Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 82 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale

1. Oltre che per gli interventi definiti dal Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014 il PAPMAA deve essere presentato nei casi di realizzazione di strutture ed infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili con esclusione degli impianti non soggetti a titolo abilitativo e degli impianti fotovoltaici a terra con potenza inferiore a 20kW, fermo restando il rispetto delle disposizioni della L.R. 11/2011 e s.m.i. nonché delle prescrizioni per i beni paesaggistici definite dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale.

2. I PAPMAA assumono valore di piano attuativo nel caso in cui si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014, e nei casi in cui si preveda la realizzazione di più di due nuove abitazioni rurali attraverso interventi di nuova edificazione o trasferimenti di volumetrie.

3. La disponibilità delle superfici fondiarie minime da mantenere in produzione richieste deve risultare da asseverazione da parte di tecnico abilitato nelle materie agricole ed essere riscontrabile presso la banca dati regionale ARTEA accessibile alle pubbliche amministrazioni.

4. Nel territorio di Scansano non sono individuati ambiti destinati allo svolgimento di attività orto-florovivaistiche in coltura protetta con strutture fisse eccedenti quelle per autoconsumo di cui all'art. 89 comma 5, visto il contesto paesaggistico comunale, oltre alle indicazioni del PTC della Provincia di Grosseto che considera tale attività agricola non rispondente alle vocazioni produttive locali.

5. Al fine di individuare le opportune opere di miglioramento, nello specifico contesto ambientale, il programma aziendale dovrà censire le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche, presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - individui arborei a carattere monumentale, ai sensi della normativa vigente;
  • - boschi e tipologie forestali;
  • - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
  • - corsi d'acqua naturali o artificiali;
  • - rete scolante artificiale principale;
  • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale censiti da Enti pubblici territoriali e dal presente PO;
  • - viabilità rurale esistente.

Il PAPMAA, oltre al rilievo delle componenti sopra elencate, censisce le parti del territorio aziendale ricadenti in area di particolare valore paesaggistico e naturalistico (aree vincolate ex lege D.lgs. 42/2004, ambiti di rilevante pregio ambientale e paesaggistico, SIR...).

6. Il PAPMAA valuta gli effetti attesi, prestando particolare attenzione alla salvaguardia delle componenti di cui al precedente comma 5 ed alla eliminazione delle eventuali criticità del territorio di riferimento, in coerenza a PS e PIT/PPR e dando conto delle misure adottate per il contenimento del consumo di suolo coltivabile.

7. L'approvazione del programma aziendale costituisce condizione preliminare per il rilascio dei titoli abilitativi.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00