Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 92 Interventi sugli edifici esistenti

1. Sulla base della schedatura effettuata, il Piano Operativo, valutando le specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione, individua i tipi d'intervento e le destinazioni d'uso compatibili per gli edifici ed i complessi edilizi esistenti nel territorio rurale.

2. Nel territorio rurale, ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente, quale sia la destinazione d'uso in atto o prevista, ad eccezione di quanto specificato al successivo comma 3 per le aziende agricole, deve sempre osservare i limiti stabiliti dal tipo di intervento indicato dalle tavole di PO e/o nelle Schede contenute al successivo Capo IV, che sono:

  • - per gli edifici che, per conservazione di elementi decorativi o costruttivi di elevato pregio, per caratteristiche tipologiche, per epoca di costruzione, per grado di integrazione con il paesaggio sono considerati di riconosciuto valore o comunque di valore storico architettonico, il limite stabilito dal tipo d'intervento restauro (re) o risanamento conservativo (rc) che dovrà essere osservato anche nell'ambito degli interventi previsti nell'ambito dei PAPMAA;
  • - per gli edifici di valore architettonico, comunque rappresentativi dell'insediamento tradizionale, considerati di valore storico testimoniale e pienamente integrati nel paesaggio, il limite stabilito dal tipo d'intervento ristrutturazione edilizia di tipo a (ri-a), che dovrà essere osservato anche nell'ambito degli interventi previsti nell'ambito dei PAPMAA;
  • - per gli edifici di valore architettonico minore o con singoli elementi architettonici di interesse, comunque rappresentativi dell'insediamento tradizionale, il tipo d'intervento ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

Per tutti gli altri edifici sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c). Nel caso di demolizione e ricostruzione si applicano integralmente i criteri insediativi per i nuovi edifici e manufatti rurali riportati all'art. 80 delle presenti Norme; i nuovi volumi risultanti da tali interventi dovranno in ogni caso essere posizionati nell'ambito di stretta pertinenza degli edifici preesistenti.

3. Nel caso di edifici aziendali a destinazione d'uso agricola e sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola per i quali il PO indica interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) e di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), in assenza di piano aziendale sono sempre consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i., che devono essere considerati alternativi a quelli previsti dalle presenti Norme, ovvero:

  • a) gli interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi;
  • b) i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per ogni singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui alla precedente lettera a).

Sono considerati fabbricati rurali esistenti ovvero patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola ai fini dell'applicazione dell'art. 71 comma 2 della L.R. 65/2014 le costruzioni:

  • - ricadenti in zona agricola e che non sono accatastate al nuovo catasto urbano prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 10/1979;
  • - che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo;
  • - che risultino patrimonio di aziende agricole.

Nell'ambito del programma aziendale sono consentiti gli interventi di cui all'art. 72 della L.R. 65/2014, fermo restando il rispetto delle limitazioni individuate al precedente comma 2 al fine della salvaguardia degli edifici di valore architettonico e storico-documentale.

4. Tutti gli interventi nel territorio rurale dovranno comunque garantire la conservazione dei manufatti storici minori, quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, anche se non localizzati in cartografia dal PO e per i quali sono prescritti la manutenzione ed il recupero con le tecniche del restauro, la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite, mantenendo o riproponendo le medesime specifiche caratteristiche formali dell'opera muraria interessata e adottando le stesse tecniche costruttive.

