamente previa intesa con il soggetto proprietario.

6. L'Amministrazione Comunale potrà comunque utilizzare per attività scolastiche anche edifici esistenti che non siano compresi in aree con destinazione per attrezzature di servizio pubbliche.

7. In tutte le aree sono sempre ammessi le costruzioni ed i manufatti funzionali ai servizi di Protezione Civile.

8. Negli spazi destinati a parchi e giardini pubblici, a piazze ed a parcheggi sono ammessi costruzioni e manufatti funzionali allo svolgimento delle attività di fruizione collettiva e del tempo libero, ad un solo piano fuori terra, limitando comunque al massimo la riduzione delle superfici libere esistenti.

Negli spazi destinati a parchi e giardini pubblici e a parcheggi è inoltre ammessa la realizzazione di attrezzature e impianti tecnologici per servizi e reti (impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, ecc.).

9. Nelle aree pubbliche adiacenti alle aree per servizi cimiteriali è ammessa, previa convenzione con l'Amministrazione Comunale, l'installazione di chioschi per la vendita di fiori o altro tipo di corredo funerario; tali manufatti dovranno essere realizzati con materiali e nelle dimensioni specificate nella stessa convenzione.

10. Eventuali aree da destinare a cimiteri per animali da affezione (Sc1) saranno individuate, previa verifica di idoneità da parte delle autorità sanitarie, in terreni di proprietà pubblica facilmente accessibili dalle aree urbane. L'Amministrazione Comunale provvederà a redigere un apposito Regolamento per la gestione del cimitero, che potrà essere affidata anche a soggetti privati.

11. Tutti gli spazi pubblici scoperti pavimentati devono essere prioritariamente realizzati con materiali e tecniche che consentano l'infiltrazione e la ritenzione ed il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Nel territorio rurale, in particolare, per la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici si dovrà garantire la più possibile estesa permeabilità delle aree, attraverso la scelta di materiali e superfici pavimentate che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche e si dovrà altresì garantire la compatibilità paesaggistica degli interventi, con colori e piantumazioni adeguate ai contesti di maggiore qualità paesaggistica.

Per tutti gli interventi si dovrà mirare al massimo contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, recependo gli indirizzi del documento CE 2012 "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo".

Titolo III Interventi

Art. 18 Individuazione degli interventi

1. Si definisce intervento un evento intenzionale che determina un cambiamento di stato fisico o di stato d'uso o di diritto in un immobile. Gli interventi significativi dal punto di vista della pianificazione territoriale e urbanistica e delle procedure di controllo edilizio si distinguono in:

  • - interventi edilizi, ossia tipi di intervento che determinano cambiamenti dello stato fisico di un immobile; i tipi di intervento edilizio sono definiti dalla legislazione nazionale e regionale vigente e sono ulteriormente specificati nel presente Piano Operativo ai successivi articoli;
  • - interventi di trasformazione urbanistica, ossia atti che determinano cambiamenti dell'assetto urbano, con conseguenti modifiche anche nello stato di diritto dei suoli; sono interventi di trasformazione urbanistica quelli di nuova urbanizzazione, nonché quelli di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione di cospicui insediamenti con nuovi insediamenti e con diverse funzioni;
  • - interventi di cambio d'uso, ossia che determinano modificazioni dello stato d'uso di un immobile, sia esso un edificio o un'area;
  • - interventi che comportano significativi movimenti di terra, ossia le rilevanti modificazioni morfologiche del suolo non a fini agricoli ed estranei all'attività edificatoria.

2. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti le Tavole del PO riportano i limiti degli interventi ammessi nella gestione degli insediamenti esistenti attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'intervento è posizionata in basso a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), con riferimento allo specifico sottosistema o ambito di appartenenza ed in relazione all'eventuale pregio o valore storico-documentale attribuiti dal piano. Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono individuati da apposita perimetrazione e sigla (di colore rosso) che rinvia alla specifica disciplina contenuta nella Parte III delle presenti Norme.

3. Nel caso di pertinenze di edifici e manufatti destinati ad attività e attrezzature di servizio pubbliche, sempreché essi siano privi di particolare pregio o di valore storico-testimoniale, qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente ai limiti di intervento eventualmente definiti dal presente PO, si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività svolte.

4. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti di antica formazione per i quali sono definite discipline specifiche le Tavole del PO riportano, attraverso perimetrazione e sigla (di colore viola), il riferimento alla Scheda normativa, contenuta al Capo III del Titolo VII (per le aree urbane) oppure al Capo IV del Titolo IX (per il territorio rurale), nella quale sono individuati i limiti di intervento, in relazione al loro valore (storico-architettonico o storico-documentale).

5. Qualora per edifici, complessi e spazi aperti nel territorio rurale non sia riportata alcuna perimetrazione e sigla corrispondente ad un tipo d'intervento, si intendono ammessi tutti gli interventi definiti al Capo III del Titolo IX e riferiti al patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, secondo la destinazione d'uso esistente.

Nel caso di contesti identificati da perimetrazione di colore nero e sigla "ms-na" la definizione specifica degli interventi è rinviata all'elaborazione di una schedatura conoscitiva analoga a quella prodotta per la redazione del Piano Operativo, non essendo stato possibile effettuare il rilievo in quella sede in quanto non autorizzato da parte dei proprietari o loro referenti; fino ad allora per tali contesti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Analogamente per i contesti identificati da perimetrazione di colore nero e sigla "rc-nr" la definizione specifica degli interventi è rinviata all'elaborazione di una schedatura conoscitiva analoga a quella prodotta per la redazione del Piano Operativo, non essendo stato possibile effettuare il rilievo in quella sede in quanto non accessibili; fino ad allora per tali contesti sono ammessi esclusivamente interventi fino al risanamento conservativo (rc), senza cambio di destinazione d'uso.

6. Fermo restando quanto definito al precedente comma 4, ai fini delle presenti Norme l'ammissibilità di un intervento sul patrimonio edilizio esistente comporta l'ammissibilità degli interventi di minore entità che lo precedono nell'articolato che segue. Le tecniche del restauro e quanto indicato per gli elementi costitutivi dell'organismo edilizio nel risanamento conservativo sono comunque da osservare anche negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici per i quali il PO indica l'intervento di restauro (re) o di risanamento conservativo (rc).

7. Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli volti all'eliminazione di barriere architettoniche, purché non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

8. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione sono consentiti con esclusione degli edifici di particolare valore per i quali il PO indica gli interventi di restauro e risanamento conservativo (re, rc) o di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

Art. 19 Disposizioni per opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui alla L.R. 65/2014 e s.m.i.:

  • a) non devono comportare trasformazione edilizio-urbanistica dei luoghi (art. 10 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);
  • b) devono essere destinati a soddisfare esigenze contingenti, quindi non perduranti nel tempo;
  • c) devono avere caratteristiche (dimensionali, strutturali, ecc.) tali da consentire la facile amovibilità ed asportabilità;
  • d) devono essere privi di fondazioni e di allaccio a pubblici servizi (acqua, luce, gas).

2. Fermo restando il rispetto delle eventuali ulteriori condizioni e limitazioni stabilite dalle presenti Norme in riferimento alle categorie di intervento oppure a specifici contesti e/o edifici e complessi, le opere, gli interventi e i manufatti di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi così come definiti dal Regolamento regionale nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

  • a) elementi di arredo da giardino - manufatti di piccole dimensioni che costituiscono arredo e corredo dei giardini privati: panchine, giochi fissi, statue, fontanelle, vasche e vasi per fiori, ombrelloni, pannelli grigliati, pavimentazioni di limitate dimensioni a segnare percorsi pedonali realizzate in materiali semplicemente appoggiati al suolo con sottofondo in sabbia -;
  • b) barbecue o caminetti - strutture di piccole dimensioni, anche dotate di cappa per convogliare i fumi e camino, destinate esclusivamente alla cottura di cibi - con ingombro planimetrico massimo di 2 mq. per ogni unità immobiliare;
  • c) gazebo e pergolati - manufatti di arredo di spazi esterni costituiti da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, atti a sostenere piante rampicanti o elementi mobili per ombreggiamento (tende avvolgibili e simili) -; sia gli elementi portanti sia gli elementi di connessione orizzontale devono essere realizzati con materiali leggeri, quali legno o metallo e di sezione necessariamente modesta, dovendo portare esclusivamente il peso proprio; tali strutture non possono essere dotate di delimitazioni verticali e non devono avere ingombro planimetrico superiore a 15 mq. per ogni unità immobiliare ed altezza superiore a 2,70 ml.; l'eventuale sporgenza dalla struttura portante (cornice) non deve essere superiore a 50 cm.;
    nel caso di attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi la realizzazione di manufatti di ombreggiamento per la sosta delle auto è consentita nella misura di 5,00x2,50 ml. per ogni addetto;
  • d) piccoli depositi per attrezzi in legno - strutture costituite da un assemblaggio di elementi prefabbricati in legno a costituire un manufatto a pianta quadrilatera, appoggiate ed eventualmente ancorate al suolo - con superficie coperta massima di 12 mq. per ogni unità immobiliare e altezza massima di 2,20 ml.; la copertura deve essere realizzata in legno ed eventualmente rivestita in guaina ardesiata o tegole canadesi; nel caso di pertinenze condominiali è consentito coprire una superficie massima complessiva di 50 mq.;
  • e) pensiline poste sopra le porte di ingresso ed aperture in genere - strutture sporgenti a sbalzo dalla facciata degli edifici, con funzione di deflettore per la pioggia; con sporgenza massima dalla facciata di 1,50 ml. e larghezza non eccedente 50 cm. dai lati dell'apertura; tali strutture, che non possono avere caratteristiche proprie delle costruzioni edilizie, devono essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo, plastica) e facilmente amovibili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, e possono essere coperte con vetro, legno, tegole canadesi o policarbonato trasparente, escludendo comunque la lamiera, la plastica e la vetroresina di tipo ondulato;
    l'installazione di tali strutture è comunque esclusa nel caso di edifici per i quali sono previsti gli interventi fino al Restauro e Risanamento Conservativo;
  • f) tende solari retraibili - strutture sporgenti a sbalzo al prospetto degli edifici con funzione di riparo per l'irraggiamento solare, dotate di dispositivo di chiusura manuale o automatico e struttura retrattile -; tali strutture devono essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo, plastica) e asportabili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, con forma aperta a falda obliqua, a capanna o cupola; le dimensioni di tali installazioni devono essere contenute, non è pertanto ammessa la realizzazione di tendaggi a circoscrivere il perimetro del fabbricato o anche di una sola facciata per esteso.
    L'installazione di tali manufatti è comunque consentita esclusivamente nelle aree di pertinenza degli edifici.

