Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 46 Condizioni di fattibilità

1. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali del Piano Operativo sono differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità previste dalla normativa vigente ed in particolare dal D.P.G.R. n. 53/R del 25/10/2011:

  • - fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • - fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • - fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi;
  • - fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza individuati e definiti in sede di Piano Operativo, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

2. Secondo quanto previsto dalla normativa regionale le fattibilità degli interventi sono distinte in funzione delle pericolosità in relazione agli aspetti geologici, idraulici e sismici ai fini di una corretta definizione delle condizioni di attuazione delle previsioni.

3. Le condizioni di fattibilità per gli interventi, con le relative prescrizioni, sono puntualmente definite per il territorio urbanizzato nelle Carte di Fattibilità e, per le aree di trasformazione, nella Parte III delle presenti Norme e nelle Schede per gli interventi con discipline specifiche nel territorio rurale.

Per gli altri interventi nel territorio rurale la fattibilità è così determinata:

intervento fattibilità geologica fattibilità idraulica
G.2 G.3 G.4 I.1-I.2 I.3 I.4
re/rc 1 1 1 1 1 1
ri-a 2 3 non fattibile1 1 non fattibile2 non fattibile3
ri-b 2 3 non fattibile1 1 non fattibile2 non fattibile3
ri-c 2 3 non fattibile1 1 non fattibile2 non fattibile3

1 Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 13 comma 7 lett. a, b, c, d delle Norme del PAI.

2 Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 6 comma 10 delle Norme del PAI.

3 Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 5 comma 10 delle Norme del PAI.

Per eventuali interventi non localizzati dal PO la fattibilità degli interventi è desumibile dalle seguenti disposizioni riportate agli articoli seguenti.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00