Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 54 Fattibilità per gli aspetti idraulici nelle aree a pericolosità idraulica elevata

1. F2i (fattibilità idraulica con normali vincoli) · è assegnata ai seguenti interventi:

  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportano aumenti della superficie coperta, né nuovi volumi interrati, volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali;
  • - opere che non sono qualificabili come volumi edilizi;
  • - interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;
  • - interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza a obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico;
  • - realizzazione di annessi agricoli di superficie non superiore a 100 mq.

Dovrà essere comunque adeguatamente descritta, in fase di piano attuativo o di intervento diretto, la situazione idraulica dell'area dimostrando che la natura dell'intervento stesso è tale da non determinare pericolo per le persone o i beni, un aumento di pericolosità in altre aree e purché siano adottate idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità anche con sistemi di autosicurezza.

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra dovrà essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

2. F3i (fattibilità idraulica condizionata) · è assegnata agli interventi non ascrivibili alle tipologie descritte al precedente comma, ai quali si applicano le disposizioni per le aree "a pericolosità idraulica elevata" contenute nelle Norme di Piano del P.A.I. del Bacino Ombrone.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00