3. È comunque prescritto:

  • a) il rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004) per opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica;
  • b) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore, per la realizzazione o l'installazione di opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo.

Art. 20 Manutenzione ordinaria

1. Sono gli interventi riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; essi possono riguardare solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali e architettonici, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e la destinazione.

2. Sono interventi di manutenzione ordinaria:

  • - la riparazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari che non comportino la sostituzione degli impianti di trattamento dei liquami o la realizzazione ex novo dei medesimi;
  • - la riparazione, l'integrazione e la sostituzione di protezioni, impianti e finiture degli edifici e loro pertinenze. Sono tali ad esempio la tinteggiatura, la riparazione e la sostituzione degli infissi e dei serramenti e delle recinzioni, senza modificarne i materiali, i colori, la forma e la dimensione;
  • - la riparazione, l'integrazione e la sostituzione parziale degli elementi non strutturali della copertura (manto, gronda, pluviali, canne fumarie e camini), senza modificare materiali e modalità di posa;
  • - interventi volti al superamento delle barriere architettoniche senza alterazione della sagoma degli edifici e senza inserimento di elementi esterni.

Ai fini delle presenti discipline, sono altresì da considerarsi come interventi di manutenzione ordinaria le opere di impermeabilizzazione in genere e il rinnovo, rifacimento o installazione di dispositivi isolanti delle coperture, ai fini dell'efficientamento energetico dell'edificio.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria non possono interessare gli elementi strutturali degli edifici e non possono comportare modifiche o alterazione agli elementi architettonici e decorativi degli edifici, pertanto, nel caso di edifici per i quali sono previsti dal PO interventi di restauro e risanamento conservativo non è consentito:

  • - il rifacimento degli intonaci con tecniche diverse da quelle originarie e l'utilizzo di guide o fasce per regolarizzarne la superficie e/o delle tinteggiature con coloriture e tonalità cromatiche contrastanti con l'immagine preesistente o consolidata;
  • - la riparazione e il rifacimento di infissi ed inferriate con l'impiego di materiali, profilati, partiture e scansioni sensibilmente diversi da quelli originali o preesistenti consolidati;
  • - smontaggio e rifacimento del manto di copertura con materiali diversi da quelli originali o preesistenti consolidati.

Art. 21 Manutenzione straordinaria

1. Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

2. Sono interventi di manutenzione straordinaria:

  • - la realizzazione, il rinnovo, la riparazione, l'integrazione e la sostituzione di protezioni, impianti e finiture degli edifici esistenti e delle sistemazioni esterne, con altre comunque compatibili per tipi, materiali e colori con l'edificio ed il contesto, senza alterazione del carattere architettonico e decorativo dell'edificio, quali: rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e pavimenti, con caratteristiche diverse da quelle esistenti; sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche diverse dall'esistente e messa in opera di infissi doppi e inferriate; realizzazione o modifica di recinzioni ed altre sistemazioni esterne;
  • - la sostituzione e la realizzazione di servizi ed impianti per il miglioramento delle prestazioni degli edifici, quando questa ecceda i limiti della manutenzione ordinaria;
  • - la realizzazione di vespai, intercapedini aerate, scannafossi ed altri sistemi di protezione delle murature controterra, senza variazione della quota del pavimento, per una larghezza non superiore a 0,80 ml.;
  • - la riparazione e la sostituzione di singoli elementi strutturali, verticali e/o orizzontali, senza modifiche al sistema statico dell'edificio, modifica di quote, planimetrie e tipi;
  • - la riparazione e la sostituzione di singole parti delle strutture orizzontali e di copertura, senza modifica di quote, sia d'imposta che di colmo e senza incremento di superficie utile o modifica alla sagoma dell'edificio;
  • - la riparazione e la sostituzione dei complementi di struttura con materiali e tecniche di posa diverse da quelle esistenti, comunque compatibili per tipi, materiali e colori, con l'edificio ed il contesto;
  • - il consolidamento di parti strutturali degli edifici con l'inserimento di nuovi elementi, senza modifiche al sistema statico dell'intero fabbricato, ma finalizzati al suo miglioramento;
  • - la diversa distribuzione all'interno delle singole unità immobiliari, senza modifica del sistema strutturale, del tipo edilizio e dei caratteri distributivi funzionali dell'edificio, attraverso ad esempio: la modifica, l'apertura e la chiusura di porte; demolizione, ricostruzione e nuova realizzazione di tramezzi; adeguamento delle murature perimetrali ai fini della coibentazione termica ed acustica; consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti di solai, volte e scale, anche con materiali diversi, ma senza modifica di quota; rifacimento dell'orditura secondaria del tetto, con gli stessi materiali e senza modifiche di quota (d'imposta e di colmo);
  • - la modifica o il rifacimento di volumi tecnici;
  • - le opere indicate come manutenzione ordinaria, quando comportino modifiche o alterazioni agli elementi architettonici e decorativi degli edifici.

3. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

4. Nel caso di edifici e complessi per i quali sono indicati gli interventi di restauro e risanamento conservativo (re, rc) gli interventi di manutenzione dovranno comunque essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali, così come specificato ai successivi artt. 22 e 23.

Art. 22 Restauro e risanamento conservativo

1. Sono interventi di restauro e risanamento conservativo gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio, ancorché recente, e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

2. Per gli edifici per i quali il PO indica il tipo d'intervento restauro o risanamento conservativo anche gli interventi manutentivi (manutenzione ordinaria e straordinaria), definiti ai precedenti artt. 20 e 21, fermo restando le relative procedure abilitative, dovranno essere eseguiti con tecniche e modalità compatibili, a seconda delle opere previste e delle componenti edilizie interessate. In particolare le finiture e gli elementi decorativi dovranno essere conservati, recuperati e consolidati utilizzando tecniche tradizionali o comunque di cui sia dimostrata la compatibilità; un localizzato rifacimento sarà possibile solo in caso di documentata impossibilità tecnica alla conservazione e dovrà avvenire con materiali e tecnologie compatibili.

3. Nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in pietra o laterizio dovranno essere impiegati prevalentemente materiali di recupero o del tipo fatti a mano.

4. Ai fini delle presenti Norme il Piano Operativo distingue gli interventi di restauro da quelli di risanamento conservativo.

Art. 23 Restauro (re)

1. Per restauro si intende l'intervento diretto sull'immobile attraverso un complesso di operazioni finalizzate al mantenimento dell'integrità materiale e al recupero dell'immobile, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali. L'intervento di restauro, previo giudizio storico-critico, deve rispettare gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche e dovrà utilizzare materiali e tecnologie compatibili, documentando e dimostrando in modo puntuale, in fase di progettazione, tali principi guida.

2. Per gli edifici, complessi e spazi aperti ai quali viene riconosciuto carattere architettonico e/o urbanistico particolarmente significativo e valore culturale ed ambientale, per connotazione tipologica (o di aggregazione) e testimonianza storica, facendo comunque salve eventuali ulteriori prescrizioni della competente Soprintendenza, valgono inoltre le seguenti precisazioni:

  • - per il consolidamento strutturale, compresa la sostituzione di singoli elementi dei solai e delle coperture, nei casi di irreversibile degrado e senza modifica di nessuna quota, si devono utilizzare tecnologie la cui l'efficacia, durabilità e compatibilità chimico-fisica e meccanica con i materiali originari sia preventivamente comprovata e che non comportino aumento sostanziale dei carichi, evitando altresì la modifica delle strutture portanti mediante interventi sulle strutture stesse o l'inserimento di nuovi elementi che alterino lo schema statico dell'edificio;
  • - sono da evitare le demolizioni di ampliamenti e parti edilizie aggiunte, ad eccezione di superfetazioni che per materiali e tecniche costruttive risultino incongrue e non compatibili con il manufatto da tutelare;
  • - non è ammesso modificare l'impianto tipologico esistente, compresi spazi distributivi e corpi scala, mentre è ammessa l'episodica realizzazione di tramezzature e di porte interne, per documentate esigenze e mai in modo sistematico;
  • - non sono ammesse nuove aperture sui prospetti ovvero modifica a quelle esistenti, salvo la riapertura di vani erroneamente chiusi ed a seguito di idonea documentazione storica;
  • - le finiture e gli elementi decorativi dovranno essere conservati, recuperati e consolidati utilizzando tecniche tradizionali o comunque di cui sia dimostrata la compatibilità, un localizzato rifacimento sarà possibile solo in caso di documentata impossibilità tecnica alla conservazione e dovrà avvenire con materiali e tecnologie compatibili.

Art. 24 Risanamento conservativo (rc)

1. Sono gli interventi volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio. La possibilità di cambio di destinazione degli edifici per i quali è prescritto il tipo di intervento di risanamento conservativo dovrà comunque assicurare la conservazione dei caratteri architettonici originari, escludendo quelle utilizzazioni che risultino incompatibili con la conservazione. Pertanto i lavori di adattamento dovranno essere limitati al minimo, conservando scrupolosamente i caratteri formali e decorativi ed evitando alterazioni all'individualità tipologica, all'organismo spaziale, agli elementi strutturali e costruttivi ed alle caratteristiche distributive.

2. Non sono consentiti ampliamenti volumetrici fatta eccezione per i casi di cui al punto h del comma 3 del presente articolo.

