Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 51 Criteri generali per la fattibilità per gli aspetti idraulici

1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata I4 è necessario rispettare i seguenti criteri:

  • a) sono consentite nuove edificazioni o nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio finalizzati alla messa in sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni;
  • b) è consentita la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml., assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  • c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
  • d) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia consistente in demolizione e ricostruzione con contestuale incremento di volume, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di auto-sicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc.) nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fatto salvo quanto specificato alla lettera j);
    • - sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
  • e) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • f) fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità;
  • g) fuori dalle aree edificate sono consentiti gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 mq. per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguita tramite sistemi di auto-sicurezza;
  • h) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni;
  • i) sono vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell'autorità idraulica competente;
  • j) sono consentiti i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree; fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 mq. e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d'acqua, per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
  • k) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.

2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata I3 sono da rispettare i criteri di cui alle lettere b), d), e) f), g), h), i) e k) del comma precedente. Sono inoltre da rispettare i seguenti criteri:

  • l) all'interno del perimetro dei centri abitati - come individuato dal presente PO - non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  • m) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 mq. e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni; fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq. e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge;
  • n) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle; ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 mc. in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 kmq., volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 mc. in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq. o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1.000 mc. in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq.;
  • o) in caso di nuove previsioni che singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma, in relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del comma precedente, sono realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio; in presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;
  • p) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq. per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.

3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media I2 per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

4. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica bassa I1 non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00