Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 39 Attraversamento dei corsi d'acqua in elevazione

1. La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell'alveo assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso; la base dell'impalcato dovrà sempre svilupparsi ad una quota superiore rispetto alle sommità arginali tale da consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena.

2. Gli eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua arginati mediante guadi che abbassano la quota di coronamento dell'argine dovranno essere abbandonati e sostituiti con attraversamenti in sopraelevazione mediante ponti o passerelle.

3. All'interno dell'ambito di assoluta protezione del corso d'acqua per nuovi attraversamenti entro i 10 ml. dal ciglio di sponda è necessario ottenere l'Autorizzazione Idraulica dalla Amministrazione Provinciale ai sensi del R.D. 523/1904.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00