3. Per i manufatti ed i complessi edilizi di tipo tradizionale riconosciuti di valore storico-testimoniale per i quali il PO limita il tipo di intervento al risanamento conservativo sono ammessi interventi finalizzati alla conservazione o al recupero dei caratteri storici, architettonici ed ambientali, mediante il consolidamento e l'integrazione degli elementi costitutivi degli edifici, con le seguenti prescrizioni e purché sempre riferite ad uno stato di rilievo e di degrado perfettamente documentato:

  • a. strutture orizzontali - Non dovranno essere modificate le caratteristiche e le tecniche costruttive dei solai interni. In linea generale, allo scopo di eliminare l'umidità nelle murature dei piani terreni e seminterrati, è ammessa la formazione di scannafossi aerati purché realizzati in modo da non alterare il rapporto tra edificio e terreno circostante e coperti mediante formazione di sovrastante pavimentazione adeguata al resto delle finiture, con modeste e motivate variazioni delle quote del pavimento.
  • b. strutture verticali - Non dovrà essere alterato l'assetto delle strutture murarie verticali. La realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue; l'inserimento di nuovi collegamenti verticali non dovrà modificare né interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio; non è ammessa la realizzazione di nuove scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza.
  • c. assetto distributivo e tipologico - La suddivisione dell'organismo edilizio in più unità immobiliari è ammissibile, qualora gli interventi edilizi siano limitati e non comportino alterazioni delle parti comuni, dei prospetti, degli elementi strutturali. Non sono perciò ammesse l'apertura di nuove porte d'ingresso o la realizzazione di nuovi corpi scala, salvo che nei casi di ripristino di assetti preesistenti e di quelli di cui al precedente punto b. Non sono neppure ammessi frazionamenti che compromettano i caratteri architettonici di locali o di spazi di dimensione o di ruolo significativi o che presentino apparati decorativi unitari.
  • d. strutture di copertura - Non dovranno essere modificate le caratteristiche costruttive delle strutture di copertura, nonché la geometria e la quota d'imposta e di colmo, qualora corrispondano ad una tipologia originaria o comunque tradizionale (ad esempio doppia orditura lignea e pianelle in cotto). Non sono ammesse aperture o interruzioni praticate nelle falde di copertura (terrazze a tasca, abbaini, ecc.), fatta eccezione per piccoli lucernari piani con funzione di ispezione della copertura stessa (art. 9 del D.G.P.R. 18/12/2013, n. 75/R), da posizionare sulle falde visivamente meno esposte. Dovranno essere mantenute e consolidate le gronde esistenti, qualora corrispondano ad una tipologia originaria o comunque tradizionale. Dovrà altresì essere mantenuto il tipo di manto esistente, qualora corrisponda ad una tipologia originaria o comunque tradizionale, reintegrando i pezzi danneggiati con altri dello stesso tipo, mentre in caso di presenza di elementi e materiali incongrui, si dovrà ripristinare il tipo di manto tradizionale (es. coppi e embrici).
  • e. prospetti - Gli interventi devono comportare la salvaguardia dei fronti e prospetti di carattere unitario e compiuto, non sono ammesse nuove aperture, ovvero modifiche a quelle esistenti, salvo la riapertura di vani precedentemente chiusi. Gli interventi potranno altresì prevedere l'adeguamento o la modifica delle aperture realizzate in contrasto con le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario e comunque sulla base di adeguata documentazione storica. Sulle facciate non è ammesso introdurre elementi come logge, pensiline, tettoie in aderenza, scale esterne, balconi o altre strutture in aggetto rispetto al corpo dell'edificio. È ammessa l'introduzione in aderenza di porticati esclusivamente con caratteristiche tipologiche e strutturali del fabbricato originario, per una Superficie Coperta aggiuntiva non superiore al 30% della Superficie Coperta complessiva esistente. Non sono ammesse tettoie anche se non in aderenza all'edificio.
  • f. elementi decorativi - Dovranno essere conservati e/o riportati allo stato originario tutti gli elementi decorativi esistenti ed ogni altro elemento della facciata che abbia assunto valore storico o ambientale, che faccia parte integrante dell'organismo edilizio (cornici, davanzali, marcapiani, fregi, cornicioni, modanature, riquadrature, grigliati in mattoni, graffiti, targhe, elementi in ferro battuto o ghisa, bugnato di facciata e di spigolo, lesene, tabernacoli, lapidi, decorazioni dipinte, stemmi, rilievi, parapetti, membrature varie, ecc.), anche facendo riferimento a tracce parziali o documentazioni, anche fotografiche, purché attendibili.
  • g. intonaci e coloriture esterne - La finitura esterna dell'edifico deve essere coerente con il carattere originario e la tipologia dello stesso; non è permesso asportare o non ripristinare l'intonaco su intere pareti o porzioni di esse, al fine di creare paramenti faccia a vista o "finto rustico" che non facciano parte della tradizione edilizia locale. Per gli intonaci non sono ammesse finiture al quarzo, patinate, spatolate o impropriamente "rustiche".
  • h. infissi esterni - Gli infissi devono essere impostati, di norma, sul filo interno della mazzetta, salvo i casi nei quali siano originariamente presenti soluzioni diverse; per grandi aperture e situazioni architettoniche particolari, è ammessa la formazione di infissi in ferro verniciato, sempre posti a filo interno della mazzetta, con vetri trasparenti.
    Non è consentita la chiusura di tettoie, logge e porticati al piano terra, né con pareti, né con infissi, mentre è ammessa l'installazione di infissi vetrati allineati al filo interno della muratura, nel caso di logge e porticati ai piani superiori e nel caso di locali chiusi da elementi architettonici comunque assimilabili a superfici parietali, quali "mandolati" o "grigliati" in laterizio ed è inoltre consentito il tamponamento parziale o totale, comunque dall'interno, mantenendo invariato l'assetto del prospetto esterno; il tamponamento parziale o totale dei "mandolati" non è consentito se ciò comporta la necessità di realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti.
    Sono vietate le ferrature "in stile", le suddivisioni "all'inglese", le controfinestre e le controporte sul filo esterno del muro.
  • i. dispositivi di oscuramento - Nei sistemi di oscuramento degli infissi di tipo tradizionale deve essere privilegiata la soluzione a scuri interni; altre tipologie sono ammesse solo se congrue con le originarie caratteristiche e se già precedentemente presenti nell'edificio oggetto di intervento, quando facciano parte di una consolidata e definitiva configurazione architettonica; anche nel caso degli infissi in metallo per grandi aperture e mandolati, come prima descritti, eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere posizionati all'interno. Non sono consentite le serrande avvolgibili e le saracinesche metalliche, fatta eccezione per le aperture dei fondi a piano terra in ambito urbano.
  • j. impianti tecnologici - Gli interventi possono comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare la sagoma esistente, la Superficie Utile Lorda e la quota degli orizzontamenti e della copertura; il rinnovo e l'installazione di impianti tecnologici (idrico, elettrico, telefonico, televisivo, di riscaldamento e condizionamento, ecc.) deve avvenire senza alterazione sensibile dei prospetti e delle coperture, adottando i necessari accorgimenti tecnici utili a ridurre l'effetto dell'installazione degli elementi impiantistici; in particolare, per quanto riguarda le parabole satellitari e altri elementi impiantistici dotati di particolare visibilità essi dovranno mimetizzarsi con la colorazione delle coperture o delle pareti ed essere collocati su falde o fronti secondari, evitando di impegnare vedute panoramiche; pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità motocondensanti, non dovranno essere installati su falde e fronti principali; l'installazione, ove indispensabile, dovrà essere studiata in modo da non interferire con l'impaginato e la caratterizzazione dei prospetti.
  • k. spazi aperti - Gli interventi sugli spazi aperti (giardini, aie, orti, ecc.), devono garantire la conservazione e l'eventuale ripristino di detti spazi e dei singoli elementi costitutivi originari, con particolare riguardo ad elementi quali pavimentazioni, pozzi, cancellate, recinzioni, filari, edicole, fontane, panchine in muratura, roste, lapidi, stemmi, filari, muri a retta ed altre opere murarie, siepi ed altre singolarità vegetali. Il rifacimento e la manutenzione degli stessi deve prevedere di utilizzare materiali e tecnologie quanto possibile simili a quelli originari. Non sono ammesse suddivisioni degli spazi aperti esterni costituenti pertinenza degli organismi edilizi di origine rurale, sia interni, che esterni all'edificio o al complesso edilizio (giardini, aie, cortili, orti, ecc.). Nuove pavimentazioni sono ammesse su superfici unitarie e regolari, in lastronate tipiche della tradizione locale (con esclusione di mattonelle in cemento, elementi autobloccanti in cemento, massetti di calcestruzzo a vista, manti bituminosi, mattonelle di asfalto e materiali estranei alla tradizione locale come ad esempio il porfido) o in mezzane o sestini, oppure in legno ed altri materiali anche contemporanei, purché compatibili. Gli interventi devono essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale, tenendo altresì conto delle indicazioni riferite a sottosistemi, tessuti ed ambiti.
  • l. manufatti pertinenziali originari - Eventuali annessi minori pertinenziali originari del complesso edilizio, se di valore storico-testimoniale, quali locali ricovero addossati o separati dall'edificio principale, stalletti in muratura, tettoie, converse, forni, vasche, pozzi, ecc., devono essere mantenuti o ripristinati nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive originarie; se di nessun valore e nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui, purché legittimi, possono essere demoliti e ricostruiti come superficie accessoria (SA) a parità di volume nel lotto di pertinenza, anche in diversa collocazione, purché finalizzata alla complessiva razionalizzazione ed al riordino degli spazi e delle funzioni pertinenziali.

4. Con gli interventi di risanamento conservativo sono consentiti il consolidamento ed il ripristino delle parti crollate o demolite, utili a ricostruire l'integrità dell'organismo edilizio, comunque leggibili nelle dimensioni preesistenti, sulla base dei residui murari esistenti e sulla base di documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica originaria, da realizzarsi con tecniche e materiali uguali a quelli presenti nell'organismo edilizio rilevato. Si può altresì procedere all'eliminazione degli elementi non coerenti all'organismo edilizio, con la demolizione delle eventuali superfetazioni e di altri volumi incongrui e la loro ricostruzione più appropriata, nella stessa sagoma e volume, con stessa SE demolita, da realizzarsi con tecniche costruttive e materiali tradizionali.

5. In edifici che ne offrono la possibilità, è consentita la realizzazione soppalchi, che dovranno essere realizzati con tecniche costruttive non invasive, comunque non in muratura, preferibilmente riferibili allo stesso tipo edilizio (annesso rustico, fienile, opificio, ecc.) e, quando ne siano dimostrati i vantaggi, anche in altri materiali moderni, comunque leggeri e non invasivi; il soppalco e le eventuali nuove scale di accesso allo stesso dovranno essere fisicamente e formalmente elementi giustapposti e distinti dall'organismo originario e potranno svilupparsi per una superficie complessiva massima pari al 50% della superficie del locale nel quale si realizza l'intervento e con almeno un lato completamente aperto su questo.

