Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 60 Zona produttiva

1. È l'ambito urbano dedicato alle lavorazioni industriali, artigianali e produttive in genere, costituito in prevalenza da tessuti edificati in zone a ciò destinate dalla pianificazione urbanistica.

2. All'interno dell'ambito della zona produttiva U3 le attività ammesse, anche in riferimento alle articolazioni delle destinazioni d'uso principali di cui all'art. 9, sono così disciplinate:

  • - attività industriali e artigianali; per le imprese artigiane ed industriali è consentito vendere negli stessi locali o in locali contigui i prodotti di propria produzione;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi; l'esercizio congiunto di attività di vendita all'ingrosso e di vendita al dettaglio è consentito in conformità a quanto previsto dalla legge regionale, solo per le seguenti tipologie merceologiche:
    • - macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
    • - materiale elettrico;
    • - colori e vernici, carte da parati;
    • - ferramenta ed utensileria;
    • - articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
    • - articoli per riscaldamento;
    • - strumenti scientifici e di misura;
    • - macchine per ufficio;
    • - auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
    • - combustibili;
    • - materiali per l'edilizia;
    • - legnami;
  • - attività direzionali e di servizio;
  • - attrezzature di servizio pubbliche;
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato;
  • - impianti per la distribuzione dei carburanti.

3. All'interno dell'ambito U3, quando non indicate come destinazioni d'uso prescritte dalle tavole del PO, sono escluse:

  • - residenza, quando non strettamente connessa all'attività industriale e artigianale;
  • - attività turistico-ricettive;
  • - attività commerciali di medie superfici di vendita.

4. Gli interventi caratterizzanti l'ambito sono:

  • - ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-c).

Sono interventi ammessi, ove esplicitamente indicato dalle Tavole del PO:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica.

5. Per interventi con cambio di destinazione d'uso verso la funzione commerciale all'ingrosso e direzionale i proprietari dovranno sottoscrivere apposita convenzione con la quale si impegnino a riqualificare le pertinenze e gli spazi per il parcheggio pubblici e di relazione. Il progetto del sistema degli spazi aperti dovrà essere in grado di valorizzare la loro capacità di costituire luoghi riconoscibili, collegati e sicuri, continui, aumentando la qualità ambientale e paesaggistica della strada, aumentando al contempo l'equipaggiamento vegetazionale, con l'uso di appropriate specie arboree ed arbustive. Nelle aree fronte strada l'incremento diffuso dell'equipaggiamento vegetazionale deve garantire una quantità minima complessiva di 20 alberi/ha e di 30 arbusti/ha appartenenti a specie autoctone o naturalizzate; per la loro piantumazione si prescrive un progetto adeguato al fine di valorizzare con un disegno opportuno l'ambito oggetto di intervento. Dovranno quindi essere concordate con l'Amministrazione Comunale la scelta dei materiali, delle specie arboree e arbustive, delle recinzioni e dell'arredo urbano in genere.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00