Art. 72 Collegamenti locali (M4)
1. Corrisponde alla viabilità a servizio e per il collegamento degli insediamenti locali.
2. Le prestazioni da assicurare sono quelle di un'accessibilità finale data la prossimità ai punti di origine e destinazione, da realizzare con velocità ridotta, privilegiando la sicurezza dello spostamento e la riqualificazione e recupero di tutte le componenti degli itinerari attuali (banchine, alberature, fossati, sentieri).