Art. 25 Ristrutturazione edilizia

1. Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

2. In considerazione delle opere specificamente ammesse, in funzione delle specifiche caratteristiche degli edifici oggetto di intervento, la categoria della ristrutturazione edilizia è articolata in più sottocategorie, come esplicitate negli articoli seguenti.

3. Sono sempre ammessi in tutte le sottocategorie nelle quali è articolata la ristrutturazione edilizia:

  • - gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili alle esigenze dei diversamente abili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti, anche in deroga al tipo di intervento individuato dal presente Piano Operativo;
  • - nelle aree urbane la realizzazione di nuove autorimesse interrate da realizzarsi nel lotto di pertinenza o in aree esterne al fabbricato, purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento e con caratteristiche tali da essere escluse dal computo della SE;
  • - nel territorio rurale, la realizzazione nel resede di autorimesse pertinenziali totalmente interrate esclusivamente nel caso in cui, in ragione del dislivello dei vari punti della quota originaria dello stato dei luoghi, il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, né tantomeno di rampe, comunque vietate, e purché con caratteristiche tali da essere escluse dal computo della SE e con superfici non eccedenti le dotazioni minime di parcheggio definite all'art. 31 delle presenti Norme;
  • - gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
  • - la realizzazione di locali tecnici in aggiunta al volume esistente con dimensioni commisurate alle reali necessità correlate ad interventi riguardanti la modifica di impianti;
  • - la demolizione senza ricostruzione di parti dell'edificio o dell'intero fabbricato;
  • - la fedele ricostruzione di edifici crollati per cause di forza maggiore, entro dieci anni dall'evento calamitoso.

Art. 26 Ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)

1. Allo scopo di salvaguardare il valore storico-documentale ed eventuali elementi architettonici e decorativi riconosciuti di rilievo, gli interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi e rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - non modificare la sagoma del fabbricato, fatti salvi l'introduzione di elementi di isolamento nelle coperture e l'adeguamento alle vigenti norme antisismiche, la realizzazione di volumi tecnici e di opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche e la realizzazione di portici, costituiti da pilastri in muratura tradizionale e copertura a falda inclinata con orditura in legno e manto in coppi ed embrici, per una Superficie Coperta aggiuntiva non superiore al 30% della Superficie Coperta esistente;
  • - non incrementare la Superficie Edificata, ad eccezione dei casi conseguenti alla realizzazione delle opere ammesse dal presente PO;
  • - non comportare demolizioni, anche se parziali, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di limitati interventi di demolizione/ricostruzione anche al fine di una ricomposizione volumetrica più consona e compatibile con i caratteri dell'edificio originario;
  • - non modificare le caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali; è ammesso un modesto cambiamento della quota di calpestio al piano terra, fino ad un massimo di 30 cm., finalizzato al rispetto delle norme igienico-sanitarie ed il rifacimento dei solai a quote lievemente diverse da quelle originarie, nel limite comunque di 15 cm., tale da non produrre cambiamenti nei prospetti ed unicamente a condizione che non siano presenti elementi di pregio meritevoli di tutela (volte, marcapiani, mensole, ecc.);
  • - nei sottotetti non recuperabili (ai fini del comma 3 dell'art. 25), non abitabili o chiusi, nelle cantine, magazzini, rimesse di scarso valore architettonico è consentita la modifica della caratteristica tipologica delle strutture di orizzontali per motivi strutturali;
  • - la realizzazione di soppalchi e di eventuali nuovi orizzontamenti, così come di nuove strutture di collegamento verticale interne, è comunque subordinata all'impiego di tecnologie leggere, che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue;
  • - non realizzare nuove scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza;
  • - introdurre nuove aperture e/o modifiche a quelle esistenti esclusivamente a condizione che siano salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio e purché diano luogo ad una soluzione coerente con la tipologia e i caratteri architettonici dell'edificio, secondo moduli di partitura analoghi a quelli dello stesso edificio o agli edifici di interesse storico-testimoniale dello stesso contesto di riferimento e senza alterare sostanzialmente l'impaginato presente; non sono consentite nuove aperture per illuminare e/o areare i locali di servizio e/o accessori della residenza;
    sono in ogni caso consentiti gli interventi di riapertura di finestre e porte tamponate, conservando forma, dimensioni e posizione originarie;
  • - non comportare la chiusura di tettoie, logge e porticati al piano terra, né con pareti, né con infissi, mentre è ammessa l'installazione di infissi vetrati allineati al filo interno della muratura, nel caso di logge e porticati ai piani superiori e nel caso di locali chiusi da elementi architettonici comunque assimilabili a superfici parietali, quali "mandolati" o "grigliati" in laterizio ed è inoltre consentito il tamponamento parziale o totale, comunque dall'interno, mantenendo invariato l'assetto del prospetto esterno; il tamponamento parziale o totale dei "mandolati" non è consentito se ciò comporta la necessità di realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti;
  • - non realizzare balconi, terrazzi a tasca, né pensiline;
  • - limitare la realizzazione o la modifica di eventuali lucernari in funzione dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti; essi non devono interferire con le strutture principali di copertura e le loro dimensioni non possono comunque essere superiori a due ordini dell'orditura secondaria originale; devono inoltre essere posizionati ad una distanza non inferiore a 1,50 ml. dalla linea di gronda;
  • - tutelare le caratteristiche degli spazi aperti ed in particolare nelle pavimentazioni di nuova realizzazione impiegare materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto e non realizzare recinzioni che frazionino aree di pertinenza originariamente unitarie.

2. La ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), in aggiunta a quanto già definito per il risanamento conservativo (rc), consente:

  • - modifiche ai collegamenti verticali interni, nel rispetto del tipo edilizio e del sistema strutturale;
  • - gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell'edificio principale e comunque separato dallo stesso, compresa la demolizione di eventuali volumi secondari di valore nullo facenti parte dello stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione anche in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento; modalità costruttive, tecniche e caratteristiche dei materiali, anche di finitura, devono risultare dello stesso tipo di quelli dell'edificio principale originario, esclusivamente fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Art. 27 Ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b)

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) quelli che comportano la complessiva riorganizzazione funzionale e la diversa distribuzione interna del fabbricato e/o delle singole unità immobiliari e che possono comportare anche modifiche dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio e dei sistemi strutturali.

2. In aggiunta a quanto previsto dalla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), la ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) può comportare i seguenti interventi, che possono determinare incremento della Superficie Edificata, purché senza modifica della sagoma dell'edificio:

  • - le modifiche alle strutture in elevazione ed ai solai, comprese le relative quote d'imposta, con opere che possono prevedere anche l'inserimento di materiali e tecniche diverse da quelle esistenti;
  • - le modifiche ai collegamenti verticali;
  • - la realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali e purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello e di scale di sicurezza esterne all'involucro edilizio, comunque configurate;
  • - le modifiche dei prospetti;
  • - la realizzazione di lucernari;
  • - gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, anche in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell'edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento.;
  • - la demolizione con fedele ricostruzione dell'intero edificio, nella stessa collocazione, sagoma e ingombro planivolumetrico, per i quali sono fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

3. Per gli edifici principali con destinazione d'uso residenziale è inoltre consentita la realizzazione al piano terra di portici o tettoie per una Superficie Coperta aggiuntiva non superiore al 30% della Superficie Coperta complessiva esistente.

4. Negli edifici per i quali gli interventi sono consentiti fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), è altresì ammessa, quale ampliamento volumetrico comportante incremento della Superficie Edificata, la chiusura con infissi vetrati di logge o porticati, fermo restando il rispetto delle distanze minime; tale intervento è alternativo e non cumulabile con le addizioni volumetriche di cui al successivo comma 5.

5. La ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) consente infine, nel caso di edifici a destinazione residenziale, i seguenti interventi che comportano la realizzazione di addizioni volumetriche, al di fuori della sagoma esistente:

  • a) per tutte le tipologie edilizie residenziali è consentita la soprelevazione del fabbricato fino ad un massimo di 100 cm., per raggiungere un'altezza media del piano sottotetto pari a:
    • - 2,70 ml., al fine di renderlo abitabile;
    • - 2,40 ml. al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.
    Tali soprelevazioni sono consentite purché riguardino l'intera copertura dell'edificio, non modifichino la tipologia della copertura e che l'intervento sia realizzato contemporaneamente in ogni sua parte. In particolare, per le case bi-familiari con tipologia a terra-tetto l'intervento è subordinato ad un progetto che coinvolga entrambe le proprietà in modo da non creare discontinuità della copertura.
  • b) per edifici residenziali di massimo due piani con giardino sono consentiti ampliamenti fino ad un massimo di 40 mq. di SE per ogni unità immobiliare, senza incremento dell'altezza massima esistente; tali interventi devono essere coerenti con la tipologia e i caratteri dell'edificio oggetto dell'ampliamento.

Gli interventi di cui ai punti a) e b) sono tra loro alternativi e non cumulabili.

Le addizioni volumetriche di cui al punto b) sono da intendersi escluse nel caso di cambio d'uso a residenza di edifici strumentali agricoli o comunque con uso di rimessa e deposito.

Art. 28 Ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) quelli che possono comportare, oltre a quanto già indicato per la ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), la demolizione e ricostruzione comunque configurata, purché non comportante incremento di volume, e la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti eseguita con contestuale incremento di volume, con diversa sagoma, articolazione, collocazione, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento di adeguamento delle opere di urbanizzazione (nel territorio rurale tale condizione è da intendersi come mantenimento dello stesso ambito di stretta pertinenza dell'edificio preesistente).

2. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale è consentito l'incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella originaria riferita all'edificio principale e comunque non oltre i 70 mq. di ampliamento, purché sia garantito:

  • - l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, tali da raggiungere almeno una classe energetica superiore a quella obbligatoria per legge;
  • - il raggiungimento di una migliore qualità architettonica, anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico;
  • - il raggiungimento della dotazione minima di parcheggi pertinenziali non inferiore a 1 mq./10 mc. e comunque almeno pari ad un posto auto per ogni unità immobiliare risultante.