Art. 93 Usi compatibili degli edifici esistenti

1. Per gli edifici esistenti nel territorio rurale del Comune di Scansano valgono le seguenti prescrizioni:

  • a) per gli edifici a destinazione d'uso agricola, gli usi consentiti sono quelli di abitazioni, annessi e depositi di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole ed agriturismo, nei limiti d'intervento disciplinati dal precedente art. 92;
  • b) per gli edifici a destinazione d'uso residenziale, oltre alle strutture turistiche extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, sono ammesse anche le attività di servizio, quali le strutture associative e culturali ed i servizi sociali, gli studi professionali compatibili e - nel caso di edifici serviti direttamente dalla viabilità pubblica - attività commerciali al dettaglio limitatamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività turistico-ricettive; in tutti i casi gli edifici di pertinenza ed i locali accessori devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale, salvo quando specificato diversamente nelle Tavole del PO e nelle Schede di cui al successivo Capo IV;
  • c) per le residenze rurali è sempre possibile il mutamento di destinazione d'uso a residenza civile; nel caso in cui l'edificio oggetto dell'intervento appartenga al tipo ricorrente di casa colonica con stalle o altri annessi al piano terra, questi potranno essere riutilizzati, alternativamente, o come nuova unica unità abitativa o come integrazione dell'abitazione soprastante, garantendo il mantenimento delle adeguate superfici accessorie; sono inoltre ammesse le attività di servizio, gli studi professionali compatibili e i laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri); sono altresì consentite - nel caso di edifici serviti direttamente dalla viabilità pubblica - attività commerciali al dettaglio limitatamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività turistico-ricettive;
    per gli edifici strumentali agricoli o comunque con uso di rimessa e deposito con interventi fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), per il particolare pregio o valore storico-testimoniale, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso a residenza, attività di servizio, studi professionali compatibili e laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri); sono altresì consentite - nel caso di edifici serviti direttamente dalla viabilità pubblica - attività commerciali al dettaglio limitatamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività turistico-ricettive;
    per gli edifici strumentali agricoli o comunque con uso di rimessa e deposito con interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo b e c (ri-b e ri-c) è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attività di servizio, studi professionali compatibili e laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri); sono altresì consentite - nel caso di edifici serviti direttamente dalla viabilità pubblica - attività commerciali al dettaglio limitatamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività turistico-ricettive;
    la destinazione d'uso a residenza è consentita, fermo restando il rispetto delle condizioni specifiche definite al successivo art. 94, ma in tali casi non è ammessa la realizzazione delle addizioni volumetriche di cui al comma 5 punto b) dell'art. 27 delle presenti Norme;
    la destinazione d'uso a residenza non è comunque consentita nelle strutture prefabbricate non più utilizzate dall'azienda agricola;
  • d) per gli edifici destinati ad attività artigianali e industriali e altre attività comunque non agricole, sono ammesse le attività compatibili con il contesto rurale, ovvero attività per l'ambiente e manutenzioni ambientali, magazzini e depositi, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento; esclusivamente per gli edifici a destinazione artigianale e industriale o commerciale è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della LR 65/2014.

Art. 94 Condizioni al mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti

1. Il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti è consentito alle condizioni di cui alle Sezioni I e IV del Capo III del Titolo IV della L.R. 65/2014 e s.m.i.

2. Non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso di fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali...), anche se condonati, così come manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati; tali manufatti potranno eventualmente essere utilizzati a supporto degli spazi di pertinenza mantenendo la stessa funzione, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; i materiali impropri e fatiscenti dovranno in ogni caso essere rimossi e sostituiti con materiali analoghi di buona qualità, senza alcuna alterazione di superficie, altezza, prospetti.

3. Fermo restando l'obbligo di garantire la conservazione dei manufatti di interesse storico-documentale, eventuali rustici minori, stalletti, porcilaie, pollai, forni, pozzi ecc. in muratura possono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive ma non possono essere riutilizzati se non come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali.

4. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso a residenza:

  • - non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi; tali spazi dovranno essere ricavati dai volumi esistenti, fermo restando - nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) - la possibilità di realizzare volumi accessori come disciplinati al comma 2 dell'art. 26 delle presenti Norme e - nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) e di tipo c (ri-c) - la possibilità di realizzare volumi accessori come disciplinati rispettivamente al comma 2 dell'art. 27 e comma 2 dell'art. 28 delle presenti Norme;
  • - è ammesso un massimo di tre unità immobiliari complessive per complesso rurale;
  • - nel caso di edifici strumentali agricoli o comunque con uso di rimessa e deposito con interventi fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) la Superficie Calpestabile (SCal) complessiva risultante non potrà superare 450 mq.;
  • - nel caso di edifici strumentali agricoli o comunque con uso di rimessa e deposito con interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) è richiesta una Superficie Calpestabile (SCal) minima di 45 mq. e la Superficie Calpestabile (SCal) complessiva risultante non potrà superare 150 mq.

