Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 40 Regimazione delle acque superficiali

1. Tutte le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea e con specie ripariali autoctone, al generale miglioramento della qualità biologica e alla fruizione pubblica.

2. Le opere idrauliche ed i loro manufatti esistenti, ancorché danneggiati o in pessimo stato di manutenzione e/o di totale inefficienza idraulica, devono essere salvaguardate da usi impropri e/o manomissioni anche se di proprietà privata.

3. Le opere di regimazione, anche nel caso di interventi su strutture esistenti, dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica. È vietata l'impermeabilizzazione degli argini.

4. È vietata la coltivazione sulle strutture arginali. Le lavorazioni agricole non dovranno comunque interessare l'area di pertinenza dei corsi d'acqua.

5. Sono vietate tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca un percorso alternativo per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito ben definito.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00