L'altezza massima del nuovo edificio è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

3. Esclusivamente per gli edifici residenziali nel territorio rurale (abitazioni civili o rurali), nel caso in cui nell'ambito di stretta pertinenza siano presenti volumi secondari, quali depositi, locali di servizio e ricoveri, è consentita la loro demolizione e ricostruzione anche in ampliamento all'edificio esistente. Essi potranno essere accorpati all'edificio principale come SE residenziale fino al 50% del loro volume e comunque fino ad un massimo di 50 mq. di SE, al cui raggiungimento possono concorrere le addizioni volumetriche del precedente comma, con il restante 50% del volume ricostruito per superficie accessoria (SA).

L'intervento di accorpamento dei volumi secondari all'edificio principale residenziale esclude la possibilità degli altri interventi di addizione volumetrica e di incremento dei volumi pertinenziali.

Gli ampliamenti così ottenibili dovranno essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio esistente e comunque essere l'esito di una ristrutturazione complessiva dell'organismo edilizio, il cui fine è anche il riordino delle pertinenze e l'eliminazione di tutti gli elementi incongrui.

L'altezza massima è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

4. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività turistico-ricettive per i quali sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) è consentito l'incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella esistente, anche con addizione volumetrica, con un'altezza massima di 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

5. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività commerciali al dettaglio e ad attività direzionali e di servizio o con destinazione d'uso mista (comprendente destinazioni quali: attività commerciali al dettaglio, attività direzionali e di servizio, artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici, attrezzature di servizio pubbliche e residenza) per i quali sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) è consentito l'incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella esistente, anche con addizione volumetrica, con un'altezza massima di 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

6. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi localizzati nelle aree urbane per i quali sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) è ammesso l'incremento della SE entro un Rapporto di Copertura massimo complessivo risultante massimo del 60%, anche con addizione volumetrica, con un'altezza massima di 10,50 ml.

È altresì consentita la realizzazione di tettoie, anche in aderenza all'edificio principale, di qualsiasi materiale, purché sempre entro il limite di un Rapporto di Copertura massimo complessivo risultante massimo del 60% e di un'altezza massima di 10,50 ml.

7. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi localizzati nel territorio rurale per i quali sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) è ammesso l'incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella esistente, anche con addizione volumetrica, nel rispetto dell'altezza esistente.

È altresì consentita la realizzazione di tettoie, anche in aderenza all'edificio principale, di qualsiasi materiale, fino ad un massimo del 20% della Superficie Coperta complessiva.

Art. 29 Nuova edificazione

1. Sono interventi di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli citati ai precedenti articoli.

2. Sono comunque da considerarsi interventi di nuova edificazione:

  • - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
  • - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
  • - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
  • - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
  • - la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

3. I parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione sono definiti ai Titoli IX e X.

Art. 30 Ristrutturazione urbanistica

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica consistono in un insieme sistematico di opere rivolte a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono sempre soggetti alla preventiva approvazione di un piano attuativo.

Art. 30 bis Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

Nel territorio del Comune di Scansano viene recepita integralmente la disciplina di cui all'art. 14 del D.P.R. n° 380/2001, così come modificato dall'art. 17 comma 1 lett. e) n.ri 1 e 2 del D.Lgvo n° 133/2014 convertito con modificazioni in L. 11/11/2014 n° 164.

Art. 31 Dotazioni di parcheggi privati in relazione agli interventi

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggi ad uso privato pertinenziali è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • a) nuova edificazione;
  • b) ristrutturazione urbanistica;
  • c) ristrutturazione edilizia di edifici esistenti comportante incremento di Superficie Utile Lorda (SUL);
  • d) manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia se comportanti aumento di carico urbanistico (aumento delle unità immobiliari e/o mutamento di destinazione d'uso).

La verifica delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale non è comunque dovuta per i nuovi esercizi di vicinato derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti.

2. La realizzazione di superfici a parcheggio, coperte o scoperte, legate da vincolo pertinenziale all'edificio, ovvero alle singole unità immobiliari che lo compongono, deve rispettare i seguenti rapporti minimi:

  • - per la nuova edificazione e la ristrutturazione urbanistica in misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di volume della costruzione e comunque in misura non inferiore ad un posto auto per ogni nuova unità immobiliare residenziale prevista;
  • - per la ristrutturazione edilizia con incremento di SUL, solo nel caso in cui l'ampliamento superi 40 mq. di SUL, nella misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di volume aggiunto e comunque nella misura minima di un posto auto ogni 120 mc.;
  • - per la manutenzione straordinaria, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia comportanti aumento del carico urbanistico, in misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. e comunque in misura non inferiore a:
    • · in caso di destinazione d'uso residenziale, un posto auto per ogni nuova unità immobiliare prevista;
    • · in caso di destinazione d'uso direzionale e di servizio o commerciale, tre posti auto ogni 100 mq. di SUL;
    • · in caso di destinazione d'uso industriale e artigianale, un posto auto ogni 100 mq. di SUL;
    • · in caso di destinazione d'uso turistico-ricettiva, due posti auto ogni 100 mq. di SUL.

3. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente i nuovi posti auto potranno essere ricavati all'interno delle aree a parcheggio esistenti, nel caso in cui queste abbiano una superficie maggiore di 1 mq. ogni 10 mc. in rapporto alla volumetria esistente. I nuovi spazi per la sosta, nel caso in cui non sia possibile realizzare i parcheggi privati nell'area di pertinenza dell'edificio, possono essere reperiti anche in altre aree, entro un raggio di 150 ml. dall'edificio interessato dal progetto.

4. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione, di cui alla L.R. 28/2005 (Codice del Commercio) e s.m.i., è prescritto in tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone A di cui al D.M. 1444/1968, per gli esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso, derivanti dai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione
  • - ristrutturazione urbanistica
  • - ristrutturazione edilizia di edifici esistenti comportante incremento di volume
  • - mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale;
  • - ampliamento della superficie di vendita di esercizi commerciali esistenti.

Le dotazioni di parcheggi per la sosta di relazione per i nuovi esercizi di vicinato derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti potranno essere reperite anche in aree limitrofe all'intervento e non gravate da standard pubblici o privati, purché se ne garantisca l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi.

I parcheggi di relazione, comunque distinti dai parcheggi pubblici, devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti, pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

I parcheggi di relazione sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione e purché collegata all'esercizio commerciale con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

5. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nell'accertata impossibilità di reperire le aree per i nuovi parcheggi richiesti, neppure ricorrendo all'utilizzo di aree limitrofe all'intervento, sarà possibile monetizzare gli oneri relativi sulla base di una stima prodotta dai competenti uffici comunali o con le procedure previste da apposito regolamento comunale.

Titolo IV Vincoli, tutele sovraordinate e fasce di rispetto

Art. 32 Beni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 - autorizzazione agli interventi.

1. Il Piano Operativo del Comune di Scansano recepisce integralmente le prescrizioni della Disciplina dei Beni Paesaggistici (elaborato 8B del PIT/PPR) relativamente agli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. L'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare sui predetti immobili è disciplinata dagli artt. 146 e 149 del predetto D.lgs. 42/2004 e dal DPR 13 febbraio 2017 n. 31.

Art. 33 Siti di importanza regionale

1. Per le aree comprese nel SIR SIR-SIC-ZPS codice 121 "Medio Corso del Fiume Albegna" (IT51A0021) e nel SIR-sir codice B22 "Torrente Trasubbie" (IT5190103), il PO fa propri gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli), dalla D.G.R. n. 644/2004 (norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale) e dalla D.G.R. n. 454/2008 (criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione).

2. Per limitare l'impatto causato da infrastrutture e attività ricreative, dovranno essere previsti, con il supporto di ulteriori atti di governo del territorio:

  • - la regolamentazione della circolazione su strade ad uso forestale e della loro gestione;
  • - la regolamentazione delle attività sportive e di tempo libero quali in particolare quelle svolte mediante deltaplano o parapendio;
  • - la localizzazione di eventuali aree di sosta lungo le strade ed i sentieri di accesso al sito e la razionalizzazione del carico turistico;
  • - il mantenimento (anche in caso di interventi edilizi o forestali) delle strutture esistenti, naturali e artificiali, utilizzate o potenzialmente sfruttabili da specie animali per il ricovero, la riproduzione o lo svernamento (alberi cavitati, ruderi, solai, ecc.).

3. Qualsiasi piano, progetto o intervento - quando non escluso dal piano di gestione - ricadente in area SIR deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA). La valutazione di incidenza può essere richiesta dall'Amministrazione Comunale anche per interventi che, sviluppandosi in aree contermini, ma esterne al sito, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat protetti.

4. Specifiche indicazioni di salvaguardia e miglioramento di specie ed habitat di interesse comunitario e regionale del SIR dovranno integrare i contenuti dei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale.

Art. 34 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

1. Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati. Questa fascia oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale serve a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e a facilitare le operazioni di manutenzione.

2. Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, si applicano le seguenti disposizioni:

  • - è vietato qualsiasi tipo di edificazione e saranno consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature;
  • - è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi ciclopedonali e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;
  • - sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;
  • - è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, all'interno del corpo idrico; sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;
  • - i lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e, in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

3. L'Amministrazione Comunale potrà prevedere forme di incentivazione per la delocalizzazione delle strutture presenti nella fascia di rispetto, al fine di garantire l'efficienza della rete idraulica, facilitare le operazioni del servizio di piena, di polizia idraulica, oltre che di protezione civile. Similmente, nelle aree ricadenti in pericolosità idraulica molto elevata saranno da prevedersi forme di incentivazione per la delocalizzazione delle eventuali attività che interferiscano con il libero deflusso delle acque creando situazioni di rischio.

4. Dovranno essere privilegiati interventi di ripristino delle sponde e di rinaturalizzazione degli alvei con l'eliminazione graduale delle pareti cementificate, eccetto che nelle aree ad alto rischio idraulico dove sia inevitabile il mantenimento di una portata elevata; in ogni caso dovrà essere garantita la continuità della copertura vegetale al fine di aumentare l'ombreggiamento del corso idrico e quindi ridurre al minimo la crescita algale ed i conseguenti effetti dell'eutrofizzazione delle acque; sono ammesse sistemazioni di sponda tramite l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica, supportate da adeguate valutazioni di inserimento nell'ambiente circostante; sono in generale da prevedere soluzioni di consolidamento delle sponde con sistemazioni a verde o con materiali che permettano l'inerbimento ed il cespugliamento.

Art. 35 Fasce di rispetto stradale

1. Sono le aree poste ai lati delle strade e costituiscono aree per la sicurezza stradale, nonché per eventuali ampliamenti futuri delle stesse.