5. Il cambiamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto. Eventuale nuova viabilità, da ammettersi esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, sarà realizzata con caratteri tipici della maglia poderale.

6. Gli edifici e le unità immobiliari che cambiano destinazione d'uso dovranno essere collegati ad aree di pertinenza corrispondenti alla porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile.

Nel caso di aree di pertinenza non inferiori ad un ettaro, di regola la superficie dell'area di pertinenza da sottoporre a sistemazione ambientale sarà almeno pari o superiore a quella necessaria per la costruzione di nuove abitazioni rurali. Nelle zone E1, appartenenti ai Territori ad Elevato Rischio di Abbandono (T.E.R.A.), detta superficie è ridotta della metà.

7. L'individuazione della pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto dell'andamento morfologico del terreno, del reticolo idrografico superficiale e della configurazione dell'ordinamento colturale e del manto vegetale preesistente; sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.

8. Nel caso di realizzazione, all'interno dello stesso complesso rurale, di più unità funzionali, non è ammessa la formazione di aree di pertinenza fondiaria distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto. Per i resede di pertinenza dovranno essere sempre osservate le prescrizioni di cui al successivo art. 97.

9. Possono essere considerate opere di sistemazione ambientale, in quanto riferibili alle invarianti strutturali individuate dal Piano Strutturale, quelle opere volte a:

  • - garantire la sistemazione idraulico-agraria del fondo;
  • - garantire la tutela ed il mantenimento della viabilità minore pubblica e di uso pubblico;
  • - tutelare e mantenere in vita le alberature monumentali così come disposto con apposita legge regionale;
  • - tutelare e mantenere in vita la vegetazione di interesse ambientale, come ad esempio la vegetazione ripariale o le alberate;
  • - conservare i terrazzamenti collinari storici e qualunque altro segno del paesaggio agrario consolidato, ogni componente del reticolo idrografico superficiale;
  • - ripristinare aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o mal utilizzo dei suoli, privilegiando la rimessa a coltura e valorizzando le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali;
  • - recuperare tabernacoli, edicole, piccoli edifici religioni, elementi di raccolta delle acque o altro elemento di valore storico, architettonico o culturale presenti all'interno dell'area di pertinenza di un edificio o complesso edilizio o all'interno delle proprietà di un'azienda agricola.

Art. 95 Disposizioni specifiche per il frazionamento degli edifici esistenti

1. Nei frazionamenti si dovrà sempre considerare il grado di integrità materiale e formale e la consistenza dell'edificio fatto oggetto d'intervento e dovrà essere dato conto del processo storico della sua formazione, della sua tipologia, della presenza o meno di aggregazioni di parti dotate di individualità architettonica.

2. Il frazionamento di un edificio o di una unità immobiliare dovrà pertanto osservare le seguenti condizioni preliminari:

  • a) ogni complesso immobiliare (inteso come insieme di una o più unità immobiliari legate da relazioni funzionali e morfologiche di prossimità, tali da configurare un assetto unitario) costituisce una unità minima di intervento, intesa come ambito elementare obbligatorio per la definizione di qualunque intervento edilizio; tale unità dovrà comprendere le aree di stretto corredo dell'edificio (area di pertinenza edilizia) costituite da: giardino, orto, aia, piazzale di parcheggio, accessi;
  • b) ogni progetto di intervento dovrà comprendere l'intero complesso immobiliare, nonché definire il complesso delle opere di urbanizzazione - comprensive dell'approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame, trattamento rifiuti domestici, viabilità, accessi, fonti energetiche, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne e parcheggi - che si intendono realizzare, con la specificazione degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata;
  • c) dovrà essere restituito un adeguato rilievo architettonico e una documentazione fotografica generale e di dettaglio sulla base dei quali si dovrà redigere una relazione interpretativa dei caratteri storici, tipologici e architettonici dell'edificio o del complesso, con la finalità precipua di individuarne le fasi di crescita, le parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale, il grado di organicità esistente o meno tra le varie parti;
  • d) per frazionamenti che superano 1.000 mq. di SE è sempre obbligatoria la redazione di un Piano di Recupero (P.d.R.).

