Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 1 Contenuti ed ambito di applicazione

Indice |  Precedente  |  Successivo

1. Il Piano Operativo (PO) è atto di governo del territorio che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale. Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

2. Il Piano Operativo approfondisce ed integra il quadro conoscitivo del Piano Strutturale, con gli studi e le indagini contenuti negli elaborati di cui al successivo art. 2 e con l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, effettuata ai sensi dell'art. 224 - Disposizioni transitorie - della Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio", in conformità alle disposizioni dell'art. 232 della stessa legge.

3. L'organizzazione delle presenti Norme è data dalle Parti, che corrispondono ai capitoli principali di cui si compongono le discipline del PO:

  • - nella PARTE PRIMA, sono dettate le disposizioni generali del piano, valide a tempo indeterminato e per tutto il territorio comunale;
  • - nella PARTE SECONDA è definita la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
  • - nella PARTE TERZA è definita la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida per cinque anni successivi all'approvazione del piano.
Indice |  Precedente  |  Successivo
Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00