2. Le fasce di rispetto sono quelle previste dal Nuovo Codice della strada D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. da osservarsi nella nuova edificazione o nella ricostruzione fuori dei centri abitati:

  • - 30 ml. per le strade extraurbane secondarie tipo C;
  • - 20 ml. per le strade locali tipo F;
  • - 10 ml. per le strade vicinali tipo F.

3. Entro tali aree è vietata l'edificazione; sono consentiti interventi di ampliamento della viabilità esistente, realizzazione di nuove viabilità o corsie di servizio, reti di pubblici servizi, aree di parcheggio, percorsi pedonali e ciclabili, sistemazioni a verde e tutto quanto strettamente necessario alla funzionalità delle infrastrutture stradali.

4. Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno di tali fasce sono consentiti gli interventi riferiti allo specifico ambito o sottosistema di cui alle Norme del presente PO per il patrimonio edilizio esistente purché gli interventi previsti non comportino l'avanzamento degli edifici esistenti verso il fronte stradale.

5. Nella nuova costruzione all'interno dei centri abitati si deve comunque, per ogni tipo di strade, osservare la distanza minima di 5 ml.

Art. 36 Aree di rispetto cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 28 della L. 166/2002 il vincolo cimiteriale è di 200 ml.

2. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 ml. dal perimetro dell'impianto cimiteriale, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

3. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico all'interno dell'area di rispetto, purché non oltre il limite di 50 ml., il Consiglio Comunale potrà consentire, previo parere della ASL e tenendo conto degli elementi ambientali di pregio:

  • - gli ampliamenti dei cimiteri esistenti, quando non sia possibile provvedere altrimenti o il cimitero sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, fiumi, dislivelli naturali, ponti, ferrovia;
  • - l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici;
  • - la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre;
  • - la realizzazione di nuovi annessi agricoli di superficie non superiore a 50 mq., non oltre il limite minimo di 80 ml. e previa dimostrazione che non sussista altra possibile ubicazione al di fuori di tale area.

4. All'interno dell'area di rispetto sono comunque ammessi interventi funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti, quali:

  • - manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) e ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) con eventuale ampliamento nella percentuale massima del 10%;
  • - cambio di destinazione d'uso.

Titolo V Tutela delle risorse per gli interventi su suolo e sottosuolo

Art. 37 Aree potenzialmente vulnerabili da un punto di vista idrogeologico

1. Nella Carta delle Aree con Problematiche Idrogeologiche del Piano Strutturale sono evidenziate le aree sulle quali porre attenzione al fine di non generare squilibri idrogeologici ovvero le aree in cui la risorsa idrica è esposta o presenta un basso grado di protezione.

Sono aree caratterizzate da permeabilità primaria medio-alta (depositi alluvionali attuali, depositi alluvionali terrazzati di fondovalle ed aree soggette alle esondazioni) o permeabilità secondaria molto alta (Calcare Cavernoso).

2. In tali aree la realizzazione dei seguenti interventi è subordinata alla dimostrazione della loro compatibilità con la risorsa idrica superficiale e sotterranea, mediante la redazione di apposito studio idrogeologico in cui vengano indicati lo schema della circolazione idrica sotterranea, la profondità della falda e il suo "livello di vulnerabilità":

  • - interventi o attività che possono determinare l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti ed interventi atti a diminuire il tempo di percolazione delle acque dal piano campagna all'acquifero sottostante;
  • - impianti di smaltimento di acque reflue che prevedono la restituzione dei liquami, sia pur depurati, all'ambiente naturale (acque superficiali o suolo).

3. Il "livello di vulnerabilità" deve essere valutato calcolando il tempo di infiltrazione correlandolo con il tempo di abbattimento dell'inquinante, dopo aver considerato la permeabilità dei terreni e lo spessore di terreno insaturo a tetto della falda.

Art. 38 Pozzi

4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i pozzi dovranno essere ubicati a distanza non inferiore a:

  • - 50 ml. da stalle, concimaie, depositi di immondizia, stoccaggio rifiuti, centri di raccolta e demolizione autoveicoli e da pozzi neri, fosse biologiche e fognature per le quali non è garantita la perfetta tenuta, impianti di smaltimento reflui;
  • - 50 ml. da discariche di tipo A;
  • - 100 ml. dai cimiteri;
  • - 200 ml. da pozzi che erogano acqua a terzi mediante pubblico acquedotto, qualora non siano definite diverse fasce di rispetto, e da discariche di tipo B.

5. In corrispondenza di pozzi, sorgenti e punti di presa per approvvigionamento idrico destinato al consumo umano, per erogazione a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, sono istituite la zona di tutela assoluta e quella di rispetto, così come previsto dalla normativa in materia e dall'Autorità d'Ambito Ottimale.

Art. 39 Attraversamento dei corsi d'acqua in elevazione

1. La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell'alveo assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso; la base dell'impalcato dovrà sempre svilupparsi ad una quota superiore rispetto alle sommità arginali tale da consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena.

2. Gli eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua arginati mediante guadi che abbassano la quota di coronamento dell'argine dovranno essere abbandonati e sostituiti con attraversamenti in sopraelevazione mediante ponti o passerelle.

3. All'interno dell'ambito di assoluta protezione del corso d'acqua per nuovi attraversamenti entro i 10 ml. dal ciglio di sponda è necessario ottenere l'Autorizzazione Idraulica dalla Amministrazione Provinciale ai sensi del R.D. 523/1904.

Art. 40 Regimazione delle acque superficiali

1. Tutte le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea e con specie ripariali autoctone, al generale miglioramento della qualità biologica e alla fruizione pubblica.

2. Le opere idrauliche ed i loro manufatti esistenti, ancorché danneggiati o in pessimo stato di manutenzione e/o di totale inefficienza idraulica, devono essere salvaguardate da usi impropri e/o manomissioni anche se di proprietà privata.

3. Le opere di regimazione, anche nel caso di interventi su strutture esistenti, dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica. È vietata l'impermeabilizzazione degli argini.

4. È vietata la coltivazione sulle strutture arginali. Le lavorazioni agricole non dovranno comunque interessare l'area di pertinenza dei corsi d'acqua.

5. Sono vietate tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca un percorso alternativo per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito ben definito.

Art. 41 Rilevati delle infrastrutture viarie

1. Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.

Art. 42 Impermeabilizzazione del suolo

1. Nella realizzazione di tutti i tipi di intervento si dovrà minimizzare l'impermeabilizzazione del suolo attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno; la realizzazione delle opere non dovrà alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

2. I nuovi spazi pubblici destinati a piazze, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, se di superficie superiore a 200 mq., dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale.

3. Il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua dovrà essere limitato, cercando di evitare il sovraccarico della rete scolante esistente e favorendo nel contempo l'infiltrazione nel suolo.

4. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente - nel caso di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia con incremento della Superficie Coperta o con demolizione e ricostruzione - e nella nuova edificazione dovrà essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della Superficie Fondiaria.

Le superfici permeabili dovranno essere progettate e realizzate in modo da risultare effettivamente funzionali agli obiettivi esposti; non potranno pertanto essere computate per la verifica delle dotazioni aree di piccola dimensione oppure molto frammentate.

5. Per gli interventi citati al comma 4 e più in generale per tutte le trasformazioni comportanti la realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente permeabili superiori a 200 mq. dovrà essere previsto il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili nel reticolo idrografico superficiale o, in seconda istanza, alla pubblica fognatura, comunque contenendo l'entità delle portate scaricate, se del caso con la realizzazione di vasche volano o di altri idonei accorgimenti atti a trattenere temporaneamente gli eccessi di portata meteorica (aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari, ...), così da ripristinare gli stessi livelli di sicurezza nel sistema di scolo esistente.

6. Anche ai fini della prevenzione del rischio idraulico, per favorire l'infiltrazione di acqua nel sottosuolo si dovranno assumere i seguenti criteri:

  • - prevedere nella realizzazione di impianti arborei, così come di colture seminative, sistemazioni idraulico-agrarie atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali ed orientate a favorire l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione;
  • - recapitare, nelle aree impermeabilizzate, le acque superficiali in appositi bacini di accumulo evitando il convogliamento diretto in fognatura o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.

Art. 43 Sbancamenti, scavi e rinterri

1. Negli scavi, al fine di assicurare la stabilità dei terreni e delle opere, in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata mediante le indagini geologiche.

2. Prima dell'inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione, dovrà essere individuato il sito di discarica ed i modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato.

3. Per ogni intervento che comporti un rimodellamento con modifica della pendenza di superfici preesistenti si devono calcolare le condizioni di stabilità delle nuove pareti e/o dei nuovi versanti in relazione alla prevista configurazione finale e alle variazioni indotte sulla stabilità delle strutture limitrofe. Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo devono prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali, mediante opere di rinaturalizzazione spontanea e/o guidata, con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Per i rinterri devono essere utilizzati materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco, ripristinando il grado di compattezza e di addensamento del terreno originario. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno.

5. Gli interventi su terreni agricoli che comportino movimenti di terra, modificazione dello stato e consistenza delle colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque superficiali e profonde, sono consentiti a condizione che la richiesta sia accompagnata da elaborati che individuino sia gli assetti definitivi che le sistemazioni intermedie e garantiscano la realizzazione degli interventi senza alterazioni negative del paesaggio.

6. In tutti gli interventi dovranno essere evitate opere di forte rimodellamento del suolo (scavi e rinterri) che comportino una alterazione significativa della situazione preesistente.

7. Nel caso di edifici collocati in aree con terreno in pendio, nella sistemazione finale a monte potranno essere previsti scannafossi e/o elementi analoghi ma non sono consentite modifiche all'andamento naturale del suolo che portino a rendere seminterrati o fuori terra i locali che nella configurazione orografica originaria invece risulterebbero - rispettivamente - interrati o seminterrati. Non è ammessa la realizzazione di muri di contenimento di altezza superiore a 1,50 ml.; dovrà in ogni caso essere dimostrata la necessità di realizzare tali strutture ed accuratamente verificata l'assenza di alternative meno impattanti (ad esempio terre rinforzate rinverdite): tali interventi si configurano pertanto come soluzione limite, da adottare esclusivamente qualora sia inequivocabilmente impossibile mantenere la conformazione naturale del terreno oppure limitare la modifica di tale conformazione ad un modesto rimodellamento da realizzare senza strutture di sostegno. È ammessa la realizzazione di muri di altezza superiore a 1,50 ml., purché comunque inferiore a 2,70 ml., esclusivamente se corrispondenti all'unico fronte libero, a valle, di volumi interrati (ad esempio autorimesse).