3. Nei frazionamenti residenziali:

  • - le unità abitative risultanti dovranno avere una Superficie Calpestabile (SCal) media non inferiore a 45 mq.;
  • - non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi; tali spazi dovranno essere ricavati dai volumi esistenti, fermo restando - nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) - la possibilità di realizzare volumi accessori come disciplinati al comma 2 dell'art. 25 delle presenti Norme e - nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) o di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) - la possibilità di realizzare volumi accessori come disciplinati al comma 2 dell'art. 27 delle presenti Norme;
  • - è ammesso un massimo di tre unità immobiliari complessive per complesso rurale.

4. Non è ammessa la formazione di aree di pertinenza fondiaria distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto. Per i resede di pertinenza dovranno essere sempre osservate le prescrizioni di cui al successivo art. 97.

Art. 96 Discipline degli interventi riguardanti i caratteri degli edifici

1. Per gli edifici di origine rurale esistenti dovranno essere mantenuti e/o ripristinati i caratteri rurali, non ammettendo elementi costruttivi, di arredo o decoro riconducibili a contesti urbani o comunque estranei, anche nelle strutture e negli spazi di pertinenza, così come indicato al successivo art. 97.

2. Negli interventi di recupero si dovranno eliminare le forme di degrado tipologico esistenti e gli eventuali manufatti incongrui e risanare le forme di alterazione e di inquinamento ambientale presenti. Inoltre dovranno essere conservati e recuperati gli elementi architettonici qualificanti, degli edifici e degli spazi aperti e il loro uso, le pavimentazioni, i materiali, i manufatti e le tecnologie tipiche.

3. Negli interventi edilizi si dovrà comunque prevedere il riutilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali; non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali ed elementi:

  • - architravi o archi in cemento faccia vista nelle aperture;
  • - intonaci in malta di cemento;
  • - parapetti in cemento armato a vista;
  • - canne fumarie in cemento o materiale analogo lasciati a vista;
  • - terrazze a tasca;
  • - avvolgibili e rotolanti.

4. Un'unica scala esterna, se consentita dalla categoria di intervento prevista o in sostituzione di corpi scala esterni incongrui, potrà essere realizzata con soluzione architettonica tradizionale a rampa unica appoggiata al fronte dell'edificio, in muratura o secondo la modalità ricorrente per la tipologia e l'epoca di costruzione dell'edificio oggetto di intervento.

È comunque da escludere l'utilizzo di gradini rivestiti in marmo.

5. Negli edifici con intervento fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) si raccomanda l'uso di infissi in legno; negli altri edifici sono ammessi materiali diversi purché compatibili con i caratteri degli edifici, mentre non sono consentiti infissi color alluminio, ottone o comunque di colore contrastante con il contesto tradizionale.

6. Per gli interventi sulle facciate degli edifici esistenti si dovrà valutare la possibilità di riordinare i cavi della rete elettrica e telefonica presenti o previsti.

Art. 97 Discipline delle aree di pertinenza degli edifici

1. Con aree di pertinenza il PO individua genericamente l'area circostante i fabbricati, ovvero lo spazio legato all'edificio o al complesso da relazioni di complementarietà e di continuità fisica e formale, costituendo servizio funzionale all'uso principale ospitato. Sono pertanto inclusi nelle aree di pertinenza degli edifici i cortili, le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, le ragnaie, gli orti domestici, i parcheggi, gli impianti scoperti per la pratica sportiva, gli spazi di sosta e simili, sia che siano relativi alle attività agricole o meno.

