Art. 77 Aree di rilevante pregio ambientale-paesaggistico
1. Le Aree di rilevante pregio ambientale-paesaggistico corrispondono ai contesti specifici di Ghiaccioforte, Cotone e Castello di Montepò.
2. In tali aree, riportate con apposita campitura nelle Tavole del PO, non è ammessa la costruzione di nuove abitazioni rurali, né sono ammissibili nuovi annessi e manufatti in assenza di PAPMAA, di cui ai successivi artt. 81-90. È consentita la realizzazione di annessi rurali attraverso PAPMAA esclusivamente qualora sia dimostrato che non sussistono alternative di localizzazione all'esterno dell'area di rilevante pregio ambientale-paesistico.
3. Nell'area circostante il sito di Ghiaccioforte sono ammessi interventi di valorizzazione dell'area archeologica con la riapertura degli antichi itinerari di accesso dal fiume Albegna e sistemazioni per la fruizione turistica del sito (servizi igienici, biglietteria, eventuale centro di documentazione) che non risultino dissonanti rispetto all'ambiente circostante per i materiali usati e per la dimensione degli spazi di servizio, con valutazione preventiva di sostenibilità paesaggistico-ambientale.
4. Nell'area circostante il sito di Cotone sono ammessi interventi di recupero e valorizzazione dei siti storici e in particolare degli insediamenti storici di presidio della Conca (castello e Mulino del Cotone) con ripristino della viabilità storica e sistemazioni per la fruizione turistica del sito (ad esempio servizi igienici, biglietteria, centro di documentazione), con valutazione preventiva di sostenibilità paesaggistico-ambientale.