Art. 44 Costruzioni interrate

1. Nelle aree in cui sono presenti zone con falda acquifera superficiale la realizzazione di opere in sotterraneo è subordinata all'elaborazione di uno studio idrogeologico di dettaglio per valutare gli eventuali effetti negativi nelle aree limitrofe derivanti da una modifica del regime di falda. Tale studio dovrà essere basato sulla ricostruzione certa della litostratigrafia dell'area, e corredato dal monitoraggio diretto della falda ante e post operam.

Qualora da tale studio risultassero possibili interferenze negative il progetto dovrà contenere misure efficaci per superare le criticità indotte dalle trasformazioni.

2. Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale deve essere verificata la profondità del livello di falda e della sua escursione stagionale in relazione alla profondità del piano di posa delle fondazioni. Il piano di calpestio dei locali interrati deve comunque rimanere al di sopra del livello massimo di risalita della falda al fine di evitare la messa in opera di impianti di pompaggio per la depressione della tavola d'acqua.

3. La messa in opera di impianti di depressione della tavola d'acqua è consentita esclusivamente per la salvaguardia e la messa in sicurezza di edifici esistenti.

Art. 45 Reti tecnologiche sotterranee

1. Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle fognature, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse.

2. La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali; qualora l'intervento ne preveda la modifica del percorso, dovrà esserne indicato il nuovo andamento, garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

3. La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere in ogni caso la crescita ed il mantenimento degli apparati radicali delle essenze arboree e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione nelle zone agricole.

4. Allo scopo di coordinare le operazioni di scavo per gli interventi sugli impianti interrati, gli interventi stessi e ciascuna opera devono essere resi noti in anticipo a tutti i soggetti competenti e i lavori di chiusura degli scavi devono garantire la risistemazione del terreno (piantumato e non) o della pavimentazione.

Titolo VI Fattibilità geologica, idraulica e sismica

Art. 46 Condizioni di fattibilità

1. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali del Piano Operativo sono differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità previste dalla normativa vigente ed in particolare dal D.P.G.R. n. 53/R del 25/10/2011:

  • - fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • - fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • - fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi;
  • - fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza individuati e definiti in sede di Piano Operativo, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

2. Secondo quanto previsto dalla normativa regionale le fattibilità degli interventi sono distinte in funzione delle pericolosità in relazione agli aspetti geologici, idraulici e sismici ai fini di una corretta definizione delle condizioni di attuazione delle previsioni.

3. Le condizioni di fattibilità per gli interventi, con le relative prescrizioni, sono puntualmente definite per il territorio urbanizzato nelle Carte di Fattibilità e, per le aree di trasformazione, nella Parte III delle presenti Norme e nelle Schede per gli interventi con discipline specifiche nel territorio rurale.

Per gli altri interventi nel territorio rurale la fattibilità è così determinata:

intervento fattibilità geologica fattibilità idraulica
G.2 G.3 G.4 I.1-I.2 I.3 I.4
re/rc 1 1 1 1 1 1
ri-a 2 3 non fattibile1 1 non fattibile2 non fattibile3
ri-b 2 3 non fattibile1 1 non fattibile2 non fattibile3
ri-c 2 3 non fattibile1 1 non fattibile2 non fattibile3

1 Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 13 comma 7 lett. a, b, c, d delle Norme del PAI.

2 Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 6 comma 10 delle Norme del PAI.

3 Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 5 comma 10 delle Norme del PAI.

Per eventuali interventi non localizzati dal PO la fattibilità degli interventi è desumibile dalle seguenti disposizioni riportate agli articoli seguenti.

Art. 47 Criteri generali per la fattibilità per gli aspetti geomorfologici

1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica molto elevata G4 è necessario rispettare i seguenti criteri:

  • a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;
  • b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da:
    • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
    • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  • c) in presenza di interventi di messa in sicurezza devono essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  • d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare;
  • e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri:
    • - previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento;
    • - installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica elevata G3 è necessario rispettare i seguenti criteri:

  • a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
  • b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da:
    • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni;
    • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  • c) in presenza di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  • d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, sono certificati;
  • e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica media G2 le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

4. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica bassa G1 possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico.

Art. 48 Fattibilità per gli aspetti geomorfologici nelle aree a pericolosità geomorfologica bassa e media

1. F1g (fattibilità geomorfologica senza particolari limitazioni) · è assegnata ai seguenti interventi:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportano un aumento del carico esercitato sul terreno di fondazione, non comportano interventi sulle fondazioni, non comportano scavi e rinterri in prossimità delle opere fondali, non prevedono la realizzazione di nuove superfici o nuovi volumi (di qualsivoglia natura);
  • - scavi o riporti di terreno per un volume massimo di 3 mc. o profondità massima di 1,50 ml.;
  • - realizzazione di strutture di sostegno del terreno di altezza massima di 1 ml. o livellamenti del terreno per uno spessore massimo di 50 cm.;

Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

2. F2g (fattibilità geomorfologica con normali vincoli) · è assegnata ai seguenti interventi:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano un aumento del carico esercitato sul terreno di fondazione; interventi sulle fondazioni; scavi e rinterri in prossimità delle opere fondali;
  • - scavi o riporti di terreno per un volume superiore a 3 mc. o profondità superiori a 1,50 ml.;
  • - realizzazione di strutture di sostegno del terreno di altezza superiore a 1 ml. o livellamenti del terreno per uno spessore superiore a 50 cm.;
  • - nuove superfici o nuovi volumi (di qualsivoglia natura).

L'attuazione di tali interventi è subordinata all'esecuzione, a livello edificatorio o di piano attuativo, di adeguate indagini geologico-tecniche funzionali al tipo di intervento previsto, con parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M. 14/01/2008 ed indagini specifiche in sito; per indagini specifiche si intendono indagini per la caratterizzazione geologica e geotecnica che devono essere basate su dati tecnici propri del sito dove è previsto l'intervento. Tali dati tecnici dovranno essere ricavati secondo quanto segue:

1) accurato rilievo geologico dell'area di intervento (scala 1:10.000 o più di dettaglio);

2) nei terreni lapidei almeno un rilievo geomeccanico in affioramento e/o prospezioni simiche;

3) nei terreni non lapidei e nell'alterazione dei terreni lapidei almeno sondaggi geognostici, prove penetrometriche, prospezioni sismiche.

Le verifiche ai carichi verticali (portanza), orizzontali (scorrimento) ed ai cedimenti dovranno essere condotte anche nelle condizioni sismiche.

Nel caso di pericolosità geomorfologica media, per i nuovi volumi da edificare in corrispondenza di un versante è indispensabile determinare una verifica analitica della stabilità.

Art. 49 Fattibilità per gli aspetti geomorfologici nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata

1. F1g (fattibilità geomorfologica senza particolari limitazioni) · è assegnata agli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportano un aumento del carico esercitato sul terreno di fondazione, non comportano interventi sulle fondazioni e sulle strutture portanti, non comportano scavi e rinterri in prossimità delle opere fondali, non prevedono la realizzazione di nuove superfici o volumi (di qualsivoglia natura).

2. F2g (fattibilità geomorfologica con normali vincoli) · è assegnata ai seguenti interventi:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
  • - interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume;
  • - interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano P.A.I.;
  • - opere che non siano qualificabili come volumi edilizi.

L'attuazione di tali interventi è subordinata alla dimostrazione, a livello edificatorio o di piano attuativo, che essi non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia. Sono quindi richieste adeguate indagini geologico-tecniche funzionali al tipo di intervento previsto, con parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M. 14/01/2008, analisi di stabilità ed indagini specifiche in sito; per indagini specifiche si intendono indagini per la caratterizzazione geologica e geotecnica che devono essere basate su dati tecnici propri del sito dove è previsto l'intervento. Tali dati tecnici dovranno essere ricavati secondo quanto segue:

1) accurato rilievo geologico dell'area di intervento (scala 1:10.000 o più di dettaglio);

2) nei terreni lapidei almeno un rilievo geomeccanico in affioramento e/o prospezioni simiche;

3) nei terreni non lapidei e nell'alterazione dei terreni lapidei almeno sondaggi geognostici, prove penetrometriche, prospezioni sismiche.

Le verifiche di stabilità analitiche del versante, le verifiche ai carichi verticali (portanza), orizzontali (scorrimento) ed ai cedimenti, dovranno essere condotte anche nelle condizioni sismiche.

3. F3g (fattibilità geomorfologica condizionata) · è assegnata agli interventi non ascrivibili alle tipologie descritte ai precedenti commi e che modificano, di fatto, la condizione statica dell'area; questi interventi sono localizzati in aree dalle condizioni geologico-morfologiche tali per le quali è necessario valutarne la compatibilità con la situazione di pericolosità riscontrata.

Ogni progetto di intervento (sia esso piano attuativo o intervento diretto) dovrà seguire le disposizioni relative alle zone definite "a pericolosità geomorfologica da frana elevata" secondo le norme del P.A.I. del Bacino Ombrone e gli studi geologici dovranno essere condotti nel rispetto delle linee guida dello stesso P.A.I.

In particolare sono richieste adeguate indagini geologico-tecniche funzionali al tipo di intervento previsto, con parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M. 14/01/2008, analisi di stabilità di dettaglio ed indagini specifiche in sito; per indagini specifiche si intendono indagini per la caratterizzazione geologica e geotecnica che devono essere basate su dati tecnici propri del sito dove è previsto l'intervento. Tali dati tecnici dovranno essere ricavati secondo quanto segue:

1) accurato rilievo geologico dell'area di intervento (scala 1:10.000 o più di dettaglio);

2) nei terreni lapidei almeno un rilievo geomeccanico in affioramento e/o prospezioni simiche;

3) nei terreni non lapidei e nell'alterazione dei terreni lapidei almeno sondaggi geognostici, prove penetrometriche, prospezioni sismiche.