Le perimetrazioni di colore nero - con o senza sigla corrispondente al tipo di intervento - e quelle che identificano le Schede normative nelle Tavole del PO sono da considerarsi come definizione di riferimento dell'area di pertinenza per tali contesti. La precisa individuazione delle aree di pertinenza è comunque rinviata ai progetti edilizi, che potranno ridefinirne il perimetro sulla base di opportuni approfondimenti conoscitivi, anche con riferimento alle disposizioni dell'art. 83 della L.R. 65/2014.

2. Per gli interventi sugli spazi aperti eccedenti la manutenzione è richiesta la redazione di un progetto dettagliato relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico-testuale di tutti gli interventi previsti.

3. Per le aree di pertinenza dei singoli fabbricati di cui al comma 1, in genere destinate a giardini, orti, aie, corti, piazzali lastricati e resede, è previsto il mantenimento e il ripristino degli assetti originari anche attraverso opere di demolizione di manufatti incongrui. Va inoltre conservata la unitarietà degli spazi esterni con le loro sistemazioni differenziate, le recinzioni originarie, le alberature di corredo pregiate (noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, siepi di bosso, di rosa canina, di biancospino, ecc.), compreso le pergole ed i filari di vite maritata.

4. Nella manutenzione delle aree di pertinenza esistenti e nelle nuove sistemazioni, le pavimentazioni sia degli spazi privati, sia degli spazi comuni, o di uso pubblico, dovranno essere tra loro coordinate. In presenza di spazi unitari quali aie o corti rurali è da escludere il loro frazionamento fisico attraverso recinzioni. In particolare si prescrive:

  • - nelle nuove sistemazioni le pavimentazioni dovranno di norma essere limitate alle parti strettamente necessarie, in corrispondenza degli spazi d'accesso e dei camminamenti perimetrali all'esterno degli edifici;
  • - nei piazzali e negli spazi di pertinenza degli edifici la soluzione proposta dovrà garantire l'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque e dovrà essere limitata l'impermeabilizzazione a quanto strettamente necessario e per le pavimentazioni si dovranno utilizzare materiali consoni al contesto paesaggistico e ambientale;
  • - le superfici di usura delle strade di accesso, vicoli, passaggi pedonali, marciapiedi, piazzali, spazi liberi saranno pavimentate con materiali tradizionali; potranno essere realizzate con sottofondo in terra battuta e soprastante ghiaietto o lastricatura tradizionale in pietra o ciottolato, in modo da garantire la massima permeabilità del terreno;
    nei nuovi interventi sono esclusi dell'utilizzo di mattonelle in cemento, elementi autobloccanti in cemento, massetti di calcestruzzo a vista, manti bituminosi, mattonelle di asfalto e lastre di pietra irregolari con materiali estranei alla tradizione locale;
  • - il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco, sistemazioni e forme di arredo mutuati da contesti estranei o urbani (prato all'inglese, ecc.) e specie estranee al contesto rurale locale;
    il progetto delle sistemazioni ambientali dovrà specificare le caratteristiche e i tipi di essenze autoctone o naturalizzate da impiegare; tutti gli interventi dovranno comunque garantire il mantenimento delle caratteristiche del contesto rurale interessato;
  • - non è consentito intervenire sugli spazi aperti attraverso l'eliminazione di costruzioni e manufatti tradizionali, anche non più in uso, e la loro trasformazione indistinta con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti urbani, o comunque estranei all'ambiente rurale; le aie lastricate devono essere mantenute in essere, prevedendo, ove necessario, il ripristino delle parti mancanti, attraverso la posa di identico materiale;
  • - i corpi illuminanti degli impianti di illuminazione degli spazi scoperti dovranno dirigere il flusso luminoso verso il basso e non oltre i 60° dalla verticale, ai fini del mantenimento della qualità degli insediamenti e del paesaggio anche notturno, del contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico.

Nelle aree circostanti i fabbricati è inoltre consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e l'esposizione paesaggistica. Potranno essere valutate localizzazioni esterne all'ambito di immediata prossimità agli edifici, purché lungo la viabilità esistente, se siano dimostrate come soluzioni migliorative in considerazione della specifica morfologia attuale dell'area di intervento.

In aggiunta a quanto previsto al comma 2 punto c) dell'art. 19 delle presenti Norme, è consentita la realizzazione di:

  • - pergolati in struttura lignea, semplicemente appoggiati ed ancorati al suolo, senza tamponamenti lungo il perimetro e senza pavimentazioni, con copertura in canniccio o altro materiale simile, con l'esclusione di lastre di qualsiasi altro tipo o genere;
  • - strutture di sostegno di pannelli fotovoltaici, in ferro o legno, semplicemente appoggiate ed ancorate al suolo, senza tamponamenti lungo il perimetro e senza pavimentazioni, per l'utilizzo a copertura di spazi di parcheggio per una dimensione massima di 6,00 x 3,00 ml. per ogni posto auto e altezza media massima di 2,40 ml. con tetto di copertura ad una falda.

Nel caso di abitazioni rurali e residenze in genere per ogni unità immobiliare residenziale sono ammessi non più di tre posti auto; nel caso di attività agrituristiche o turistico-ricettive per ogni camera o appartamento è ammesso un posto auto, entro il numero massimo di 10 posti auto per ciascuna struttura. Tali strutture non dovranno comportare aumento delle superfici pavimentate.

5. Nelle aree di pertinenza degli edifici sono esclusi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a terra; tali impianti dovranno essere previsti sulle coperture dei fabbricati esistenti (privilegiando la collocazione su corpi edilizi secondari e poco visibili), preferibilmente integrati nella copertura (in ogni caso negli edifici con copertura a falda i pannelli dovranno essere collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e in qualsiasi punto ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo), o su appositi pergolati, in struttura lignea, a protezione dei parcheggi a raso, come descritti al precedente comma 5.

Art. 98 Disciplina dei locali pertinenziali interrati e seminterrati

1. Nel territorio rurale non si applicano i disposti del Titolo III della legge 24 marzo 1989 n. 122, che sono riferiti esclusivamente alle aree urbane. Con esclusione degli edifici con intervento fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), sono consentiti solo la realizzazione o l'ampliamento di un livello totalmente interrato, compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; è preferibile escludere la realizzazione di rampe carrabili e comunque dovranno essere mitigate da specie arboree e arbustive autoctone; è ammesso un collegamento verticale esterno con il livello interrato per usi specialistici per l'installazione di impianti meccanici (montacarichi, nastri trasportatori) utili alla movimentazione dei prodotti agricoli.

2. È altresì consentita la realizzazione di volumi tecnici completamente interrati a servizio degli edifici esistenti e delle dimensioni strettamente necessarie a contenere ed a consentire l'accesso delle apparecchiature e degli impianti tecnologici; tali volumi devono essere localizzati entro la proiezione dell'edificio soprastante, salvo eccezionali e comprovate ipotesi motivate dal rispetto delle vigenti norme di sicurezza; è altresì ammessa la costruzione di cisterne interrate per la raccolta di acque meteoriche. La realizzazione dei volumi tecnici non può comportare in nessun caso la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione del profilo morfologico dei terreni.

Art. 99 Piscine ed impianti sportivi pertinenziali

1. La realizzazione di piscine, campi e aree per pratiche ludiche e sportive, comprese quelle ippiche è consentita limitatamente ad attività con carattere pertinenziale e non di pratiche o attrezzatura sportiva autonoma e suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto.

2. Gli impianti devono rispettare le seguenti condizioni:

  • - non sono consentiti nuovi volumi di servizio come bagni, servizi igienici e spogliatoi, né tribune;
  • - le nuove piscine, comunque interrate laddove realizzabili, non dovranno essere collegate alla rete distributiva dell'acquedotto, dovranno essere dimostrate le modalità di approvvigionamento idrico e di scarico; dovranno essere localizzate nelle pertinenze dei fabbricati e le finiture non potranno costituire contrasto con il carattere agricolo dell'insieme e i colori ammessi dovranno essere scelti a seconda del contesto e in ogni caso in armonia con l'ambiente;
  • - per tutti i tipi di impianti sportivi a carattere privato e di servizio alle attività connesse o integrative, non è consentito l'uso di reti di recinzione salvo che per la tutela e la sicurezza generale. Nel caso dei maneggi sono esclusivamente consentite le recinzioni in pali di legno.