Le verifiche di stabilità analitiche e di dettaglio del versante, dovranno essere condotte attraverso un rilievo topografico, a curve di livello, con equidistanza di 1 ml. o più di dettaglio; le verifiche ai carichi verticali (portanza), orizzontali (scorrimento) ed ai cedimenti dovranno essere condotte anche nelle condizioni sismiche.

Le attività di dispersione dei reflui per sub irrigazione e di concimazione dei terreni tramite fertirrigazione sono consentite previa relazione geologica che ne dimostri la non pericolosità.

Art. 50 Fattibilità per gli aspetti geomorfologici nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata

1. F1g (fattibilità geomorfologica senza particolari limitazioni) · ai seguenti interventi:

  • - interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
  • - interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume.

2. F2g (fattibilità geomorfologica con normali vincoli) · è assegnata ai seguenti interventi:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
  • - ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) e ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) che non comportino aumento di superficie o di volume, con esclusione di interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di volumi aggiuntivi, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento.

Sono richieste adeguate indagini geologico-tecniche funzionali al tipo di intervento previsto, con parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M. 14/01/2008 e verifiche di stabilità dei terreni, analisi di stabilità di dettaglio ed indagini specifiche in sito; per indagini specifiche si intendono indagini per la caratterizzazione geologica e geotecnica che devono essere basate su dati tecnici propri del sito dove è previsto l'intervento. Tali dati tecnici dovranno essere ricavati secondo quanto segue:

1) accurato rilievo geologico dell'area di intervento (scala 1:10.000 o più di dettaglio);

2) nei terreni lapidei almeno un rilievo geomeccanico in affioramento e/o prospezioni simiche;

3) nei terreni non lapidei e nell'alterazione dei terreni lapidei almeno sondaggi geognostici, prove penetrometriche, prospezioni sismiche.

Le verifiche di stabilità analitiche e di dettaglio del versante dovranno essere condotte attraverso un rilievo topografico, a curve di livello, con equidistanza di 2 ml. o più di dettaglio; le verifiche ai carichi verticali (portanza), orizzontali (scorrimento) ed ai cedimenti dovranno essere condotte anche nelle condizioni sismiche.

3. F4g (fattibilità geomorfologica limitata) · è assegnata agli interventi non ascrivibili alle tipologie descritte ai precedenti commi e che comunque modificano in modo sensibile le condizioni statiche dell'area in oggetto.

Ogni progetto di intervento (sia esso piano attuativo o intervento diretto) dovrà seguire le disposizioni relative alle zone definite "a pericolosità geomorfologica da frana molto elevata" secondo le norme del P.A.I. del Bacino Ombrone e gli studi geologici dovranno essere condotti nel rispetto delle linee guida dello stesso P.A.I. Dovranno inoltre essere predisposti ed attivati opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto.

Sono comunque vietate le attività di dispersione dei reflui per sub-irrigazione e di concimazione dei terreni tramite fertirrigazione in quanto la presenza di acqua nel sottosuolo potrebbe costituire un fattore scatenante o accelerante dei fenomeni.

Art. 51 Criteri generali per la fattibilità per gli aspetti idraulici

1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata I4 è necessario rispettare i seguenti criteri:

  • a) sono consentite nuove edificazioni o nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio finalizzati alla messa in sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni;
  • b) è consentita la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml., assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  • c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
  • d) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia consistente in demolizione e ricostruzione con contestuale incremento di volume, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di auto-sicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc.) nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fatto salvo quanto specificato alla lettera j);
    • - sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
  • e) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • f) fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità;
  • g) fuori dalle aree edificate sono consentiti gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 mq. per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguita tramite sistemi di auto-sicurezza;
  • h) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni;
  • i) sono vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell'autorità idraulica competente;
  • j) sono consentiti i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree; fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 mq. e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d'acqua, per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
  • k) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.

2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata I3 sono da rispettare i criteri di cui alle lettere b), d), e) f), g), h), i) e k) del comma precedente. Sono inoltre da rispettare i seguenti criteri:

  • l) all'interno del perimetro dei centri abitati - come individuato dal presente PO - non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  • m) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 mq. e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni; fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq. e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge;
  • n) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle; ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 mc. in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 kmq., volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 mc. in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq. o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1.000 mc. in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq.;
  • o) in caso di nuove previsioni che singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma, in relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del comma precedente, sono realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio; in presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;
  • p) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq. per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.

3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media I2 per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

4. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica bassa I1 non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

Art. 52 Fattibilità per gli aspetti idraulici nelle aree a pericolosità idraulica bassa

1. F1i (fattibilità idraulica senza particolari limitazioni) · è assegnata agli interventi ricadenti in aree collinari in posizione di sicurezza idraulica e che non sono mai state interessate da fenomeni di esondazione o ristagno.

Non è necessaria alcuna limitazione e/o prescrizione di carattere idraulico.

Art. 53 Fattibilità per gli aspetti idraulici nelle aree a pericolosità idraulica media

1. F2i (fattibilità idraulica con normali vincoli) · è assegnata agli interventi ricadenti in aree di fondovalle e di pianura alluvionale in posizione di sicurezza idraulica e che non sono mai state interessate da fenomeni di esondazione o ristagno.

Si potranno indicare i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuare gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza.

Art. 54 Fattibilità per gli aspetti idraulici nelle aree a pericolosità idraulica elevata

1. F2i (fattibilità idraulica con normali vincoli) · è assegnata ai seguenti interventi:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportano aumenti della superficie coperta, né nuovi volumi interrati, volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali;
  • - opere che non sono qualificabili come volumi edilizi;
  • - interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;
  • - interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza a obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico;
  • - realizzazione di annessi agricoli di superficie non superiore a 100 mq.

Dovrà essere comunque adeguatamente descritta, in fase di piano attuativo o di intervento diretto, la situazione idraulica dell'area dimostrando che la natura dell'intervento stesso è tale da non determinare pericolo per le persone o i beni, un aumento di pericolosità in altre aree e purché siano adottate idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità anche con sistemi di autosicurezza.

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra dovrà essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

2. F3i (fattibilità idraulica condizionata) · è assegnata agli interventi non ascrivibili alle tipologie descritte al precedente comma, ai quali si applicano le disposizioni per le aree "a pericolosità idraulica elevata" contenute nelle Norme di Piano del P.A.I. del Bacino Ombrone.

Art. 55 Fattibilità per gli aspetti idraulici nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata

1. F2i (fattibilità idraulica con normali vincoli) · è assegnata ai seguenti interventi:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportano aumenti della superficie coperta, né nuovi volumi interrati, volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali;
  • - opere che non sono qualificabili come volumi edilizi;
  • - interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;
  • - interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza a obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico;
  • - realizzazione di annessi agricoli di superficie non superiore a 100 mq.

Dovrà essere comunque adeguatamente descritta, in fase di piano attuativo o di intervento diretto, la situazione idraulica dell'area dimostrando che la natura dell'intervento stesso è tale da non determinare pericolo per le persone o i beni, un aumento di pericolosità in altre aree e purché siano adottate idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità anche con sistemi di autosicurezza.

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra dovrà essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

2. F4i (fattibilità idraulica limitata) · è assegnata agli interventi non ascrivibili alle tipologie descritte al precedente comma, ai quali si applicano le disposizioni per le aree "a pericolosità idraulica molto elevata" contenute nelle Norme di Piano del P.A.I. del Bacino Ombrone.

Art. 56 Criteri generali per la fattibilità per gli aspetti sismici

1. I criteri generali da rispettare e le condizioni di attuazione di fattibilità per le previsioni sono riferiti alle aree per le quali è stata redatta una cartografia di Microzonazione Sismica di I livello ed effettuata l'individuazione delle differenti situazioni di pericolosità sismica.

2. Limitatamente alle aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità connessi a problematiche geomorfologiche si rimanda a quanto previsto dalle condizioni di fattibilità geomorfologica e si sottolinea che le valutazioni relative alla stabilità dei versanti devono necessariamente prendere in considerazione gli aspetti dinamici relativi alla definizione dell'azione sismica.

3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata S4 sono da valutare i seguenti aspetti:

  • a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante attive, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono da realizzare indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica; si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo; è opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche; tali indagini sono tuttavia da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;
  • b) nel caso di terreni suscettibili di liquefazione dinamica sono da realizzare adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni; gli approfondimenti previsti, qualora si intenda utilizzare procedure di verifica semplificate, comprendono in genere indagini convenzionali in sito (sondaggi, SPT, CPT) e analisi di laboratorio (curve granulometriche, limiti di Atterberg, ecc.); nel caso di opere di particolare importanza, si consiglia fortemente l'utilizzo di prove di laboratorio per la caratterizzazione dinamica in prossimità della rottura (prove triassiali cicliche di liquefazione e altre eventuali prove non standard) finalizzate all'effettuazione di analisi dinamiche.

4. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata S3 sono da valutare i seguenti aspetti:

  • a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante quiescente, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono da realizzare indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica; si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo; è opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche; tali indagini sono in ogni caso da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;
  • b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti, sono da realizzare adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;
  • c) per i terreni soggetti a liquefazione dinamica sono da realizzare adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;
  • d) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse e in presenza di aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e capaci, è da realizzare una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette;
  • e) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri, è da realizzare una campagna di indagini geofisica (ad esempio profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW) e geotecniche (ad esempio sondaggi, preferibilmente a c.c.) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico; nelle zone di bordo della valle, per quanto attiene alla caratterizzazione geofisica, è preferibile l'utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione) orientate in direzione del maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico.

5. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale media S2 e da pericolosità sismica bassa (S1) non è necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

6. L'attribuzione della pericolosità sismica, si basa sia sulla valutazione del Rapporto di Impedenza sismica (RI) tra il substrato e i terreni di copertura, sia sulla vicinanza degli interventi previsti a contatti tettonici o faglie. Nella Carta e sezioni per MOPS di I livello del Piano Strutturale vengono indicate le varie zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con stima dell'impedenza sismica per gli strati individuati.

Per le zone con RI < 2-2,2 la pericolosità sismica è considerata S2 e non si indica una fattibilità sismica specifica.

Per le zone con RI > di 2-2,2 la pericolosità sismica è considerata S3 e per gli interventi edificatori viene definita una fattibilità F3 con la prescrizione di effettuare specifiche indagini per verificare il reale contrasto di rigidità sismica tra copertura e substrato.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00