3. La loro realizzazione dovrà essere sempre adeguatamente verificata sotto il profilo paesaggistico rispetto ai valori, agli obiettivi ed ai contenuti della scheda d'ambito del PIT/PPR. Pertanto:

  • a) la loro progettazione dovrà garantire l'inserimento adeguato nel paesaggio, con le minori alterazioni possibili dei caratteri dell'insediamento e del contesto rurale, rispettando l'orografia e la morfologia del terreno ed i segni della tessitura agraria e in modo che non siano prodotti danni all'equilibrio idrogeologico; devono altresì essere rispettati i segni e gli allineamenti prevalenti del paesaggio agrario: muri e muretti di contenimento, alberature, filari, tessiture di pregio e reticolo idrografico superficiale, percorsi storici, ecc.;
  • b) la loro valutazione dovrà essere resa possibile attraverso la presentazione di una documentazione grafica e fotografica adeguata, tesa ad illustrare l'inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico - territoriale; dovranno essere puntualmente descritte le trasformazioni previste e le azioni per favorire l'attenuazione della loro presenza nel paesaggio, oltre ad una puntuale e dettagliata descrizione di tutti i materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali esistenti e che si intendono realizzare (muri di contenimento, ciglionamenti, allineamenti, filari, alberature, siepi, ecc.).

4. La costruzione delle piscine dovrà obbedire ai seguenti criteri:

  • - deve essere garantito l'approvvigionamento idrico escludendo in ogni caso l'utilizzo dell'acquedotto pubblico;
  • - è ammessa la realizzazione di una nuova piscina di superficie massima di 100 mq.,;
  • - non è ammessa la realizzazione di più di una piscina o altro impianto sportivo pertinenziale, così come definiti dalle presenti Norme, per ogni edificio o complesso edilizio, indipendentemente dalla pluralità degli usi ospitati nell'edificio o complesso edilizio o delle unità immobiliari in essi esistenti o derivanti da eventuale frazionamento;
  • - la piscina dovrà essere localizzata in ambito di pertinenza ed in chiaro rapporto con l'immobile di cui costituisce pertinenza e comunque non a distanza maggiore di 50 ml. dal limite esterno del nucleo insediativo; solo nel caso che si dimostri di miglioramento del suo inserimento ambientale e paesaggistico e purché si mantenga la struttura in chiaro rapporto di pertinenza con il fabbricato di riferimento, potrà essere ammessa una distanza maggiore;
  • - la piscina dovrà essere rivestita internamente con elementi di colore neutro e congruo all'ambiente (grigio scuro e/o grigio-verde oppure compreso nelle tonalità del verde petrolio), escludendo in ogni caso il colore azzurro e bianco; è ammessa tipologia di rivestimento in pietra locale, sempre di colore scuro; la forma dovrà essere in armonia con il contesto; la forma dell'invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
  • - le piscine debbono essere realizzate prevalentemente interrate, assecondando la morfologia del terreno;
    completamente fuori terra sono ammesse esclusivamente piscine di dimensione massima di 12 mq. e altezza massima di 1,20 ml., rivestite esternamente e con impiego di guaine interne a basso impatto;
    macchinari e accessori devono essere completamente nascosti in vani tecnici opportunamente dissimulati; l'illuminazione della zona circostante deve essere bassa o interrata;
  • - per le piscine a servizio di residenze private, la pavimentazione dell'area perimetrale dovrà essere realizzata in materiale congruo all'ambiente (come manto erboso, cotto, legno o in pietra naturale locale e simili). Nel caso di piscine a servizio di strutture agrituristiche o turistico ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi.

Art. 100 Recinzioni

1. Nel territorio rurale sono consentite le recinzioni dei fondi esclusivamente qualora se ne dimostri l'indispensabilità per motivi riconducibili all'attività agricola, quali la protezione delle colture e della fauna allevata dalla fauna selvatica. Sono altresì sempre consentite le recinzioni antipredatori a difesa della zootecnia; le recinzioni per la protezione dai lupi saranno realizzate con riferimento ai tipi previsti dalla Provincia di Grosseto.

Dovranno essere comunque previste aperture adeguate e sufficienti all'accesso di mezzi di emergenza per interventi urgenti in caso di incendio o grave calamità naturale. Dovrà altresì essere comunque garantito l'uso pubblico della viabilità minore per escursionismo e altre forme di fruizione del territorio.

2. Nel territorio rurale è consentita la recinzione del solo spazio che definisce la pertinenza dell'abitazione (giardini o altro) o del complesso immobiliare, a condizione che vengano conservati integralmente gli spazi aperti ad uso comune (aie, corti, cortili, ecc.), mantenendo inalterati l'impianto e l'organizzazione spaziale originari, tipici degli insediamenti rurali ed evitando l'introduzione di qualsiasi nuova separazione fisica a delimitazione delle proprietà.

3. Sono per questo ammissibili la manutenzione, il ripristino, la realizzazione di recinzioni, esclusivamente nei modi e nei casi seguenti:

  • a) per la chiusura di aree esterne, tipo appezzamenti relativi a coltivazioni agricole e ad allevamenti, per la difesa delle produzioni, sono esclusivamente ammesse recinzioni con rete metallica di altezza non superiore a 2 ml., sostenuta da pali preferibilmente in legno, semplicemente infissi al suolo, anche interrata ma sempre senza opere murarie; un'altezza massima di 2,50 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio quando le aree da proteggere si trovino a valle della recinzione. I recinti per cavalli possono essere realizzati soltanto con reticolati in pali di legno;
  • b) le recinzioni in pietrame esistenti devono essere mantenute e, ove necessario, consolidate con i criteri del restauro, senza alterarne le dimensioni e l'aspetto.
  • c) per la recinzione dei resede e delle aree esterne di pertinenza degli edifici esistenti o per quelli edificabili mediante PAPMAA, sono ammesse:
    • - siepi costituite da specie arbustive preferibilmente miste, della macchia locale, a potatura non obbligata e comunque di forme non geometriche; sono consentite anche eventuali reti metalliche con paletti preferibilmente in legno, da porre internamente, così da essere comunque schermate da tali siepi;
    • - recinzioni in muratura, anche ad integrazione ed in continuità con muri esistenti; tali muri devono essere realizzati preferibilmente a secco, nei casi di preesistenze caratterizzate da tale tecnica costruttiva, o altrimenti con leganti non visibili dall'esterno, e avere altezza pari a quella dei muri preesistenti.

4. Per il loro migliore inserimento paesaggistico, le recinzioni di qualsiasi tipo devono rispettare la topografia esistente e porsi quanto più possibile lungo segni di discontinuità presenti, sia colturali e vegetazionali che morfologici (limiti di colture, strade, sistemazioni del terreno, fossi, balze, ciglionamenti, filari); in tutti i casi si dovranno evitare opere di forte impatto, anche vegetali, che costituiscano schermature totali degli edifici e degli insediamenti; dovranno sempre essere mantenute le visuali preesistenti, sia verso l'esterno, sia verso l'interno.

5. In relazione agli ingressi si deve evitare l'impiego di cancellate e pilastri eccedenti per dimensione e tipologia il loro ruolo e funzione.

Il cancello di accesso dovrà essere realizzato con struttura portante a pilastri in muratura intonacata, faccia vista, pietra e/o mattoni, o palo in ferro e in forme semplici, di altezza non superiore a 2,50 ml.

6. Il progetto di realizzazione di opere di recinzione dovrà essere accompagnata da una documentazione grafica e fotografica adeguata, tale da offrire una sufficiente informazione, oltre che della tipologia di recinzione, di tutte le barriere, cancelli, pavimentazioni etc., in modo tale da potere valutare la loro compatibilità con l'intorno e la coerenza complessiva del progetto.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00